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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 971/2022
TRIBUNALE DI NOLA
Verbale di udienza del 24.06.2025
Innanzi al giudice dott.ssa Donatella Cennamo, alle ore 10:30, sono comparsi: per l'attrice l'avv. Francesco Pesce, il quale si ripota alle brevi note conclusive depositate telematicamente e insiste nel far rilevare la tardività dell'eccezione di improcedibilità, in subordine, chiede la compensazione delle spese di lite;
per parte convenuta è presente per delega del procuratore costituito l'avv. Anna De Felice, la quale impugna le note depositate in quanto inammissibili, nonché infondate ed insiste per la declaratoria di improcedibilità della domanda, facendo presente che non è intercorsa alcuna trattativa telefonica successiva all'adesione all'invito alla stipula di negoziazione assistita, con il favore delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice, alle ore 10:55, dando atto che nessuno dei procuratori costituiti è presente, pronuncia della seguente sentenza.
R.G. 971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 24 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971 dell'anno 2022 R.Gen.Aff.Cont., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione del 24 giugno 2025;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pesce, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Nola (NA), alla Via San Paolino n. 50;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Boscoreale (NA), alla Piazza
Pace n.20;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. del 24 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato in data 15.04.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accertare l'esclusiva
[...] Controparte_1 responsabilità dell' per il sinistro avvenuto in data 12.05.2018 e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, ex art. 2051 c.c., complessivamente quantificati in € 20.000,00, con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Parte attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto che in data 12.05.2018, alle ore 17:45 circa, presso l' , uscendo dal bagno, era caduta rovinosamente al suolo, scivolando su un Controparte_1
gradino bagnato, non segnalato e privo delle strisce antiscivolo, riportando lesioni personali, ovvero la frattura del polso della mano sinistra. In conseguenza del sinistro verificatosi, parte attrice aveva provveduto a richiedere all' , tramite formale diffida e messa in mora, il risarcimento Controparte_1 del danno subito, contestando l'omessa custodia delle scale di accesso ai bagni.
A fronte del silenzio serbato dall' convenuto, parte attrice ha adito l'intestato Tribunale, CP_1
rassegnando le conclusioni di cui in premessa.
2. All'udienza del 24.01.2023 il Giudice istruttore precedentemente assegnatario del fascicolo, rilevata la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, rilevata l'assenza in atti della prova della notifica a mezzo PEC nei confronti del convenuto , ha rinviato la causa Controparte_1 all'udienza del 26.09.2023, onerando parte attrice a provvedere al deposito telematico della notifica
PEC. A quest'ultima udienza, verificata l'assenza di prova della notifica del libello introduttivo, disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, per nullità del procedimento notificatorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.09.2024, successivamente differita dal presente Magistrato – divenuto affidatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024 – alla data del 23.01.2023. Alla predetta udienza, il Giudice, verificata la ritualità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha dichiarato la contumacia dell' ; nonché, in quella sede, considerato l'oggetto della presente controversia, Controparte_1
ovvero una domanda di risarcimento del danno dal valore inferiore a € 50.000,00, ritenuta, pertanto,
l'obbligatorietà, quale condizione di procedibilità della domanda, dell'esperimento della negoziazione assistita, ha rinviato all'udienza del 10.06.2025, assegnando a parte attrice il termine di legge per dare avvio alla procedura de qua.
3. Si è, quindi, tardivamente costituito in giudizio l' che ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento della negoziazione assistita;
nel merito, contestata la ricostruzione dei fatti enucleabile dal libello introduttivo, ha eccepito estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
4. All'udienza del 10.06.2025, revocata la dichiarazione di contumacia dell' convenuto, stante CP_1
la sua costituzione in giudizio;
rilevato, altresì, che parte istante, in data 29/01/2025, ha inoltrato l'invito alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita cui formalmente ha aderito il convenuto e, tuttavia, l'attrice non ha dato seguito alla procedura, la causa, Controparte_1
ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda in esame, non avendo parte attrice coltivato la procedura di negoziazione assistita, pur a fronte della formale adesione di parte convenuta.
1.1 Com'è noto l'art. 3, d.l. n. 132 del 2014 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, nella fattispecie, siccome la domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., la stessa rientra nel compasso applicativo del d.l. 132 del 2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, non eccedente € 50.000,00.
Per tale ragione, la scrivente Magistrato alla prima udienza del 23.01.2025, successiva alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.
Senonché, risulta dagli atti del giudizio che parte attrice ha provveduto, in data 29.01.2025, ad inviare al convenuto l'invito alla stipulazione della negoziazione assistita Controparte_1 all'indirizzo Email_1
Successivamente, in data 27.02.2025, ricevuto positivo riscontro all'invito da parte convenuta
(come documento dalla PEC inoltrata al difensore di parte attrice da parte dell'avv. Pasquale
Guastafierro), l'attrice ha omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti. Ebbene, come sopra rilevato, l'art. 3 del d.l. citato prevede la negoziazione nei giudizi come quello in esame come condizione di procedibilità della domanda. Il comma 2, del medesimo art. 3, dispone, altresì, che “la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)”.
Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: in primo luogo, dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
in secondo luogo, della risposta
(positiva o negativa) all'invito; in terzo luogo, della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
infine, dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.
Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;
b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente;
in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;
c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca;
a quel punto, l'attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all' avveramento della condizione procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora non resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;
d) che la parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che vanifica la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda. Alla luce della normativa richiamata, se ne ricava che "ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte". Invero, "la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo" (in questi termini, si v. Trib. Parma, sent. n. 1079 del 31/07/2021; analogamente, si v.
Trib. Velletri, sent. n. 1479 del 14/07/2022).
Alla luce di tali principi, deve concludersi per il mancato avveramento, nella fattispecie in esame, della condizione di procedibilità. L'odierno giudizio, infatti, ricade perfettamente nell'ipotesi, sopra descritta, di cui alla lettera d): parte attrice ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione della controparte, è rimasta completamente inerte, omettendo di compulsare l'evoluzione del procedimento ex lege predisposto.
Ciò comporta che l'iter procedimentale della negoziazione concepito dal Legislatore come preliminare e prodromico all'instaurazione di un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse non può, nel caso concreto, dirsi portato a compimento dall'attrice.
Né può essere accolto il rilievo formulato dall'attrice di tardività dell'eccezione, siccome formulata oltre la prima udienza. Ed infatti, è evidente, che venendo nella specie in rilievo l'ipotesi completamente diversa da quella in cui né il convenuto né il giudice rilevino in prima udienza il mancato espletamento della condizione di procedibilità (essendo stato come detto nella specie da questo giudice assegnato all'esito della prima udienza il termine di legge per l'avvio della procedura di negoziazione assistita) è chiaro che il primo momento utile per la verifica del corretto assolvimento della condizione era l'udienza all'uopo fissata per la verifica, come avvenuto nella specie.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata da parte istante.
2. Ritiene il Tribunale che la natura in rito della decisione e la valutazione della condotta processuale delle parti, unitamente alla peculiarità della vicenda, costituiscono senza dubbi giusti motivi alla luce della rilettura dell'art. 92 c.p.c. operata dalla Consulta per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 24.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, MOT in tirocinio mirato.
TRIBUNALE DI NOLA
Verbale di udienza del 24.06.2025
Innanzi al giudice dott.ssa Donatella Cennamo, alle ore 10:30, sono comparsi: per l'attrice l'avv. Francesco Pesce, il quale si ripota alle brevi note conclusive depositate telematicamente e insiste nel far rilevare la tardività dell'eccezione di improcedibilità, in subordine, chiede la compensazione delle spese di lite;
per parte convenuta è presente per delega del procuratore costituito l'avv. Anna De Felice, la quale impugna le note depositate in quanto inammissibili, nonché infondate ed insiste per la declaratoria di improcedibilità della domanda, facendo presente che non è intercorsa alcuna trattativa telefonica successiva all'adesione all'invito alla stipula di negoziazione assistita, con il favore delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice, alle ore 10:55, dando atto che nessuno dei procuratori costituiti è presente, pronuncia della seguente sentenza.
R.G. 971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 24 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971 dell'anno 2022 R.Gen.Aff.Cont., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione del 24 giugno 2025;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pesce, giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Nola (NA), alla Via San Paolino n. 50;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Boscoreale (NA), alla Piazza
Pace n.20;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. del 24 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato in data 15.04.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accertare l'esclusiva
[...] Controparte_1 responsabilità dell' per il sinistro avvenuto in data 12.05.2018 e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, ex art. 2051 c.c., complessivamente quantificati in € 20.000,00, con vittoria di spese di lite, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Parte attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto che in data 12.05.2018, alle ore 17:45 circa, presso l' , uscendo dal bagno, era caduta rovinosamente al suolo, scivolando su un Controparte_1
gradino bagnato, non segnalato e privo delle strisce antiscivolo, riportando lesioni personali, ovvero la frattura del polso della mano sinistra. In conseguenza del sinistro verificatosi, parte attrice aveva provveduto a richiedere all' , tramite formale diffida e messa in mora, il risarcimento Controparte_1 del danno subito, contestando l'omessa custodia delle scale di accesso ai bagni.
A fronte del silenzio serbato dall' convenuto, parte attrice ha adito l'intestato Tribunale, CP_1
rassegnando le conclusioni di cui in premessa.
2. All'udienza del 24.01.2023 il Giudice istruttore precedentemente assegnatario del fascicolo, rilevata la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, rilevata l'assenza in atti della prova della notifica a mezzo PEC nei confronti del convenuto , ha rinviato la causa Controparte_1 all'udienza del 26.09.2023, onerando parte attrice a provvedere al deposito telematico della notifica
PEC. A quest'ultima udienza, verificata l'assenza di prova della notifica del libello introduttivo, disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, per nullità del procedimento notificatorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.09.2024, successivamente differita dal presente Magistrato – divenuto affidatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024 – alla data del 23.01.2023. Alla predetta udienza, il Giudice, verificata la ritualità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha dichiarato la contumacia dell' ; nonché, in quella sede, considerato l'oggetto della presente controversia, Controparte_1
ovvero una domanda di risarcimento del danno dal valore inferiore a € 50.000,00, ritenuta, pertanto,
l'obbligatorietà, quale condizione di procedibilità della domanda, dell'esperimento della negoziazione assistita, ha rinviato all'udienza del 10.06.2025, assegnando a parte attrice il termine di legge per dare avvio alla procedura de qua.
3. Si è, quindi, tardivamente costituito in giudizio l' che ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento della negoziazione assistita;
nel merito, contestata la ricostruzione dei fatti enucleabile dal libello introduttivo, ha eccepito estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
4. All'udienza del 10.06.2025, revocata la dichiarazione di contumacia dell' convenuto, stante CP_1
la sua costituzione in giudizio;
rilevato, altresì, che parte istante, in data 29/01/2025, ha inoltrato l'invito alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita cui formalmente ha aderito il convenuto e, tuttavia, l'attrice non ha dato seguito alla procedura, la causa, Controparte_1
ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda in esame, non avendo parte attrice coltivato la procedura di negoziazione assistita, pur a fronte della formale adesione di parte convenuta.
1.1 Com'è noto l'art. 3, d.l. n. 132 del 2014 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, nella fattispecie, siccome la domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., la stessa rientra nel compasso applicativo del d.l. 132 del 2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, non eccedente € 50.000,00.
Per tale ragione, la scrivente Magistrato alla prima udienza del 23.01.2025, successiva alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, rilevato il mancato esperimento, sino a quel momento, della negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice il termine di legge per la sua instaurazione.
Senonché, risulta dagli atti del giudizio che parte attrice ha provveduto, in data 29.01.2025, ad inviare al convenuto l'invito alla stipulazione della negoziazione assistita Controparte_1 all'indirizzo Email_1
Successivamente, in data 27.02.2025, ricevuto positivo riscontro all'invito da parte convenuta
(come documento dalla PEC inoltrata al difensore di parte attrice da parte dell'avv. Pasquale
Guastafierro), l'attrice ha omesso di dare ulteriore impulso alla procedura di negoziazione, mediante l'inoltro della bozza contenente la convenzione di negoziazione assistita e la formalizzazione di un invito per lo svolgimento di un apposito incontro tra le parti. Ebbene, come sopra rilevato, l'art. 3 del d.l. citato prevede la negoziazione nei giudizi come quello in esame come condizione di procedibilità della domanda. Il comma 2, del medesimo art. 3, dispone, altresì, che “la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)”.
Nello specifico, l'iter procedimentale della negoziazione assistita si compone: in primo luogo, dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
in secondo luogo, della risposta
(positiva o negativa) all'invito; in terzo luogo, della redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
infine, dello svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.
Dunque, in sintesi, possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) che la parte attrice, onerata, non comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nel quale caso la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile;
b) che la parte attrice trasmetta tempestivamente l'invito alla controparte, che potrebbe però non aderire espressamente o rifiutare tacitamente;
in tale ipotesi, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda proposta in giudizio diventa automaticamente procedibile;
c) che la parte attrice comunichi tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che la parte invitata aderisca;
a quel punto, l'attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all' avveramento della condizione procedibilità, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora non resti inerte pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene parimenti improcedibile, indipendentemente dal fatto che l'onerata abbia inoltrato l'invito entro il termine fissato dal Giudice;
d) che la parte attrice, comunicato l'invito e ricevuta l'adesione di parte convenuta, si attivi per dare ulteriore corso al procedimento che, poi, potrà concludersi o con la sottoscrizione dell'accordo delle parti, che vanifica la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato e il mancato raggiungimento dell'accordo entro detto termine, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda. Alla luce della normativa richiamata, se ne ricava che "ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte". Invero, "la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo" (in questi termini, si v. Trib. Parma, sent. n. 1079 del 31/07/2021; analogamente, si v.
Trib. Velletri, sent. n. 1479 del 14/07/2022).
Alla luce di tali principi, deve concludersi per il mancato avveramento, nella fattispecie in esame, della condizione di procedibilità. L'odierno giudizio, infatti, ricade perfettamente nell'ipotesi, sopra descritta, di cui alla lettera d): parte attrice ha ottemperato all'ordine del Tribunale di invitare la controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
tuttavia, ricevuta la comunicazione di adesione della controparte, è rimasta completamente inerte, omettendo di compulsare l'evoluzione del procedimento ex lege predisposto.
Ciò comporta che l'iter procedimentale della negoziazione concepito dal Legislatore come preliminare e prodromico all'instaurazione di un'effettiva discussione tra le parti sulle questioni controverse non può, nel caso concreto, dirsi portato a compimento dall'attrice.
Né può essere accolto il rilievo formulato dall'attrice di tardività dell'eccezione, siccome formulata oltre la prima udienza. Ed infatti, è evidente, che venendo nella specie in rilievo l'ipotesi completamente diversa da quella in cui né il convenuto né il giudice rilevino in prima udienza il mancato espletamento della condizione di procedibilità (essendo stato come detto nella specie da questo giudice assegnato all'esito della prima udienza il termine di legge per l'avvio della procedura di negoziazione assistita) è chiaro che il primo momento utile per la verifica del corretto assolvimento della condizione era l'udienza all'uopo fissata per la verifica, come avvenuto nella specie.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda azionata da parte istante.
2. Ritiene il Tribunale che la natura in rito della decisione e la valutazione della condotta processuale delle parti, unitamente alla peculiarità della vicenda, costituiscono senza dubbi giusti motivi alla luce della rilettura dell'art. 92 c.p.c. operata dalla Consulta per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 24.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, MOT in tirocinio mirato.