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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2052/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 17/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PANCOT CARLA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. ANDREATTA ADRIANO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dal ricorrente, delle difese e richieste avanzate dalla
1 resistente, rilevato che con note ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo qui di seguito riportato:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Susegana (TV) il 17.06.1978 tra i sigg.ri , nata a [...]_1
di Piave (TV) il 25.06.1955 (c.f. ), oggi residente a [...]di Piave C.F._2
(TV), vicolo Santa Lucia n. 15, int. 6, e , nato a [...] il Parte_1
20.08.1950, (c.f. ), oggi residente in [...]
n. 12, e trascritto al n. 39, P.2, S.A anno 1978 del Registro degli atti di matrimonio del
medesimo Comune di Susegana (TV), ordinando all'Ufficio di Stato Civile del medesimo
Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri
anagrafici.
2) Nulla disporsi reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile, essendo il sig.
e la sig.ra economicamente autosufficienti e non Parte_1 Controparte_1
ricorrendone i presupposti di legge.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/06/1978 da e trascritto al n. 39, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Controparte_1
1978 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Susegana alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che nulla viene disposto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile, essendo il sig. e la sig.ra economicamente Parte_1 Controparte_1
autosufficienti e non ricorrendone i presupposti di legge.
2. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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