Articolo 1 della Legge 14 marzo 1961, n. 175
Articolo 2
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21 aprile 1961
Art. 1.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall' articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201 , sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".
Entrata in vigore il 21 aprile 1961