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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3945 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIRO GAGLIARDI Persona_1
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...], Controparte_1
int.4
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: letto il provvedimento di cui si chiede la modifica e letta la documentazione prodotta a corredo;
rilevato che la situazione di difficoltà economica del ricorrente era già emersa in fase di prima regolamentazione dei rapporti chiede che il Tribunale voglia rigettare la richiesta di modifica dell'importo del mantenimento.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2024 premesso che con provvedimento del Persona_1
Tribunale di Napoli del 24.6.22, reso nel procedimento r.g. n. 10260/2021 era stata disciplinata la responsabilità genitoriale sulla prole nata dalla relazione ormai conclusa con CP_1
Per_
, dalla quale erano nati i figli il 6/10/2006, e il 13/8/2011,
[...] Persona_3
1 rappresentava che il proprio reddito si era ulteriormente ridotto, mentre la resistente aveva incardinato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e chiedeva a questo
Tribunale: “Voglia, visti ricorrerne i presupposti, provvedere alla revisione dell'assegno alimentare posto a carico del ricorrente dalla ordinanza di cui in premessa riducendolo alla misura di €. 400,00 od a quella che riterrà il Tribunale in Sua Giustizia.
Rivedere il regime del concorso di ciascuno dei genitori alle spese straordinarie precedentemente poste a carico del ricorrente nella misura del 70 %.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
La resistente non si costituiva, benchè risulti rituale notifica per l'udienza per cui era stata autorizzata la rinnovazione, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della comparizione personale della parte ricorrente sola costituita, sulle richieste di cui in atti, la procedura era rimessa al Collegio per la decisione. Il PM concludeva come sopra.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitasi in giudizio benchè risulti rituale notifica.
Nel merito non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli disposto con il provvedimento di cui in questa sede si chiede la modifica.
Giova premettere che l'art. 473 bis. 29 cpc prevede: ”Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Le deduzioni a sostegno della domanda e le risultanze in atti non integrano i presupposti per la richiesta riduzione del contributo al mantenimento a carico del ricorrete per i figli
[...]
Per_
minore, e divenuta maggiorenne nel corso del procedimento ma di cui non è Per_3
neppure dedotta eventuale sopraggiunta autosufficienza economica.
Il ricorrente ha dedotto: ” Nelle more tuttavia il reddito del ricorrente, che avevamo argomentato avesse subito riduzioni già all'epoca, si è ulteriormente e notevolmente ridotto a seguito delle vicende finanziarie e commerciali delle società alle quali egli partecipava già in precedenza ed a seguito, comunque, degli ulteriori eventi che hanno caratterizzato la sua carriera per cui egli ad
2 oggi, si ritrova nella condizione di percepire il reddito di cui alla dichiarazione che alleghiamo al presente ricorso, reddito che gli perviene da semplice attività temporanea ed occasionale di consulente marketing di aziende, giusta l'esperienza che egli ha maturato nella sua pur intensa precedente carriera e che purtroppo oggi non gli vale a qualificarlo in seno al mercato corrente del suo lavoro.
Del resto già nella sede del procedimento di cui in premessa avemmo a dedurre ed a provare che precedenti aziende alle quali egli aveva operato proficuamente si erano trovate in condizioni di cessare la loro attività e che già il ricorrente all'epoca fruiva di trattamenti di disoccupazione cui tuttavia non si rassegnava continuando a perseguire occasioni di carriera e di reddito, occasioni che allo stato non si sono concretizzate sicché, cessata anche la contribuzione NASPI, egli si ritrova nella condizione reddituale che leggiamo dalla recente dichiarazione reddituale che gli attribuisce addirittura un reddito di €. 4.280,00 (cfr la dichiarazione 2022).”
Il Tribunale, in questa sede, è tenuto solo a valutare se vi siano stati mutamenti reddituali/patrimoniali di entità tale da incidere sull'equilibrio sotteso alla decisione di cui si chiede la modifica.
Va precisato che il presente ricorso non ha effetto devolutivo in quanto il Collegio non ha alcun potere di rideterminazione/revisione rispetto alla pregressa decisione, salvo ipotesi di sopraggiunto rilevante squilibrio reddituale.
Ne può incidere ai fini che interessano la dedotta circostanza delle migliori condizioni economiche della resistente, che non possono comprimere gli obblighi del ricorrente, risolvendosi piuttosto in beneficio per i figli.
Nessun seguito può essere dato alle dedotte riduzioni reddituali già presenti all'epoca che dovevano essere fatte eventualmente valere in sede di impugnazione del provvedimento e non nella presente procedura.
Dal tenore delle deduzioni soprarichiamate non risulta delineata la situazione sottesa al provvedimento di cui si chiede la modifica ai fini delle valutazioni sull'incidenza del dedotto decremento.
In questa sede il sig. ha prodotto documentazione reddituale da cui risulta, nei periodi di Per_1
imposta successivi a quelli richiamati nel provvedimento di cui si chiede la modifica, reso nel
3 procedimento r.g. n. 10260/21, un reddito complessivo pari a 8569,00 per l'anno d'imposta 2021 e pari a 4280,00 per l'anno d'imposta 2022.
Orbene, pur risultando da tale documentazione una flessione reddituale, ricordato il valore solo indiziario delle dichiarazioni reddituali (il cui ammontare peraltro non consentirebbe neppure di coprire le spese locatizie dichiarate in udienza), va rilevato che innanzitutto il ricorrente non ha ottemperato agli obblighi di produzione della documentazione reddituale come previsti dalla disciplina della riforma, rimanendo inerte anche a seguito della specifica indicazione in tal senso operata in sede di decreto di fissazione di udienza.
Inoltre, come si evince dal ricorso, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 28.1.25 nonché dal provvedimento di cui si chiede la modifica, già all'epoca del precedente procedimento la pregressa attività lavorativa del sig. era cessata, lo stesso aveva documentato una Per_1
sensibile diminuzione del proprio reddito dagli anni 2018 agli anni 2019 e 2020.
In sede di udienza del 28.1.25, quanto alla percezione della NASPI, lo stesso ricorrente ha dichiarato di averla percepita per 18 mesi ma di non ricordare le date precise, né ha prodotto documentazione al riguardo.
Dal provvedimento del 24.6.22, di cui si chiede in tale sede la modifica, si evince che il ricorrente ha beneficiato di tale trattamento nel 2020 e nel 2021, dovendosi quindi ritenere, alla luce di tali elementi, che già al momento della conclusione del precedente procedimento il sig. avesse Per_1
cessato di percepire tale indennità.
Alla luce di ciò, considerate anche le scarne e generiche deduzioni del sig. il mancato Per_1
assolvimento agli oneri probatori a suo carico, con particolare riferimento al mancato deposito della documentazione reddituale patrimoniale prevista, non risulta provata la fondatezza della domanda e pertanto non risultano i presupposti per l'accoglimento.
Peraltro, si evidenzia che l'ultima documentazione reddituale depositata dal ricorrente è relativa all'anno di imposta 2022, non avendo il sig. che all'udienza del 28.1.25 ha affermato di Per_1 svolgere attività di consulenza per una società, documentato neppure il reddito percepito nell'anno
2023.
Così la domanda va rigettata.
Resta assorbita ogni eventuale ulteriore questione.
4 Nulla sulle spese in difetto di costituzione /opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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