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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/07/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16 luglio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Fiorella LOFORESE e dell'Avv Stab Remo PEZZUTO
- Ricorrente -
contro
"in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore rappr. e dif. Dall'avv. Giancarlo GIARDINO e dell'Avv Vito DETTOLE
- Convenuto -
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto Parte_1 ha adito questoCon ricorso depositato in data 29/04/2021
Tribunale esponendo:
→di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 a far data dal 05.12.2019 sino al 21.01.2021, con mansione di macellaio,
inquadrato al livello IV del CCNL Commercio;
→di aver tuttavia svolto, sin dal sorgere del rapporto, presso il reparto "macelleria” sito nel supermercato Penny Market di Taranto, le superiori mansioni di
"macellaio specializzato provetto", assertivamente sussumibili nel III livello del
CCNL Commercio;
→di aver protratto la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, e di aver lavorato durante i festivi e la domenica.
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al riconoscimento delle mansioni superiori del III Livello, e alle differenze retributive conseguenti nonché al lavoro straordinario, con rifusione di spese. La66 Controparte_1 si è (ritualmente e tempestivamente) costituita, deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe svolto solo mansioni sussumibili nel IV livello del CCNL di settore,
e nulla avrebbe a che pretendere a titolo di straordinari.
Escussi i testi addotti ed acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. Pt_2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt_2 1 FEBBRAIO 2011
N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a Controparte_2
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).
*****
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore (cfr. ex multis CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf.).
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore- creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. sez. lavoro, 24 ottobre 2005, n. 20523 e, ancora, Cass. sez. lavoro, 21 maggio 2003, n.
8025 nonché Cass. sez. lavoro, 23 gennaio 2003, n. 1012).
Inoltre, Cass. Lav. 10 luglio 2009 n° 16200 ha precisato che: "Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore condizione essenziale è che
-
l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata".
Più di recente la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1.03.2021, ha affermato che affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Tale principio ben si combina, inoltre, con quanto prevede l'art. 52, comma 3, D.
Lgs. n. 165/2001 secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni".
Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è necessario procedere, da un lato, ad una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte, dall'altro, all'esame ed interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, proprio per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni in relazione a ciascun profilo indicato dal succitato art. 52 (si veda Cass. n. 14944/2004). Infatti, lo svolgimento di compiti propri di mansioni superiori in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non dà diritto nemmeno alle relative differenze retributive.
In definitiva, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, sarà il lavoratore a dover elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità; dovrà inoltre effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse;
ed infine argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che dev'essere trascritta in ricorso.
Come efficacemente affermato da Cass. Lav. 21 maggio 2003 n° 8025 occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, prevalenza, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale.
Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche Cass. sez. lavoro, 22 agosto 2007 n. 17896 e 12 maggio 2006 n. 11037).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie, occorre verificare se il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegazione e di prova (cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf..) relativamente ai fatti costitutivi del preteso diritto al superiore inquadramento contrattuale per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle previste dal livello di formale inquadramento.
Applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante.
In primo luogo, infatti, deve osservarsi – sulla base della declaratoria relativa al III livello rivendicato, contenuta nel contratto collettivo richiamato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio - che tale classificazione è prevista per i lavoratori che "svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”: tra cui rientra a titolo esemplificativo il "macellaio specializzato provetto" (di cui al punto 31 dell'art 113 del ccnl cit.), cioè "il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco".
Il medesimo c.c.n.l. Commercio applicabile afferma poi che appartengono al IV livello i "lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite" per poi specificare al punto 8 "addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci" e al punto 21 prevedere la mansione di “banconiere di spacci di carne".
Orbene, opina il Tribunale che l'istruttoria espletata nel presente giudizio non abbia consentito di appurare che le mansioni svolte dal iano inquadrabili nel Pt_3
III livello, con le modalità e con i contenuti professionali presupposti dalla declaratoria suddetta.
A suddetta conclusione il Tribunale perviene, in primo luogo, dal raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e quelle effettivamente svolte dal ricorrente.
Ed invero il ricorrente deduce di essere stato addetto, fin dall'inizio del rapporto lavorativo, a ordinare, caricare e scaricare la merce;
confezionare e mettere in 66
esposizione la carne;
pulire le attrezzature, celle e banco frigo;
all'occorrenza, di aver provveduto espressamente alle richieste della clientela di taglio e confezionamento di particolari pezzi di carne e/o di dare informazioni agli acquirenti sulla merce esposta;
Gestire le giacenze e l'inventario del reparto macelleria;
Lavare e ripristinare il banco frigo;
pesare, confezionare e porre le etichette sulla merce."
Circostanze confermate dai tre testi escussi, che, nelle loro vesti di cliente abituale (
,di collega di lavoro Persona_1 () e di vigilante Testimone_1
all'interno dell'esercizio commerciale (IN DE), hanno asserito di aver visto il ricorrente svolgere tutte le attività descritte in ricorso.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che quasi tutte le comprovate mansioni espletate di fatto dal ricorrente siano ascrivibili al già riconosciuto IV livello che cita al punto 8 "addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci".
Da tale elencazione rimarrebbero invero escluse le dedotte operazioni di pulizia
(pulizia banco frigo e attrezzature), che, a ben vedere, appaiono rientrare a pieno titolo nei“ compiti operativi" o comunque in quelle "relative operazioni complementari” pur citate dalla descrizione del IV livello.
Ciò che invece appare prima facie rimanere escluso dalla previsione del IV livello 66rispetto alle mansioni comprovate dal ricorrente è la restante attività di disossare, tagliare, toilettare” la carne.
Tuttavia, anche tali attività non appaiono idonee a consentire la riconducibilità al III livello, atteso che l'art 113 del ccnl richiamato prevede espressamente che per definirsi
"macellaio provetto" sia necessario che siano svolte "tutte" le attività elencate e dunque
"taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco".
Pertanto, l'effettuazione solo di una minima parte di tali mansioni elencate appare già di per sé non compatibile con l'inquadramento nel superiore livello richiesto dal ricorrente.
Vieppiù che, proprio tali operazioni possono rientrare nei “lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite" di cui al livello IV e comunque nell'attività tipica del “banconiere di spacci di carne" (di cui al punto 21) e dello "specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita" (di cui al punto 23) sempre inquadrabili nel medesimo livello già riconosciuto.
Conforta tale conclusione la circostanza, dedotta da parte resistente e non contestata da parte ricorrente, che nel deposito in uso alla CP_1 e sito in Bisceglie già si effettuasse il sezionamento delle carni, in prima, seconda e terza categoria, per poi consegnarle ai singoli punti vendita secondo le quantità richieste.
Pertanto, appare che il Pt_3 on abbia svolto attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto, svolto invece direttamente dal deposito di stoccaggio e invece abbia svolto, rispetto alla carne da lavorare, esclusivamente operazioni limitate alla sola elementare riduzione del pezzo in dimensioni più piccole e sistemazione nelle vaschette, secondo delle conoscenze tecniche tipiche del livello in cui è attualmente inquadrato.
E' evidente, infatti, che le descritte operazioni che il Pt_3 è stato chiamato
a svolgere nel periodo in questione non hanno richiesto necessariamente il possesso di quella "specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita" richiamata dal III livello.
Peraltro, il IV Livello del ccnl cit. è quello proprio degli addetti alla vendita al pubblico, laddove è pacifico, nel caso di specie, che il Pt_3 avorasse proprio a contatto con la clientela.
Pt_3 ossanoE anche a voler ritenere che le mansioni svolte in concreto dal seppur parzialmente inquadrarsi nel III livello, difetta comunque la prova della prevalenza delle stesse rispetto a tutte le altre, cui deve farsi applicazione in caso di svolgimento di mansioni promiscue, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale" (Cass.
2969/2021).
L'applicazione di tale criterio, basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.
E di tanto il ricorrente non ha fornito alcuna deduzione e allegazione, giacché si è limitato al generico riferimento alle mansioni svolte senza procedere a tale specifica analisi, su di lui incombente, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità
ut supra citata.
Né a tal fine dirimenti sono state le dichiarazioni testimoniali acquisite, le quali, sebbene sul punto specifico capitolato al sub 3, abbiano confermato tali mansioni, nulla hanno aggiunto rispetto alla "prevalenza” delle stesse. Ed invero trattasi di soggetti che non hanno avuto un rapporto giornaliero e costante nel tempo con il ricorrente nell'espletamento delle sue attività, trattandosi di un mero cliente, per quanto abituale, e di un vigilante addetto a tutt'altre mansioni.
L'unico collega ascoltato, Persona_1 ha affiancato il Pt_3 olo
,
per una settimana e pertanto le sue dichiarazioni non possono certo coprire il più vasto arco temporale dedotto in ricorso.
Infine, alla stessa conclusione perviene il giudicante anche in ordine alla prova del requisito dell'autonomia e responsabilità, di fatto non dedotte e allegate esplicitamente dal ricorrente;
né può ritenersi che i testi abbiano riferito sul punto.
Neppure può soccorrere la dedotta circostanza di aver selezionato e confezionato particolari tagli di carne su richiesta specifica della clientela, pur confermata dai testi escussi, atteso che tale attività, non espressamente consentita dal datore di lavoro (come da questi dedotto nella comparsa), non è stata precisata né sotto l'aspetto della frequenza con cui avveniva, né della effettiva tipologia di tagli effettuati, e se questi richiedessero una specifica formazione teorica e tecnico-pratica.
In conclusione, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazioni e riscontri probatori specifici in ordine alle concrete mansioni superiori asseritamente espletate, con conseguente rigetto anche della correlata domanda di differenze retributive fondata sul superiore inquadramento.
Alla medesima conclusione perviene il Tribunale in ordine alle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, festivo e domenicale.
Sul punto, è opportuno evidenziare che, con riferimento all'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: "Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti" (Tribunale Velletri sez. lav.,
15/10/2020, n. 1057).
Dunque, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
Il principio cardine in materia, come ribadito dalla Suprema Corte con Sentenza n.
16150 del 19.06.2018, è che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento delle parti possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce di merito;
Il Tribunale di
Roma, con sentenza n. 6326 del 29.07.2021, ha ribadito che incombe sul lavoratore il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato. In ragione di ciò al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
La ratio di tale rigoroso orientamento è da rinvenirsi nella necessità che il lavoratore fornisca la prova sia dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia oltre tale orario, come anche l'articolazione della stessa.
Il giudice, infatti, non può ovviare a carenze probatorie mediante valutazioni equitative, le quali possono venire in rilievo solo rispetto alla liquidazione del quantum debeatur, ove sia stato rigorosamente provato l'an della pretesa.
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale che l'allegazione effettuata dal ricorrente, in ordine agli inserimenti e disinserimenti dell'allarme, non risulta idonea a suffragare la circostanza dedotta in ricorso sul punto.
Invero, se per un verso è circostanza pacifica che il ricorrente avesse il codice per disinserire ed inserire l'allarme del punto vendita, è nondimeno pacifico (in quanto non contestato e ammesso anche da parte ricorrente) che lo avessero anche gli altri dipendenti.
Inoltre il ricorrente riferisce genericamente di periodi in cui avrebbe lavorato da solo senza specificare le giornate, e anzi, potendosi desumere dallo stesso ricorso, seppur indicato in modo generico, che questi è stato quasi sempre affiancato da altri colleghi.
Omette inoltre il ricorrente di considerare le giornate nelle quali o egli o i colleghi sarebbero stati assenti per le più svariate ragioni.
Né la testimonianza resa dal teste IN DE laddove afferma che “è
capitato di vederlo di domenica" oppure "di averlo visto lavorare oltre le 13.00 le
19.00", e che "gli addetti al reparto, quindi il signor Pt_3 rano in possesso del codice" può ritenersi contrastare con tali conclusioni e con le lacune evidenziate.
Pertanto, la domanda di riconoscimento del lavoro straordinario, domenicale e festivo deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc.
(dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione" consentita dalla CORTE
COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo 19 aprile 2018, la quale invero si
-
riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe"
(cioè "di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità" rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, "parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→un "sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti" (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE
EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→“una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza", cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»>" (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova").
Deve altresì essere considerato che i procuratori di parte convenuta hanno rinunciato all'incaricato nella fase successiva alla prima udienza di trattazione.
Infine, è il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €. 1.300,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 23 luglio 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16 luglio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Fiorella LOFORESE e dell'Avv Stab Remo PEZZUTO
- Ricorrente -
contro
"in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro tempore rappr. e dif. Dall'avv. Giancarlo GIARDINO e dell'Avv Vito DETTOLE
- Convenuto -
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto Parte_1 ha adito questoCon ricorso depositato in data 29/04/2021
Tribunale esponendo:
→di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 a far data dal 05.12.2019 sino al 21.01.2021, con mansione di macellaio,
inquadrato al livello IV del CCNL Commercio;
→di aver tuttavia svolto, sin dal sorgere del rapporto, presso il reparto "macelleria” sito nel supermercato Penny Market di Taranto, le superiori mansioni di
"macellaio specializzato provetto", assertivamente sussumibili nel III livello del
CCNL Commercio;
→di aver protratto la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, e di aver lavorato durante i festivi e la domenica.
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al riconoscimento delle mansioni superiori del III Livello, e alle differenze retributive conseguenti nonché al lavoro straordinario, con rifusione di spese. La66 Controparte_1 si è (ritualmente e tempestivamente) costituita, deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe svolto solo mansioni sussumibili nel IV livello del CCNL di settore,
e nulla avrebbe a che pretendere a titolo di straordinari.
Escussi i testi addotti ed acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. Pt_2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt_2 1 FEBBRAIO 2011
N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N°
9936 ed a Controparte_2
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002).
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Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore (cfr. ex multis CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf.).
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore- creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. Cass. sez. lavoro, 24 ottobre 2005, n. 20523 e, ancora, Cass. sez. lavoro, 21 maggio 2003, n.
8025 nonché Cass. sez. lavoro, 23 gennaio 2003, n. 1012).
Inoltre, Cass. Lav. 10 luglio 2009 n° 16200 ha precisato che: "Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore condizione essenziale è che
-
l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata".
Più di recente la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1.03.2021, ha affermato che affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Tale principio ben si combina, inoltre, con quanto prevede l'art. 52, comma 3, D.
Lgs. n. 165/2001 secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni".
Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è necessario procedere, da un lato, ad una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte, dall'altro, all'esame ed interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, proprio per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni in relazione a ciascun profilo indicato dal succitato art. 52 (si veda Cass. n. 14944/2004). Infatti, lo svolgimento di compiti propri di mansioni superiori in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non dà diritto nemmeno alle relative differenze retributive.
In definitiva, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, sarà il lavoratore a dover elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità; dovrà inoltre effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse;
ed infine argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che dev'essere trascritta in ricorso.
Come efficacemente affermato da Cass. Lav. 21 maggio 2003 n° 8025 occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, prevalenza, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale.
Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche Cass. sez. lavoro, 22 agosto 2007 n. 17896 e 12 maggio 2006 n. 11037).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie, occorre verificare se il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegazione e di prova (cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e succ. conf..) relativamente ai fatti costitutivi del preteso diritto al superiore inquadramento contrattuale per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle previste dal livello di formale inquadramento.
Applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante.
In primo luogo, infatti, deve osservarsi – sulla base della declaratoria relativa al III livello rivendicato, contenuta nel contratto collettivo richiamato da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ritualmente prodotto in giudizio e comunque acquisibile d'ufficio - che tale classificazione è prevista per i lavoratori che "svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”: tra cui rientra a titolo esemplificativo il "macellaio specializzato provetto" (di cui al punto 31 dell'art 113 del ccnl cit.), cioè "il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco".
Il medesimo c.c.n.l. Commercio applicabile afferma poi che appartengono al IV livello i "lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite" per poi specificare al punto 8 "addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci" e al punto 21 prevedere la mansione di “banconiere di spacci di carne".
Orbene, opina il Tribunale che l'istruttoria espletata nel presente giudizio non abbia consentito di appurare che le mansioni svolte dal iano inquadrabili nel Pt_3
III livello, con le modalità e con i contenuti professionali presupposti dalla declaratoria suddetta.
A suddetta conclusione il Tribunale perviene, in primo luogo, dal raffronto tra le mansioni contrattualmente previste e quelle effettivamente svolte dal ricorrente.
Ed invero il ricorrente deduce di essere stato addetto, fin dall'inizio del rapporto lavorativo, a ordinare, caricare e scaricare la merce;
confezionare e mettere in 66
esposizione la carne;
pulire le attrezzature, celle e banco frigo;
all'occorrenza, di aver provveduto espressamente alle richieste della clientela di taglio e confezionamento di particolari pezzi di carne e/o di dare informazioni agli acquirenti sulla merce esposta;
Gestire le giacenze e l'inventario del reparto macelleria;
Lavare e ripristinare il banco frigo;
pesare, confezionare e porre le etichette sulla merce."
Circostanze confermate dai tre testi escussi, che, nelle loro vesti di cliente abituale (
,di collega di lavoro Persona_1 () e di vigilante Testimone_1
all'interno dell'esercizio commerciale (IN DE), hanno asserito di aver visto il ricorrente svolgere tutte le attività descritte in ricorso.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che quasi tutte le comprovate mansioni espletate di fatto dal ricorrente siano ascrivibili al già riconosciuto IV livello che cita al punto 8 "addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci".
Da tale elencazione rimarrebbero invero escluse le dedotte operazioni di pulizia
(pulizia banco frigo e attrezzature), che, a ben vedere, appaiono rientrare a pieno titolo nei“ compiti operativi" o comunque in quelle "relative operazioni complementari” pur citate dalla descrizione del IV livello.
Ciò che invece appare prima facie rimanere escluso dalla previsione del IV livello 66rispetto alle mansioni comprovate dal ricorrente è la restante attività di disossare, tagliare, toilettare” la carne.
Tuttavia, anche tali attività non appaiono idonee a consentire la riconducibilità al III livello, atteso che l'art 113 del ccnl richiamato prevede espressamente che per definirsi
"macellaio provetto" sia necessario che siano svolte "tutte" le attività elencate e dunque
"taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco".
Pertanto, l'effettuazione solo di una minima parte di tali mansioni elencate appare già di per sé non compatibile con l'inquadramento nel superiore livello richiesto dal ricorrente.
Vieppiù che, proprio tali operazioni possono rientrare nei “lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite" di cui al livello IV e comunque nell'attività tipica del “banconiere di spacci di carne" (di cui al punto 21) e dello "specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita" (di cui al punto 23) sempre inquadrabili nel medesimo livello già riconosciuto.
Conforta tale conclusione la circostanza, dedotta da parte resistente e non contestata da parte ricorrente, che nel deposito in uso alla CP_1 e sito in Bisceglie già si effettuasse il sezionamento delle carni, in prima, seconda e terza categoria, per poi consegnarle ai singoli punti vendita secondo le quantità richieste.
Pertanto, appare che il Pt_3 on abbia svolto attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto, svolto invece direttamente dal deposito di stoccaggio e invece abbia svolto, rispetto alla carne da lavorare, esclusivamente operazioni limitate alla sola elementare riduzione del pezzo in dimensioni più piccole e sistemazione nelle vaschette, secondo delle conoscenze tecniche tipiche del livello in cui è attualmente inquadrato.
E' evidente, infatti, che le descritte operazioni che il Pt_3 è stato chiamato
a svolgere nel periodo in questione non hanno richiesto necessariamente il possesso di quella "specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita" richiamata dal III livello.
Peraltro, il IV Livello del ccnl cit. è quello proprio degli addetti alla vendita al pubblico, laddove è pacifico, nel caso di specie, che il Pt_3 avorasse proprio a contatto con la clientela.
Pt_3 ossanoE anche a voler ritenere che le mansioni svolte in concreto dal seppur parzialmente inquadrarsi nel III livello, difetta comunque la prova della prevalenza delle stesse rispetto a tutte le altre, cui deve farsi applicazione in caso di svolgimento di mansioni promiscue, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale" (Cass.
2969/2021).
L'applicazione di tale criterio, basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.
E di tanto il ricorrente non ha fornito alcuna deduzione e allegazione, giacché si è limitato al generico riferimento alle mansioni svolte senza procedere a tale specifica analisi, su di lui incombente, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità
ut supra citata.
Né a tal fine dirimenti sono state le dichiarazioni testimoniali acquisite, le quali, sebbene sul punto specifico capitolato al sub 3, abbiano confermato tali mansioni, nulla hanno aggiunto rispetto alla "prevalenza” delle stesse. Ed invero trattasi di soggetti che non hanno avuto un rapporto giornaliero e costante nel tempo con il ricorrente nell'espletamento delle sue attività, trattandosi di un mero cliente, per quanto abituale, e di un vigilante addetto a tutt'altre mansioni.
L'unico collega ascoltato, Persona_1 ha affiancato il Pt_3 olo
,
per una settimana e pertanto le sue dichiarazioni non possono certo coprire il più vasto arco temporale dedotto in ricorso.
Infine, alla stessa conclusione perviene il giudicante anche in ordine alla prova del requisito dell'autonomia e responsabilità, di fatto non dedotte e allegate esplicitamente dal ricorrente;
né può ritenersi che i testi abbiano riferito sul punto.
Neppure può soccorrere la dedotta circostanza di aver selezionato e confezionato particolari tagli di carne su richiesta specifica della clientela, pur confermata dai testi escussi, atteso che tale attività, non espressamente consentita dal datore di lavoro (come da questi dedotto nella comparsa), non è stata precisata né sotto l'aspetto della frequenza con cui avveniva, né della effettiva tipologia di tagli effettuati, e se questi richiedessero una specifica formazione teorica e tecnico-pratica.
In conclusione, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazioni e riscontri probatori specifici in ordine alle concrete mansioni superiori asseritamente espletate, con conseguente rigetto anche della correlata domanda di differenze retributive fondata sul superiore inquadramento.
Alla medesima conclusione perviene il Tribunale in ordine alle differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, festivo e domenicale.
Sul punto, è opportuno evidenziare che, con riferimento all'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: "Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti" (Tribunale Velletri sez. lav.,
15/10/2020, n. 1057).
Dunque, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
Il principio cardine in materia, come ribadito dalla Suprema Corte con Sentenza n.
16150 del 19.06.2018, è che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento delle parti possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce di merito;
Il Tribunale di
Roma, con sentenza n. 6326 del 29.07.2021, ha ribadito che incombe sul lavoratore il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato. In ragione di ciò al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
La ratio di tale rigoroso orientamento è da rinvenirsi nella necessità che il lavoratore fornisca la prova sia dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia oltre tale orario, come anche l'articolazione della stessa.
Il giudice, infatti, non può ovviare a carenze probatorie mediante valutazioni equitative, le quali possono venire in rilievo solo rispetto alla liquidazione del quantum debeatur, ove sia stato rigorosamente provato l'an della pretesa.
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale che l'allegazione effettuata dal ricorrente, in ordine agli inserimenti e disinserimenti dell'allarme, non risulta idonea a suffragare la circostanza dedotta in ricorso sul punto.
Invero, se per un verso è circostanza pacifica che il ricorrente avesse il codice per disinserire ed inserire l'allarme del punto vendita, è nondimeno pacifico (in quanto non contestato e ammesso anche da parte ricorrente) che lo avessero anche gli altri dipendenti.
Inoltre il ricorrente riferisce genericamente di periodi in cui avrebbe lavorato da solo senza specificare le giornate, e anzi, potendosi desumere dallo stesso ricorso, seppur indicato in modo generico, che questi è stato quasi sempre affiancato da altri colleghi.
Omette inoltre il ricorrente di considerare le giornate nelle quali o egli o i colleghi sarebbero stati assenti per le più svariate ragioni.
Né la testimonianza resa dal teste IN DE laddove afferma che “è
capitato di vederlo di domenica" oppure "di averlo visto lavorare oltre le 13.00 le
19.00", e che "gli addetti al reparto, quindi il signor Pt_3 rano in possesso del codice" può ritenersi contrastare con tali conclusioni e con le lacune evidenziate.
Pertanto, la domanda di riconoscimento del lavoro straordinario, domenicale e festivo deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc.
(dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione" consentita dalla CORTE
COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo 19 aprile 2018, la quale invero si
-
riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe"
(cioè "di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità" rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, "parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→un "sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti" (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE
EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→“una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza", cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»>" (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova").
Deve altresì essere considerato che i procuratori di parte convenuta hanno rinunciato all'incaricato nella fase successiva alla prima udienza di trattazione.
Infine, è il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi €. 1.300,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 23 luglio 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)