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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/09/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3895/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3895/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALDELLA Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. ALESSIO GIUSEPPE ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERTILE Controparte_1 P.IVA_1
SERGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 12.3.25 (“NEL MERITO previo accertamento dei fatti esposti nella narrativa dell'atto di citazione, condannarsi a corrispondere a , per i titoli e le causali Controparte_2 Parte_1 enunciati nella narrativa dello stesso, le somme ivi esposte ed ammontanti a complessivi € 85.780,12, di cui € 49.850,03, risultanti dal prospetto di calcolo depositato dall'attore come doc. n.22, a titolo di interessi al tasso legale o quelle diverse, anche maggiori, che saranno ritenute di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali e previdenziali. IN VIA ISTRUTTORIA 1. Disporsi CTU affinché sia verificata, con riferimento all'ammontare degli interessi complessivamente maturati dalle somme capitali liquidate dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1837/2018 secondo il criterio ivi indicato (“interessi legali dalla data del sinistro al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT ”), la correttezza del loro calcolo proposto dall'attore con il doc. n. 22, tenendo con to che: * la somma capitale è stata liquidata in € 609.767,81 * il saldo delle somme liquidate per capitale, spese ed interessi - questi ultimi corrisposti nella misura più sottoindicata - è avvenuto il 27.10.2020; * in quella sede è stata corrisposta da , a titolo di interessi, la somma di € 179.856,27 ed Controparte_2 individuando la data del sinistro nel giorno del primo versamento effettuato dall'attore e, segnatamente, nel 28.12.1995. 2. Preso atto che la società convenuta - pur non avendo pagina 1 di 7 contestato il contenuto del doc. n. 11 dimesso dall'attore costituito dall'elencazione e descrizione dei quindici bonifici allo stesso effettuati nel conto corrente acceso da CP_2 presso CA |Filiale 14 Bologna ed indicato dal legale di quest'ultima con mail del
21.04.2016 dimessa come doc. n. 15 - ha comunque allegato che l'attore avrebbe versato il minor importo di € 20.427,82 rispetto a quello di € 21.886,00 che era stato concordato, somma quest'ultima portata dai bonifici elencati nel detto doc. n. 11 al netto delle spese di accredito, si chiede, senza con ciò voler invertire neppure involontariamente l'onere probatorio, che ex art. 210 c.p.c. venga ordinato a CA | Filiale 14 Bologna, presso cui la società convenuta ha acceso il conto corrente indicato dal suo legale individuato dal codice IBAN IT
86U0312702403000000002000 (vedi ns doc. 15) e nel quale l'attore ha eseguito i bonifici elencati nel predetto doc. n. 11, di comunicare se nello stesso siano state versate, nelle date elencate nel predetto doc. n. 11 - da trasmettere al terzo - le quindici somme di € 2.042,77 ciascuna ivi indicate con riferimento a ciascun singolo bonifico eseguito”)
- Parte convenuta, come segue: <in via pregiudiziale: dichiararsi l'azione avversaria inammissibile perché la maggior pretesa di € 95.674,22 già azionata in sede esecutiva e riproposta nel presente giudizio cognizione è stata quella rinunciata, sua riproposizione appare abusiva, ogni caso essa non può essere cognitiva;
- merito, subordinata: accertarsi l'inesistenza del diritto dell'attore di procedere ad esecuzione forzata, e in ogni caso la non debenza, per le Parte_1 somme già indicate sub b), c), d), g), k), m), r), dell'atto di precetto notificato il 19.7.2018 per € 95.674,22, riproposte di fronte al giudice della cognizione, o la diversa di giustizia;
- con ristoro di spese di lite>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_2 (d'ora innanzi per brevità anche solo “assicurazione” o ”) al fine di Controparte_1 vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di quest'ultima: <nel merito previo accertamento dei fatti esposti nella narrativa dell'atto di citazione, condannarsi
[...]
a corrispondere a , per i titoli e le causali enunciati nella Controparte_2 Parte_1 narrativa dell'atto di citazione, le somme ivi esposte o quelle diverse, anche maggiori, che risulteranno di giustizia agli esiti dell'espletanda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali e previdenziali>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che: <con sentenza n. 1837 2018 pubblicata il
27.06.2018 ...e resa a definizione della causa n. 2463/2015 RG, la Corte d'Appello di Venezia –
Sezione IV Civile – in totale riforma della sentenza n. 2573/2014 del Tribunale di Padova..., ha condannato ora pagare a Controparte_3 Controparte_2
la somma capitale di € 609.767,81 oltre ad interessi legali dalla data del Parte_1 sinistro al saldo e alle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella somma già tassata dal Tribunale e, quanto all'appello, in € 12.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. ...Il predetto titolo, munito di formula esecutiva il 16.07.2018 prima del pagamento della tassa di registro, è stato notificato in data 19.07.2018, a mezzo di posta elettronica certificata in una con l'atto di precetto portante la somma complessiva di € 940.182,65... il deducente ha promosso un pignoramento presso terzi radicando, avanti il Tribunale di Bologna, la procedura esecutiva rubricata al n. 2884/2018 RGE... Con atto datato 5.11.2018 la società debitrice ha quindi proposto un'opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c. ...contestando di dovere talune voci esposte nell'atto di precetto per pagina 2 di 7 complessivi € 95.674,22 e, dopo aver rilevato di aver impugnato per cassazione il titolo esecutivo costituito dalla sopraddetta sentenza n. 1837/2018 della Corte di Appello di Venezia e di aver altresì chiesto a quest'ultima di sospendere l'esecuzione ex art. 373 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, ha insistito per la concessione di un breve rinvio della procedura in attesa delle determinazioni della Corte Veneta... All'udienza del 7.11.2018 il creditore procedente, preso atto delle contestazioni sollevate dalla società esecutata in ordine alla debenza di alcune voci elencate nell'atto di precetto, ha dichiarato, all'unico ed esclusivo fine di evitare la sospensione della procedura esecutiva in accoglimento della relativa istanza avversaria, di rinunciare al pignoramento solo “per le somme e le causali contestate”, riservata ogni azione per il pagamento “delle stesse all' esito del giudizio di cassazione”, con conseguente richiesta di assegnazione parziale dell'importo non contestato pari ad € 844.508,43, oltre ad interessi dal 18.7.2018 sino all'effettivo saldo ...Il G.E., avendo la Corte d'Appello di Venezia accolto, nelle more, l'istanza ex art. 373 c.p.c. avanzata da
[...]
ha sospeso, all'udienza dell'11.12.2018, il procedimento esecutivo in Controparte_2 attesa della decisione della Suprema Corte... Con ordinanza 5434/20 ...la Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso principale promosso da Controparte_2 avverso il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1837/2018 pronunciata dalla Corte di
Appello di Venezia, di talché il deducente ha riassunto la procedura esecutiva sopra indicata...
A seguito di tale iniziativa il G.E., con provvedimento del 5.10.2020, ha assegnato in pagamento, a favore del creditore procedente , la somma di € 850.446,57 oltre Parte_1 agli interessi legali ed alle spese della procedura esecutiva...>>.
3. Si duole, quindi, parte attrice che <conclusasi con successo la summenzionata procedura, nel maggio 2021 ha quindi chiesto ad il pagamento della somma parte_1 cp_2 che era stata oggetto rinuncia al pignoramento, che, come detto, unicamente finalizzata a non subire conseguenze negative dall'avversaria istanza di sospensione dell'esecuzione, ma le sue richieste sono rimaste disattese, talché all'attore è rimasto adire l'autorità giudiziaria per ottenere riconoscimento dei suoi giusti diritti...>>. Con la presente azione chiede, pertanto, <l'accertamento della debenza delle somme oggetto contestazione sollevata da e già del menzionato atto di controparte_2 precetto>>.
Allega, infine, che- € 24.562,25 dovuti a titolo di tassa di registro liquidata in relazione alla sentenza resa a definizione del primo grado del giudizio;
- interessi sull'importo di cui sopra a decorrere dal 2.12.2015;
- € 3.946,80 dovuti a titolo di IVA calcolata in ragione del 22% sulle spese del giudizio liquidate a favore dell'attore dalla sentenza di primo grado;
- € 3.363,26 dovuti a titolo di l'IVA calcolata in ragione del 22% sulle spese del giudizio liquidate a favore dell'attore dalla sentenza di secondo grado;
- € 2.599,60 dovuti a titolo di spese per l'iscrizione a ruolo della causa di secondo grado;
- € 1.458,18 per differenza tra quanto effettivamente versato dall'attore ad
[...]
per le spese di lite relative al primo grado poste a suo carico dalla sentenza Controparte_2 del Tribunale di Padova (€ 21.886,00) e quanto rimborsato dalla società convenuta per l'anzidetto titolo (€ 20.427,82);
- differenza dovuta, a titolo di interessi legali, tra quanto versato in proposito da
[...]
(€ 179.856,27) e l'importo risultante dal calcolo operato secondo il dictum della CP_2
pagina 3 di 7 Corte veneta passato in giudicato sul punto (“interessi legali dalla data del sinistro al saldo
…sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat”)>>.
4. Si è costituita l'assicurazione convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: <in via pregiudiziale: dichiararsi l'azione avversaria inammissibile perché la maggior pretesa di € 95.674,22 già azionata in sede esecutiva e riproposta nel presente giudizio cognizione è stata quella rinunciata, sua riproposizione appare abusiva, ogni caso essa non può essere cognitiva;
- merito, subordinata: accertarsi l'inesistenza del diritto dell'attore
>.
5. Regolarizzato il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., istruita la causa documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13.3.25, con concessione dei termini per conclusionali e repliche (v. quanto al rito “pre Cartabia” seguito nella presente procedura, v. anche atto introduttivo del presente giudizio, v. ex multis Cass. 23682/17 secondo cui “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa”).
6. Preliminarmente, deve rilevarsi che chiaramente emerge per tabulas che parte attrice ha rinunciato agli atti del processo esecutivo (e non all'azione sostanziale) instaurato innanzi al GE del Tribunale di Bologna avendo dichiarato testualmente> limitatamente ad all'esito del giudizio di cassazione>> (v. verbale del 7.11.18, doc.6 attoreo).
7. Per quanto attiene al merito delle pretese azionate nella presente sede, l'odierno giudicante ritiene fondata ed ammissibile la domanda attorea relativa alla richiesta condanna alla restituzione degli importi pagati a titolo di imposta di registro in occasione della registrazione della sentenza di primo grado, ovverosia di € 24.562,25, doc.9 attoreo, oltre interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., sull'importo di cui sopra a decorrere dal giorno del pagamento, 2.12.15 [v.
Cass. 27943/22 secondo cui “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conff.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione;
Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del 2016”], alla data di notifica della citazione di cui al presente giudizio – ovverosia al 28.2.23- e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo.
Si ricorda, sul punto, preliminarmente, non solo la solidarietà ex lege (v. art.57 TU imposta di registro) in capo alle parti del processo, nei confronti del Fisco, del debito in esame, ma anche che l'imposta predetta è correlata e parametrata non solo al trasferimento di ricchezza, ma, altresì, al “servizio” di registrazione (al fine anche di custodia e certezza del diritto) svolto dalla
PA. pagina 4 di 7 Come rilevato da parte attrice, il giudice di secondo grado, capovolgendo la sentenza di primo grado, ha condannato l'assicurazione convenuta, in solido con l'agente infedele, anche a rifondere le spese dei due gradi di giudizio in applicazione del principio secondo il quale l'accoglimento del gravame, in virtù del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c., determina l'automatica caducazione del capo della sentenza impugnata relativo alla statuizione in ordine alle spese processuali, di talchè il giudice del gravame è tenuto a provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio basandosi sull'esito finale della lite;
la statuizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5434/2020, che ha respinto il quinto motivo dell'assicurazione ricorrente, anche sotto il profilo della solidarietà con l'agente infedele che era stato condannato con la sentenza di primo grado.
La corte veneziana ha, infatti, condannato (ora Controparte_3 [...]
, ex artt. 91 e 97 c.p.c., <<...e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_2 rifusione delle spese processuali del , che liquida – per il primo grado di giudizio – Pt_1 nella somma già tassata dal Tribunale e – per il presente grado – in complessivi €.12.000 – il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori oneri accessori come per legge>>, premettendo in parte motiva, in tema di spese processuali, la condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento degli oneri di Controparte_3 Parte_2 giudizio di , per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo liquidati: Parte_1 non vi è dubbio che tra gli oneri ex lege, che spetta all'Amministrazione finanziaria liquidare, vi sono gli importi dovuti a titolo di imposta di registro.
L'attore ha, quindi, titolo per far valere la correlativa pretesa nel presente giudizio, in quanto la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di pronuncia di condanna caducata, se non è stata formulata nel giudizio di gravame, è proponibile in un giudizio separato (Cass.
27943/22). Rimane, peraltro, impregiudicata ogni azione di regresso, ex art. 1299 c.c., dell'odierna convenuta nei confronti del condebitore solidale per quanto pagato al creditore in eccesso rispetto alla propria quota del debito, con riferimento ai rapporti interni tra condebitori.
8. Sempre dal dato letterale della condanna contenuta nella sentenza di secondo grado, sopra riportata, passata in giudicato (visto il rigetto del ricorso in Cassazione), discende, in tema di spese processuali e di condanna di e di , in solido tra Controparte_3 Parte_2 loro, al pagamento quali oneri di giudizio di , anche la portata di tale condanna Parte_1 anche al pagamento degli accessori di legge, quali l'imposta sul valore aggiunto relativa ai compensi liquidati, non emergendo, da un lato, alcun dato a favore della natura imprenditoriale dell'odierno convenuto nella causa a quo (intentata quale cliente/consumatore danneggiato dall'agente infedele dell'odierna convenuta ed in solido, con quest'ultima, nei termini amplius esposti negli atti) ed alcuna prova (neppure logica/presunzioni) di detraibilità di tale imposta;
dall'altro, la condanna di primo grado al pagamento di tali accessori risulta confermata dalla sentenza passata in giudicato (alla luce del dato letterale del rinvio in parte qua contenuto nel sopra riportato dispositivo).
9. Non avendo trovato accoglimento in Cassazione neppure le doglianze contenute nel controricorso del resistente, odierno attore, deve ritenersi passata in toto in giudicato la decisione del giudice di seconde cure e, pertanto, anche la parte del dispositivo ove condanna l'odierna convenuta, in solido con l'agente “infedele”, in accoglimento dell'appello di , al Parte_1 pagamento, in favore del e a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.609.767, Pt_1
81, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat e respinge ogni altra domanda del . Pt_1
In mancanza di diversa specificazione, ad opinione dell'odierno magistrato, il termine “sinistro” non può che riferirsi ai singoli versamenti illecitamente trattenuti e distratti dall'agente infedele,
pagina 5 di 7 non essendo, da un lato, interesse di parte attrice fare decorrere gli interessi e la devalutazione in esame dall'ultimo atto illecito compiuto a suo danno, né essendo tale termine indicato da parte convenuta come invocato dies a quo [ritenendo l'odierno giudicante che il danno/indebito pagamento si sia verificato –in mancanza di diversa specifica individuazione da parte del
Giudice a quo- con l'effettivo esborso/perdita patrimoniale di volta in volta realizzatosi coi singoli pagamenti/premi in esecuzione delle diverse apparenti polizze –in quanto inesistenti e ciascuna concretizzante un diverso illecito- e non con la consumazione del complessivo disegno criminoso;
v. art. 158 c.p.; per un ragionamento in tema di prescrizione utilizzabile a contrario,
v. la recente Cass 32226/24 secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del
Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”; V. anche Cass. 14019/25 secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere”]. La domanda attorea in parte qua deve essere disattesa e deve essere accolta, nel merito, l'eccezione ed interpretazione fornita dalla convenuta. Parte convenuta deve essere condannata, a titolo di risarcimento del danno, pertanto, solo all'eventuale differenziale positivo tra quanto effettivamente già versato da e gli CP_1 interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. sull'importo capitale devalutato al momento di ogni singolo versamento indebito (componente del complessivo capitale da via via devalutarsi e rivalutarsi pari a €.609.767, 81; ovverosia i singoli versamenti meglio descritti in atti) e rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat sino al 19.7.18 (data di notifica del precetto/messa in mora); gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della liquidazione contenuta nella sentenza della C.d.A. di Venezia cit.), laddove il predetto differenziale sia risultato positivo, devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal
19.7.18 al 28.2.23 (data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) e da tale ultima data, ex art.1284 c.4 c.c. al saldo effettivo. L'odierno giudicante, infine, ritiene che, viste l'opposizione già sollevata in sede di procedura esecutiva, prima della dichiarata rinuncia parziale, e le contestazioni e diverse interpretazioni del titolo giudiziale da parte delle parti, da queste ultime sostenute anche nel presente giudizio, le superiori considerazioni siano assorbenti, anche in vista di ragioni di economia processuale, in punto di preliminarmente eccepita inammissibilità della domanda in parte qua svolta dall'attore nel presente giudizio. 10. Sulla base delle medesime considerazioni, nel merito, visto il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in esame e della mancata liquidazione delle anticipazioni processuali di lite per contributo unificato e bolli da parte del giudice competente, non può accogliersi nella pagina 6 di 7 presente sede la domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento di € 2.599,60 dovuti a titolo di spese per l'iscrizione a ruolo della causa di secondo grado. 11. L'odierno giudicante ritiene, invece, idoneamente provato il pagamento da parte dell'attore dei compensi legali della controparte di cui alla condanna di primo grado per complessivi €
21.886,00 visti i docc. 18 e 19 di parte convenuta ed il doc. 11 di parte attrice, nonché le difese delle parti: la convenuta, infatti, non ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. gli importi di ogni singolo o di alcuno specifico versamento come indicati nei citati documenti e, pertanto, si ritiene essersi formato un quadro probatorio indiziario sufficiente a provare il lamentato minor rimborso da parte della convenuta di euro 1.458,18, quale differenza tra quanto effettivamente versato dall'attore ad per le spese di lite relative al primo grado Controparte_2 poste a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Padova (€ 21.886,00) e quanto rimborsato dalla società convenuta per l'anzidetto titolo (€ 20.427,82). Parte convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento a favore di parte attrice di tale somma maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 20.6.17 (quale data dell'ultimo versamento, v. doc.11 cit. e v.
Cass. 27943/22 cit.) alla data di notifica della citazione di cui al presente giudizio –ovverosia al 28.2.23- e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo.
12. Vista la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
13. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di : Controparte_1 Parte_1
a) di euro 24.562,25, oltre interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dal 2.12.15 al 28.2.23 e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo;
b) di euro 1.458,18 oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 20.6.17 al 28.2.23 e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo;
c) all'eventuale differenziale, laddove positivo, tra quanto effettivamente già versato da
[...]
e gli interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. sull'importo capitale devalutato al Controparte_1 momento di ogni singolo versamento illegittimamente percepito e trattenuto dall'agente infedele (come amplius indicato in atti e in parte motiva) e via via rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat sino al 19.7.18; gli importi così calcolati, devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 19.7.18 al 28.2.23 e da tale data, ex art.1284 c.4 c.c. al saldo effettivo.
Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 28 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3895/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALDELLA Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. ALESSIO GIUSEPPE ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERTILE Controparte_1 P.IVA_1
SERGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 12.3.25 (“NEL MERITO previo accertamento dei fatti esposti nella narrativa dell'atto di citazione, condannarsi a corrispondere a , per i titoli e le causali Controparte_2 Parte_1 enunciati nella narrativa dello stesso, le somme ivi esposte ed ammontanti a complessivi € 85.780,12, di cui € 49.850,03, risultanti dal prospetto di calcolo depositato dall'attore come doc. n.22, a titolo di interessi al tasso legale o quelle diverse, anche maggiori, che saranno ritenute di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali e previdenziali. IN VIA ISTRUTTORIA 1. Disporsi CTU affinché sia verificata, con riferimento all'ammontare degli interessi complessivamente maturati dalle somme capitali liquidate dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1837/2018 secondo il criterio ivi indicato (“interessi legali dalla data del sinistro al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT ”), la correttezza del loro calcolo proposto dall'attore con il doc. n. 22, tenendo con to che: * la somma capitale è stata liquidata in € 609.767,81 * il saldo delle somme liquidate per capitale, spese ed interessi - questi ultimi corrisposti nella misura più sottoindicata - è avvenuto il 27.10.2020; * in quella sede è stata corrisposta da , a titolo di interessi, la somma di € 179.856,27 ed Controparte_2 individuando la data del sinistro nel giorno del primo versamento effettuato dall'attore e, segnatamente, nel 28.12.1995. 2. Preso atto che la società convenuta - pur non avendo pagina 1 di 7 contestato il contenuto del doc. n. 11 dimesso dall'attore costituito dall'elencazione e descrizione dei quindici bonifici allo stesso effettuati nel conto corrente acceso da CP_2 presso CA |Filiale 14 Bologna ed indicato dal legale di quest'ultima con mail del
21.04.2016 dimessa come doc. n. 15 - ha comunque allegato che l'attore avrebbe versato il minor importo di € 20.427,82 rispetto a quello di € 21.886,00 che era stato concordato, somma quest'ultima portata dai bonifici elencati nel detto doc. n. 11 al netto delle spese di accredito, si chiede, senza con ciò voler invertire neppure involontariamente l'onere probatorio, che ex art. 210 c.p.c. venga ordinato a CA | Filiale 14 Bologna, presso cui la società convenuta ha acceso il conto corrente indicato dal suo legale individuato dal codice IBAN IT
86U0312702403000000002000 (vedi ns doc. 15) e nel quale l'attore ha eseguito i bonifici elencati nel predetto doc. n. 11, di comunicare se nello stesso siano state versate, nelle date elencate nel predetto doc. n. 11 - da trasmettere al terzo - le quindici somme di € 2.042,77 ciascuna ivi indicate con riferimento a ciascun singolo bonifico eseguito”)
- Parte convenuta, come segue: <in via pregiudiziale: dichiararsi l'azione avversaria inammissibile perché la maggior pretesa di € 95.674,22 già azionata in sede esecutiva e riproposta nel presente giudizio cognizione è stata quella rinunciata, sua riproposizione appare abusiva, ogni caso essa non può essere cognitiva;
- merito, subordinata: accertarsi l'inesistenza del diritto dell'attore di procedere ad esecuzione forzata, e in ogni caso la non debenza, per le Parte_1 somme già indicate sub b), c), d), g), k), m), r), dell'atto di precetto notificato il 19.7.2018 per € 95.674,22, riproposte di fronte al giudice della cognizione, o la diversa di giustizia;
- con ristoro di spese di lite>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_2 (d'ora innanzi per brevità anche solo “assicurazione” o ”) al fine di Controparte_1 vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di quest'ultima: <nel merito previo accertamento dei fatti esposti nella narrativa dell'atto di citazione, condannarsi
[...]
a corrispondere a , per i titoli e le causali enunciati nella Controparte_2 Parte_1 narrativa dell'atto di citazione, le somme ivi esposte o quelle diverse, anche maggiori, che risulteranno di giustizia agli esiti dell'espletanda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali e previdenziali>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che: <con sentenza n. 1837 2018 pubblicata il
27.06.2018 ...e resa a definizione della causa n. 2463/2015 RG, la Corte d'Appello di Venezia –
Sezione IV Civile – in totale riforma della sentenza n. 2573/2014 del Tribunale di Padova..., ha condannato ora pagare a Controparte_3 Controparte_2
la somma capitale di € 609.767,81 oltre ad interessi legali dalla data del Parte_1 sinistro al saldo e alle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella somma già tassata dal Tribunale e, quanto all'appello, in € 12.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. ...Il predetto titolo, munito di formula esecutiva il 16.07.2018 prima del pagamento della tassa di registro, è stato notificato in data 19.07.2018, a mezzo di posta elettronica certificata in una con l'atto di precetto portante la somma complessiva di € 940.182,65... il deducente ha promosso un pignoramento presso terzi radicando, avanti il Tribunale di Bologna, la procedura esecutiva rubricata al n. 2884/2018 RGE... Con atto datato 5.11.2018 la società debitrice ha quindi proposto un'opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c. ...contestando di dovere talune voci esposte nell'atto di precetto per pagina 2 di 7 complessivi € 95.674,22 e, dopo aver rilevato di aver impugnato per cassazione il titolo esecutivo costituito dalla sopraddetta sentenza n. 1837/2018 della Corte di Appello di Venezia e di aver altresì chiesto a quest'ultima di sospendere l'esecuzione ex art. 373 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, ha insistito per la concessione di un breve rinvio della procedura in attesa delle determinazioni della Corte Veneta... All'udienza del 7.11.2018 il creditore procedente, preso atto delle contestazioni sollevate dalla società esecutata in ordine alla debenza di alcune voci elencate nell'atto di precetto, ha dichiarato, all'unico ed esclusivo fine di evitare la sospensione della procedura esecutiva in accoglimento della relativa istanza avversaria, di rinunciare al pignoramento solo “per le somme e le causali contestate”, riservata ogni azione per il pagamento “delle stesse all' esito del giudizio di cassazione”, con conseguente richiesta di assegnazione parziale dell'importo non contestato pari ad € 844.508,43, oltre ad interessi dal 18.7.2018 sino all'effettivo saldo ...Il G.E., avendo la Corte d'Appello di Venezia accolto, nelle more, l'istanza ex art. 373 c.p.c. avanzata da
[...]
ha sospeso, all'udienza dell'11.12.2018, il procedimento esecutivo in Controparte_2 attesa della decisione della Suprema Corte... Con ordinanza 5434/20 ...la Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso principale promosso da Controparte_2 avverso il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1837/2018 pronunciata dalla Corte di
Appello di Venezia, di talché il deducente ha riassunto la procedura esecutiva sopra indicata...
A seguito di tale iniziativa il G.E., con provvedimento del 5.10.2020, ha assegnato in pagamento, a favore del creditore procedente , la somma di € 850.446,57 oltre Parte_1 agli interessi legali ed alle spese della procedura esecutiva...>>.
3. Si duole, quindi, parte attrice che <conclusasi con successo la summenzionata procedura, nel maggio 2021 ha quindi chiesto ad il pagamento della somma parte_1 cp_2 che era stata oggetto rinuncia al pignoramento, che, come detto, unicamente finalizzata a non subire conseguenze negative dall'avversaria istanza di sospensione dell'esecuzione, ma le sue richieste sono rimaste disattese, talché all'attore è rimasto adire l'autorità giudiziaria per ottenere riconoscimento dei suoi giusti diritti...>>. Con la presente azione chiede, pertanto, <l'accertamento della debenza delle somme oggetto contestazione sollevata da e già del menzionato atto di controparte_2 precetto>>.
Allega, infine, che
- interessi sull'importo di cui sopra a decorrere dal 2.12.2015;
- € 3.946,80 dovuti a titolo di IVA calcolata in ragione del 22% sulle spese del giudizio liquidate a favore dell'attore dalla sentenza di primo grado;
- € 3.363,26 dovuti a titolo di l'IVA calcolata in ragione del 22% sulle spese del giudizio liquidate a favore dell'attore dalla sentenza di secondo grado;
- € 2.599,60 dovuti a titolo di spese per l'iscrizione a ruolo della causa di secondo grado;
- € 1.458,18 per differenza tra quanto effettivamente versato dall'attore ad
[...]
per le spese di lite relative al primo grado poste a suo carico dalla sentenza Controparte_2 del Tribunale di Padova (€ 21.886,00) e quanto rimborsato dalla società convenuta per l'anzidetto titolo (€ 20.427,82);
- differenza dovuta, a titolo di interessi legali, tra quanto versato in proposito da
[...]
(€ 179.856,27) e l'importo risultante dal calcolo operato secondo il dictum della CP_2
pagina 3 di 7 Corte veneta passato in giudicato sul punto (“interessi legali dalla data del sinistro al saldo
…sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat”)>>.
4. Si è costituita l'assicurazione convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: <in via pregiudiziale: dichiararsi l'azione avversaria inammissibile perché la maggior pretesa di € 95.674,22 già azionata in sede esecutiva e riproposta nel presente giudizio cognizione è stata quella rinunciata, sua riproposizione appare abusiva, ogni caso essa non può essere cognitiva;
- merito, subordinata: accertarsi l'inesistenza del diritto dell'attore
>.
5. Regolarizzato il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., istruita la causa documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13.3.25, con concessione dei termini per conclusionali e repliche (v. quanto al rito “pre Cartabia” seguito nella presente procedura, v. anche atto introduttivo del presente giudizio, v. ex multis Cass. 23682/17 secondo cui “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa”).
6. Preliminarmente, deve rilevarsi che chiaramente emerge per tabulas che parte attrice ha rinunciato agli atti del processo esecutivo (e non all'azione sostanziale) instaurato innanzi al GE del Tribunale di Bologna avendo dichiarato testualmente
7. Per quanto attiene al merito delle pretese azionate nella presente sede, l'odierno giudicante ritiene fondata ed ammissibile la domanda attorea relativa alla richiesta condanna alla restituzione degli importi pagati a titolo di imposta di registro in occasione della registrazione della sentenza di primo grado, ovverosia di € 24.562,25, doc.9 attoreo, oltre interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., sull'importo di cui sopra a decorrere dal giorno del pagamento, 2.12.15 [v.
Cass. 27943/22 secondo cui “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conff.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione;
Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del 2016”], alla data di notifica della citazione di cui al presente giudizio – ovverosia al 28.2.23- e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo.
Si ricorda, sul punto, preliminarmente, non solo la solidarietà ex lege (v. art.57 TU imposta di registro) in capo alle parti del processo, nei confronti del Fisco, del debito in esame, ma anche che l'imposta predetta è correlata e parametrata non solo al trasferimento di ricchezza, ma, altresì, al “servizio” di registrazione (al fine anche di custodia e certezza del diritto) svolto dalla
PA. pagina 4 di 7 Come rilevato da parte attrice, il giudice di secondo grado, capovolgendo la sentenza di primo grado, ha condannato l'assicurazione convenuta, in solido con l'agente infedele, anche a rifondere le spese dei due gradi di giudizio in applicazione del principio secondo il quale l'accoglimento del gravame, in virtù del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c., determina l'automatica caducazione del capo della sentenza impugnata relativo alla statuizione in ordine alle spese processuali, di talchè il giudice del gravame è tenuto a provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio basandosi sull'esito finale della lite;
la statuizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5434/2020, che ha respinto il quinto motivo dell'assicurazione ricorrente, anche sotto il profilo della solidarietà con l'agente infedele che era stato condannato con la sentenza di primo grado.
La corte veneziana ha, infatti, condannato (ora Controparte_3 [...]
, ex artt. 91 e 97 c.p.c., <<...e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_2 rifusione delle spese processuali del , che liquida – per il primo grado di giudizio – Pt_1 nella somma già tassata dal Tribunale e – per il presente grado – in complessivi €.12.000 – il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori oneri accessori come per legge>>, premettendo in parte motiva, in tema di spese processuali, la condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento degli oneri di Controparte_3 Parte_2 giudizio di , per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo liquidati: Parte_1 non vi è dubbio che tra gli oneri ex lege, che spetta all'Amministrazione finanziaria liquidare, vi sono gli importi dovuti a titolo di imposta di registro.
L'attore ha, quindi, titolo per far valere la correlativa pretesa nel presente giudizio, in quanto la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di pronuncia di condanna caducata, se non è stata formulata nel giudizio di gravame, è proponibile in un giudizio separato (Cass.
27943/22). Rimane, peraltro, impregiudicata ogni azione di regresso, ex art. 1299 c.c., dell'odierna convenuta nei confronti del condebitore solidale per quanto pagato al creditore in eccesso rispetto alla propria quota del debito, con riferimento ai rapporti interni tra condebitori.
8. Sempre dal dato letterale della condanna contenuta nella sentenza di secondo grado, sopra riportata, passata in giudicato (visto il rigetto del ricorso in Cassazione), discende, in tema di spese processuali e di condanna di e di , in solido tra Controparte_3 Parte_2 loro, al pagamento quali oneri di giudizio di , anche la portata di tale condanna Parte_1 anche al pagamento degli accessori di legge, quali l'imposta sul valore aggiunto relativa ai compensi liquidati, non emergendo, da un lato, alcun dato a favore della natura imprenditoriale dell'odierno convenuto nella causa a quo (intentata quale cliente/consumatore danneggiato dall'agente infedele dell'odierna convenuta ed in solido, con quest'ultima, nei termini amplius esposti negli atti) ed alcuna prova (neppure logica/presunzioni) di detraibilità di tale imposta;
dall'altro, la condanna di primo grado al pagamento di tali accessori risulta confermata dalla sentenza passata in giudicato (alla luce del dato letterale del rinvio in parte qua contenuto nel sopra riportato dispositivo).
9. Non avendo trovato accoglimento in Cassazione neppure le doglianze contenute nel controricorso del resistente, odierno attore, deve ritenersi passata in toto in giudicato la decisione del giudice di seconde cure e, pertanto, anche la parte del dispositivo ove condanna l'odierna convenuta, in solido con l'agente “infedele”, in accoglimento dell'appello di , al Parte_1 pagamento, in favore del e a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.609.767, Pt_1
81, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat e respinge ogni altra domanda del . Pt_1
In mancanza di diversa specificazione, ad opinione dell'odierno magistrato, il termine “sinistro” non può che riferirsi ai singoli versamenti illecitamente trattenuti e distratti dall'agente infedele,
pagina 5 di 7 non essendo, da un lato, interesse di parte attrice fare decorrere gli interessi e la devalutazione in esame dall'ultimo atto illecito compiuto a suo danno, né essendo tale termine indicato da parte convenuta come invocato dies a quo [ritenendo l'odierno giudicante che il danno/indebito pagamento si sia verificato –in mancanza di diversa specifica individuazione da parte del
Giudice a quo- con l'effettivo esborso/perdita patrimoniale di volta in volta realizzatosi coi singoli pagamenti/premi in esecuzione delle diverse apparenti polizze –in quanto inesistenti e ciascuna concretizzante un diverso illecito- e non con la consumazione del complessivo disegno criminoso;
v. art. 158 c.p.; per un ragionamento in tema di prescrizione utilizzabile a contrario,
v. la recente Cass 32226/24 secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del
Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”; V. anche Cass. 14019/25 secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere”]. La domanda attorea in parte qua deve essere disattesa e deve essere accolta, nel merito, l'eccezione ed interpretazione fornita dalla convenuta. Parte convenuta deve essere condannata, a titolo di risarcimento del danno, pertanto, solo all'eventuale differenziale positivo tra quanto effettivamente già versato da e gli CP_1 interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. sull'importo capitale devalutato al momento di ogni singolo versamento indebito (componente del complessivo capitale da via via devalutarsi e rivalutarsi pari a €.609.767, 81; ovverosia i singoli versamenti meglio descritti in atti) e rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat sino al 19.7.18 (data di notifica del precetto/messa in mora); gli importi così calcolati (divenuti debito di valuta per effetto della liquidazione contenuta nella sentenza della C.d.A. di Venezia cit.), laddove il predetto differenziale sia risultato positivo, devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal
19.7.18 al 28.2.23 (data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) e da tale ultima data, ex art.1284 c.4 c.c. al saldo effettivo. L'odierno giudicante, infine, ritiene che, viste l'opposizione già sollevata in sede di procedura esecutiva, prima della dichiarata rinuncia parziale, e le contestazioni e diverse interpretazioni del titolo giudiziale da parte delle parti, da queste ultime sostenute anche nel presente giudizio, le superiori considerazioni siano assorbenti, anche in vista di ragioni di economia processuale, in punto di preliminarmente eccepita inammissibilità della domanda in parte qua svolta dall'attore nel presente giudizio. 10. Sulla base delle medesime considerazioni, nel merito, visto il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in esame e della mancata liquidazione delle anticipazioni processuali di lite per contributo unificato e bolli da parte del giudice competente, non può accogliersi nella pagina 6 di 7 presente sede la domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento di € 2.599,60 dovuti a titolo di spese per l'iscrizione a ruolo della causa di secondo grado. 11. L'odierno giudicante ritiene, invece, idoneamente provato il pagamento da parte dell'attore dei compensi legali della controparte di cui alla condanna di primo grado per complessivi €
21.886,00 visti i docc. 18 e 19 di parte convenuta ed il doc. 11 di parte attrice, nonché le difese delle parti: la convenuta, infatti, non ha specificamente contestato ex art. 115 c.p.c. gli importi di ogni singolo o di alcuno specifico versamento come indicati nei citati documenti e, pertanto, si ritiene essersi formato un quadro probatorio indiziario sufficiente a provare il lamentato minor rimborso da parte della convenuta di euro 1.458,18, quale differenza tra quanto effettivamente versato dall'attore ad per le spese di lite relative al primo grado Controparte_2 poste a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Padova (€ 21.886,00) e quanto rimborsato dalla società convenuta per l'anzidetto titolo (€ 20.427,82). Parte convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento a favore di parte attrice di tale somma maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 20.6.17 (quale data dell'ultimo versamento, v. doc.11 cit. e v.
Cass. 27943/22 cit.) alla data di notifica della citazione di cui al presente giudizio –ovverosia al 28.2.23- e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo.
12. Vista la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
13. Assorbita o, comunque, disattesa ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di : Controparte_1 Parte_1
a) di euro 24.562,25, oltre interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dal 2.12.15 al 28.2.23 e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo;
b) di euro 1.458,18 oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 20.6.17 al 28.2.23 e da tale data, ex art. 1284 c.4 c.c., al saldo effettivo;
c) all'eventuale differenziale, laddove positivo, tra quanto effettivamente già versato da
[...]
e gli interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. sull'importo capitale devalutato al Controparte_1 momento di ogni singolo versamento illegittimamente percepito e trattenuto dall'agente infedele (come amplius indicato in atti e in parte motiva) e via via rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat sino al 19.7.18; gli importi così calcolati, devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 19.7.18 al 28.2.23 e da tale data, ex art.1284 c.4 c.c. al saldo effettivo.
Compensa le spese di lite del presente giudizio.
Bologna, 28 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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