Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 50511/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
1) (già come da atto per notaio Parte_1 Parte_2 Persona_1 dell'8.10.2014, rep. n. 122132, iscritto il 16.10.2014 – v. doc. 13, p. 18) – p.iva P.IVA_1
2) – p.iva Parte_3
P.IVA_2
3) p.iva Parte_4 P.IVA_3
4) Parte_5
– p.iva (nome corretto risultante dalla visura camerale, doc. 12, essendo
[...] P.IVA_4
quello indicato nel ricorso frutto di un mero errore materiale)
5) – c.f. Parte_6 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Abrusci e Federico Bordogna
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letto il ricorso presentato in data 30.3.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001
e s.m.i.; rilevato che i ricorrenti, creditori tempestivi, chiedono l'equa riparazione per la non pag. 1 di 5
” (Fall. n. 4/2012), iniziata dinanzi al Tribunale di Latina in Controparte_3
data 20.1.2012 (con la sentenza dichiarativa di fallimento) e tuttora pendente;
procedura al cui passivo i ricorrenti sono stati ammessi in chirografo e in privilegio per gli importi indicati nel ricorso e riportati nel verbale di verificazione del 27.9.2012 (docc. 2-7) e non risulta che siano stati soddisfatti, neppure in parte;
ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso, tenuto conto, in relazione a tale ultimo aspetto, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2018, la definitività del provvedimento che ha chiuso il giudizio di cui si lamenta l'eccessiva durata non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, potendo quest'ultima essere presentata qualora sia già maturato il ritardo in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata (Cass. ord. 18.10.2018 n.
26162);
osservato, quanto alla durata della procedura, che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte che si condivide, se si tratta di creditori, occorre avere riguardo, quale dies a quo, al decreto con cui ciascuno dei creditori è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva, ex artt. 97, 101 e 99 L. Fall., al passivo, poiché solo da tale momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati (v. per prima, Cass. ord. 29.3.2018 n. 7864, ripresa da numerose pronunce successive, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 24.5.2022 n. 16745 e Cass. ord. 24.10.2022 n.
31274), mentre il momento in cui il presunto creditore ha proposto la domanda di ammissione, irrilevante rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, «al più può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma della L.Fall. artt. 92 e ss.» (così Cass. ord. n. 7864/2018 cit. in motivazione, richiamata sul punto da Cass. ord. 26.5.2022 n. 17167). È stato altresì precisato di recente sul punto che
«la domanda di ammissione (insinuazione) genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione» (Cass. ord. 22.4.2022 n. 12861, ripresa da Cass. ord.
5.7.2024 n. 18382);
rilevato che tale orientamento è stato confermato dalla S.C. nell'ordinanza del 5.1.2024
n. 324 (citata dalla successiva ordinanza 24.5.2024 n. 14604), ripresa da questa Corte nel decreto in composizione collegiale depositato il 5.2.2024, reso a definizione del giudizio di pag. 2 di 5 opposizione avente n. 52146/2023 R.G.;
considerato che nella specie la ricorrente chiede espressamente di individuare il dies a quo nel termine ultimo assegnato ai creditori, nella sentenza dichiarativa del fallimento, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, di trenta giorni prima dell'adunanza, fissata per il giorno 27.9.2012; termine che s'individua nel 27.8.2012, al quale può farsi riferimento, essendovi la prova che i ricorrenti sono creditori tempestivi ammessi al passivo e, dunque, che hanno presentato la domanda entro il suddetto termine;
considerato, pertanto, che la procedura fallimentare presupposta e la precedente fase processuale di accertamento della pretesa si sono protratte a decorrere da tale data (27.8.2012) fino al deposito del ricorso in esame (30.3.2025), per anni 12, mesi 7, giorni 3; di talché, secondo i parametri temporali di cui all'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (a tenore del quale si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni), vi è stato superamento della durata ragionevole di anni 6, mesi 7, giorni 3, arrotondati ad anni 7 (inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n.
89/2001), non risultando rallentamenti addebitabili ai ricorrenti;
ritenuto che sia equo quantificare l'indennizzo per il danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art.
2-bis, comma 2, L. n. 89/2001, e, in particolare, del valore del credito ammesso e della complessità della procedura, con partecipazione di numerosi creditori, compimento di più operazioni per la liquidazione dell'attivo e necessità di giudizi per il recupero di crediti (v. stato passivo, riparto parziale e rendiconto di gestione, docc. 2, 8 e 9 – v. Cass. ord. 5.9.2024
n. 23908; Cass. ord. 11.9.2023 n. 26289; Cass. ord. 12.1.2023 n. 734), in difetto di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite dai ricorrenti a causa del ritardo;
misura che si reputa di aumentare a € 420,00 per gli anni successivi al terzo fino al settimo, a norma dell'art. 2-bis, comma 1;
ritenuto, in definitiva, che spetti ai ricorrenti la somma di € 2.880,00 (400,00 x 3 +
420,00 x 4), non superiore al credito ammesso al passivo, che opera come limite all'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
considerato che le spese processuali vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano in € 672,00 per compensi, applicando:
- i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M.
n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori;
- scaglione di riferimento fino a € 5.200,00, alla luce del consolidato orientamento secondo pag. 3 di 5 cui, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c., sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (cfr. Cass. ord. 17.4.2024 n. 10367, ripresa da Cass. ord.
7.6.2024 n. 15946; v. anche Cass. ord. 28.1.2021 n. 1833, in tema di equa riparazione) e deve aversi riguardo al valore della domanda accolta più alto (Cass. n. 10367/2024 cit.);
- i valori inferiori ai medi (€ 400,00), avuto riguardo alla ridotta attività difensiva svolta, nonché al limitato numero e alla non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
- la chiesta maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale formale (120% per le cinque parti);
- la riduzione del 30% ex art. 4, comma 4, poiché la loro difesa non ha comportato l'esame di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte alla stregua dei più recenti principi enunciati dalla S.C. (Cass. ord. n. 10367/2024 cit.);
- la chiesta maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, ma nella misura del 20%, in relazione all'attività effettivamente svolta rispetto al numero contenuto degli atti e documenti depositati con il ricorso e la nota integrativa (nel numero di tredici, oltre alla procura e ai precedenti giurisprudenziali);
rilevato che tali spese vanno distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., secondo i criteri indicati nel dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al di pagare, senza Controparte_1
dilazione, in favore dei ricorrenti, la somma di € 2.880.00, ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata non ragionevole della procedura fallimentare presupposta, calcolata fino al deposito del ricorso (30.3.2025), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge altresì al di rifondere ai ricorrenti le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio
Abrusci dichiaratosi antistatario, ed € 672,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Ennio Abrusci e
Federico Bordogna.
Roma, 14.4.2025
Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
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