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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Ibba, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Ibba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 24/02/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/02/2014 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune _1 Parte_2
di Cagliari, anno 2014, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
2) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e _1
, matrimonio civile in Cagliari il 24.02.2014, con atto n. 8 parte 1 Pt_2
Ufficio 0 Anno 2014, in regime di separazione di beni.
Pag. 2 di 3 3) Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sotto riportate.
4) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alla suddetta condizione:
a. la OR , in adempimento degli obblighi di mantenimento del _1
marito si impegna a trasferire, sostenendone le spese notarili, Parte_2 allo stesso la proprietà dell'immobile censito, parte al Catasto terreni e parte al Catasto fabbricati e precisamente:
- in Comune di Cagliari, località “Su Medau de Su Cramu” alla via Delle
Begonie n. 2/A, fabbricato composto da due locali di sgombero e loggiato, con tratto di giardino pertinenziale.
Detta unità risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune censuario di
Cagliari: Catasto fabbricati sez. A, foglio 29, mappale 1283.
- In comune di Cagliari appezzamento di terreno censito al Catasto terreni, foglio 29 mappale 1284.
Detto trasferimento è funzionale alla definizione della crisi coniugale e dei rapporti giuridici ed economici, verrà effettuato entro il termine essenziale di quarantacinque giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Ibba, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Ibba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 24/02/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/02/2014 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune _1 Parte_2
di Cagliari, anno 2014, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
2) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e _1
, matrimonio civile in Cagliari il 24.02.2014, con atto n. 8 parte 1 Pt_2
Ufficio 0 Anno 2014, in regime di separazione di beni.
Pag. 2 di 3 3) Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sotto riportate.
4) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alla suddetta condizione:
a. la OR , in adempimento degli obblighi di mantenimento del _1
marito si impegna a trasferire, sostenendone le spese notarili, Parte_2 allo stesso la proprietà dell'immobile censito, parte al Catasto terreni e parte al Catasto fabbricati e precisamente:
- in Comune di Cagliari, località “Su Medau de Su Cramu” alla via Delle
Begonie n. 2/A, fabbricato composto da due locali di sgombero e loggiato, con tratto di giardino pertinenziale.
Detta unità risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune censuario di
Cagliari: Catasto fabbricati sez. A, foglio 29, mappale 1283.
- In comune di Cagliari appezzamento di terreno censito al Catasto terreni, foglio 29 mappale 1284.
Detto trasferimento è funzionale alla definizione della crisi coniugale e dei rapporti giuridici ed economici, verrà effettuato entro il termine essenziale di quarantacinque giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3