TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 45
TAR
Sentenza 7 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 2, lett. l) l.r. MB n. 11/2013 e altri articoli di legge

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione a ricorrere in capo ad AR. L'interesse della ricorrente non è diretto, ma mediato dagli accordi commerciali con il gestore dell'impianto (Orvieto Ambiente s.r.l.), sulla quale direttamente incidono i provvedimenti impugnati. AR non è titolare di una posizione soggettiva di interesse legittimo in quanto non è destinataria diretta degli atti e non versa in una relazione di immediata inerenza con l'esercizio del potere amministrativo. Inoltre, non è emersa la sussistenza di un rapporto contrattuale interrotto, ma una mera aspettativa alla reiterazione dei contratti.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non proporzionalità

    La censura non è stata riproposta in sede di impugnativa della programmazione definitiva, perdendo attualità e diventando improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, la decisione dell'Amministrazione di privilegiare un impianto rispetto ad un altro non è indifferente ai fini della soddisfazione dell'interesse pubblico, e la scelta effettuata è ampiamente giustificata negli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e non proporzionalità

    La riduzione dei flussi era prevedibile in quanto stabilita dal PRGIR approvato nel 2023. Il carattere provvisorio della programmazione è stato giustificato dall'esigenza di approfondimenti. La ricorrente difetta di legittimazione a far valere la censura relativa all'incidenza sui costi del servizio pubblico, poiché si fa portatrice dell'interesse dei cittadini a non subire incrementi tariffari. Il bilanciamento tra incrementi tariffari ed eventuale prematuro esaurimento della discarica vede prevalere l'interesse pubblico a non realizzare nuove discariche.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione art. 6, comma 2, lett. l) l.r. MB n. 11/2013 e altri articoli di legge

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione a ricorrere in capo ad AR. L'interesse della ricorrente non è diretto, ma mediato dagli accordi commerciali con il gestore dell'impianto (Orvieto Ambiente s.r.l.), sulla quale direttamente incidono i provvedimenti impugnati. AR non è titolare di una posizione soggettiva di interesse legittimo in quanto non è destinataria diretta degli atti e non versa in una relazione di immediata inerenza con l'esercizio del potere amministrativo. Inoltre, non è emersa la sussistenza di un rapporto contrattuale interrotto, ma una mera aspettativa alla reiterazione dei contratti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, non proporzionalità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento di potere

    Non è irragionevole e rientra nella discrezionalità regolatoria di AU privilegiare, in un impianto "minimo", il conferimento di rifiuti urbani di provenienza regionale, anche a scapito del quantitativo di rifiuti speciali conferibili. Le discariche regionali sono primariamente destinate a rifiuti urbani, mentre i rifiuti speciali costituiscono una destinazione residuale da regolamentare con attenzione per salvaguardare le volumetrie disponibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 45
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 45
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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