Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 962/2020 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Campobasso, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Domenico de Angelis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Selargius, presso la sede legale, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° aprile 2020, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' (in prosieguo anche solo Controparte_1 [...]
, esponendo: CP_1
- di essere stata dipendente, dal 3 dicembre 1997, del , con Controparte_2
qualifica di infermiera, inquadrata inizialmente in categoria B2 e poi, dal 16 settembre 2003, in categoria B3 con qualifica di tecnico caposala, secondo la classificazione del C.C.N.L. comparto CP_3
- di essere stata assegnata alla casa circondariale di CA nonché al carcere minorile
; Per_1
- che “nel periodo in cui era inquadrata quale tecnico caposala, così come disposto con ordine di servizio del 20/05/2008, la svolgeva l'attività di coordinamento Pt_1
infermieristico (coordinando l'organizzazione e la gestione del lavoro degli altri colleghi infermieri di ruolo, nonché degli infermieri a parcella), provvedendo altresì a stilare i turni del personale, attendendo all'approvvigionamento dei farmaci ed alla loro tenuta (in pagina 1 di 17
- di essere transitata, in applicazione del d.P.C.m. 1° aprile 2008, nell'organico di Parte_2
poi confluita in con decorrenza dal 1° luglio 2012, conservando la
[...] CP_1 stessa sede di lavoro e le stesse funzioni di coordinatrice infermieristica, “coordinando così il lavoro di ben 38 infermieri, di cui trenta anch'essi dipendenti dell' e 8 liberi CP_1 professionisti” e provvedendo “a stilare i turni degli altri colleghi infermieri, all'approvvigionamento dei farmaci, nonché alla gestione e tenuta dei psicofarmaci, continuando a tenere i rapporti con i medici specialistici e con le strutture sanitarie per eventuali visite o trattamenti terapeutici specifici o per sottoporre gli internati ad accertamenti diagnostico-strumentali”; Part
- che in occasione del passaggio alla era stata inquadrata nella categoria D, nella posizione economica D1, secondo il C.C.N.L. del comparto Sanità, con anzianità di servizio riconosciuta dal 1° luglio 2012;
Part
- di reputare illegittimo l'inquadramento attribuitole dalla (poi , posto CP_1 che, in ragione dell'anzianità di servizio maturata e dell'inquadramento raggiunto nell'amministrazione di provenienza, avrebbe meritato la categoria DS o, in subordine, almeno la posizione economica D6;
- che il reale svolgimento di funzioni di coordinamento costituiva inoltre condizione per acquisire il diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. per il personale del comparto Sanità del 20 settembre 2001, per il biennio economico 2000-2001;
- di aver maturato altresì il diritto all'indennità di turno prevista dall'art. 44, comma 5, del
C.C.N.L. 1994-1997 del comparto Sanità stipulato il 1° settembre 1995, “contemplata specificamente per gli operatori professionali coordinatori che operano su un solo turno, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica e alberghiera dei servizi di diagnosi e cura e pari ad euro 25,82 lordi mensili”; Contr
- di aver inutilmente richiesto all' il riconoscimento del livello DS o in CP_1
subordine della posizione D6, con conseguente attribuzione del differenziale retributivo, oltre al pagamento delle suddette indennità.
Sulla base della rappresentazione che precede, ha pertanto domandato: Parte_1
pagina 2 di 17 “1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento della ricorrente nella categoria D, posizione economica D1 del CCNL della Sanità Pubblica e per l'effetto disporre il diritto della stessa all'inquadramento nella categoria DS;
2. Per l'effetto condannare la [...] ad inquadrare la ricorrente nella CP_1
categoria DS, con conseguente liquidazione delle differenze stipendiali tra DS e D1, dalla data del passaggio dell'attuale istante dal Ministero della Giustizia alla Parte_2
(01/07/2012) nei limiti dei termini prescrizionali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3. In subordine accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento in D6, con attribuzione dell'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL biennio economico 2000-
2001, con ulteriore riconoscimento dell'indennità ex art. 44 comma 5 CCNL Sanità pubblica
1994-1997;
4. Sempre in subordine, per l'effetto condannare la , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., ad inquadrare la ricorrente nella categoria D, posizione economica D6, con conseguente liquidazione delle differenze stipendiali tra D6 e D1 dalla data del passaggio dell'attuale istante dal alla (01-07-2012) Controparte_2 Parte_2 nei limiti dei termini prescrizionali, nonché a liquidare alla dott.ssa l'indennità di Pt_1
coordinamento ex art. 10 CCNL Comparto Sanità Pubblica biennio economico 2000-2001, sia per la parte fissa che per quella variabile, dalla data del passaggio dell'attuale istante dal alla (01-07-2012) nei limiti dei termini prescrizionali, e a Controparte_2 Pt_3 corrispondere alla ricorrente l'indennità ex art. 44 comma 5 CCNL Comparto Sanità
Pubblica 1994-1997, con retroattività dalla data del passaggio della dal Pt_1 [...]
alla nei limiti dei termini prescrizionali, il tutto oltre interessi Controparte_2 Parte_2 legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo [...]”.
Ha resistito in giudizio eccependo la prescrizione parziale delle pretese CP_1
retributive e deducendo, comunque, la legittimità del proprio operato – sulla scorta del d.P.C.m. 1° aprile 2008, del d.lgs. 18 luglio 2011 n. 140 (“Norme di attuazione dello Statuto
Speciale della Regione Autonoma della in materia di sanità penitenziaria”), e della CP_1
successiva delibera della Giunta Regionale n. 17/12 del 24 aprile 2012 – e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
2. Riassumendo il tema della lite, le domande sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono nel complesso tre.
pagina 3 di 17 La ricorrente, già tecnico caposala inquadrata in categoria B3 secondo il C.C.N.L. del comparto ha rivendicato, innanzitutto, il diritto a essere inquadrata in categoria DS, CP_3
secondo il C.C.N.L. del comparto Sanità, con decorrenza dal 1° luglio 2012, data in cui era transitata nei ruoli della (poi a seguito di procedura di Parte_4 CP_1 mobilità collettiva, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione del differenziale economico;
in subordine, ha rivendicato l'inquadramento nella categoria D ma nel 6° livello retributivo, sempre secondo le previsioni dello stesso
C.C.N.L. applicato dalla nuova datrice di lavoro.
La lavoratrice ha inoltre domandato di accertare il diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. per il personale del comparto Sanità del 20 settembre 2001, per il biennio economico 2000-2001, e la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto a tal titolo.
Ha infine richiesto di accertare il diritto all'indennità di turno prevista dall'art. 44, comma
5, del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto Sanità stipulato il 1° settembre 1995, e la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme spettanti a tal titolo.
Tutte le prestazioni economiche dedotte sono state invocate “nei limiti dei termini prescrizionali”.
3. La prima delle domande della ricorrente, relativa all'attribuzione di un diverso inquadramento o di una diversa posizione economica, è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Il trasferimento della ricorrente dal all'odierna convenuta è Controparte_2
avvenuto ai sensi della l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283, che ha stabilito:
“Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):
pagina 4 di 17 a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti
Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al per il successivo riparto tra le regioni e le Controparte_4
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del
[...]
e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno Controparte_2
2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del
Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria”.
In attuazione della delega legislativa, è stato emanato il d.P.C.m. 1° aprile 2008, che, all'art. 3, ha previsto:
pagina 5 di 17 “1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica;
ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam.
Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del viene Controparte_2
interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche. Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam [...]”.
pagina 6 di 17 Nel suo allegato B, lo stesso decreto prevede che il personale del Controparte_2 di qualifica e categoria “tecnico B3” (“figura professionale di riferimento: ex caposala”), come la ricorrente, transiti nei ruoli del Servizio sanitario nazionale in categoria D con profilo di “collaboratore professionale sanitario – infermiere”.
L'allegato B non contiene alcuna precisazione a proposito della posizione economica orizzontale da attribuire nella categoria D di destinazione, ma a tal riguardo è esaustiva la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 2, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, come sopra trascritto.
Successivamente è stato emanato il d.lgs. 18 luglio 2011, n. 140 (“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria”), al fine di disciplinare “ai sensi dell'articolo 56 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la ) e in attuazione dell'articolo 2, comma CP_1
283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria”.
Per quanto qui di interesse, l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo ha stabilito:
“Il personale medico, infermieristico e tecnico di ruolo che esercita funzioni sanitarie nel territorio della Regione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alle Aziende sanitarie locali con effetto dalla medesima data. Il personale viene inquadrato - nel Servizio sanitario locale e con atti dell'Amministrazione regionale - nelle categorie e nei profili individuati da apposite tabelle redatte, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa dell'Amministrazione statale competente e dell'Amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e della relativa tabella di cui all'allegato B. Tali tabelle definiscono il trattamento giuridico ed economico sulla base di criteri di equiparazione che tengano conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti;
sono, altresì, considerati ai fini dell'inquadramento i titoli posseduti, qualora corrispondenti alle funzioni svolte da non meno di 3 anni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
In questo quadro, è stata adottata la delibera di giunta della Regione autonoma della
Sardegna n. 17/12 del 24 aprile 2012, che nell'allegato n. 1 (“Linee guida ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 140/2011 per la disciplina dell'ordinamento della Sanità
pagina 7 di 17 penitenziaria, per l'esercizio delle funzioni trasferite e per le relative modalità organizzative, obiettivi e interventi del Servizio sanitario regionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale”), al punto 5, ha previsto:
“5.6 Il personale già dipendente a tempo indeterminato e di ruolo del Controparte_2
, di cui agli elenchi trasmessi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n.140/2011 è
[...]
inquadrato nei ruoli delle Aziende sanitarie, in cui insistono gli Istituti Penitenziari e i Centri di Giustizia Minorile, nelle categorie e profili professionali di cui alla tabella di equiparazione di cui all'allegato D, redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.lgs. n. 140/2011. La medesima tabella indica le modalità di individuazione e attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello in godimento secondo le previsioni dei CCNL della Sanità. Le Aziende interessate dagli inquadramenti provvedono ad incrementare le dotazioni organiche dei posti corrispondenti al personale inquadrato e ad incrementare in proporzione la consistenza dei fondi contrattuali con risorse a valere sui trasferimenti per la sanità penitenziaria. Part 5.7 All'atto dell'inquadramento presso le il personale di cui al precedente paragrafo sottoscrive un contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni dei CCNL del comparto
Sanità. A detto personale si applicano, dal momento del trasferimento del rapporto di lavoro, esclusivamente le disposizioni contrattuali e di legge vigenti nel comparto suddetto.
Nell'inquadramento normativo ed economico di tale personale andranno riconosciuti i titoli maturati, ove corrispondenti con quelli previsti dal SSN, e l'anzianità di servizio”.
L'allegato D, recante la “tabella di equiparazione per l'inquadramento, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 140/2011, del personale di ruolo appartenente alle qualifiche e profili professionali del personale del ”, ha stabilito che l'infermiere Controparte_2 caposala di categoria B3 proveniente dai ruoli del , “in possesso dei Controparte_2
titoli previsti dai CCNL del personale del comparto del SSN per l'accesso alla categoria D nel profilo indicato e che abbia svolto per almeno 3 anni le corrispondenti mansioni”, sia inquadrato in categoria D, con profilo di collaboratore professionale sanitario-infermiere.
Nella stessa tabella si legge anche:
- “Ai fini dell'inquadramento le mansioni svolte presso il devono Controparte_2 essere debitamente certificate dal Direttore dell'Istituto presso cui il personale prestava servizio. Al personale inquadrato si applicano i trattamenti economici e giuridici previsti dai
CCNL della sanità per la categoria e profilo di inquadramento”;
pagina 8 di 17 - “Ferma restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica eventualmente prevista per la categoria e profilo suddetti il personale è inquadrato in una delle fascia retributive previste, nell'ambito della categoria, dal CCNL di parte economica della Sanità vigente al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 140/2011”;
- “Detta fascia retributiva è quella il cui ammontare corrisponde al maturato economico del dipendente (alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 140/2011) costituito dallo stipendio tabellare e dall'indennità penitenziaria, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica. In caso di mancata corrispondenza tra maturato economico e fasce retributive al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile nei successivi miglioramenti contrattuali. I trattamenti accessori spettanti sono esclusivamente quelli previsti dai CCNL del comparto Sanità nel tempo vigenti”.
Nel dettare le regole per stabilire l'inquadramento, la qualifica e la posizione economica da acquisire nell'Amministrazione di destinazione, dunque, la delibera di giunta regionale n.
17/12 del 24 aprile 2012 ricalca la normativa nazionale, contenuta nel d.P.C.m. del 1° aprile
2008.
3.2. Le fonti richiamate governano omogeneamente un fenomeno riconducibile alla fattispecie del c.d. passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
L'istituto della mobilità per trasferimento di attività, regolato dall'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001 (“Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”), per effetto del richiamo contenuto all'art. 2112 c.c., descrive senz'altro un fenomeno di cessione dei contratti di lavoro;
esso ha quindi la caratteristica di garantire continuità giuridica al rapporto, con conseguente conservazione, presso l'Amministrazione di destinazione, dell'anzianità di servizio, della qualifica e del trattamento economico già goduti presso la PA di provenienza, con clausola di salvezza della disciplina contenuta in disposizioni speciali derogatorie.
Nella specie, la disciplina speciale è quella contenuta, da ultimo in ordine di tempo, nel d.lgs. 18 luglio 2011, n. 140, cit., e nelle norme attuative secondarie delegate, che a loro volta pagina 9 di 17 sono coerenti con le previsioni del d.P.C.m. 1° aprile 2008, a sua volta attuativo della delega contenuta nella l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283, sopra menzionata.
Si tratta nella specie di applicare norme secondarie delegate per legge a regolare la materia e non in contrasto con la disciplina di rango primario, compresa quella dell'art. 31 del d.lgs. n.
165/2001, che fa salva la disciplina speciale dettata per governare particolari fenomeni di trasferimento di personale connessi al trasferimento di funzioni tra Amministrazioni.
3.3. E' pacifico che l'inquadramento della ricorrente, nei ruoli della di CA T_
(poi , sia avvenuto nel rispetto delle previsioni contenute nella delibera di CP_1
giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 17/12 del 24 aprile 2012 e, quindi, non è dato comprendere le ragioni per cui alla stessa debbano riconoscersi un inquadramento ed una posizione economica diversi da quelli che le sono stati attribuiti, in ragione del dato della anzianità di servizio.
Come infermiera caposala dipendente del di categoria B3, con CP_2 Controparte_2
più di tre anni di anzianità nelle mansioni, è stata correttamente inquadrata in Parte_1
categoria D secondo il C.C.N.L. del comparto Sanità, con profilo di collaboratore professionale sanitario-infermiere, nel momento del suo passaggio alle dipendenze della T_
di CA (poi divenuta .
[...] CP_1
Non è in contestazione l'applicazione del criterio normativo secondo cui la fascia economica, presso la nuova datrice di lavoro, deve essere assegnata in base alla corrispondenza tra il maturato economico pregresso (stimato alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 140/2011 e costituito dallo stipendio tabellare e dall'indennità penitenziaria, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica) e la retribuzione propria di una delle posizioni economiche della categoria D (con assegnazione della fascia immediatamente inferiore in caso di mancata corrispondenza e conservazione della differenza come assegno ad personam riassorbibile nei successivi miglioramenti contrattuali). ha invece sostenuto che l'anzianità di servizio maturata presso il Parte_1 [...]
avrebbe giustificato l'inquadramento in categoria DS o, in subordine, Controparte_2
l'attribuzione della posizione economica D6 in categoria D.
Tuttavia, nessuna delle fonti che regolano il passaggio della ricorrente dal Controparte_2
all'azienda resistente ha valorizzato l'anzianità di servizio ai fini dell'inquadramento
[...]
e dell'attribuzione della posizione economica.
Ad analoghe conclusioni, si osserva, è giunto il Tribunale di CA, con la sentenza n.
436 del 25 marzo 2024 (giudice estensore dott. Giorgio Murru), da cui si trae anche uno pagina 10 di 17 spunto argomentativo ulteriore e adatto anche per il caso della odierna ricorrente, ossia che
“d'altra parte il CCNL Sanità 7 aprile 1999 (conoscibile ex officio dal Tribunale, cfr. Cass. ord. n. 7641/2022) operante nella specie, per quanto qui di interesse, all'art. 31 ed al relativo allegato 7 prevede in sede di primo (re)inquadramento una remunerazione diversificata per il personale con la qualifica di infermiere assegnato alla nuova categoria D solo in presenza di una anzianità di servizio di almeno 20 anni, requisito del quale il ricorrente, assunto nel
1997, era privo nel momento in cui, nel luglio 2012, è passato alle dipendenze dell' CP_1 convenuta”.
Neppure la circostanza che la ricorrente fosse investita della qualifica di caposala e di funzioni di coordinamento può essere valorizzata per il riconoscimento delle utilità anelate, in termini di inquadramento o di attribuzione di una diversa posizione economica.
A tal proposito, si osserva che l'art. 19 del C.C.N.L. 19 aprile 2004, del personale del
Servizio sanitario nazionale, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-
2003, ha previsto:
“1. Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell'art. 17. A tal fine:
[...]
b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere dal 1° settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all'art. 31,
comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso l'inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto;
c) lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31, comma 5, lett. c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds
pagina 11 di 17 partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio;
d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonché il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse di cui all'art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del
C.C.N.L. del 7 aprile 1999 nonché dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001. L'inquadramento economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del C.C.N.L. 7
aprile 1999, come modificato dall'art 23, comma 6 del presente C.C.N.L. Per le aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'art. 12 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, II biennio economico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure dell'art. 16 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 - della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
3. Dall'applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico destinatari dell'art. 18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico finanziamento”.
Per il passaggio al livello DS regolato dall'art. 19, comma 1, lett. b, del C.C.N.L. 19 aprile
2004, è elemento costitutivo della fattispecie lo svolgimento di reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001.
Si tratta in particolare della “funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”, descritta all'art. 10, comma 1, del C.C.N.L. 20 settembre
2001, per il biennio economico 2000-2001.
Come è dato ricavare dal testo sopra trascritto, il personale in categoria D non beneficia di alcun passaggio automatico alla superiore categoria DS per effetto del concreto svolgimento di mere funzioni di coordinamento, successivamente all'entrata in vigore del C.C.N.L. del 19 aprile 2004.
pagina 12 di 17 alla data del 31 agosto 2001, non era incardinata nei ruoli del personale Parte_1
dipendente del Servizio sanitario nazionale e non era nemmeno titolare di alcun incarico di coordinamento, come infermiera dipendente del . Controparte_2
4. La ricorrente ha domandato anche l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di coordinamento e la condanna della convenuta al pagamento del maggior trattamento economico maturato a tal titolo, nei limiti della prescrizione.
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La ricorrente ha infatti impostato la propria azione sull'art. 10 del C.C.N.L. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, biennio economico 2000-2001, il quale ha previsto:
“1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5, e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al
31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2, sempre in prima applicazione, compete in via permanente,
nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali, assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui ai commi 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
pagina 13 di 17 6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefìci,
l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D
alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del C.C.N.L. 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'àmbito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4, ultimo periodo del presente contratto”.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8 giugno 2021
n. 15955), la complessa disciplina riguardante le categorie C, D e DS e i compiti di coordinamento ha portato la contrattazione collettiva, in passato, ad individuare una prima fase, necessaria a mettere ordine rispetto al fatto che le attività della categoria C rientrassero anche nell'ambito della categoria D ed a regolare la posizione del personale di categoria D cui erano stati formalmente dati o riconosciuti compiti di coordinamento.
A tale fine, nella fase c.d. di “prima applicazione”, l'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. 20 settembre 2001 ha riconosciuto l'indennità di coordinamento al personale di categoria D (o, in casi eccezionali che qui non interessano, anche al personale di categoria C: art. 10, comma 7,
C.C.N.L. cit.) che avesse previamente avuto il conferimento formale dello specifico incarico di coordinamento o che ne ricevesse la verifica con atto formale, sulla base di assegnazione proveniente da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale.
Per il medesimo personale di cui sopra, per effetto dell'art. 19, lett. b), del C.C.N.L. 19 aprile 2004 (cit.), era stato poi previsto il transito alla posizione DS.
Viceversa, nella fase successiva alla “prima applicazione”, per il restante personale, sia che esso fosse transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell'art. 8 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l'indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria DS, valgono le regole desumibili dall'art. 5, pagina 14 di 17 comma 2, C.C.N.I. del 20 settembre 2001 e dall'art. 19 lett. c) del C.C.N.L. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive.
Ancora successivamente, l'art. 4 del C.C.N.L. 10 aprile 2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all'articolata disciplina delle “funzioni di coordinamento” introdotta dall'art. 6 della l. n.
43/2006 ed al successivo Accordo Stato-Regioni (“Ai sensi di quanto previsto dalla L. n.
43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del 3.11.1999, n. Controparte_5
509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del
[...]
del 22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale Controparte_6
complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1”).
E' chiaro, dunque, che la disciplina sulla “prima applicazione” ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass. civ., Sez. L, 27 aprile 2010, n. 10009.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha avuto tuttavia cura di precisare come l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass. civ., Sez. L, 28 agosto 2018, n. 21258); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del C.C.N.L.
20.9.2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 C.C.N.I. 20.9.2001; art. 19, lett. c, C.C.N.L.
19.4.2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 l. n. 43/2006 e richiamati dall'art. 4 del C.C.N.L. 10.4.2008.
Nel sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) è previsto che l'indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei pagina 15 di 17 servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile”; dunque, “a regime”, l'incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento (Cass. civ., Sez. L, 18 maggio 2018, n. 12339; Cass. civ., Sez. L, 11 gennaio 2021, n. 187); l'indennità di coordinamento è, così, attribuibile solo a seguito di concertazione con le OO.SS. sia per la preliminare concreta pianificazione degli interventi necessari alla gestione dei reparti ospedalieri cui assegnarla, al fine del coordinamento del personale chiamato a realizzare quei determinati interventi, sia per i resoconti sui giudizi di valutazione annuale.
Tale essendo l'assetto normativo del sistema "a regime" (che, come detto, è quello che rileva nella fattispecie in esame) non può certo sostenersi che la mera assegnazione di compiti di coordinamento, ed il suo svolgimento effettivo consequenziale, iniziato presso il Ministero della Giustizia, e proseguito presso l' possa dare diritto al riconoscimento della CP_1
pretesa indennità, in mancanza di procedure di concertazione utili per i fini di cui all'art. 5, comma, 2, del C.C.N.I cit.; in sostanza, le posizioni di coordinamento avrebbero potuto essere attribuite dall' solo con atto formale di conferimento ai soggetti in possesso del CP_1
requisito minimo di anzianità e previa definizione di criteri generali cui attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento.
Nella specie, in cui la domanda è diretta ad ottenere proprio ed esclusivamente il riconoscimento dell'indennità ex art. 10 C.C.N.L. nel sistema “a regime”, nulla è stato allegato con riguardo alla intervenuta regolare istituzione di tali posizioni di coordinamento, essendo il ricorso incentrato sul contenuto delle risultanze documentali e testimoniali asseritamente attestanti lo svolgimento, in fatto, di una attività di coordinamento in modo prevalente e continuativo;
difetta, dunque, il conferimento formale da parte della nuova datrice di lavoro e si ignora se i criteri siano stati o meno adottati, sicché non risultano decisivi né il possesso dell'anzianità minima né lo svolgimento di fatto dell'attività (v., in termini Cass. civ., Sez. L,
28 agosto 2018, n. 21258).
5. Deve infine respingersi anche la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 44, comma 5, del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la quale, come chiarito anche in sede di sua interpretazione autentica dalle parti collettive nel pagina 16 di 17 C.C.N.L. del 18 ottobre 2000, compete esclusivamente alle caposala ed ostetriche operanti su un solo turno nei servizi ospedalieri di diagnosi e cura, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi stessi.
Poiché, come chiarito nello stesso contratto di interpretazione autentica appena citato, deve trattarsi di servizi ospedalieri di degenza, e la ricorrente non ha allegato né offerto di dimostrare che quelli ai quali è stata assegnata in passato siano mai stati dei servizi di degenza, la domanda non può che essere respinta per mancanza degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie attributiva del diritto.
6. In considerazione dell'esistenza di oscillanti orientamenti interpretativi sulla questione sottesa alla domanda diretta ad ottenere un diverso inquadramento o una differente posizione economica (si consideri al riguardo che anche nell'ambito delle giurisprudenza di questo ufficio giudiziario si rinvengono due pronunce contrastanti, una, la sentenza n. 436/2024 cit., alla quale ha aderito questo giudice, l'altra rappresentata dalla sentenza n. 430 del 23 marzo
2024, est. dott. Matteo Marongiu), ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta le domande della ricorrente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
CA, 12 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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