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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 413 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
), tutti in qualità di eredi della defunta C.F._4 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Melgiovanni
- APPELLANTI -
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e Controparte_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Corrado
- APPELLATA -
1 La causa è stata trattenuta in decisione il 13 luglio 2022, all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza cartolare di precisazione della conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data del 20.10.2017, conveniva in Persona_1
giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni :1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' , in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro per omessa custodia, vigilanza e manutenzione della barella presente nel corridoio del reparto di Nefrologia e Dialisi del di Casarano (LE); b) Controparte_3
condannare per l'effetto l' in persona del Direttore Generale e legale Parte_5
rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni e le lesioni subiti dall'attrice
[...]
a causa ed a seguito del sinistro nella misura di € 55.333,00 (euro Per_1
cinquantacinquemilatrecentotrentatre/00) o in altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del fatto fino a quello di effettivo soddisfo, contenendo la richiesta risarcitoria entro il limite di € 52.000,00, quale scaglione previsto per il versamento del contributo unificato;
c) condannare la convenuta alle spese Controparte_1
del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1 c.p.c. ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.L. n. 132/2014; d) con vittoria di spese e competenze di lite ex Decreto
Ministro Giustizia n. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Con comparsa depositata in data 12.02.2018, si costituiva in giudizio Parte_5
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria, l'Amministrazione chiedeva ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 13.02.2018, venivano concessi i temini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la trattazione.
2 All'udienza del 14.05.2019, l'avv. Melgiovanni comunicava l'avvenuto decesso dell'attrice,
in data 28.07.2018; in conseguenza di ciò, veniva dichiarata l'interruzione Persona_1
del processo.
In data 16.07.2019, la causa veniva riassunta ex art. 303, comma 2, c.p.c. da Parte_1
, , e , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di Persona_1
Con ordinanza del 16.01.2020, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 15.02.2020.
All'udienza del 25.02.2020, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 618/2020, depositata in data 25.02.2020, il Tribunale di Lecce - ritenuto assorbente la responsabilità esclusiva della danneggiata, per avere la stessa reciso totalmente, con la propria condotta imprudente, il nesso eziologico tra fatto ed evento – ha rigettato la domanda risarcitoria e ha condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 2.200,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato ad in data 1.06.2020, Parte_5 Parte_1
, , e , tutti in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di hanno interposto appello avverso la citata pronuncia, Persona_1
chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nel merito, di accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per omessa custodia, vigilanza e manutenzione della barella presente nel corridoio all'interno del Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero Francesco Ferrari di Casarano, e di condannare, per l'effetto,
l'appellata al pagamento in favore degli appellanti della somma Controparte_1
di euro 55.333,00, o in altra misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del fatto fino a quello di effettivo soddisfo, contenendo la richiesta risarcitoria entro il limite di euro
52.000, quale scaglione previsto per il versamento del contributo unificato;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3 Con comparsa depositata in data 5.10.2020, si è costituita chiedendo il rigetto Parte_5
della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, o, in subordine, dichiararsi il prevalente addebito di concorsualità in capo alla signora previa Per_1
determinazione del quantum sulla base delle tabelle dell'Osservatorio di Milano per l'ipotesi di premorienza dovuta a circostanze non ricollegabili all'evento per cui è causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 13.07.2022, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Erronea qualificazione giuridica e manifesta illogicità della sentenza n. 618/2020 del 25 febbraio 2020”, l'appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda attorea, avendo ritenuto “assorbente il concorso di colpa rappresentato dalla condotta della danneggiata”, per avere quest'ultima omesso l'adozione di tutte quelle cautele, “attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”, recidendo così il nesso eziologico tra fatto ed evento.
Sostiene, invero, la difesa appellante, che è assolutamente “incontestabile la sussistenza della responsabilità oggettiva dell' : l'appellata sarebbe responsabile Controparte_1
dell'accaduto, per aver lasciato incustodita la barella che ha causato la caduta della
(pag. 8 atto di appello). Per_1
Secondo parte appellante, non è agevole comprendere come il giudice a quo abbia potuto ritenere il concorso di colpa della danneggiata tanto grave da recidere totalmente il nesso eziologico tra fatto ed evento, e ciò senza peraltro escutere alcun teste e senza effettuare una Consulenza Tecnica d'Ufficio per verificare sia la compatibilità delle lesioni lamentate con la caduta sia la correttezza dell'operato dei sanitari nella gestione dei locali del reparto di emodialisi destinati all'utenza. Altrettanto errata, secondo l'appellante, sarebbe la sentenza oggetto di gravame, per avere il Giudice omesso di motivare in ordine alle ragioni sottese alla mancata ammissione dei citati mezzi istruttori.
Secondo la difesa appellante, inoltre, il giudice avrebbe errato nell'escludere la responsabilità del custode, avendo egli stesso ritenuto in primo luogo il mero concorso di
4 colpa della danneggiata, e non la responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c., per mancanza di pronuncia in ordine alla richiesta di c.t.u. medico legale e di prova testimoniale”, la difesa appellante reitera quanto già introdotto con il precedente motivo in ordine sia all'omessa pronuncia circa le ragioni sottese al rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice sia alla mancata esplicazione “degli elementi che il Giudice ha posto a fondamento del proprio convincimento sul concorso di colpa della nella causazione Per_1
dell'evento tale da interrompere il nesso di causalità tra fatto ed evento, considerato che non fu espletata alcuna prova testimoniale né C.T.U” (pag. 13 atto di citazione in appello).
3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame, rubricato “Errore in giudicando in ordine al mancato riconoscimento del danno”, gli appellanti deducono l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale, pur attribuendo un concorso di colpa ad
[...]
nella causazione del sinistro, non ha riconosciuto un ristoro, neppure parziale, Per_1
per le lesioni patite, “sebbene la dinamica dell'incidente appare incontrastata […] ritenendosi assorbente il concorso di colpa”. Insistono, pertanto, per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico sofferto dalla da quantificarsi in euro Per_1
55.333,00, somma da ridimensionarsi su istanza degli attori in euro 52.000,000, al fine di non superare i limiti del relativo scaglione previsto per il pagamento del contributo unificato.
4. I motivi di gravame dianzi compendiati possono essere esaminati congiuntamente stante l'intima connessione tra gli stessi.
5. Con atto di citazione del 20.10.2017, la signora rappresentava che, “in data 8 Per_1
marzo 2016, a seguito di trattamento emodialitico cui era costretta da tempo, nel recarsi nello spogliatoio adiacente la stanza in cui si era sottoposta alla dialisi, prima di andar via dal centro di emodialisi, inciampò in una barella lasciata incustodita lungo il corridoio cadendo rovinosamente sul pavimento.”
Nella propria comparsa di costituzione, parte convenuta, – chiarito che la barella in questione non presentava anomalia alcuna e che era collocata nel reparto di emodialisi, non lontana dallo spogliatoio dei degenti, atteso l'utilizzo frequente in assistenza ai pazienti
5 tra spogliatoio e punto di emodialisi, deduceva che i sanitari presenti al momento del sinistro avevano raccomandato alla signora di attendere assistenza prima di Per_1
recarsi autonomamente verso lo spogliatoio;
tali raccomandazioni venivano, tuttavia, ignorate dalla che decideva di procedere in totale autonomia. Per_1
Le citate circostanze non venivano tempestivamente contestate da parte attrice. Infatti, come già evidenziato dal giudice a quo, la dinamica dell'evento è chiara e incontestata.
Ebbene, giova preliminarmente evidenziare che nel nostro ordinamento non vige un obbligo di ammissione della consulenza tecnica o di specifici mezzi istruttori ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta. Spetta al giudice valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se siano necessari degli approfondimenti istruttori mediante l'ausilio di tecnici appositamente delegati o l'espletamento di prova testimoniale, oppure se il materiale probatorio offerto sia sufficiente per accertare la fondatezza o meno delle domande avanzate dalle parti in causa. Nella vicenda in esame, è evidente l'irrilevanza ai fini del decidere degli approfondimenti istruttori richiesti dall'attrice, essendo il quadro probatorio offerto dalle parti in causa chiaro ed esaustivo, e non essendo la dinamica dei fatti oggetto di contestazione tra le parti;
sicché le doglianze di parte appellante in merito alla mancata ammissione di mezzi istruttori e all'omessa motivazione sul punto devono essere disattesi.
Ciò detto, entrando nel merito della questione, è ben noto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. In tali fattispecie, la distribuzione dell'onere probatorio pone a carico del danneggiato la prova del fatto storico, del danno, del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre al custode spetta la prova liberatoria del caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo o la condotta del danneggiato. Sussiste, in tale ipotesi, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, sicché la colpa del custode è irrilevante, essendo sufficiente per l'attore dimostrare il rapporto causale, salvo prova contraria. Quanto alla prova della sussistenza di un nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, detta prova grava - come detto - sul danneggiato e può essere assolta anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso causale. Nello specifico, è sufficiente provare che la cosa sia stata la
6 causa e non la mera occasione del danno, invece prodotto da diverso fattore eziologico, occorrendo dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta dalla cosa considerata nella sua globalità. Al convenuto spetta, viceversa, l'onere di provare l'intervento del caso fortuito, ossia di un fattore idoneo a interrompere il predetto nesso.
Inoltre, per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in relazione causale con l'evento di danno (alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p.) si pone non soltanto il caso fortuito ma anche il fatto dello stesso danneggiato, benché i due concetti siano tra loro ontologicamente distinti: invero, il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del danneggiato rileva come atto giuridico, caratterizzato dalla colpa (art. 1227 c.c.).
Ciò posto, secondo il più recente orientamento nomofilattico di questa Corte, ormai sostanzialmente consolidato, nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso;
e, per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, non necessariamente deve essere "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile", ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dove la colpa va intesa come "oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza".
Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può assumere:
- rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa (di quest'ultimo) e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
7 - efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode.
In definitiva, come le Sezioni Unite hanno di recente precisato (sent. n. 20943/2022):
"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cassazione civile sez. III, 27/01/2025, (ud.
22/01/2025, dep. 27/01/2025), n.1902).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha espresso il giudizio sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principi giuridici testé enucleati, ritenendo che: "sebbene la dinamica dell'incidente appare incontestata, tuttavia la domanda non può trovare accoglimento, ritenendosi assorbente il concorso di colpa rappresentato dalla condotta del danneggiato, il quale ha omesso l'adozione di tutte quelle cautele, attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, nel senso sopra specificato, andando a recidere totalmente il nesso eziologico tra fatto ed evento.”
Invero, parte attrice non ha provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta dalla cosa considerata nella sua globalità, né ha fornito prova del nesso causale diretto ed immediato tra la res e l'evento per cui è causa. Dalla ricostruzione della dinamica dell'evento fornita dalle parti, invero, emerge chiaramente che la barella su cui la signora è inciampata non è stata altro che, per utilizzare la stessa Per_1
terminologia della Suprema Corte, la mera occasione dell'evento, che tuttavia è causalmente riconducibile in via esclusiva alla condotta distratta e negligente della
Per_1
8 Come evidenziato dal giudice a quo, infatti, le notevoli dimensioni dell'ingombro della barella, la circostanza che il presidio medicale in questione si trovasse “lungo il corridoio”, nelle vicinanze del punto di emodialisi, e dunque, in un luogo in cui è prevedibile – se non addirittura imprescindibile - la presenza di tale strumento, e il fatto che lo stesso fosse privo di qualsivoglia anomalia o difetto, tale da renderlo intrinsecamente pericoloso, non possono che far ricondurre l'evento-sinistro all'esclusiva disattenzione della danneggiata.
Peraltro, come accennato, ad aggravare la responsabilità della nella causazione Per_1
del sinistro, sovviene la circostanza che quest'ultima ha rifiutato di attendere l'aiuto del personale medico al fine di recarsi in sicurezza verso lo spogliatoio (personale a cui non può certamente imputarsi la colpa di non aver costretto la ad attendere Per_1
assistenza). Data l'età avanzata e considerato che era reduce da una seduta di emodialisi, la danneggiata avrebbe dovuto ragionevolmente accettare l'offerta del personale medico e attendere aiuto prima di recarsi verso lo spogliatoio. Nel rifiutare l'aiuto offertole, la ha manifestato un contegno estremamente imprudente in base alle regole Per_1
ordinarie di cautela, di diligenza e di autoresponsabilità.
Alla stregua di quanto detto, non può che condividersi quanto statuito dal giudice a quo circa l'efficienza causale esclusiva della condotta della danneggiata, la quale, per la sua particolare gravità, è stata tale da recidere del tutto il nesso causale tra la res e l'evento. Di conseguenza, è da escludersi che possa assumere rilievo la condotta del custode, risultando sussistente una condotta colposa del danneggiato dotata di efficienza causale esclusiva, che, come tale, ha eliso il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (e ciò anche ove si inquadrasse la fattispecie sub art. 2043 c.c.: Cass. 12895/2016).
In virtù di quanto sopra, deve essere, altresì, disattesa ogni eccezione di parte appellante circa l'illogicità della motivazione per avere il giudice a quo escluso la responsabilità dell'Amministrazione (e, dunque, anche un seppur parziale risarcimento in favore di parte attrice) pur avendo ritenuto la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato. Dalla lettura della pronuncia gravata si evince chiaramente che il Tribunale ha individuato nella condotta imprudente della il caso fortuito connotato dall'esclusiva efficienza Per_1
causale nella produzione nell'evento e ha di conseguenza rigettato la domanda attorea.
Sicchè, l'utilizzo in sentenza, dell'espressione “concorso di colpa rappresentato dalla condotta del
9 danneggiato”, non introduce alcun profilo di contraddittorietà nella decisione del Tribunale, chiaramente e senza ambiguità fondata sull'attribuzione alla condotta dell'attrice di una rilevanza causale esclusiva in ordine al verificarsi dell'evento di danno per cui è causa, ben potendosi interpretare l'utilizzo di tale formula come mera espressione verbale effettivamente imprecisa.
In virtù di quanto sopra, i primi due motivi di gravame devono essere rigettati e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
6. Il rigetto dei primi due motivi comporta, come ovvia conseguenza, l'assorbimento del terzo motivo e di ogni altra questione sollevata dalle parti.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e , tutti in Parte_3 Parte_4
qualità di eredi della defunta nei confronti di Persona_1 [...]
avverso la sentenza n. 618/2020 del Tribunale di Controparte_4
Lecce, depositata in data 25.02.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 5.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante principale, se dovuto.
10 Così deciso in Lecce il 22.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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