Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5430/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
in Parte_1 persona del legale rapp.te pt (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIA ROMA 103 SARNO, presso lo studio dell'Avv. STRIANESE GIUSEPPE (C.F.
), che, unitamente all'Avv. DIODATI MARIA (C.F. C.F._1
), la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto C.F._1 di citazione OPPONENTE E (C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del liquidatore p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall' Avv. SERAFINO PASQUALE (C.F. , con C.F._2 cui è elettivamente domiciliato in P.ZZA MARCONI, 10 NOCERA INFERIORE presso lo studio dell'AVV. CARPINELLI RINO OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 14/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/11/2023, la Pt_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1381/13 del 23/09/2013, notificato il 09/10/2013, col il quale si ingiungeva alla
[...]
di pagare in favore della Parte_2 ricorrente “per lavori di completamento Controparte_1 ed ultimazione di un capannone industriale di mq.1742 con annesso padiglione, celle frigorifere ed impianti di lavorazione e stoccaggio, sito in Sarno, zona P.I.P.”, la somma di € 387.200,00, oltre interessi e spese. Parte opponente eccepiva: la nullità del mandato, conferito dall'Amministratore Unico
N.R.G. 5430/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
l'insufficienza della fattura commerciale a provare il credito azionato;
l'insussistenza stessa del credito in quanto era Controparte_1 stata retribuita per i lavori effettivamente eseguiti. Si costituiva essa opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, non essendo stata corrisposta alcuna somma.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della procura, conferita dall'amministratore e non dal liquidatore. Secondo la giurisprudenza, infatti (Cass. 11847/2007), la procura ad litem resta valida ed efficace anche nel caso in cui la società viene messa in liquidazione e chi ha firmato il mandato è stato sostituito dal liquidatore, dovendo trovare applicazione Per cui, deve nel caso trovare applicazione il principio secondo cui la procura generale “ad litem”, espressamente prevista dall'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata: atteso che l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico;
e senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso (cfr., ex plurimis, Cass.
9.2.2005 n. 2656; 9.2.2005, n. 2636; 12.12.2001, n. 15666). Infatti, ogni specie di trasformazione verificatasi nell'ambito societario comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità; e senza perdere la sua identità soggettiva, con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente revocato, il mandato “ad litem” rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione. E ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti, conferita dal legale rappresentante della società che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga sostituita da quella del liquidatore. in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del mandato “ad litem” a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente e non della persona fisica che la rappresentava. E resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre 1981 n. 6062).
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di
N.R.G. 5430/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Deve ritenersi che, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, attrice in senso sostanziale, delle testimonianze rese e delle motivazioni in base alla quali il CTU da ultimo nominato, ha rinunciato all'incarico, non sia stato adeguatamente assolto l'onere probatorio. Col ricorso per decreto ingiuntivo, al punto 1) della premessa la CP_1 dichiarava di vantare il credito azionato per “lavori di ultimazione di un capannone industriale di mq.1782, con annesso padiglione, celle frigorifere ed impianti di lavorazione e stoccaggio, sito in Sarno in zona P.I.P.” In seguito all'opposizione, con comparsa di costituzione depositata il 24/04/2014, l'opposta affermava di aver effettuato lavori di “completamento” dello stesso capannone, aggiungendo di aver acquistato anche le “materie prime” per € 273.000,00, senza però precisare, in cosa fossero consistiti tali lavori. Parte opposta non produceva alcun contratto d'appalto, alcun progetto, alcun computo metrico (lo produceva solo con la memoria II termine) e neppure un riferimento a pratiche edilizie giacenti presso Enti pubblici, non descrivendo in alcun
N.R.G. 5430/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 modo i lavori dei quali pretendeva il pagamento, producendo esclusivamente una fattura commerciale. Con la memoria II termine la esibiva un computo metrico, CP_1 unilateralmente redatto, e veniva articolata prova testimoniale. Dall'escussione dei testi è emerso che i lavori effettuati per conto della CP_1 sarebbero terminati nell'anno 2007 (teste ); il teste Testimone_1 Tes_2
ha riferito di aver realizzato personalmente le opere in cemento ed in
[...] particolare le opere strutturali consistenti nelle fondamenta degli uffici e del capannone e ha aggiunto anche che i lavori sarebbero stati completati nel 2013. Co Dalle testimonianze rese sembrerebbe che Taverna abbia solo iniziato e non CP_1 ultimato i lavori in parola, dal momento che le opere strutturali in cemento sono quelle che si eseguono per prime, avendo la stessa lasciato il cantiere nel 2007. Il teste ha riferito di essere titolare dell'impresa edile che ha eseguito Testimone_3
i lavori sui richiamati luoghi dal 2006 al 2010 ed ha precisato di avervi lavorato 6-7 mesi all'anno e che, nel mentre, nessun'altra ditta aveva eseguito lavori sul posto. Ha specificato, inoltre, che la sua ditta aveva continuato dei lavori già avviati. Affermava che. nel 2006 erano stati già realizzati allo stato grezzo un capannone ed una palazzina destinata ad uso uffici. Il teste , infine, ha riferito di aver realizzato gli impianti sia elettrici Testimone_4 che idraulici relativamente al capannone, agli uffici e alle zone esterne, specificando che i lavori dallo stesso effettuati erano iniziati tra il 2006/2007 e conclusi nel 2009. Riferisce di aver installato anche la cabina di trasformazione e gli impianti antincendio e condizionamento. Ha affermato anche di aver visto lavorare, nel periodo in cui ha frequentato i luoghi di causa, solo la ditta di EL CE e tale Persona_1
e di non aver mai visto sui luoghi personale de la CP_1
I testi di parte opposta hanno ben specificato le categorie dei lavori da essi effettuati, così contraddicendo molte delle voci riportate nell'avverso computo metrico.
Pertanto, risulta provato che la iniziò i lavori, che altri portarono a CP_1 termine, in contrasto con quanto meramente affermato, e non provato, da parte opposta. A fronte delle carenti allegazioni e delle altrettanto carenti prove, i CCTTUU, non hanno potuto espletare l'incarico, non essendo presenti in atti alcun elemento utile per dare risposta ai quesiti, alcun riferimento a pratiche edilizie, essendo vietata al CTU, ai sensi degli artt.87-90 disp. att. c.p.c., qualsiasi acquisizione documentale, se non previo accordo delle parti. Non risulta pertanto possibile distinguere i lavori effettuati dall'opposta e quelli effettuati da altre ditte. I rapporti tra le parti risultano cristallizzati nel periodo dal 2004 al 2007, essendovi in atti, essendo stata allegata alla memoria II termine di parte opponente, una quietanza liberatoria sottoscritta dal legale rapp.te de atto disconosciuto solo Controparte_1 all' udienza del 25 gennaio 2023, a distanza di circa dieci anni dalla produzione, mentre
N.R.G. 5430/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 controparte avrebbe dovuto impugnarla ex art. 215 c.p.c. nella prima difesa successiva alla produzione (ossia con la sua terza memoria). L'opposizione va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto opposto.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5430/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così CP_1 Controparte_1 provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1381/13 del 23/09/2013;
3. condanna , in persona Controparte_1 del liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, in persona del Parte_1 legale rapp.te pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1056,00 per spese ed € 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5430/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5