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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte:
- al n. 3913/2021 R.G., promossa
DA
in persona dell'omonimo titolare con Parte_1 Parte_2
l'avv. CUDONI GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. BATTAGLIA MARIA ANTONIETTA e l'avv. CP_1
NA AN
CONVENUTA
al n. 2395/2022 R.G., promossa
DA
, con l'avv. BATTAGLIA MARIA ANTONIETTA e l'avv. CP_1
NA AN RICORRENTE
CONTRO
, in persona ONroparte_2
del legale rappresentante in carica, con l'avv. Marino David Maria e l'avv. Mazzette
LE
CONVENUTA
Cause in punto di responsabilità professionale e contratto di assicurazione, decise sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per in via principale per tutte le ragioni in espositiva, Parte_1
condannare la convenuta al versamento, in favore degli attori, della somma di euro
330.188,63 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. SA, da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese di lite.
Per : nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande dichiarare e condannare il terzo in persona del legale rapp.te p.t., a manlevare, giusta polizza ONroparte_2
assicurativa, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore CP_1
della parte attrice. Col favore delle spese.
Per in via pregiudiziale ONroparte_2
ON accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa nei confronti di dalla
Commercialista per carenza di interesse ad agire di quest'ultima, previa immediata rimessione in decisione della presente causa, per le ragioni indicate in narrativa;
in via principale rigettare la domanda di manleva proposta dall'Assicurata nei confronti di ON
per una o più delle ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva spiegata dall'Assicurata nei ON confronti di , (i) ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi e per gli effetti degli artt.
1893, comma 2, 1898, ult. comma, e/o 1915, comma 2, c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
ii) determinare l'indennizzo dovuto in base alla Polizza, previa detrazione dall'indennizzo eventualmente dovuto della franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni richiesta di risarcimento ed entro il limite massimo di indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge (incluso rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la esercente il commercio Parte_1
all'ingrosso di surgelati, si doleva della violazione degli obblighi assunti dalla dott.ssa e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 1 e 4 del contratto con cui in CP_1
data 10.12.2007 la stessa era stata incaricata della tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali dell'impresa. Più precisamente, lamentava l'omessa presentazione del Modello Unico del 2011 (relativo all'anno di imposta 2010), fatto da quale era derivato un accertamento di AG delle EN che, appunto, a titolo di IRPEF, di
IRAP, di IVA e di contributi previdenziali aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 317.468,62. Esponeva, altresì, di aver subito un procedimento penale per il reato di cui all'art. 5 del D.lgs. 74 del 2000 che era sfociato in una condanna in primo grado, cui era seguita l'assoluzione in sede d'appello per intervenuta prescrizione, mentre il procedimento in autotutela avviato presso l'AG si era concluso con la conferma dell'accertamento già compiuto (nonostante l'intervento spontaneo della professionista che, senza chiedere alcun compenso, si era attivata per ottenere la riduzione o rideterminazione della sanzione applicata). Evidenziava come la predisposizione della dichiarazione dei redditi per il contribuente fosse uno dei principali adempimenti dell'attività di consulenza ed assistenza fiscale che era rimasto inevaso e che rendeva la convenuta responsabile del danno di cui chiedeva il risarcimento, danno ricondotto alla somma richiesta da AG delle EN (Euro 317.468,62), alle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale (Euro
12.702,01) e al danno non patrimoniale, conseguente al patimento derivante dalla sua condizione di imputato e da quantificare in via equitativa.
All'udienza del 14.4.2022 veniva dichiarata la contumacia della convenuta che, tuttavia, con comparsa depositata in data 19.5.2022 si costituiva, eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza o la nullità della notifica della citazione effettuata presso l'indirizzo del suo studio, ma mai pervenuta (come non era mai è pervenuto alcun avviso di deposito), tanto che aveva avuto notizia del procedimento solo a seguito di una comunicazione di cancelleria al suo indirizzo PEC. In particolare, deduceva come nella relata di notifica e nella stessa cartolina fosse indicato come luogo di destinazione il civico 10 di Via Goceano, in Alghero, ubicato in un corridoio al piano terra dello stabile (mentre il suo studio si trovava al termine di una discesa che conduce ai seminterrati) e come il notificatore avesse indicato di aver immesso in cassetta l'avviso di deposito dell'atto giudiziario, nonostante lo studio professionale non ne possedesse, tanto che la posta veniva recapitata nella porta di ingresso. Proponeva, dunque, querela di falso delle dichiarazioni effettuate dall'agente postale (che poteva aver confuso il suo studio professionale con la persona indicata nel campanello) e chiedeva la CP_1
conseguente remissione in termini, evidenziando come la notifica avrebbe potuto ben avvenire al suo indiritto PEC, utilizzato per tutte le comunicazioni intercorse con la ditta attrice. Nel merito, rilevando come il contratto di conferimento di incarico prodotto controparte fosse privo di sottoscrizione, sosteneva che il compito di tenuta della contabilità, assistenza e consulenza per l'assolvimento degli obblighi contributivi non implicasse quello di presentare la dichiarazione dei redditi, cui oltretutto il contribuente poteva provvedere anche in autonomia;
rilevava, ancora, come gli artt. 1
e 3 del D.P.R. 322/98 imponessero a pena di nullità l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione dei redditi al contribuente o al suo rappresentante legale o negoziale o, in caso di dichiarazione in via telematica, al suo intermediario, specificamente delegato. A suo dire, invece, tale specificità non poteva ritenersi insita nel mandato prodotto che certamente non poteva essere valso a conferirle in maniera inequivocabile il mandato per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi che, se anche effettivamente dato, non avrebbe eliso l'onere del contribuente di vigilare sull'esatto adempimento del mandato. Ancora, sosteneva che ai fini dell'affermazione della sua responsabilità l'attore avrebbe dovuto provare di averle consegnato i necessari documenti contabili, obbligo che, oltretutto, la stessa lettera di incarico prevedeva all'art. 5 a carico del SA che proprio nella istanza in autotutela del 12.1.2021 aveva invece riconosciuto che la sua consulente solo nel recente passato era venuta a conoscenza della documentazione necessaria per la corretta dichiarazione, perché solo nel recente passato quella gli era stata fornita da Unilever s.p.a. ONestava, poi, che il suo intervento post accertamento implicasse il riconoscimento di responsabilità. In punto di quantum evidenziava di non essere tenuta al pagamento delle imposte, comunque dovute dal contribuente che sempre nella richiamata istanza in autotutela aveva dichiarato sia di non aver nulla da eccepire circa le somme richieste a titolo di maggiore IVA e le relative sanzioni sia che le fatture oggetto di accertamento non erano state contabilizzate per un errore di acquisizione dei dati tramite software. Da tanto desumeva che, se non erano presenti nel supporto digitale che doveva essere consegnato allo studio, le fatture non avrebbero potuto essere oggetto di alcun suo adempimento. Concludeva in conformità alle sue difese, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice per responsabilità professionale, per esserne manlevata in caso di condanna.
A seguito di detta costituzione, sospesi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. con decreto del 20.5.2022, all'udienza del 28/02/2023, dato atto della volontà della convenuta di non insistere nella querela di falso, veniva disposta la riunione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 2395 del 2022 R.G., promosso da
[...]
nei confronti di per far CP_1 ONroparte_2
valere l'operatività della garanzia derivanti dalle due polizze assicurative per responsabilità professionale stipulate e per essere manlevata in caso di condanna. In quel giudizio la società assicuratrice aveva eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione promossa nei suoi confronti dalla priva di interesse CP_1 ad agire (non avendo subito alcuna condanna). In subordine aveva evidenziato che la domanda di manleva spiegata non era sostenuta da una chiara indicazione delle sue ragioni ed aveva dedotto che la richiesta stragiudiziale di risarcimento (da cui era derivata la denuncia di sinistro), pur ricadendo nel periodo di operatività della polizza n. IFL0004427.018467, non poteva valere ai fini invocati dall'assicurata, visto che questa al momento della conclusione del contratto era consapevole di non aver presentato il modello unico 2011 del suo cliente e dunque di essere esposta a richieste risarcitorie, contrariamente a quanto dichiarato in contratto. Richiamava, pertanto, la previsione di cui all'art. 1 della polizza oltre che l'art 1892 c.c. e comunque invocava il II co. dell'art. 1893 c.c., l'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. e il II co. dell'art 1915
c.c., norme tutte che prevedevano una riduzione del risarcimento dovuto. Evidenziava, poi, come la copertura assicurativa non potesse riguardare le somme che comunque il
SA avrebbe dovuto versare a titolo di tasse e imposte e faceva valere sia la franchigia di Euro 250,00 per evento che il limite di massimale di Euro 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo, concludendo in conformità alle sue difese.
Rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da parte attrice in corso di causa per ritenuta mancanza del periculum in mora, la causa veniva istruita con produzioni documentali e prove orali e con l'acquisizione di informazioni da AG delle EN e Riscossioni. Perveniva, così, alla decisione ex art. 190 c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che ha dichiarato di non insistere nella querela di falso CP_1
e che la riunione dei giudizi determina il superamento dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla società assicuratrice e fondata sulla mancanza di interesse ad agire della professionista nei suoi confronti.
Nel merito, occorre rilevare come la commercialista abbia anzitutto rilevato come la lettera di incarico contenente le condizioni del contratto d'opera professionale non rechi le sottoscrizioni delle parti. Deve, tuttavia, ritenersi che proprio le successive difese implichino il riconoscimento dell'esistenza del rapporto negoziale: il contenuto dell'accordo non sottoscritto è comunque invocato dalla convenuta della causa riunente;
la stessa dott.ssa è autrice delle due richieste (quella del 14.6.2013 e CP_1
quella del 23.12.2013) ad Unilever delle note di credito e delle fatture meglio colà indicate e relative alla ditta di SA OV e, ancora, riferisce della denuncia di sinistro alla sua compagnia assicuratrice e dell'impegno profuso per assistere l'attore nella vicenda nella PEC del 3.6.2021; vi è poi l'allegato 5 all'istanza in autotutela che indica come soggetto che ha elaborato le dichiarazioni e ha provveduto alla trasmissione telematica la dott.ssa di cui sono riportati i dati. Tutto, dunque, CP_1
conduce a ritenere esistente tra le parti il rapporto professionale consacrato nel doc. 1 allegato alla citazione che all'art. 1, nel definire l'oggetto dell'incarico professionale, fa proprio riferimento alla prestazione di consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione contabilità aziendale, contenzioso tributario, ma anche all'elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli F24 e, in particolare, alla consulenza ed assistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti da normativa tributaria. Non può, dunque, non ritenersi previsto l'obbligo della professionista di elaborare e trasmettere per la le Parte_1
dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010. Ancor prima, tuttavia, deve osservarsi come in sede di suo interrogatorio la dott.ssa abbia riconosciuto di aver ricevuto CP_1
dal 2007 dalla ditta SA l'incarico di tenuta e consulenza e chiarito che per l'elaborazione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA e degli
F24 riceveva un mandato a parte: per questi veniva autorizzata di volta in volta all'invio, mentre per le dichiarazioni dei redditi e per quelle IVA riceveva in consegna tutta la documentazione da elaborare, procedendo poi a stendere le dichiarazioni che prima dell'invio, come di consueto, erano ricontrollate con lo stesso cliente. Quanto, in particolare, alle attività la cui omissione le è stata imputata in citazione, ella ha chiarito che certamente avrebbe dovuto occuparsi anche della dichiarazione dei redditi/Modello Unico 2011 relativo all'anno di imposta 2010, dando atto dunque di aver ricevuto anche per tali incombenti l'incarico da parte attrice (salvo poi precisare di non aver potuto darvi seguito perché, non ricevendo la documentazione dall'attore, non è stata messa in condizione di espletare l'incarico; ha infatti, affermato che i dispositivi elettronici che mensilmente le venivano consegnati per la dichiarazione trimestrale IVA e su cui erano registrate le fatture relative alla vendita dei prodotti non erano sufficienti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi/modello Unico).
Quanto alle prove testimoniali, deve rilevarsi quanto riferito dalla che ha Tes_1
dichiarato di essere coniuge dell'attore, ma anche (circostanza mai prima emersa) di avere avuto una quota di partecipazione nella ditta del marito (che è un'impresa familiare costituita con atto notarile) pari al 49% nel 2010 (divenuta dell'11,14% a seguito dell'ingresso dei figli). La stessa si è riconosciuta imparziale, atteso che non ha mai ricevuto alcun avviso di accertamento da AG delle EN o subito altri eventi che potrebbero indurla ad agire contro la convenuta in relazione all'impresa familiare.
Sempre la teste ha affermato di partecipare alla distribuzione degli utili dell'impresa in proporzione alla quota detenuta unitamente ai figli e tanto ha determinato l'eccezione di sua incapacità, posto che, secondo la convenuta, in quanto partecipe dell'impresa familiare la otrebbe anch'essa promuovere un giudizio di risarcimento dei danni Tes_1
nei suoi confronti. In merito si deve rilevare come l'impresa familiare è e resti un'impresa individuale, in cui i familiari che prestano continuativamente la loro attività hanno diritto al mantenimento e ad una parte degli utili e dei beni acquistati e degli incrementi;
essi possono partecipare alle decisioni inerenti all'impiego degli utili e degli incrementi, alla gestione straordinaria e agli indirizzi produttivi, ma anche esprimersi in ordine alla cessazione dell'impresa. Considerando, tuttavia, che l'imprenditore è il solo titolare dell'impresa e colui che esercita l'attività in nome proprio e a suo rischio, deve individuarsi nella sua persona l'unico soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni, come pure il titolare dei crediti e dei contratti, come quello di prestazione d'opera che occupa che vede come parti solo il
SA e la senza che possa avere dunque spazio, neppure astrattamente, l'azione CP_1
risarcitoria della teste che potrebbe subire un pregiudizio solo indiretto che non è certo sufficiente per inficiare la sua capacità a testimoniare. Nondimeno, l'ingresso delle sue dichiarazioni nel processo, come normalmente avviene per i familiari delle parti, è soggetto ad un attento vaglio di attendibilità.
La risposta alla domanda sub 1 non si discosta affatto da quanto chiarito dalla convenuta in sede di interrogatorio formale, essendo rimasto confermato che dal 2007 la professionista si è occupata della tenuta della contabilità e dell'elaborazione delle buste paga, che aveva la delega bancaria per il pagamento dei modelli F24 e che assolveva a tutti gli obblighi fiscali, come i versamenti trimestrali IVA, il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi (modello unico e Irpef, oltre all'IRAP). In particolare, secondo la teste era la commercialista a predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi della ditta (oltre alla sua), anche se per l'anno di imposta che occupa la Parte_1
professionista non avrebbe compiuto tutte le attività per cui era stata incaricata. La ha poi spiegato che la aveva a disposizione 5 terminali per la Tes_1 Parte_1
registrazione delle fatture relative ai prodotti consegnati e ogni dispositivo doveva essere abbinato ad un mezzo impiegato per le consegne;
che nell'anno 2010, in base alle richieste, operavano nei vari periodi da 3 a 5 mezzi a cui si accompagnavano i terminali nei quali appunto erano inserite delle micro SD che poi venivano consegnate allo studio della dottoressa;
che era proprio questa sulla base dei dati delle micro CP_1
SD a provvedere agli adempimenti fiscali. La teste non è stata in grado di confermare per conoscenza diretta che le schede micro SD relative al 2010 furono consegnate allo studio, ma ha confermato che i dati lì contenuti sono necessari per gli adempimenti trimestrali IVA (e tutte le dichiarazioni trimestrali IVA del 2010 sono state fatte, sicché le schede dovrebbero essere tutte nella disponibilità dello studio). La teste ha precisato che è mancata la dichiarazione IVA annuale, mentre la dichiarazione IRAP è stata fatta e pagata solo per una parte dei redditi perché sono stati omessi i ricavi delle fatture non registrate. Circa il soggetto che doveva procedere a tale registrazione, la teste ha chiarito che “Nel 2010 quando il venditore si recava alle consegne dei gelati con il terminalino di cui ho detto oltre a registrare l'operazione di vendita consegnava anche la fattura in cartaceo che veniva compilata tramite il computer portatile dal venditore al momento della vendita perché è solo in quel momento che viene fatto l'ordine.” Si deve dunque desumere che l'errata o incompleta registrazione nei dispositivi elettronici
(attività di competenza del venditore) si sia poi riflessa su quanto inserito nella dichiarazione IRPEF e/o IRAP.
Il teste , consulente aziendale incaricato dal SA di effettuare di verificare la Tes_2
fondatezza della pretesa di AG delle EN in base all'utile effettivo aziendale, ha dichiarato di aver verificato che dal 2009 la dottoressa teneva la contabilità CP_1
della ditta SA e si occupava anche di tutti gli adempimenti fiscali, come la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA e dei modelli F24 e questo anche per l'anno di imposta 2010, fatto confermatogli dalla stessa convenuta. In particolare, il teste ha riferito di alcune riunioni, cui partecipò assieme alle parti, nel corso delle quali si prospettò la possibilità di rimediare agli errori con una dichiarazione effettiva ma tardiva che si sarebbe basata su dati oggettivi e certi, oltre che documentati, e non su ricostruzioni presunte del reddito, come fa AG delle EN. Il , pur affermando di aver così esaurito il suo compito, ha chiarito Tes_2
di non essersi occupato più della vicenda, ma di essere a conoscenza dell'invio della dichiarazione tardiva. Egli però ha ricordato di aver consigliato alla dottoressa CP_1
di raccogliere tutta la documentazione necessaria per quell'anno di imposta, rappresentandole che gli stessi SA sarebbero stati disponibili a procurarla. Ha poi chiarito che per le dichiarazioni sarebbero state necessarie ai fini della ricostruzione dei ricavi le fatture e schede micro SD ed accertato che le dichiarazioni IVA erano state presentate (sia quelle trimestrali che, per quanto in ricordo del teste, quella annuale).
Ora, potendo valere in giudizio solo quanto oggetto della domanda, si rileva dalla citazione che quanto è stato contestato alla professionista è stata l'omessa presentazione del Modello Unico;
si fa poi riferimento genericamente alle contestazioni di cui al verbale di accertamento riguardante sempre per l'anno 2010 le dichiarazioni IRPF, IRAP, IVA e i contributi previdenziali. Le omissioni o le non fedeli dichiarazioni sarebbero comunque valse a titolo di sanzioni e di imposte non versate il debito di Euro 317.468,62. E' evidente che è il professionista a dover dare prova di aver correttamente adempiuto, ma in proposito non può tralasciarsi quanto dichiarato e sottoscritto dallo stesso SA nella domanda in autotutela, laddove egli ha spiegato che la consulente incaricata non
è stata in grado di rendere chiarimenti con le memorie di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212 del 2000 in quanto nemmeno a quella data (e dunque a maggior ragione al momento in cui gli adempienti fiscali avrebbero dovuto essere eseguiti correttamente) ella era in possesso della documentazione necessaria, fornita dalla solo ONroparte_3
in data antecedente e prossima all'istanza in autotutela del 12.1.2021. Quanto alla dichiarazione IRAP se ne conferma invece l'erroneità. Rileva, tuttavia, quanto eccepito dalla convenuta che ha sostenuto di aver sì assunto gli obblighi di cui alla citazione, ma anche di non essere stata messa in condizione di eseguirli puntualmente perché i dati non le sono mai stati forniti in maniera completa attraverso i supporti digitali che parte attrice non ha mai dimostrato di averle consegnato (la ha reso in proposito Tes_1
una dichiarazione di riscontro che però non è frutto di conoscenza diretta). In effetti l'art. 5 del contratto impone al cliente l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, garantendone la completezza, l'esattezza e l'autenticità, senza che il professionista ne debba sollecitare la trasmissione e con esclusione della sua responsabilità per quanto derivante dal mancato adempimento a tale obbligo (che è necessario perché diversamente il commercialista non sarebbe in condizioni di redigere e presentare fedeli dichiarazioni).
Anche, tuttavia, a voler riconoscere la responsabilità della professionista per gli altri adempimenti (come quelli contributivi e quelli relativi alla dichiarazione annuale IVA), non potrebbe non rilevarsi come il SA abbia del tutto omesso un'informazione fondamentale: ha lamentato in citazione di aver subito l'accertamento
TW9016001426/2015 per il totale di Euro 317.468,62 e di aver proposto istanza di autotutela, oggetto di un diniego che ha confermato le contestazioni iniziali;
ma ha del tutto dimenticato di riferire alla controparte e all'Ufficio quanto da questo è stato verificato e cioè che l'accertamento TW9016001426/2015 è stato oggetto di una domanda di rottamazione (che ha riguardato anche altre cartelle, non confluite nell'accertamento oggetto di causa) che è stata accolta con la determinazione a suo carico del ben minor importo di Euro 88.344,44, a cui andrebbe aggiunta (come da informazioni rese da AG EN e Riscossione) la sola somma di Euro 3.045,45 per interessi, stante la dilazione del pagamento in 18 rate.
Chiaro essendo che il professionista non può rispondere dei debiti fiscali del suo assistito, ma solo delle sanzioni e degli interessi moratori che eventualmente quello subisce a causa del suo inadempimento, deve osservarsi come questo Giudice non sia assolutamente posto in condizioni di comprendere se e quale parte del capitale sia imposta dovuta e quale non. Per il vero, è noto che la definizione agevolata di cui si è avvalso il contribuente è quella prevista dalla Legge 197 del 2022, richiamata dallo stesso funzionario di per descrivere la posizione ONroparte_4
del SA: tale definizione agevolata riconosce al contribuente proprio la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi mora e di sanzioni. Pertanto, è del tutto verosimile ritenere che l'importo di cui alla definizione agevolata costituisca l'imposta netta che sarebbe stata comunque dovuta, con l'aggiunta dei soli interessi derivanti dalla rateizzazione che costituisce tuttavia una scelta del contribuente su cui non può certamente incidere il professionista che non potrà dunque essere chiamato a risponderne.
Alla luce dell'esito di questo giudizio la proposta conciliativa inoltrata dall'assicurazione avrebbe costituito una soluzione conveniente per l'attore che invece ha sostenuto di aver già pagato per sanzioni Euro 86.000,00; tuttavia, né di tale pagamento né degli esborsi sostenuti per la difesa nel processo penale vi è alcun riscontro documentale, sicché nessuna delle domande del SA può trovare accoglimento, men che meno quella diretta al risarcimento del danno non patrimoniale, di cui non è stata data puntuale allegazione né prova.
L'esito del giudizio in uno alla valutazione della condotta processuale dell'attore conducono ad applicare pienamente il principio della soccombenza;
pertanto, il SA dovrà rifondere le spese di difesa non solo alla ma anche all'assicurazione, posto CP_1
che la promozione del giudizio poi riunito a questo (al pari di una chiamata in garanzia) non può che trovare origine nella pretesa risarcitoria dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da
[...]
; ONroparte_2
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
- condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite, liquidate ONroparte_2
per ciascuna di dette parti in Euro 12.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte:
- al n. 3913/2021 R.G., promossa
DA
in persona dell'omonimo titolare con Parte_1 Parte_2
l'avv. CUDONI GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. BATTAGLIA MARIA ANTONIETTA e l'avv. CP_1
NA AN
CONVENUTA
al n. 2395/2022 R.G., promossa
DA
, con l'avv. BATTAGLIA MARIA ANTONIETTA e l'avv. CP_1
NA AN RICORRENTE
CONTRO
, in persona ONroparte_2
del legale rappresentante in carica, con l'avv. Marino David Maria e l'avv. Mazzette
LE
CONVENUTA
Cause in punto di responsabilità professionale e contratto di assicurazione, decise sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per in via principale per tutte le ragioni in espositiva, Parte_1
condannare la convenuta al versamento, in favore degli attori, della somma di euro
330.188,63 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. SA, da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese di lite.
Per : nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande dichiarare e condannare il terzo in persona del legale rapp.te p.t., a manlevare, giusta polizza ONroparte_2
assicurativa, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore CP_1
della parte attrice. Col favore delle spese.
Per in via pregiudiziale ONroparte_2
ON accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa nei confronti di dalla
Commercialista per carenza di interesse ad agire di quest'ultima, previa immediata rimessione in decisione della presente causa, per le ragioni indicate in narrativa;
in via principale rigettare la domanda di manleva proposta dall'Assicurata nei confronti di ON
per una o più delle ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva spiegata dall'Assicurata nei ON confronti di , (i) ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi e per gli effetti degli artt.
1893, comma 2, 1898, ult. comma, e/o 1915, comma 2, c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
ii) determinare l'indennizzo dovuto in base alla Polizza, previa detrazione dall'indennizzo eventualmente dovuto della franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni richiesta di risarcimento ed entro il limite massimo di indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge (incluso rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la esercente il commercio Parte_1
all'ingrosso di surgelati, si doleva della violazione degli obblighi assunti dalla dott.ssa e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 1 e 4 del contratto con cui in CP_1
data 10.12.2007 la stessa era stata incaricata della tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali dell'impresa. Più precisamente, lamentava l'omessa presentazione del Modello Unico del 2011 (relativo all'anno di imposta 2010), fatto da quale era derivato un accertamento di AG delle EN che, appunto, a titolo di IRPEF, di
IRAP, di IVA e di contributi previdenziali aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 317.468,62. Esponeva, altresì, di aver subito un procedimento penale per il reato di cui all'art. 5 del D.lgs. 74 del 2000 che era sfociato in una condanna in primo grado, cui era seguita l'assoluzione in sede d'appello per intervenuta prescrizione, mentre il procedimento in autotutela avviato presso l'AG si era concluso con la conferma dell'accertamento già compiuto (nonostante l'intervento spontaneo della professionista che, senza chiedere alcun compenso, si era attivata per ottenere la riduzione o rideterminazione della sanzione applicata). Evidenziava come la predisposizione della dichiarazione dei redditi per il contribuente fosse uno dei principali adempimenti dell'attività di consulenza ed assistenza fiscale che era rimasto inevaso e che rendeva la convenuta responsabile del danno di cui chiedeva il risarcimento, danno ricondotto alla somma richiesta da AG delle EN (Euro 317.468,62), alle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale (Euro
12.702,01) e al danno non patrimoniale, conseguente al patimento derivante dalla sua condizione di imputato e da quantificare in via equitativa.
All'udienza del 14.4.2022 veniva dichiarata la contumacia della convenuta che, tuttavia, con comparsa depositata in data 19.5.2022 si costituiva, eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza o la nullità della notifica della citazione effettuata presso l'indirizzo del suo studio, ma mai pervenuta (come non era mai è pervenuto alcun avviso di deposito), tanto che aveva avuto notizia del procedimento solo a seguito di una comunicazione di cancelleria al suo indirizzo PEC. In particolare, deduceva come nella relata di notifica e nella stessa cartolina fosse indicato come luogo di destinazione il civico 10 di Via Goceano, in Alghero, ubicato in un corridoio al piano terra dello stabile (mentre il suo studio si trovava al termine di una discesa che conduce ai seminterrati) e come il notificatore avesse indicato di aver immesso in cassetta l'avviso di deposito dell'atto giudiziario, nonostante lo studio professionale non ne possedesse, tanto che la posta veniva recapitata nella porta di ingresso. Proponeva, dunque, querela di falso delle dichiarazioni effettuate dall'agente postale (che poteva aver confuso il suo studio professionale con la persona indicata nel campanello) e chiedeva la CP_1
conseguente remissione in termini, evidenziando come la notifica avrebbe potuto ben avvenire al suo indiritto PEC, utilizzato per tutte le comunicazioni intercorse con la ditta attrice. Nel merito, rilevando come il contratto di conferimento di incarico prodotto controparte fosse privo di sottoscrizione, sosteneva che il compito di tenuta della contabilità, assistenza e consulenza per l'assolvimento degli obblighi contributivi non implicasse quello di presentare la dichiarazione dei redditi, cui oltretutto il contribuente poteva provvedere anche in autonomia;
rilevava, ancora, come gli artt. 1
e 3 del D.P.R. 322/98 imponessero a pena di nullità l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione dei redditi al contribuente o al suo rappresentante legale o negoziale o, in caso di dichiarazione in via telematica, al suo intermediario, specificamente delegato. A suo dire, invece, tale specificità non poteva ritenersi insita nel mandato prodotto che certamente non poteva essere valso a conferirle in maniera inequivocabile il mandato per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi che, se anche effettivamente dato, non avrebbe eliso l'onere del contribuente di vigilare sull'esatto adempimento del mandato. Ancora, sosteneva che ai fini dell'affermazione della sua responsabilità l'attore avrebbe dovuto provare di averle consegnato i necessari documenti contabili, obbligo che, oltretutto, la stessa lettera di incarico prevedeva all'art. 5 a carico del SA che proprio nella istanza in autotutela del 12.1.2021 aveva invece riconosciuto che la sua consulente solo nel recente passato era venuta a conoscenza della documentazione necessaria per la corretta dichiarazione, perché solo nel recente passato quella gli era stata fornita da Unilever s.p.a. ONestava, poi, che il suo intervento post accertamento implicasse il riconoscimento di responsabilità. In punto di quantum evidenziava di non essere tenuta al pagamento delle imposte, comunque dovute dal contribuente che sempre nella richiamata istanza in autotutela aveva dichiarato sia di non aver nulla da eccepire circa le somme richieste a titolo di maggiore IVA e le relative sanzioni sia che le fatture oggetto di accertamento non erano state contabilizzate per un errore di acquisizione dei dati tramite software. Da tanto desumeva che, se non erano presenti nel supporto digitale che doveva essere consegnato allo studio, le fatture non avrebbero potuto essere oggetto di alcun suo adempimento. Concludeva in conformità alle sue difese, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice per responsabilità professionale, per esserne manlevata in caso di condanna.
A seguito di detta costituzione, sospesi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. con decreto del 20.5.2022, all'udienza del 28/02/2023, dato atto della volontà della convenuta di non insistere nella querela di falso, veniva disposta la riunione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 2395 del 2022 R.G., promosso da
[...]
nei confronti di per far CP_1 ONroparte_2
valere l'operatività della garanzia derivanti dalle due polizze assicurative per responsabilità professionale stipulate e per essere manlevata in caso di condanna. In quel giudizio la società assicuratrice aveva eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione promossa nei suoi confronti dalla priva di interesse CP_1 ad agire (non avendo subito alcuna condanna). In subordine aveva evidenziato che la domanda di manleva spiegata non era sostenuta da una chiara indicazione delle sue ragioni ed aveva dedotto che la richiesta stragiudiziale di risarcimento (da cui era derivata la denuncia di sinistro), pur ricadendo nel periodo di operatività della polizza n. IFL0004427.018467, non poteva valere ai fini invocati dall'assicurata, visto che questa al momento della conclusione del contratto era consapevole di non aver presentato il modello unico 2011 del suo cliente e dunque di essere esposta a richieste risarcitorie, contrariamente a quanto dichiarato in contratto. Richiamava, pertanto, la previsione di cui all'art. 1 della polizza oltre che l'art 1892 c.c. e comunque invocava il II co. dell'art. 1893 c.c., l'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. e il II co. dell'art 1915
c.c., norme tutte che prevedevano una riduzione del risarcimento dovuto. Evidenziava, poi, come la copertura assicurativa non potesse riguardare le somme che comunque il
SA avrebbe dovuto versare a titolo di tasse e imposte e faceva valere sia la franchigia di Euro 250,00 per evento che il limite di massimale di Euro 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo, concludendo in conformità alle sue difese.
Rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto da parte attrice in corso di causa per ritenuta mancanza del periculum in mora, la causa veniva istruita con produzioni documentali e prove orali e con l'acquisizione di informazioni da AG delle EN e Riscossioni. Perveniva, così, alla decisione ex art. 190 c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per gli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che ha dichiarato di non insistere nella querela di falso CP_1
e che la riunione dei giudizi determina il superamento dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla società assicuratrice e fondata sulla mancanza di interesse ad agire della professionista nei suoi confronti.
Nel merito, occorre rilevare come la commercialista abbia anzitutto rilevato come la lettera di incarico contenente le condizioni del contratto d'opera professionale non rechi le sottoscrizioni delle parti. Deve, tuttavia, ritenersi che proprio le successive difese implichino il riconoscimento dell'esistenza del rapporto negoziale: il contenuto dell'accordo non sottoscritto è comunque invocato dalla convenuta della causa riunente;
la stessa dott.ssa è autrice delle due richieste (quella del 14.6.2013 e CP_1
quella del 23.12.2013) ad Unilever delle note di credito e delle fatture meglio colà indicate e relative alla ditta di SA OV e, ancora, riferisce della denuncia di sinistro alla sua compagnia assicuratrice e dell'impegno profuso per assistere l'attore nella vicenda nella PEC del 3.6.2021; vi è poi l'allegato 5 all'istanza in autotutela che indica come soggetto che ha elaborato le dichiarazioni e ha provveduto alla trasmissione telematica la dott.ssa di cui sono riportati i dati. Tutto, dunque, CP_1
conduce a ritenere esistente tra le parti il rapporto professionale consacrato nel doc. 1 allegato alla citazione che all'art. 1, nel definire l'oggetto dell'incarico professionale, fa proprio riferimento alla prestazione di consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione contabilità aziendale, contenzioso tributario, ma anche all'elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli F24 e, in particolare, alla consulenza ed assistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti da normativa tributaria. Non può, dunque, non ritenersi previsto l'obbligo della professionista di elaborare e trasmettere per la le Parte_1
dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010. Ancor prima, tuttavia, deve osservarsi come in sede di suo interrogatorio la dott.ssa abbia riconosciuto di aver ricevuto CP_1
dal 2007 dalla ditta SA l'incarico di tenuta e consulenza e chiarito che per l'elaborazione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA e degli
F24 riceveva un mandato a parte: per questi veniva autorizzata di volta in volta all'invio, mentre per le dichiarazioni dei redditi e per quelle IVA riceveva in consegna tutta la documentazione da elaborare, procedendo poi a stendere le dichiarazioni che prima dell'invio, come di consueto, erano ricontrollate con lo stesso cliente. Quanto, in particolare, alle attività la cui omissione le è stata imputata in citazione, ella ha chiarito che certamente avrebbe dovuto occuparsi anche della dichiarazione dei redditi/Modello Unico 2011 relativo all'anno di imposta 2010, dando atto dunque di aver ricevuto anche per tali incombenti l'incarico da parte attrice (salvo poi precisare di non aver potuto darvi seguito perché, non ricevendo la documentazione dall'attore, non è stata messa in condizione di espletare l'incarico; ha infatti, affermato che i dispositivi elettronici che mensilmente le venivano consegnati per la dichiarazione trimestrale IVA e su cui erano registrate le fatture relative alla vendita dei prodotti non erano sufficienti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi/modello Unico).
Quanto alle prove testimoniali, deve rilevarsi quanto riferito dalla che ha Tes_1
dichiarato di essere coniuge dell'attore, ma anche (circostanza mai prima emersa) di avere avuto una quota di partecipazione nella ditta del marito (che è un'impresa familiare costituita con atto notarile) pari al 49% nel 2010 (divenuta dell'11,14% a seguito dell'ingresso dei figli). La stessa si è riconosciuta imparziale, atteso che non ha mai ricevuto alcun avviso di accertamento da AG delle EN o subito altri eventi che potrebbero indurla ad agire contro la convenuta in relazione all'impresa familiare.
Sempre la teste ha affermato di partecipare alla distribuzione degli utili dell'impresa in proporzione alla quota detenuta unitamente ai figli e tanto ha determinato l'eccezione di sua incapacità, posto che, secondo la convenuta, in quanto partecipe dell'impresa familiare la otrebbe anch'essa promuovere un giudizio di risarcimento dei danni Tes_1
nei suoi confronti. In merito si deve rilevare come l'impresa familiare è e resti un'impresa individuale, in cui i familiari che prestano continuativamente la loro attività hanno diritto al mantenimento e ad una parte degli utili e dei beni acquistati e degli incrementi;
essi possono partecipare alle decisioni inerenti all'impiego degli utili e degli incrementi, alla gestione straordinaria e agli indirizzi produttivi, ma anche esprimersi in ordine alla cessazione dell'impresa. Considerando, tuttavia, che l'imprenditore è il solo titolare dell'impresa e colui che esercita l'attività in nome proprio e a suo rischio, deve individuarsi nella sua persona l'unico soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni, come pure il titolare dei crediti e dei contratti, come quello di prestazione d'opera che occupa che vede come parti solo il
SA e la senza che possa avere dunque spazio, neppure astrattamente, l'azione CP_1
risarcitoria della teste che potrebbe subire un pregiudizio solo indiretto che non è certo sufficiente per inficiare la sua capacità a testimoniare. Nondimeno, l'ingresso delle sue dichiarazioni nel processo, come normalmente avviene per i familiari delle parti, è soggetto ad un attento vaglio di attendibilità.
La risposta alla domanda sub 1 non si discosta affatto da quanto chiarito dalla convenuta in sede di interrogatorio formale, essendo rimasto confermato che dal 2007 la professionista si è occupata della tenuta della contabilità e dell'elaborazione delle buste paga, che aveva la delega bancaria per il pagamento dei modelli F24 e che assolveva a tutti gli obblighi fiscali, come i versamenti trimestrali IVA, il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi (modello unico e Irpef, oltre all'IRAP). In particolare, secondo la teste era la commercialista a predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi della ditta (oltre alla sua), anche se per l'anno di imposta che occupa la Parte_1
professionista non avrebbe compiuto tutte le attività per cui era stata incaricata. La ha poi spiegato che la aveva a disposizione 5 terminali per la Tes_1 Parte_1
registrazione delle fatture relative ai prodotti consegnati e ogni dispositivo doveva essere abbinato ad un mezzo impiegato per le consegne;
che nell'anno 2010, in base alle richieste, operavano nei vari periodi da 3 a 5 mezzi a cui si accompagnavano i terminali nei quali appunto erano inserite delle micro SD che poi venivano consegnate allo studio della dottoressa;
che era proprio questa sulla base dei dati delle micro CP_1
SD a provvedere agli adempimenti fiscali. La teste non è stata in grado di confermare per conoscenza diretta che le schede micro SD relative al 2010 furono consegnate allo studio, ma ha confermato che i dati lì contenuti sono necessari per gli adempimenti trimestrali IVA (e tutte le dichiarazioni trimestrali IVA del 2010 sono state fatte, sicché le schede dovrebbero essere tutte nella disponibilità dello studio). La teste ha precisato che è mancata la dichiarazione IVA annuale, mentre la dichiarazione IRAP è stata fatta e pagata solo per una parte dei redditi perché sono stati omessi i ricavi delle fatture non registrate. Circa il soggetto che doveva procedere a tale registrazione, la teste ha chiarito che “Nel 2010 quando il venditore si recava alle consegne dei gelati con il terminalino di cui ho detto oltre a registrare l'operazione di vendita consegnava anche la fattura in cartaceo che veniva compilata tramite il computer portatile dal venditore al momento della vendita perché è solo in quel momento che viene fatto l'ordine.” Si deve dunque desumere che l'errata o incompleta registrazione nei dispositivi elettronici
(attività di competenza del venditore) si sia poi riflessa su quanto inserito nella dichiarazione IRPEF e/o IRAP.
Il teste , consulente aziendale incaricato dal SA di effettuare di verificare la Tes_2
fondatezza della pretesa di AG delle EN in base all'utile effettivo aziendale, ha dichiarato di aver verificato che dal 2009 la dottoressa teneva la contabilità CP_1
della ditta SA e si occupava anche di tutti gli adempimenti fiscali, come la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA e dei modelli F24 e questo anche per l'anno di imposta 2010, fatto confermatogli dalla stessa convenuta. In particolare, il teste ha riferito di alcune riunioni, cui partecipò assieme alle parti, nel corso delle quali si prospettò la possibilità di rimediare agli errori con una dichiarazione effettiva ma tardiva che si sarebbe basata su dati oggettivi e certi, oltre che documentati, e non su ricostruzioni presunte del reddito, come fa AG delle EN. Il , pur affermando di aver così esaurito il suo compito, ha chiarito Tes_2
di non essersi occupato più della vicenda, ma di essere a conoscenza dell'invio della dichiarazione tardiva. Egli però ha ricordato di aver consigliato alla dottoressa CP_1
di raccogliere tutta la documentazione necessaria per quell'anno di imposta, rappresentandole che gli stessi SA sarebbero stati disponibili a procurarla. Ha poi chiarito che per le dichiarazioni sarebbero state necessarie ai fini della ricostruzione dei ricavi le fatture e schede micro SD ed accertato che le dichiarazioni IVA erano state presentate (sia quelle trimestrali che, per quanto in ricordo del teste, quella annuale).
Ora, potendo valere in giudizio solo quanto oggetto della domanda, si rileva dalla citazione che quanto è stato contestato alla professionista è stata l'omessa presentazione del Modello Unico;
si fa poi riferimento genericamente alle contestazioni di cui al verbale di accertamento riguardante sempre per l'anno 2010 le dichiarazioni IRPF, IRAP, IVA e i contributi previdenziali. Le omissioni o le non fedeli dichiarazioni sarebbero comunque valse a titolo di sanzioni e di imposte non versate il debito di Euro 317.468,62. E' evidente che è il professionista a dover dare prova di aver correttamente adempiuto, ma in proposito non può tralasciarsi quanto dichiarato e sottoscritto dallo stesso SA nella domanda in autotutela, laddove egli ha spiegato che la consulente incaricata non
è stata in grado di rendere chiarimenti con le memorie di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212 del 2000 in quanto nemmeno a quella data (e dunque a maggior ragione al momento in cui gli adempienti fiscali avrebbero dovuto essere eseguiti correttamente) ella era in possesso della documentazione necessaria, fornita dalla solo ONroparte_3
in data antecedente e prossima all'istanza in autotutela del 12.1.2021. Quanto alla dichiarazione IRAP se ne conferma invece l'erroneità. Rileva, tuttavia, quanto eccepito dalla convenuta che ha sostenuto di aver sì assunto gli obblighi di cui alla citazione, ma anche di non essere stata messa in condizione di eseguirli puntualmente perché i dati non le sono mai stati forniti in maniera completa attraverso i supporti digitali che parte attrice non ha mai dimostrato di averle consegnato (la ha reso in proposito Tes_1
una dichiarazione di riscontro che però non è frutto di conoscenza diretta). In effetti l'art. 5 del contratto impone al cliente l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, garantendone la completezza, l'esattezza e l'autenticità, senza che il professionista ne debba sollecitare la trasmissione e con esclusione della sua responsabilità per quanto derivante dal mancato adempimento a tale obbligo (che è necessario perché diversamente il commercialista non sarebbe in condizioni di redigere e presentare fedeli dichiarazioni).
Anche, tuttavia, a voler riconoscere la responsabilità della professionista per gli altri adempimenti (come quelli contributivi e quelli relativi alla dichiarazione annuale IVA), non potrebbe non rilevarsi come il SA abbia del tutto omesso un'informazione fondamentale: ha lamentato in citazione di aver subito l'accertamento
TW9016001426/2015 per il totale di Euro 317.468,62 e di aver proposto istanza di autotutela, oggetto di un diniego che ha confermato le contestazioni iniziali;
ma ha del tutto dimenticato di riferire alla controparte e all'Ufficio quanto da questo è stato verificato e cioè che l'accertamento TW9016001426/2015 è stato oggetto di una domanda di rottamazione (che ha riguardato anche altre cartelle, non confluite nell'accertamento oggetto di causa) che è stata accolta con la determinazione a suo carico del ben minor importo di Euro 88.344,44, a cui andrebbe aggiunta (come da informazioni rese da AG EN e Riscossione) la sola somma di Euro 3.045,45 per interessi, stante la dilazione del pagamento in 18 rate.
Chiaro essendo che il professionista non può rispondere dei debiti fiscali del suo assistito, ma solo delle sanzioni e degli interessi moratori che eventualmente quello subisce a causa del suo inadempimento, deve osservarsi come questo Giudice non sia assolutamente posto in condizioni di comprendere se e quale parte del capitale sia imposta dovuta e quale non. Per il vero, è noto che la definizione agevolata di cui si è avvalso il contribuente è quella prevista dalla Legge 197 del 2022, richiamata dallo stesso funzionario di per descrivere la posizione ONroparte_4
del SA: tale definizione agevolata riconosce al contribuente proprio la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi mora e di sanzioni. Pertanto, è del tutto verosimile ritenere che l'importo di cui alla definizione agevolata costituisca l'imposta netta che sarebbe stata comunque dovuta, con l'aggiunta dei soli interessi derivanti dalla rateizzazione che costituisce tuttavia una scelta del contribuente su cui non può certamente incidere il professionista che non potrà dunque essere chiamato a risponderne.
Alla luce dell'esito di questo giudizio la proposta conciliativa inoltrata dall'assicurazione avrebbe costituito una soluzione conveniente per l'attore che invece ha sostenuto di aver già pagato per sanzioni Euro 86.000,00; tuttavia, né di tale pagamento né degli esborsi sostenuti per la difesa nel processo penale vi è alcun riscontro documentale, sicché nessuna delle domande del SA può trovare accoglimento, men che meno quella diretta al risarcimento del danno non patrimoniale, di cui non è stata data puntuale allegazione né prova.
L'esito del giudizio in uno alla valutazione della condotta processuale dell'attore conducono ad applicare pienamente il principio della soccombenza;
pertanto, il SA dovrà rifondere le spese di difesa non solo alla ma anche all'assicurazione, posto CP_1
che la promozione del giudizio poi riunito a questo (al pari di una chiamata in garanzia) non può che trovare origine nella pretesa risarcitoria dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da
[...]
; ONroparte_2
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
- condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite, liquidate ONroparte_2
per ciascuna di dette parti in Euro 12.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella