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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 229/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Massimo Pistilli Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere dipendente del (già Controparte_1 [...]
, e ), avendo stipulato Controparte_2 Controparte_1
contratto a tempo indeterminato quale personale ATA del comparto scuola, con il profilo di Collaboratore Scolastico presso il Liceo Classico “G.D.
CASSINI” di Sanremo;
-tale contratto di lavoro a tempo indeterminato era stato sottoscritto in data
01 settembre 2019 e da essa si calcola la decorrenza giuridica ed economica del rapporto, previa successiva conferma in ruolo alla data del 31 ottobre
2019 dopo il superamento del previsto periodo di prova.
-d'aver prestato in precedenza servizio, lavorando sempre alle dipendenze del , previa sottoscrizione di reiterati contratti a Controparte_1
tempo determinato;
-d'aver sempre svolto le identiche mansioni proprie dei collaboratori scolastici, assunti con contratto a tempo indeterminato;
-d'aver, successivamente alla immissione in ruolo e alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, reso dichiarazione attestante i servizi preruolo effettivamente svolti e d'aver, per l'effetto, richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, così come previsto dal D. Lgs. 297/1994;
-con provvedimento del Dirigente Scolastico Liceo “G.D. CASSINI” di
Sanremo, del 05 marzo 2021 prot. n. 3407, in virtù dell'art. 569 T.U. Scuola come modificato dall'art. 66 del CCNL Scuola (per effetto della riserva in favore della contrattazione collettiva contenuta nella norma predetta), per il personale ATA era stata effettuata la cd ricostruzione di carriera, per il riconoscimento e la valorizzazione ai fini giuridici ed economici del servizio già prestato a tempo determinato.
-tuttavia, l'art. 569 del citato T.U. (D. Lgs 297/94) prevede che al lavoratore già precario e successivamente “stabilizzato” con contratto a tempo indeterminato siano riconosciuti ed equiparati al servizio di ruolo, e perciò valorizzati ai fini giuridici ed economici, quattro anni per intero e soltanto i due terzi dei periodi eventualmente eccedenti. -al momento dell'immissione in ruolo il 01.09.2019 l'anzianità effettiva che le avrebbe dovuto essere riconosciuta ammontava in anni 9, mesi 3, giorni
17, (con collocazione già nella fascia stipendiale 9/14), mentre Il aveva illegittimamente decurtato sul periodo lavorato servizio pari ad anni 1 mesi 9 giorni 5;.
-l'art 569 del D. Lgs 297/94 si poneva infatti in contrasto con La Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE (soltanto parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 368 del 2001), la quale alla clausola n. 4, rubricata
“Principio di non discriminazione”, che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1) e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
(punto 4);
-la Corte di Giustizia Europea aveva avuto modo di precisare riguardo il contenuto dell'accordo quadro incluso nella suddetta Direttiva, che la clausola 4 deve essere interpretata nel senso che ad essa osta ad una normativa nazionale che escluda che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive, e che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (Sent.
18.10.2012, in cause riunite da C 302/11 a C 305/11;
-anche la Suprema Corte aveva ribadito il medesimo principio di diritto, peraltro espresso proprio in relazione ad una fattispecie inerente i contratti di lavoro a tempo determinato con il statuendo che “la clausola 4 CP_4
dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate tutte le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ., sez. lavoro, n. 22588/2016).
-in seguito alla nota sentenza C 466-17 del 20/9/2018, la Corte di Giustizia dell'UE è intervenuta su uno specifico caso facente riferimento ad un insegnante, delineando i confini entro cui la normativa statale (in quel caso facente riferimento all'art. 485 TU scuola) fosse da ritenersi compatibile con la Direttiva 70/99/CE;
-con tale sentenza, il Giudice Europeo, preso atto che “il governo italiano spiega
[la limitazione del riconoscimento dell'anzianità di servizio] con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso” in quanto “contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato”, riteneva che tali valutazioni potessero fondare una "ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.
-alla luce di tale statuizione, appare evidente come il personale ATA debba ritenersi fuori dalle ragioni oggettive le quali giustificano la normativa statale che decurta l'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 TU;
-nel caso in esame, era evidente che ella aveva abbia subito una palese disparità di trattamento, rispetto ai loro colleghi già immessi in ruolo, nel momento in cui l'anzianità di servizio per il periodo preruolo era stata arbitrariamente limitata e decurtata.
-sulla questione era tornata la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza
31150/2019, la quale – con specifico riguardo al personale ATA – aveva riconosciuto la illegittimità della decurtazione del servizio prestato e il suo integrale riconoscimento ai fini del calcolo della anzianità di servizio al momento della ricostruzione di carriera.
Ciò premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione di carriere allegata, come effettuata con decreto dal Dirigente scolastico, disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola
4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ai fini degli aumenti periodici automatici di retribuzione per anzianità e attribuendo, così, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché a corrispondere le relative differenze retributive. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario”.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al riconoscimento integrale della pregressa anzianità maturata dal personale
ATA assunto a tempo determinato prima che esso fosse collocato stabilmente in ruolo.
Con l'emanazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" la materia in esame è stata disciplinata dall'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà… 4 “I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569,
è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il comma 1 dell'art. 569 è stato poi novellato dall'art. 14, comma 1 Lett. C,
D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023.
L'attuale formulazione è la seguente “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024 il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici”….”.
Il Legislatore parrebbe, dunque, aver scelto di modificare radicalmente la norma, limitandosi a prevedere l'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa soltanto al personale ATA che sia stata immesso in ruolo con decorrenza 2023/2024. Nulla, pertanto, risulta previsto in ordine ai dipendenti scolastici stabilizzati prima della suddetta epoca.
Ai fini della decisione ciò, però, è irrilevante poiché deve farsi applicazione del principio tempus regit actum ossia applicare la normativa che regolava i fatti costitutivi del diritto fatto valere ovvero il previgente art. 569.
Invero, nel caso di specie, pur essendo il ricorso in esame stato depositato il
22/4/2024, la controversia inerisce al riconoscimento del periodo di servizio a tempo determinato che la prestò prima d'essere immessa in ruolo Pt_1
l'1/9/2019 (all. 1).
D'altronde se così non fosse, dovrebbe concludersi che, sulla base della successione di norme tra loro eterogenee, si sia ritenuto di non attribuire più rilevanza alcuna al servizio prestato antecedentemente al 2023/2024 nel periodo in cui il personale era stato assunto a tempo determinato, il che sarebbe inspiegabile, se non assurdo, poiché una simile disposizione risulterebbe palesemente incostituzionale (art. 3), oltre a contrastare, come ci si accinge a illustrare, con il diritto comunitario.
Ben più ragionevole ritenere, invece, il Legislatore abbia preso atto della giurisprudenza formatasi in ordine al personale ATA stabilizzato prima dell'anno scolastico 2023/2024.
Tale questione, qual è quella per cui è causa, è stata ripetutamente risolta in senso favorevole ai ricorrenti sia dalla giurisprudenza di merito che di quella di legittimità.
Al riguardo particolarmente significativa è la sentenza n. 31150 del
28/11/2019 (espressamente citata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi), nella quale la Cassazione ha diffusamente argomentato nei termini che testualmente si trascrivono relativamente ai passaggi più significativi:
-….l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, Valenza ed altri, punto 36);
-….va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, Per_1
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo
[...]
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale
ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
-nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_2
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo
Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
-i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_3
la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
-quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_3
fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
-nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995).
-una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto
8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Tale dictum è stato ripreso da numerose successive pronunce di merito
(Tribunale Nocera Inferiore, Sent., n. 1105/2023; Tribunale Roma, Sent. n. 7423/2023; Tribunale Napoli, Sent. n. 3832/2022; Corte di Appello di
Genova, sent. n. 63/2020, ecc.).
Alla luce di quanto testè esposto il ricorso va accolto.
La infatti, risulta aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 [...]
con plurimi contratti a tempo determinato in un arco Controparte_1
cronologico compreso tra l'1/9/2006 e il 31/9/2018, per complessivi anni
9, mesi 3 e 17 giorni, di cui, però soltanto anni 7, mesi 6 e giorni 12 riconosciuti come attestato nella nota del 5/3/2021 redatta dal Dirigente
Scolastico della Regione Liguria (all. 1).
Ne consegue che il previgente comma 1 dell'art. 569 va disapplicato e ricompreso nell'anzianità di servizio della ricorrente anche il periodo di anni
1, mesi 9 e giorni 5 illegittimamente decurtato.
Da ciò consegue che la ha altresì diritto alle differenze retributive che Pt_1
le sarebbero spettate se l'amministrazione avesse computato, nella ricostruzione della carriera da lei richiesta, tutti gli anni di servizio svolti in regime di precariato senza l'abbattimento previsto dalla norma, con conseguente condanna del ad effettuare la ricostruzione della carriera e a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiorata anzianità di servizio.
Tali differenze, tuttavia, non sono allo stato degli atti quantificabili, così come l'individuazione della relativa classe stipendiale, non avendo la accluso Pt_1
alcun conteggio oppure fornito parametri pecuniari di calcolo per l'incremento stipendiale, limitandosi ad affermare soltanto che senza la decurtazione in oggetto, al tempo dell'immissione in ruolo, ella sarebbe già stata collocata nella fascia stipendiale 9/14; ciò consente d'emanare soltanto una sentenza di condanna cd. generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della modesta complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_5
Previa disapplicazione del disposto del previgente l'art. 569 D.Lgs. n. 297 del
1994, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenendosi conto a tal fine degli integrali periodi di servizio prestati tra l'1/9/2006 e il 31/8/2018 alle dipendenze del convenuto, senza decurtazione alcuna.
Condanna il al pagamento delle Controparte_5
maggior somme a titolo di differenze retributive, oltre a quanto dovuto per rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 16-2-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli