Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
284/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 284/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casa Starita n. 40, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonietta Caputo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Sant'Agnello alla via A. Balsamo n. 35, e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 40, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Lidia Iaccarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 198
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, le parti si sono riportate integralmente agli accordi di cui al ricorso, come parzialmente modificati a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Il PM, in data 13.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14.02.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.06.1993 nel Comune di Meta, nel corso del quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni: nata in data [...] e nato in [...] Per_1 Per_2
1
25.01.2023. Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno inteso proporre ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.07.2024 sono stati richiesti chiarimenti alle parti in ordine al contenuto degli accordi, avendo le parti regolamentato le visite per la figlia e previsto un trasferimento Per_1
immobiliare in favore dei figli da parte del padre;
la causa frattanto è stata riassegnata alla dott.ssa
Coletti quale giudice relatore e all'udienza del 27.11.2024 sono state sentite le parti. In particolare, i coniugi hanno dedotto che la figlia , sebbene maggiorenne, è portatrice di handicap in Per_1 condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 e percepisce un importo mensile complessivo di euro 1.200,00 circa a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento;
hanno, inoltre, concordato di prevedere un impegno a trasferire in luogo del trasferimento.
Ciò detto, la causa è stata rinviata per consentire alle parti di depositare la documentazione attestante lo stato di invalidità della figlia nonché scrittura contenente le modifiche degli accordi;
in Per_1
seguito agli ulteriori rilievi sollevati con ordinanza del 19.12.2024, le parti in data 24.01.2025 hanno depositato il nuovo accordo sottoscritto e hanno chiesto la decisione della causa. Pertanto, con ordinanza del 29.01.2025, depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
28.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 253/2023 del 25.01.2023.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (26.10.2022), terminato con decreto di omologa del 25.01.2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 14.02.2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Meta in data 24 giugno 1993 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) il sig. verserà per il mantenimento della figlia - affetta da handicap grave come Pt_2 Per_1
da verbale medico della commissione Asl già allegato - a mezzo della madre la somma di euro 150,00 mensili;
2) il verserà per i figli, e il pagamento delle spese straordinarie mediche Pt_2 Per_1 Per_2
concordate in misura del 50% fra le parti, come da protocollo di intesa del 06.07.2021 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, fino ad autonomia economica del figlio Per_2
3) relativamente al diritto di visita, il avrà diritto di tenere con sé la figlia , collocata Pt_2 Per_1
presso la madre in Meta alla via Casa Starita n. 40, affetta da disabilità e titolare della legge 104/1992, due pomeriggi alla settimana (lunedì e giovedì), dalle ore 16:00 alle ore 21:30 compatibilmente con i vari impegni. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne con diritto di pernotto, ed esattamente dal venerdì sera dalle ore 19:00 sino alla domenica alle ore 20:00, provvedendo a prelevarla e riaccompagnarla a casa, rispettando i tempi della ragazza le condizioni di salute della stessa;
durante le vacanze Natalizie trascorrerà con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal
31 dicembre al 5 gennaio e il 6 gennaio con il padre ad anni alterni;
trascorrerà le vacanze Pasquali dal venerdì Santo alla domenica con il padre ed il lunedì in Albis con la madre, sempre adottando il criterio dell'alternanza; trascorrerà per le vacanze estive sette giorni a giugno e sette giorni a luglio con il padre con preventivo accordo tra i genitori. Il tutto sempre nel rispetto delle esigenze di
, soprattutto quelle di salute;
Per_1
4) si obbliga a trasferire al figlio la proprietà al 50% e alla figlia la Parte_2 Per_2 Per_1 proprietà dell'altro 50% del seguente cespite: abitazione sita in Meta (NA), alla Via Casa Starita n.
40, pervenuta a mezzo atto notarile Notar del 1/10/1998 al Sig. ed esattamente Per_3 Pt_2
da atto rep. 42801 racc 8288 per la quota di 156/1000, individuato al foglio 8 p.lla 123 sub 1, Piano
T, 1-2, cat A/2 cl.1 vani 10, rendita catastale euro 278,89 e sub. 2, Piano SI foglio 8, p.lla 123, Piano
SI cat. A/3, classe 3, vani 3,5 rendita catastale 198,84, (quest'ultimo sub già prevista la donazione con il decreto di omologazione n. cronol. 253/2023 del 25.01.2023 emesso nel procedimento recante n.r.g. 3145/2022);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Meta per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
3 vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993 del
Comune di Meta);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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