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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5479/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come modificato dal D.L.vo
149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Fucili
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Gianluca Ludovici
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Tilli
APPELLATO – APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del Controparte_3
curatore p.t.
r.g. n. 5479/2023 1 APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
a) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
b) in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata n. 463/2023 Tribunale Civile di
Rieti (Giudice dott. Morabito) resa nel giudizio n. 1521/2020 R.G., depositata in
Cancelleria in data 28/09/2023, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto controverso (obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio) in capo alla
e, per l'effetto, rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le Parte_1
domande tutte proposte dalla Sig.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1
[...]
c) con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri riflessi (CPDEL 23,80% in favore di avvocati di enti locali, in luogo di IVA e CPA) relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata – appellante incidentale Controparte_1
“all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis istantiae, previo rigetto dell'avversaria infondata istanza ex art. 283 c.p.c., e nell'integrale rigetto delle domande di parte appellante:
a) in rito, in via preliminare e pregiudiziale, ACCERTARE e DICHIARARE
l'INAMMISSIBILITÁ dell'avversaria impugnazione per essere stata la sentenza gravata oggetto di appello ancor prima che venisse definito il procedimento di correzione errore materiale cui il provvedimento giudiziale de quo era ancora sottoposto;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza de qua,
REVOCARE la condanna alle spese in capo alla Sig.ra nei confronti Controparte_1
del e CONDANNARE quest'ultimo alla restituzione in favore della Controparte_2
odierna appellante incidentale della somma di € 4.830,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino alla data dell'effettivo soddisfo;
r.g. n. 5479/2023 2 c) in ogni caso, nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE la fondatezza della pretesa creditoria della Sig.ra sia in ordine all' an debeatur, sia in ordine al Controparte_1
quantum debeatur, nei confronti della di ovvero, in alternativa, nei Parte_1 Pt_1
confronti del . Controparte_2
Per l'appellato ) Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reictis:
In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità di tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_1
In via principale, nel merito:
1) respingere il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 463/2023 pubbl. il 02/10/2023 pronunciata nel giudizio RG n. 1521/2020 e notificata dal
[...]
in data 03.10.2023 per tutte le ragioni spiegate nella presente comparsa di _2
costituzione, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa ai sensi di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di Rieti gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €
41.400,00 in favore della Sig.ra a titolo di indennità dovuta a Controparte_1
fronte dell'esproprio per pubblica utilità dell'immobile di proprietà di quest'ultima, deducendo di non essere il soggetto tenuto al pagamento, al contrario della beneficiaria dell'espropriazione, in quanto Parte_1
aveva presentato alla Regione Lazio un progetto per la realizzazione di centri di accoglienza della Protezione Civile per far adeguatamente fronte, in caso di calamità ed emergenza, a tutte le necessità operative di soccorso e di accoglienza della popolazione, nel territorio dei Comuni di Scandriglia, Poggio
r.g. n. 5479/2023 3 S. Lorenzo, Cantalice, e Monterotondo, che la Regione aveva poi _2
finanziato.
Si costituiva in giudizio la che contestava l'opposizione al CP_1
provvedimento monitorio e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la nei confronti della quale domandava fosse accertata la Parte_1
propria pretesa creditoria nel caso in cui il Comune di non fosse stato _2
individuato quale titolare del rapporto giuridico controverso e che veniva poi citata in giudizio e si costituiva contestando le domande rivolte nei propri confronti e chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa la già quale soggetto promotore Controparte_3 Controparte_4
dell'espropriazione, in quanto le erano state affidate (dalla stessa
Amministrazione provinciale) tutte le attività connesse all'attuazione del progetto per la realizzazione dei suddetti centri di accoglienza.
Autorizzata la chiamata in causa di e sospesa Controparte_3
l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la suddetta società non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Interveniva quindi medio tempore il fallimento di Controparte_3
dichiarato dallo stesso Tribunale di Rieti, il processo veniva interrotto e veniva poi riassunto su iniziativa del . Dopo la riassunzione si Controparte_2
costituiva in giudizio il eccependo Controparte_5
l'improcedibilità ex art. 52 l. fall. di tutte le domande rivolte verso la fallita e nel merito chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 463/2023, accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo del , statuendo che il soggetto tenuto al Controparte_2
pagamento dell'indennità di espropriazione doveva essere individuato nel beneficiario dell'espropriazione, e dunque nella e non Parte_1
nell'autorità espropriante, il . Il Tribunale, in particolare, Controparte_2
rilevava che il trasferimento della proprietà dei terreni in capo alla di Parte_1
Rieti era già avvenuto e che nessun effetto sospensivo dell'efficacia traslativa era riconoscibile all'omessa notifica del decreto di esproprio. La Provincia di
Rieti veniva pertanto condannata al pagamento in favore della della CP_1
somma di Euro 41.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e a rifondere le spese processuali anticipate dalla stessa che a sua CP_1
r.g. n. 5479/2023 4 volta veniva condannata a rifondere le spese di lite anticipate dal _2
. Veniva infine dichiarata l'improcedibilità ex art. 52 l. fall. della
[...]
domanda di manleva spiegata dalla nei confronti del Parte_1
e veniva dichiarata la compensazione Controparte_5
integrale delle spese di lite sostenute da queste due parti.
2. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 28.09.2023 e notificata il
03.10.2023, ha interposto tempestivo appello la che ha Parte_1
formulato le conclusioni riportate in epigrafe, articolando due motivi di gravame e deducendo che:
1) la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione degli artt. 26 e 27 DPR 327/2001, che riconoscono nell'autorità espropriante il soggetto deputato ad autorizzare ed ordinare il pagamento dell'indennità di espropriazione e pongono in capo al soggetto promotore dell'espropriazione la competenza ad effettuare il pagamento, né dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pure citata dal
Giudice di prime cure, che individuano il debitore dell'indennità di esproprio nel beneficiario dell'espropriazione nel caso in cui esso sia anche l'autorità espropriante, non operando invece tale identificazione allorché, come nel caso di specie, vi sia una scissione tra il beneficiario e il soggetto espropriante, con attribuzione a quest'ultimo del potere di espropriare, compiendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile tutte le attività e gli atti del procedimento, senza spendita del nome del delegante. La sentenza appellata avrebbe, inoltre, in fatto omesso di considerare l'esistenza di un atto di delega del potere espropriativo (deliberazione n. 110/2011 della Giunta Provinciale) e di atti, espressione concreta del potere espropriativo, compiuti dal
[...]
autonomamente in nome proprio, quali l'atto di approvazione _2
del progetto definitivo e della variante al P.R.G., le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle particelle interessate dall'esproprio, la dichiarazione di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'adozione del provvedimento finale;
r.g. n. 5479/2023 5 2) all'illegittimità dei capi della sentenza censurati consegue l'illegittimità della condanna alle spese in favore della Sig.ra CP_1
3. In data 05.02.2024 si è tempestivamente costituita la Sig.ra
[...]
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1
essere lo stesso stato proposto prima che venisse definito il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza, nel merito ha chiesto l'accertamento della fondatezza della propria pretesa creditoria nei confronti della o del ed ha spiegato appello Parte_1 Controparte_2
incidentale avverso il capo della sentenza che l'aveva condannata a rifondere le spese di lite anticipate dal , rilevando come sia risultata certa Controparte_2
la legittimazione passiva, sostanziale e processuale, di detto che ha _2
agito nei suoi confronti in proprio e senza mai spendere il nome dell'autorità beneficiaria dell'espropriazione, e come vertendosi in ipotesi di litisconsorzio non necessario tra espropriante, beneficiario e promotore dell'espropriazione non possa affermarsi una sua responsabilità nell'aver evocato in giudizio un soggetto privo della titolarità giuridica dal lato passivo del rapporto controverso.
4. In data 29.02.2024 si è poi costituito il , che ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato.
5. All'esito dell'udienza del 07.03.2024 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante principale ed ha rinviato all'udienza del
19.12.2024 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come novellato dal D.L.vo 149/2022.
All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello principale è in parte fondato.
6.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla Sig.ra atteso che la Controparte_1
correzione dell'errore materiale ha investito unicamente l'indicazione del nome del ( in luogo di ) che aveva proposto opposizione a _2 Pt_1 _2
decreto ingiuntivo e non ha determinato alcuna incertezza sull'individuazione di detta parte. Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato insegnamento dei r.g. n. 5479/2023 6 giudici di legittimità, che, nell'interpretare dettato l'art. 288 c.p.c., a norma del quale “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”, hanno statuito che “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui
è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art.
288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione”
(così, Cass. n. 19959/2023, conf. Cass. n. 8863/2018).
6.2. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dal , tenuto conto che Controparte_2
l' ha non solo espressamente richiamato le parti Parte_2
della sentenza investite dall'impugnazione ma ha anche esposto le proprie critiche all'iter logico argomentativo seguito in prime cure, indicando compiutamente le ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle proprie deduzioni e le norme di legge (in particolare, gli artt. 26 e 27 D.P.R. 327/2001) che sarebbero state violate.
6.3. Venendo ora all'esame del merito dell'appello, occorre innanzitutto chiarire il ruolo rivestito nella presente vicenda espropriativa dai vari soggetti coinvolti.
L'Amministrazione Provinciale di con la Delibera di Giunta n. 309 del Pt_1
25.11.2008, ha affidato a società il cui capitale era Controparte_4
interamente detenuto dalla stessa Provincia, tutte le attività connesse all'attuazione del progetto, finanziato dalla Regione Lazio, per la realizzazione dei Centri di Accoglienza della Protezione Civile nei Comuni di , _2
Cantalice, Poggio San Lorenzo e Scandriglia. La stessa Delibera ha dato atto che l'affidamento alla era regolato dall'allegato Disciplinare, che tra CP_4
r.g. n. 5479/2023 7 l'altro prevedeva che la si occupasse della realizzazione e CP_4
approvazione della progettazione definitiva, dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione della ditta appaltatrice, dell'affidamento dei lavori, della direzione e vigilanza degli stessi sino al loro completamento e dell'elaborazione di un progetto di valorizzazione e sfruttamento turistico dei centri di accoglienza.
Con Determina n. 1399 del 31.12.2008 del Dirigente del V Settore della
Provincia di è stato, quindi, disposto il trasferimento dell'intero importo Pt_1
finanziato dalla Regione Lazio (2,4 milioni di Euro) in capo alla CP_4
per la realizzazione del progetto di cui sopra.
[...]
I Comuni interessati dalla realizzazione del progetto, tra i quali quello di
, hanno quindi comunicato ai soggetti espropriati l'avvio del _2
procedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle indicate opere pubbliche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dando atto che l'approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Con la Delibera n. 110 dell' 08.07.2011, la Giunta provinciale di ha Pt_1
quindi dato atto che il progetto definitivo predisposto dalla CP_4
rispondeva alle proprie finalità istituzionali ed era coerente con quello che detta
Amministrazione aveva presentato alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento. La Delibera ha altresì stabilito di demandare al _2
la conclusione dei procedimenti espropriativi, nel rispetto dei principi
[...]
di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, ed ha dato atto che il risultava a tutti gli Controparte_2
effetti “autorità espropriante”, che la era il “promotore Controparte_4
dell'espropriazione” e che la stessa era “beneficiario Parte_1
dell'espropriazione”
Dopo la Delibera del Consiglio comunale di con la quale è stata _2
dichiarata l'efficacia del vincolo all'esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, è intervenuta, con riferimento al procedimento espropriativo promosso nei confronti della Sig.ra l'emissione da parte del CP_1 [...]
del decreto di esproprio (Decreto n. 1 del 28.02.2012), che disponeva _2
“al (rectius, in) favore dell' di l'esproprio dei beni Parte_2 Pt_1
r.g. n. 5479/2023 8 necessari ai lavori di realizzazione (dei) Centri di Accoglienza di Protezione Civile”, nella fattispecie del terreno censito al Foglio 2 part. 157 del Catasto del Comune di Greccio (RI).
Come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata, in conseguenza dell'indicato Decreto si è realizzato l'effetto traslativo del diritto di proprietà sull'immobile, che è stato acquisito dalla Provincia di come del resto Pt_1
risulta dalla visura catastale allegata nel giudizio di primo grado dal Comune di e come è stato pacificamente riconosciuto nelle difese svolte in quello _2
stesso giudizio dall' Controparte_6
L'espropriata che aveva accettato la determinazione Controparte_1
dell'indennità di esproprio, effettuata ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001, non ha tuttavia mai ricevuto la somma.
L'Ente locale appellante ha documentato che il , più volte Controparte_2
compulsato dalla per il pagamento dell'indennità, non aveva mai CP_1
negato di essere il soggetto obbligato ma aveva richiesto alla e Parte_1
alla (nella quale medio tempore si era fusa la , Controparte_3 CP_4
trasformatasi in S.r.l.) l'erogazione dei fondi necessari al pagamento delle indennità di esproprio e che la società in house della , quand'ancora Parte_1
era denominata aveva corrisposto al Controparte_4 Controparte_2
parte delle somme richieste.
6.4. In diritto, l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di esproprio deve essere compiuta “con riferimento ai pertinenti parametri normativi, in base ai quali il soggetto passivo è individuato nel soggetto espropriante (…), corrispondente tradizionalmente al soggetto
a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, vale a dire al beneficiario dell'espropriazione” (così, Cass. S.U. n. 25294/2022). Tuttavia, nei procedimenti espropriativi c.d. pluripartecipati, nei quali, cioè, concorrono più soggetti anche privati, che condividono l'esercizio del potere ablatorio e possono compiere nei confronti dei soggetti espropriati attività che presuppongono la titolarità o la contitolarità del potere espropriativo, l'identificazione tra autorità espropriante e soggetto beneficiario dell'espropriazione può attenuarsi o addirittura venire meno.
r.g. n. 5479/2023 9 L'identificazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità nel
“beneficiario dell'espropriazione come indicato nel provvedimento ablatorio” (così,
Cass. n. 7259/2022 ampiamente citata nella sentenza impugnata;
v. anche Cass.
n. 20827/2020, Cass. n. 14780/2020, Cass. n. 11768/2010, Cass. n. 539/2004, Cass.
n. 467/2000, Cass. n. 6959/1997) vale in linea di massima anche nell'ipotesi di procedimenti pluripartecipati, salvo, tuttavia, che dal decreto di esproprio “non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative”
(così, Cass. n. 6959/1997). Con l'ulteriore precisazione che deve trattarsi di “atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), che abbia trasferito al privato non solo il compito di effettuare le attività preparatorie all'emissione degli atti ablatori o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa l'emissione degli atti del procedimento amministrativo, ma anche il compito di porre in essere tali atti, direttamente in nome e per conto proprio” (così,
Cass. n. 7259/2022 cit.) ed a cui “siano stati addossati i relativi oneri” (così, Cass. n.
20827/2020 cit.), non essendo all'uopo sufficiente una delega che si esaurisca “in un mero incarico a compiere in nome e per conto” del beneficiario dell'espropriazione “gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio”
(così, Cass. n. 14780/2020 cit.).
Anche il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 29 gennaio 2015 n. 437, ha confermato il principio che, nel caso di opere pubbliche realizzate con il concorso di più enti, l'obbligo al pagamento dell'indennità grava di regola sul soggetto a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione.
6.5. Il procedimento espropriativo oggetto della presente controversia è regolato dalle disposizioni del D.P.R. 327/2001 (c.d. Decreto Espropri) (cfr. in tal senso Delibera della Giunta Provinciale di Rieti n. 110 dell'08.07.2011) e, secondo quanto risulta dal provvedimento ablatorio, la determinazione dell'indennità di esproprio (accettata dalla Sig,ra è stata effettuata ai CP_1
sensi dell'art. 22 D.P.R. cit., che prevedono sia l'autorità espropriante a disporre il pagamento dell'indennità.
L'esame degli atti e dei provvedimenti amministrativi che le parti, specialmente quelle pubbliche, hanno allegato conduce ad individuare il r.g. n. 5479/2023 10 quale autorità espropriante e la quale Controparte_2 Parte_1
soggetto beneficiario dell'espropriazione. Ed invero, il ha compiuto _2
tutti gli atti del procedimento espropriativo, gli ultimi, compreso il decreto di esproprio, su delega della Provincia conferita con atto amministrativo Pt_1
di rilevanza esterna, mentre alla predetta Provincia è stata trasferita coattivamente la proprietà del terreno della per la realizzazione CP_1
dell'opera pubblica e sono state erogate dalla Regione Lazio le risorse necessarie alla realizzazione della predetta opera, trasferite poi alla Controparte_4
che, operando come “diretta promanazione operativa dell'Ente” (v. Delibera della
Giunta provinciale del 25.11.2008 e Disciplinare tra e Parte_1 [...]
), ha predisposto il progetto per la realizzazione dell'opera, la cui CP_4
approvazione da parte dei Comuni interessati equivaleva alla dichiarazione di pubblica utilità, ed ha corrisposto al parte delle somme Controparte_2
dovute a titolo di indennità di esproprio.
Ferma restando la dichiarazione di improcedibilità ex art. 52 l. fall. delle domande avanzate nei confronti della società incorporante la
[...]
medio tempore dichiarata fallita dal Tribunale di Rieti, non Controparte_7
fatta oggetto di alcun gravame, deve rilevarsi che, al contrario di quanto dedotto dal , il Decreto di esproprio richiama le norme del Controparte_2
D.P.R. 327/2001 che regolano la determinazione dell'indennità, in particolare il già citato art. 22, che, come detto, pone a carico dell'autorità espropriante l'onere del pagamento dell'indennità, stabilisce altresì che in caso di mancata accettazione da parte della proprietaria espropriata dell'indennità offerta quest'ultima avrebbe avuto la facoltà di richiedere la determinazione definitiva da parte di una terna di periti e “gli onorari e le spese del Collegio peritale saranno liquidati da questa Amministrazione sulla base delle tariffe professionali vigenti” e non contiene alcuna previsione che attribuisca alla Provincia di o ad altro Ente Pt_1
l'onere di provvedere al pagamento dell'indennità. Il poi, come già _2
detto, ha riscontrato le diffide intimategli dalla senza mai negare ma CP_1
anzi implicitamente riconoscendo di essere il soggetto obbligato al pagamento, essendosi limitato a richiedere all'Ente provinciale e alla società da questa costituita l'erogazione dei fondi necessari, ed ha agito nei confronti della proprietaria come autorità espropriante.
r.g. n. 5479/2023 11 D'altro canto, la Provincia di quale soggetto beneficiario Pt_1
dell'espropriazione, in favore del quale l'atto ablatorio è stato compiuto e che in forza di questo ha acquisito la proprietà del terreno della ed ente CP_1
conferitario del finanziamento erogato dalla Regione Lazio per la realizzazione dei Centri di Accoglienza della Protezione Civile, è parimenti obbligata al pagamento dell'indennità di esproprio in solido con il . Controparte_2
La sentenza appellata deve essere pertanto parzialmente riformata, dovendosi respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
e dichiarando la responsabilità della in ordine al _2 Parte_1
pagamento dell'indennità di esproprio in solido con il . Controparte_2
7. Il rigetto del primo motivo dell'appello principale determina inevitabilmente anche il rigetto del secondo motivo, avendo la Parte_1
contestato l'illegittimità, l'erroneità e l'ingiustizia della capo della sentenza che la riconosceva soccombente nei confronti della invocandone la CP_1
riforma.
La ribadita soccombenza dell'Ente provinciale nei confronti dell'espropriata legittima la conferma di quella regolamentazione delle spese di lite e la condanna dello stesso Ente a rifondere alla dette spese, liquidate come CP_1
in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in solido con il , essendo stata Controparte_2
accertata anche in capo a detto Ente locale la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di esproprio.
Con ciò restando assorbito l'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale proposto dalla Sig.ra CP_1
Nei rapporti tra e la reciproca Controparte_2 Parte_1
soccombenza legittima, invece, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 447/2020 Tribunale di Rieti proposta dal nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_1
2) accerta e dichiara il e la Provincia di Rieti obbligati in Controparte_2
solido al pagamento dell'indennità di esproprio nei confronti di CP_1
r.g. n. 5479/2023 12 e condanna i predetti Enti locali a corrispondere alla la CP_1 CP_1
somma di Euro 41.400,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) respinge nel resto l'appello principale;
4) dichiara interamente compensate tra il e la Controparte_2 Parte_1
le spese di lite anticipate dai due Enti per il primo e per il secondo
[...]
grado di giudizio;
5) condanna il e la in solido a Controparte_2 Parte_1
rifondere a le spese di lite da questa anticipate per Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio e in Euro 4.500,00 per compensi oltre accessori di legge per il presente giudizio, restando assorbito il motivo dell'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma il
27.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 5479/2023 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come modificato dal D.L.vo
149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Fucili
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Gianluca Ludovici
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Tilli
APPELLATO – APPELLATO INCIDENTALE
E
, in persona del Controparte_3
curatore p.t.
r.g. n. 5479/2023 1 APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
a) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
b) in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata n. 463/2023 Tribunale Civile di
Rieti (Giudice dott. Morabito) resa nel giudizio n. 1521/2020 R.G., depositata in
Cancelleria in data 28/09/2023, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto controverso (obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio) in capo alla
e, per l'effetto, rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le Parte_1
domande tutte proposte dalla Sig.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1
[...]
c) con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri riflessi (CPDEL 23,80% in favore di avvocati di enti locali, in luogo di IVA e CPA) relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata – appellante incidentale Controparte_1
“all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis istantiae, previo rigetto dell'avversaria infondata istanza ex art. 283 c.p.c., e nell'integrale rigetto delle domande di parte appellante:
a) in rito, in via preliminare e pregiudiziale, ACCERTARE e DICHIARARE
l'INAMMISSIBILITÁ dell'avversaria impugnazione per essere stata la sentenza gravata oggetto di appello ancor prima che venisse definito il procedimento di correzione errore materiale cui il provvedimento giudiziale de quo era ancora sottoposto;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza de qua,
REVOCARE la condanna alle spese in capo alla Sig.ra nei confronti Controparte_1
del e CONDANNARE quest'ultimo alla restituzione in favore della Controparte_2
odierna appellante incidentale della somma di € 4.830,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino alla data dell'effettivo soddisfo;
r.g. n. 5479/2023 2 c) in ogni caso, nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE la fondatezza della pretesa creditoria della Sig.ra sia in ordine all' an debeatur, sia in ordine al Controparte_1
quantum debeatur, nei confronti della di ovvero, in alternativa, nei Parte_1 Pt_1
confronti del . Controparte_2
Per l'appellato ) Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reictis:
In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità di tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_1
In via principale, nel merito:
1) respingere il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 463/2023 pubbl. il 02/10/2023 pronunciata nel giudizio RG n. 1521/2020 e notificata dal
[...]
in data 03.10.2023 per tutte le ragioni spiegate nella presente comparsa di _2
costituzione, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa ai sensi di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di Rieti gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €
41.400,00 in favore della Sig.ra a titolo di indennità dovuta a Controparte_1
fronte dell'esproprio per pubblica utilità dell'immobile di proprietà di quest'ultima, deducendo di non essere il soggetto tenuto al pagamento, al contrario della beneficiaria dell'espropriazione, in quanto Parte_1
aveva presentato alla Regione Lazio un progetto per la realizzazione di centri di accoglienza della Protezione Civile per far adeguatamente fronte, in caso di calamità ed emergenza, a tutte le necessità operative di soccorso e di accoglienza della popolazione, nel territorio dei Comuni di Scandriglia, Poggio
r.g. n. 5479/2023 3 S. Lorenzo, Cantalice, e Monterotondo, che la Regione aveva poi _2
finanziato.
Si costituiva in giudizio la che contestava l'opposizione al CP_1
provvedimento monitorio e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la nei confronti della quale domandava fosse accertata la Parte_1
propria pretesa creditoria nel caso in cui il Comune di non fosse stato _2
individuato quale titolare del rapporto giuridico controverso e che veniva poi citata in giudizio e si costituiva contestando le domande rivolte nei propri confronti e chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa la già quale soggetto promotore Controparte_3 Controparte_4
dell'espropriazione, in quanto le erano state affidate (dalla stessa
Amministrazione provinciale) tutte le attività connesse all'attuazione del progetto per la realizzazione dei suddetti centri di accoglienza.
Autorizzata la chiamata in causa di e sospesa Controparte_3
l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la suddetta società non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Interveniva quindi medio tempore il fallimento di Controparte_3
dichiarato dallo stesso Tribunale di Rieti, il processo veniva interrotto e veniva poi riassunto su iniziativa del . Dopo la riassunzione si Controparte_2
costituiva in giudizio il eccependo Controparte_5
l'improcedibilità ex art. 52 l. fall. di tutte le domande rivolte verso la fallita e nel merito chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 463/2023, accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo del , statuendo che il soggetto tenuto al Controparte_2
pagamento dell'indennità di espropriazione doveva essere individuato nel beneficiario dell'espropriazione, e dunque nella e non Parte_1
nell'autorità espropriante, il . Il Tribunale, in particolare, Controparte_2
rilevava che il trasferimento della proprietà dei terreni in capo alla di Parte_1
Rieti era già avvenuto e che nessun effetto sospensivo dell'efficacia traslativa era riconoscibile all'omessa notifica del decreto di esproprio. La Provincia di
Rieti veniva pertanto condannata al pagamento in favore della della CP_1
somma di Euro 41.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e a rifondere le spese processuali anticipate dalla stessa che a sua CP_1
r.g. n. 5479/2023 4 volta veniva condannata a rifondere le spese di lite anticipate dal _2
. Veniva infine dichiarata l'improcedibilità ex art. 52 l. fall. della
[...]
domanda di manleva spiegata dalla nei confronti del Parte_1
e veniva dichiarata la compensazione Controparte_5
integrale delle spese di lite sostenute da queste due parti.
2. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 28.09.2023 e notificata il
03.10.2023, ha interposto tempestivo appello la che ha Parte_1
formulato le conclusioni riportate in epigrafe, articolando due motivi di gravame e deducendo che:
1) la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione degli artt. 26 e 27 DPR 327/2001, che riconoscono nell'autorità espropriante il soggetto deputato ad autorizzare ed ordinare il pagamento dell'indennità di espropriazione e pongono in capo al soggetto promotore dell'espropriazione la competenza ad effettuare il pagamento, né dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pure citata dal
Giudice di prime cure, che individuano il debitore dell'indennità di esproprio nel beneficiario dell'espropriazione nel caso in cui esso sia anche l'autorità espropriante, non operando invece tale identificazione allorché, come nel caso di specie, vi sia una scissione tra il beneficiario e il soggetto espropriante, con attribuzione a quest'ultimo del potere di espropriare, compiendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile tutte le attività e gli atti del procedimento, senza spendita del nome del delegante. La sentenza appellata avrebbe, inoltre, in fatto omesso di considerare l'esistenza di un atto di delega del potere espropriativo (deliberazione n. 110/2011 della Giunta Provinciale) e di atti, espressione concreta del potere espropriativo, compiuti dal
[...]
autonomamente in nome proprio, quali l'atto di approvazione _2
del progetto definitivo e della variante al P.R.G., le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle particelle interessate dall'esproprio, la dichiarazione di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'adozione del provvedimento finale;
r.g. n. 5479/2023 5 2) all'illegittimità dei capi della sentenza censurati consegue l'illegittimità della condanna alle spese in favore della Sig.ra CP_1
3. In data 05.02.2024 si è tempestivamente costituita la Sig.ra
[...]
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1
essere lo stesso stato proposto prima che venisse definito il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza, nel merito ha chiesto l'accertamento della fondatezza della propria pretesa creditoria nei confronti della o del ed ha spiegato appello Parte_1 Controparte_2
incidentale avverso il capo della sentenza che l'aveva condannata a rifondere le spese di lite anticipate dal , rilevando come sia risultata certa Controparte_2
la legittimazione passiva, sostanziale e processuale, di detto che ha _2
agito nei suoi confronti in proprio e senza mai spendere il nome dell'autorità beneficiaria dell'espropriazione, e come vertendosi in ipotesi di litisconsorzio non necessario tra espropriante, beneficiario e promotore dell'espropriazione non possa affermarsi una sua responsabilità nell'aver evocato in giudizio un soggetto privo della titolarità giuridica dal lato passivo del rapporto controverso.
4. In data 29.02.2024 si è poi costituito il , che ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato.
5. All'esito dell'udienza del 07.03.2024 la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante principale ed ha rinviato all'udienza del
19.12.2024 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come novellato dal D.L.vo 149/2022.
All'udienza del 19.12.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello principale è in parte fondato.
6.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla Sig.ra atteso che la Controparte_1
correzione dell'errore materiale ha investito unicamente l'indicazione del nome del ( in luogo di ) che aveva proposto opposizione a _2 Pt_1 _2
decreto ingiuntivo e non ha determinato alcuna incertezza sull'individuazione di detta parte. Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato insegnamento dei r.g. n. 5479/2023 6 giudici di legittimità, che, nell'interpretare dettato l'art. 288 c.p.c., a norma del quale “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”, hanno statuito che “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui
è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art.
288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione”
(così, Cass. n. 19959/2023, conf. Cass. n. 8863/2018).
6.2. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dal , tenuto conto che Controparte_2
l' ha non solo espressamente richiamato le parti Parte_2
della sentenza investite dall'impugnazione ma ha anche esposto le proprie critiche all'iter logico argomentativo seguito in prime cure, indicando compiutamente le ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle proprie deduzioni e le norme di legge (in particolare, gli artt. 26 e 27 D.P.R. 327/2001) che sarebbero state violate.
6.3. Venendo ora all'esame del merito dell'appello, occorre innanzitutto chiarire il ruolo rivestito nella presente vicenda espropriativa dai vari soggetti coinvolti.
L'Amministrazione Provinciale di con la Delibera di Giunta n. 309 del Pt_1
25.11.2008, ha affidato a società il cui capitale era Controparte_4
interamente detenuto dalla stessa Provincia, tutte le attività connesse all'attuazione del progetto, finanziato dalla Regione Lazio, per la realizzazione dei Centri di Accoglienza della Protezione Civile nei Comuni di , _2
Cantalice, Poggio San Lorenzo e Scandriglia. La stessa Delibera ha dato atto che l'affidamento alla era regolato dall'allegato Disciplinare, che tra CP_4
r.g. n. 5479/2023 7 l'altro prevedeva che la si occupasse della realizzazione e CP_4
approvazione della progettazione definitiva, dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione della ditta appaltatrice, dell'affidamento dei lavori, della direzione e vigilanza degli stessi sino al loro completamento e dell'elaborazione di un progetto di valorizzazione e sfruttamento turistico dei centri di accoglienza.
Con Determina n. 1399 del 31.12.2008 del Dirigente del V Settore della
Provincia di è stato, quindi, disposto il trasferimento dell'intero importo Pt_1
finanziato dalla Regione Lazio (2,4 milioni di Euro) in capo alla CP_4
per la realizzazione del progetto di cui sopra.
[...]
I Comuni interessati dalla realizzazione del progetto, tra i quali quello di
, hanno quindi comunicato ai soggetti espropriati l'avvio del _2
procedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle indicate opere pubbliche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dando atto che l'approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Con la Delibera n. 110 dell' 08.07.2011, la Giunta provinciale di ha Pt_1
quindi dato atto che il progetto definitivo predisposto dalla CP_4
rispondeva alle proprie finalità istituzionali ed era coerente con quello che detta
Amministrazione aveva presentato alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento. La Delibera ha altresì stabilito di demandare al _2
la conclusione dei procedimenti espropriativi, nel rispetto dei principi
[...]
di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, ed ha dato atto che il risultava a tutti gli Controparte_2
effetti “autorità espropriante”, che la era il “promotore Controparte_4
dell'espropriazione” e che la stessa era “beneficiario Parte_1
dell'espropriazione”
Dopo la Delibera del Consiglio comunale di con la quale è stata _2
dichiarata l'efficacia del vincolo all'esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, è intervenuta, con riferimento al procedimento espropriativo promosso nei confronti della Sig.ra l'emissione da parte del CP_1 [...]
del decreto di esproprio (Decreto n. 1 del 28.02.2012), che disponeva _2
“al (rectius, in) favore dell' di l'esproprio dei beni Parte_2 Pt_1
r.g. n. 5479/2023 8 necessari ai lavori di realizzazione (dei) Centri di Accoglienza di Protezione Civile”, nella fattispecie del terreno censito al Foglio 2 part. 157 del Catasto del Comune di Greccio (RI).
Come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata, in conseguenza dell'indicato Decreto si è realizzato l'effetto traslativo del diritto di proprietà sull'immobile, che è stato acquisito dalla Provincia di come del resto Pt_1
risulta dalla visura catastale allegata nel giudizio di primo grado dal Comune di e come è stato pacificamente riconosciuto nelle difese svolte in quello _2
stesso giudizio dall' Controparte_6
L'espropriata che aveva accettato la determinazione Controparte_1
dell'indennità di esproprio, effettuata ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001, non ha tuttavia mai ricevuto la somma.
L'Ente locale appellante ha documentato che il , più volte Controparte_2
compulsato dalla per il pagamento dell'indennità, non aveva mai CP_1
negato di essere il soggetto obbligato ma aveva richiesto alla e Parte_1
alla (nella quale medio tempore si era fusa la , Controparte_3 CP_4
trasformatasi in S.r.l.) l'erogazione dei fondi necessari al pagamento delle indennità di esproprio e che la società in house della , quand'ancora Parte_1
era denominata aveva corrisposto al Controparte_4 Controparte_2
parte delle somme richieste.
6.4. In diritto, l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di esproprio deve essere compiuta “con riferimento ai pertinenti parametri normativi, in base ai quali il soggetto passivo è individuato nel soggetto espropriante (…), corrispondente tradizionalmente al soggetto
a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, vale a dire al beneficiario dell'espropriazione” (così, Cass. S.U. n. 25294/2022). Tuttavia, nei procedimenti espropriativi c.d. pluripartecipati, nei quali, cioè, concorrono più soggetti anche privati, che condividono l'esercizio del potere ablatorio e possono compiere nei confronti dei soggetti espropriati attività che presuppongono la titolarità o la contitolarità del potere espropriativo, l'identificazione tra autorità espropriante e soggetto beneficiario dell'espropriazione può attenuarsi o addirittura venire meno.
r.g. n. 5479/2023 9 L'identificazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità nel
“beneficiario dell'espropriazione come indicato nel provvedimento ablatorio” (così,
Cass. n. 7259/2022 ampiamente citata nella sentenza impugnata;
v. anche Cass.
n. 20827/2020, Cass. n. 14780/2020, Cass. n. 11768/2010, Cass. n. 539/2004, Cass.
n. 467/2000, Cass. n. 6959/1997) vale in linea di massima anche nell'ipotesi di procedimenti pluripartecipati, salvo, tuttavia, che dal decreto di esproprio “non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative”
(così, Cass. n. 6959/1997). Con l'ulteriore precisazione che deve trattarsi di “atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), che abbia trasferito al privato non solo il compito di effettuare le attività preparatorie all'emissione degli atti ablatori o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa l'emissione degli atti del procedimento amministrativo, ma anche il compito di porre in essere tali atti, direttamente in nome e per conto proprio” (così,
Cass. n. 7259/2022 cit.) ed a cui “siano stati addossati i relativi oneri” (così, Cass. n.
20827/2020 cit.), non essendo all'uopo sufficiente una delega che si esaurisca “in un mero incarico a compiere in nome e per conto” del beneficiario dell'espropriazione “gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio”
(così, Cass. n. 14780/2020 cit.).
Anche il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 29 gennaio 2015 n. 437, ha confermato il principio che, nel caso di opere pubbliche realizzate con il concorso di più enti, l'obbligo al pagamento dell'indennità grava di regola sul soggetto a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione.
6.5. Il procedimento espropriativo oggetto della presente controversia è regolato dalle disposizioni del D.P.R. 327/2001 (c.d. Decreto Espropri) (cfr. in tal senso Delibera della Giunta Provinciale di Rieti n. 110 dell'08.07.2011) e, secondo quanto risulta dal provvedimento ablatorio, la determinazione dell'indennità di esproprio (accettata dalla Sig,ra è stata effettuata ai CP_1
sensi dell'art. 22 D.P.R. cit., che prevedono sia l'autorità espropriante a disporre il pagamento dell'indennità.
L'esame degli atti e dei provvedimenti amministrativi che le parti, specialmente quelle pubbliche, hanno allegato conduce ad individuare il r.g. n. 5479/2023 10 quale autorità espropriante e la quale Controparte_2 Parte_1
soggetto beneficiario dell'espropriazione. Ed invero, il ha compiuto _2
tutti gli atti del procedimento espropriativo, gli ultimi, compreso il decreto di esproprio, su delega della Provincia conferita con atto amministrativo Pt_1
di rilevanza esterna, mentre alla predetta Provincia è stata trasferita coattivamente la proprietà del terreno della per la realizzazione CP_1
dell'opera pubblica e sono state erogate dalla Regione Lazio le risorse necessarie alla realizzazione della predetta opera, trasferite poi alla Controparte_4
che, operando come “diretta promanazione operativa dell'Ente” (v. Delibera della
Giunta provinciale del 25.11.2008 e Disciplinare tra e Parte_1 [...]
), ha predisposto il progetto per la realizzazione dell'opera, la cui CP_4
approvazione da parte dei Comuni interessati equivaleva alla dichiarazione di pubblica utilità, ed ha corrisposto al parte delle somme Controparte_2
dovute a titolo di indennità di esproprio.
Ferma restando la dichiarazione di improcedibilità ex art. 52 l. fall. delle domande avanzate nei confronti della società incorporante la
[...]
medio tempore dichiarata fallita dal Tribunale di Rieti, non Controparte_7
fatta oggetto di alcun gravame, deve rilevarsi che, al contrario di quanto dedotto dal , il Decreto di esproprio richiama le norme del Controparte_2
D.P.R. 327/2001 che regolano la determinazione dell'indennità, in particolare il già citato art. 22, che, come detto, pone a carico dell'autorità espropriante l'onere del pagamento dell'indennità, stabilisce altresì che in caso di mancata accettazione da parte della proprietaria espropriata dell'indennità offerta quest'ultima avrebbe avuto la facoltà di richiedere la determinazione definitiva da parte di una terna di periti e “gli onorari e le spese del Collegio peritale saranno liquidati da questa Amministrazione sulla base delle tariffe professionali vigenti” e non contiene alcuna previsione che attribuisca alla Provincia di o ad altro Ente Pt_1
l'onere di provvedere al pagamento dell'indennità. Il poi, come già _2
detto, ha riscontrato le diffide intimategli dalla senza mai negare ma CP_1
anzi implicitamente riconoscendo di essere il soggetto obbligato al pagamento, essendosi limitato a richiedere all'Ente provinciale e alla società da questa costituita l'erogazione dei fondi necessari, ed ha agito nei confronti della proprietaria come autorità espropriante.
r.g. n. 5479/2023 11 D'altro canto, la Provincia di quale soggetto beneficiario Pt_1
dell'espropriazione, in favore del quale l'atto ablatorio è stato compiuto e che in forza di questo ha acquisito la proprietà del terreno della ed ente CP_1
conferitario del finanziamento erogato dalla Regione Lazio per la realizzazione dei Centri di Accoglienza della Protezione Civile, è parimenti obbligata al pagamento dell'indennità di esproprio in solido con il . Controparte_2
La sentenza appellata deve essere pertanto parzialmente riformata, dovendosi respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
e dichiarando la responsabilità della in ordine al _2 Parte_1
pagamento dell'indennità di esproprio in solido con il . Controparte_2
7. Il rigetto del primo motivo dell'appello principale determina inevitabilmente anche il rigetto del secondo motivo, avendo la Parte_1
contestato l'illegittimità, l'erroneità e l'ingiustizia della capo della sentenza che la riconosceva soccombente nei confronti della invocandone la CP_1
riforma.
La ribadita soccombenza dell'Ente provinciale nei confronti dell'espropriata legittima la conferma di quella regolamentazione delle spese di lite e la condanna dello stesso Ente a rifondere alla dette spese, liquidate come CP_1
in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in solido con il , essendo stata Controparte_2
accertata anche in capo a detto Ente locale la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di esproprio.
Con ciò restando assorbito l'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale proposto dalla Sig.ra CP_1
Nei rapporti tra e la reciproca Controparte_2 Parte_1
soccombenza legittima, invece, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 447/2020 Tribunale di Rieti proposta dal nei confronti di;
Controparte_2 Controparte_1
2) accerta e dichiara il e la Provincia di Rieti obbligati in Controparte_2
solido al pagamento dell'indennità di esproprio nei confronti di CP_1
r.g. n. 5479/2023 12 e condanna i predetti Enti locali a corrispondere alla la CP_1 CP_1
somma di Euro 41.400,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) respinge nel resto l'appello principale;
4) dichiara interamente compensate tra il e la Controparte_2 Parte_1
le spese di lite anticipate dai due Enti per il primo e per il secondo
[...]
grado di giudizio;
5) condanna il e la in solido a Controparte_2 Parte_1
rifondere a le spese di lite da questa anticipate per Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio e in Euro 4.500,00 per compensi oltre accessori di legge per il presente giudizio, restando assorbito il motivo dell'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma il
27.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 5479/2023 13