Art. 1.
Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall' articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201 , sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:
L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".
Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall' articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201 , sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:
L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".