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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3635/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA E.NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RESTANO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA E.NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RESTANO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 11 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 31 luglio 2024 e sottoscritto il 22 luglio 2024; (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 settembre 2004);
All'udienza del 11 ottobre 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale di Via Delle Canarie 23 di proprietà della ORa Parte_1
rimarrà nella disponibilità della stessa che continuerà ad abitarla;
[...]
- il OR , invece, intende fissare la propria residenza Parte_2 presso l'immobile di proprietà dei genitori sito in Palermo al Viale Sandro
Pertini 236.
- i beni che costituivano l'arredo della casa coniugale di proprietà della
ORa rimangono nella piena disponibilità della stessa. Parte_1
- entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo indipendenti economicamente;
- per quanto concerne il figlio maggiorenne i coniugi Persona_1 dichiarano che lo stesso è economicamente autosufficiente e non risiede presso la casa coniugale.
I ricorrenti dichiarano che con la presente regolamentazione rimangono definiti i loro rispettivi rapporti personali, economici, e patrimoniali, non avendo ciascuno verso l'altro alcunché a pretendere per alcun titolo o ragioni di sorta.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 20; P. 1; Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3635/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA E.NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RESTANO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA E.NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RESTANO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 11 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 31 luglio 2024 e sottoscritto il 22 luglio 2024; (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 settembre 2004);
All'udienza del 11 ottobre 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e
1 hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale di Via Delle Canarie 23 di proprietà della ORa Parte_1
rimarrà nella disponibilità della stessa che continuerà ad abitarla;
[...]
- il OR , invece, intende fissare la propria residenza Parte_2 presso l'immobile di proprietà dei genitori sito in Palermo al Viale Sandro
Pertini 236.
- i beni che costituivano l'arredo della casa coniugale di proprietà della
ORa rimangono nella piena disponibilità della stessa. Parte_1
- entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo indipendenti economicamente;
- per quanto concerne il figlio maggiorenne i coniugi Persona_1 dichiarano che lo stesso è economicamente autosufficiente e non risiede presso la casa coniugale.
I ricorrenti dichiarano che con la presente regolamentazione rimangono definiti i loro rispettivi rapporti personali, economici, e patrimoniali, non avendo ciascuno verso l'altro alcunché a pretendere per alcun titolo o ragioni di sorta.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 20; P. 1; Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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