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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7317/2017 R.G. promossa da avv. FRANCESCO MASPERI) Parte_1
ATTRICE contro
(avv.ti DAVIDE CHIEFFO e NICOLA Controparte_1
MARCONCINI)
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di due strutture alberghiere site a Limone sul Garda.
I rispettivi immobili sono divenuti di proprietà esclusiva delle parti in forza di contratto di divisione in data 19 giugno 2014.
L'attrice ha lamentato l'inadempimento, ascrivibile alla convenuta, di alcuni patti del contratto di divisione. Segnatamente, la convenuta avrebbe posizionato sulla copertura del suo fabbricato vasi di fiori e altre attrezzature mobili in violazione del punto
3) del contratto di divisione e avrebbe omesso di rimuovere due canne fumarie, il cui spostamento sarebbe contemplato dal punto 9) del citato contratto, e ne avrebbe pure aggiunta una terza. Infine, l'attrice ha censurato la pericolosità delle chiamate in ferro dei cementi armati che fuoriescono dalla parete del fabbricato della parte convenuta. Accanto
1 alle domande di riduzione in pristino, la parte attrice ha esercitato azione di risarcimento del danno.
La parte convenuta, costituitasi tardivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Dopo numerosi rinvii per trattative1, mai giunte a conclusione, è stata disposta c.t.u. a cura dell'ing. Anche nel corso delle operazioni peritali, come per Persona_1
il resto del processo, sembrava che le parti fossero sul punto di accordarsi. Mentre il legale rappresentante della parte convenuta ha sottoscritto il testo di una transazione, è, però, mancata la firma di quello della parte attrice, sicché l'ing. ha ultimato la Per_1 relazione peritale e, in data 5 gennaio 2024, l'ha depositata.
Esaurita l'attività istruttoria, l'attrice ha precisato le conclusioni in modo conforme a quanto dedotto all'avvio del processo, mentre la convenuta, in via preliminare, ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere o dell'estinzione del giudizio, per intervenuta transazione.
La causa è stata dunque rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'eccezione di transazione della lite è infondata.
È certamente vero – come afferma la convenuta – che in almeno due occasioni, durante la c.t.u., i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo. Ciò è avvenuto dinanzi all'ing. durante l'incontro del 10 ottobre 2023, Per_1 allorquando i legali hanno comunicato di «aver raggiunto un'intesa a definizione della causa» (all. 31 c.t.u.); e si è ripetuto quando, in data 30 ottobre 2023, l'avv. Masperi ha trasmesso all'ing. l'atto di transazione «nella forma definitiva» (all. 32 c.t.u.). Per_1
Tuttavia, in entrambi i casi, è sempre stata posta una riserva di successiva formalizzazione dell'accordo. Da ciò si ricava che le parti, in un'ottica di formazione progressiva dell'accordo, hanno sempre escluso che esso si potesse perfezionare mediante lo scambio di proposta e accettazione, quali atti isolati, intendendo, invece, addivenire alla sottoscrizione di un unico documento, come di regola avviene quando il contratto è il prodotto di lunghe e complesse trattative. Pertanto, poiché il legale rappresentante dell'attrice, a differenza di quello della convenuta, non ha mai firmato il testo del contratto – pur se predisposto dal proprio avvocato – si deve concludere che il negozio di transazione non si sia mai perfezionato.
Ne discende che s'impone l'esame delle domande attoree.
4.
Nel merito, sono determinanti i puntuali accertamenti svolti dal c.t.u., che di seguito sinteticamente si richiamano:
1) la terrazza del convenuto risulta priva di vasi, arredi, mobili e attrezzature nella zona oggetto di lamentela di parte attrice. Il c.t.u. ha appurato, quindi, che «nulla ostacola la vista lago delle camere di parte attrice che si affacciano sulla terrazza di parte convenuta» (pag. 9 c.t.u.). Anche il tema del danneggiamento del manto di erba sintetica
– peraltro estraneo alla materia del contendere – è stato risolto dalla convenuta mediante la sua sostituzione (cfr. pag. 14 c.t.u.);
2) le esalazioni della condensa della caldaia non creano alcuna problematica per la proprietà della parte attrice, mentre, per quanto attiene alla canna fumaria, essa è stata spostata su indicazione della c.t.u., secondo lo schema grafico riportato a pag. 12 dell'elaborato peritale. Anche questa problematica, quindi, si può dire risolta (v. pagg.
11-13 c.t.u.);
3) le chiamate dei ferri sono state rimosse e/o piegate e, quindi, non v'è alcuna situazione di pericolo per la clientela dell'immobile della parte attrice (pagg. 13-14 c.t.u.).
In definitiva, allo stato nessuna delle doglianze attoree risulta fondata. La pronunzia da rendere, però, non è di rigetto, ma di cessazione della materia del contendere, perché le censure sollevate dall'attrice non erano ab origine prive di fondamento, bensì sono state superate per mezzo del contegno collaborativo della convenuta in corso di giudizio.
Va, invece, respinta nel merito la domanda di risarcimento del danno, poiché dedotta in modo del tutto generico, senza fornire alcuna indicazione dei profili di pregiudizio patito e senza offrire prova della loro riconducibilità causale al comportamento della convenuta.
5.
Resta da definire la regolamentazione delle spese di lite. Da un lato, le problematiche lamentate dall'attrice sono, in questo momento, tutte risolte;
dall'altro, non si può negare che esse siano state, in larga parte, eliminate a causa avviata (addirittura in corso di c.t.u., quanto alla canna fumaria), sicché, in principio, l'azione attorea non era
3 del tutto priva di fondamento (lo è sempre stata, però, con riferimento al risarcimento del danno, perché la domanda ha, da subito, sofferto di un irrimediabile tasso di genericità ed indeterminatezza). Tenendo conto di questi elementi, il regime delle spese più equo appare quello della compensazione integrale.
Il costo della c.t.u. sarà suddiviso fra le parti al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande attoree di cui alle lettere a), b) e c) del foglio di conclusioni depositato in data 26 febbraio 2025;
2. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta.
Brescia, 20 maggio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I rinvii sono stati ripetutamente richiesti dai procuratori delle parti;
ciò ha determinato una dilatazione dei tempi processuali.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7317/2017 R.G. promossa da avv. FRANCESCO MASPERI) Parte_1
ATTRICE contro
(avv.ti DAVIDE CHIEFFO e NICOLA Controparte_1
MARCONCINI)
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di due strutture alberghiere site a Limone sul Garda.
I rispettivi immobili sono divenuti di proprietà esclusiva delle parti in forza di contratto di divisione in data 19 giugno 2014.
L'attrice ha lamentato l'inadempimento, ascrivibile alla convenuta, di alcuni patti del contratto di divisione. Segnatamente, la convenuta avrebbe posizionato sulla copertura del suo fabbricato vasi di fiori e altre attrezzature mobili in violazione del punto
3) del contratto di divisione e avrebbe omesso di rimuovere due canne fumarie, il cui spostamento sarebbe contemplato dal punto 9) del citato contratto, e ne avrebbe pure aggiunta una terza. Infine, l'attrice ha censurato la pericolosità delle chiamate in ferro dei cementi armati che fuoriescono dalla parete del fabbricato della parte convenuta. Accanto
1 alle domande di riduzione in pristino, la parte attrice ha esercitato azione di risarcimento del danno.
La parte convenuta, costituitasi tardivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Dopo numerosi rinvii per trattative1, mai giunte a conclusione, è stata disposta c.t.u. a cura dell'ing. Anche nel corso delle operazioni peritali, come per Persona_1
il resto del processo, sembrava che le parti fossero sul punto di accordarsi. Mentre il legale rappresentante della parte convenuta ha sottoscritto il testo di una transazione, è, però, mancata la firma di quello della parte attrice, sicché l'ing. ha ultimato la Per_1 relazione peritale e, in data 5 gennaio 2024, l'ha depositata.
Esaurita l'attività istruttoria, l'attrice ha precisato le conclusioni in modo conforme a quanto dedotto all'avvio del processo, mentre la convenuta, in via preliminare, ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere o dell'estinzione del giudizio, per intervenuta transazione.
La causa è stata dunque rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'eccezione di transazione della lite è infondata.
È certamente vero – come afferma la convenuta – che in almeno due occasioni, durante la c.t.u., i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo. Ciò è avvenuto dinanzi all'ing. durante l'incontro del 10 ottobre 2023, Per_1 allorquando i legali hanno comunicato di «aver raggiunto un'intesa a definizione della causa» (all. 31 c.t.u.); e si è ripetuto quando, in data 30 ottobre 2023, l'avv. Masperi ha trasmesso all'ing. l'atto di transazione «nella forma definitiva» (all. 32 c.t.u.). Per_1
Tuttavia, in entrambi i casi, è sempre stata posta una riserva di successiva formalizzazione dell'accordo. Da ciò si ricava che le parti, in un'ottica di formazione progressiva dell'accordo, hanno sempre escluso che esso si potesse perfezionare mediante lo scambio di proposta e accettazione, quali atti isolati, intendendo, invece, addivenire alla sottoscrizione di un unico documento, come di regola avviene quando il contratto è il prodotto di lunghe e complesse trattative. Pertanto, poiché il legale rappresentante dell'attrice, a differenza di quello della convenuta, non ha mai firmato il testo del contratto – pur se predisposto dal proprio avvocato – si deve concludere che il negozio di transazione non si sia mai perfezionato.
Ne discende che s'impone l'esame delle domande attoree.
4.
Nel merito, sono determinanti i puntuali accertamenti svolti dal c.t.u., che di seguito sinteticamente si richiamano:
1) la terrazza del convenuto risulta priva di vasi, arredi, mobili e attrezzature nella zona oggetto di lamentela di parte attrice. Il c.t.u. ha appurato, quindi, che «nulla ostacola la vista lago delle camere di parte attrice che si affacciano sulla terrazza di parte convenuta» (pag. 9 c.t.u.). Anche il tema del danneggiamento del manto di erba sintetica
– peraltro estraneo alla materia del contendere – è stato risolto dalla convenuta mediante la sua sostituzione (cfr. pag. 14 c.t.u.);
2) le esalazioni della condensa della caldaia non creano alcuna problematica per la proprietà della parte attrice, mentre, per quanto attiene alla canna fumaria, essa è stata spostata su indicazione della c.t.u., secondo lo schema grafico riportato a pag. 12 dell'elaborato peritale. Anche questa problematica, quindi, si può dire risolta (v. pagg.
11-13 c.t.u.);
3) le chiamate dei ferri sono state rimosse e/o piegate e, quindi, non v'è alcuna situazione di pericolo per la clientela dell'immobile della parte attrice (pagg. 13-14 c.t.u.).
In definitiva, allo stato nessuna delle doglianze attoree risulta fondata. La pronunzia da rendere, però, non è di rigetto, ma di cessazione della materia del contendere, perché le censure sollevate dall'attrice non erano ab origine prive di fondamento, bensì sono state superate per mezzo del contegno collaborativo della convenuta in corso di giudizio.
Va, invece, respinta nel merito la domanda di risarcimento del danno, poiché dedotta in modo del tutto generico, senza fornire alcuna indicazione dei profili di pregiudizio patito e senza offrire prova della loro riconducibilità causale al comportamento della convenuta.
5.
Resta da definire la regolamentazione delle spese di lite. Da un lato, le problematiche lamentate dall'attrice sono, in questo momento, tutte risolte;
dall'altro, non si può negare che esse siano state, in larga parte, eliminate a causa avviata (addirittura in corso di c.t.u., quanto alla canna fumaria), sicché, in principio, l'azione attorea non era
3 del tutto priva di fondamento (lo è sempre stata, però, con riferimento al risarcimento del danno, perché la domanda ha, da subito, sofferto di un irrimediabile tasso di genericità ed indeterminatezza). Tenendo conto di questi elementi, il regime delle spese più equo appare quello della compensazione integrale.
Il costo della c.t.u. sarà suddiviso fra le parti al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande attoree di cui alle lettere a), b) e c) del foglio di conclusioni depositato in data 26 febbraio 2025;
2. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta.
Brescia, 20 maggio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I rinvii sono stati ripetutamente richiesti dai procuratori delle parti;
ciò ha determinato una dilatazione dei tempi processuali.
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