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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5292/2020 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
premesso che nel verbale del 15.04.2024 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023
per il giorno 3.02.2025;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dal procuratore di parte attrice il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del se-
guente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
dott. Alfonso Tinto, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5292/20 R.G. ;
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1949, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Campo (C.F. e P.IVA congiuntamen- C.F._2 P.IVA_1
te e all' (C.F. - e P.IVA Controparte_1 C.F._3
), con i quali elettivamente domicilia in Roma alla Via dei Conti di Tuscolo n. 10. P.IVA_2
-PARTE ATTRICE-
E
(P.Iva n. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede CP_2 P.IVA_3
Milano alla Piazza Tre Torri, 3 (già Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calamita (CF. presso lo studio del quale elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A
-PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale/richiesta indennizzo.
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Conclusioni come da conclusioni, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Ciò posto in via preliminare, va evidenziato che con atto di citazione ritualmente notificato il
Dott. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' Parte_1 CP_2
per sentir: “in via principale, accertare l'esclusiva responsabilità professionale del Dott.
per il danno cagionato alla e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_3
all'indennizzo e/o al risarcimento di € 19.843,35 pari a quanto l'attore, già al CP_2
netto delle somme percepite e della franchigia contrattuale, sia stato personalmente tenuto a
corrispondere, quale responsabile civile, alla oltre a rivalutazione e Controparte_3
interessi convenzionali di cui al contratto di finanziamento del 17/05/2019. Con vittoria di
spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CAP”.
Esso attore deduceva che: “1. La è un società di costruzioni, che annovera Controparte_3
tra i suoi cliente la GRID società che riveste la qualifica fiscale di Controparte_4
“esportatore abituale”.
2. In virtù di questa qualifica, la ai sensi Parte_2
dell'art. 8 del D.P.R. 633/1972, ha diritto di avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi
senza IVA fino a concorrenza di un determinato plafond;
3. In data 18 gennaio 2018, la
ha ricevuto lettera d'intento dalla GRID per acquistare Controparte_3 Controparte_4
beni e servizi senza IVA, fino alla concorrenza del plafond di € 7.000.000,00; 4. In virtù di tale
documento, la è stata autorizzata ad emettere fatture senza IVA nei confronti Controparte_3
della con l'obbligo di controllare il rispetto del plafond;
5. Tale Parte_2
controllo è stato eseguito attraverso l'attività professionale del Dott. Dott. Parte_1
3
(ragioniere commercialista con polizza n. 715013353 emessa da allegato 1), incaricato CP_2
del controllo: “sull'esatta applicazione dell'I.V.A. e registrazione delle fatture emesse e
ricevute, con particolare riferimento delle fatture soggette a: - Fatture emesse e ricevute
soggette al reverse charge. - Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione soggette al
split payment. - Fatture emesse ai sensi dell'art.
8-8bis e 9 a seguito lettera d'intento rilasciata
dal cliente e controllo dei relativi limiti. - Controllo sul corretto adempimento liquidazione iva
mensile, e conseguente predisposizione modello f24. - Verifica corretto assolvimento ritenute
operate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi.” (allegato 2);
6. A causa di imperizia
del Dott. la ha emesso, nei mesi di settembre ed ottobre, Parte_1 Controparte_3
fatture in esenzione IVA per un importo superiore rispetto al limite consentito;
7. Al fine di
rimediare a tale errore e non essere sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4, D. Lgs
471/97 (sanzione che va dal 100% al 200% dell'IVA non applicata in fattura), la CP_3
ha fatto ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 472/97,
[...]
che prevede la riduzione ad 1/9 della sanzione minima edittale, a condizione che il versamento
della sanzione sia effettuato entro la fine dell'anno in cui si è verificato lo splafonamento;
8. In
data 28 dicembre 2018, la ha, così, provveduto al pagamento della somma Controparte_3
complessiva di €49.608,37 (di cui 49.305,50 per sanzioni ed €302,87 per interessi), determinata
in base al combinato disposto dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs 471/1997 e dell'art. 13 del D.
Lgs. 472/1997 (allegato 3);
9. In data 29 dicembre 2018, il Dott. ha ricevuto Parte_1
dalla una lettera di risarcimento danni per l'importo di € 49.608,37 Controparte_3
(Allegato 4); 10. Il Dott. pertanto, consapevole della propria responsabilità Parte_1
professionale per il danno cagionato alla ha provveduto ad informare la Controparte_3
propria compagnia di assicurazione e ad inviare una dettagliata relazione con allegata
documentazione (allegati 5 e 6); 11. Solo in data 19 giugno 2019, dopo numerosissime mail
inviate dal sottoscritto procuratore ed un reclamo al'IVASS (allegato 7), la Compagnia ha
comunicato al Dott. di aver dato corso al pagamento in favore di Parte_1 CP_3
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dell'importo di euro 24.804,18, pari al 50% del danno accertato (allegato 8); 12. In data 7
giugno 2019, il Dott. ha provveduto a corrispondere alla accedendo Parte_1 CP_3
ad un finanziamento bancario (allegati 9 e 10), il rimanente 50% del danno dalla stessa subito
(allegato 11); 13. È interesse del Dott. ottenere, dalla propria compagnia di Parte_1
assicurazione, il rimborso della somma di € 24.804,18, da cui detrarre la franchigia contrat-
tuale del 10%, oltre interessi convenzionali di cui al contratto di finanziamento dal 7 giugno
2019 sino al soddisfo (allegato 10)”.
Si costituiva ritualmente l' la quale chiedeva all'adito Tribunale accogliersi le CP_2
seguenti conclusioni: “1) rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della
in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, alla stregua delle CP_2
argomentazioni esposte;
2) in via estremamente subordinata, accertare e graduare la
responsabilità dell'istante nella determinazione dell'evento de quo, limitando la eventuale
condanna della comparente al giusto ed al dovuto, tenuto conto dell'importo di € 24.804,18 già
corrisposto da alla il tutto al netto della franchigia contrattuale CP_2 Controparte_3
(pari al 10% dell'importo del sinistro) di cui alla polizza n. Controparte_5
715013353; 3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Su richiesta della parti venivano assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ed a seguito delle memorie istruttorie depositate, con ordinanza del 28.4.2022, veniva disposta la compari-
zione delle parti per l'udienza dell'11/07/2022 in tale udienza si rilevava che non ricorressero ipotesi conciliative ed il giudice si riservava sulel richieste istruttorie cosìm come avanzate.
A scioglimento della riserva il magistrato ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori e che la causa fosse, pertanto, matura per la decisione fissava l'udienza del 19/02/2024 per la precisa-
zione delle conclusioni.
In tale ultima udienza il magistrato, ritenuto che la causa potesse essere decisa a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. rinvia la stessa per la discussione all'udienza del
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17/02/2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie conclusionali. nonchè termine fino a tale data per il deposito di note di udienza. ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stanti gli atti di causa e le conclusioni rassegnate dalle parti ritiene questo giudice che la domanda così come proposta dall'attrice nei confronti dell' possa essere accolta CP_2
nei limiti sotto indicati.
Parte attrice ha dedotto, a fondamento della presente azione, l'operatività della polizza assicurativa polizza n. 715013353 stipulata con l' avendo la stessa la finalità di CP_6
tenere indenne l'attore da responsabilità di carattere professionale collegate alla sua attività.
La norma di riferimento, inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento dell'obbligazione, è l'art. 1176 comma 2 c.c. che recita: “Nell'adempimento delle obbligazioni
inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, per l'adempimento delle obbliga-
zioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è
connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e condiviso dal
Tribunale, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono, di regola,
obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguir-
lo; pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione
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e preparazione (Cass. 18612/2013; 10454/2002; 6967/2006). La giurisprudenza di legittimità,
con condivisibile orientamento, ha chiarito che in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176,
comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente
(Cass. Civ. 13007/2016) .
Viene in rilievo , quindi , una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare , nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere del cliente (danneggiato) dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è
onere del convenuto (professionista) dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (SSUU 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista,
incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass.
9917/2010 e 13873/2020) in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente;
di poi, con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è
rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
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Premessi i principi generali di cui sopra, rileva il Tribunale che nel caso in esame non è
contestata né la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il commercialista e la propria cliente né tantomeno quello tra il professionista e la convenuta compagnia assicuratrice.
Osserva al riguardo il Tribunale che, tenuto conto del fatto che l'inadempimento del commer-
cialista, peraltro non contestato, è stato dedotto sulla scorta della documentazione depositata in atti da cui si desume altresì la quantificazione del danno che la Società cliente avrebbe subito,
se è vero che costituisce principio generale, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il cliente dell'esercente una professione intellettuale deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, è del pari innegabile che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale,
presuppone la prova, da parte di quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Sez. III 09/05/2017, n. 11213) .
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, si desume che, a causa di imperizia del Dott.
la ebbe ad emettere, nei mesi di settembre ed ottobre, fatture Parte_1 Controparte_3
in esenzione IVA per un importo superiore rispetto al limite consentito per cui, al fine di rimediare a tale errore e non essere sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4, D. Lgs
471/97 (sanzione che va dal 100% al 200% dell'IVA non applicata in fattura), la CP_3
fece ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 472/97, che
[...]
prevedeva la riduzione ad 1/9 della sanzione minima edittale, a condizione che il versamento della sanzione fosse effettuato entro la fine dell'anno in cui si fosse verificato lo splafonamento.
La suddetta circostanza oltre ad essere documentalmente provata è da ritenersi pacifica in quanto non oggetto di contestazione da parte della convenuta società che, peraltro, in fase pregiudiziale, ha riconosciuto un seppur parziale indennizzo.
Con specifico riferimento alla posizione del commercialista si è, altresì, ritenuto (v., tra le altre,
Cass. civ. n. 13007 del 23.06.2016) che tale professionista, per potersi ritenere diligente e dunque esente da responsabilità, deve comunicare al cliente anche i limiti della propria
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competenza tecnica ed eventualmente suggerirgli di rivolgersi ad un altro professionista dotato delle necessarie competenze richieste dallo specifico incarico.
Ad ogni buon conto la negligenza del commercialista è deducibile dalla circostanza che,
nell'ambito del proprio mandato di consulenza, avrebbe dovuto rilevare l'anomalia e avvertire prontamente la propria assistita onde farle evitare le sanzioni di cui all'art. 7, comma 4, D. Lgs
471/97.
La fondatezza della richiesta di indennizzo richiesta da parte attrice deriva anche dal fatto che la convenuta, già in fase precontenziosa, mediante un'offerta risarcitoria, ha di fatto riconosciu-
to l'operatività della polizza, la necessità di risarcire il sinistro e quindi l'obbligo di tenere indenne il Dott. per i danni cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività Pt_1
professionale.
Circa la prova dell'esborso da parte del Dott. la stessa è stata documental- Parte_1
mente provata mediante il deposito, da parte dell'attore, della scrittura privata intercorsa tra lo stesso e la in cui si dà atto del pagamento nonché dall'estratto conto del Dott. CP_3 Pt_1
da cui risulta l'emissione dell'assegno circolare in favore della avvenuto in data CP_3
7/06/2019.
Comunque, a prescindere dalla prova del pagamento, è obbligo da parte dell'assicuratore provvedere al pagamento del risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato a prescindere da un eventuale pagamento effettuato dall'assicurato, essendo sufficiente che il danno sia derivato da una condotta dell'assicurato e che il terzo danneggiato manifesti, in qualsiasi modo,
inequivocamente e oggettivamente nei confronti dell'assicurato, la pretesa di volere conseguire il ristoro del danno (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2020, n. 5094; Cass. Civ., Sez. III, 30
dicembre 2011, n. 30795; Cass. Civ., Sez. I, 1 aprile 1996, n. 3008; Cass. Civ., Sez. III, 7
maggio 1988, n. 3385; Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 1988, n. 3385).
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Specificamente, in relazione al caso in esame, risultano documentalmente provati il danno subito dal terzo, la manifestazione del terzo di ottenere il risarcimento e l'esborso del professio-
nista.
Circa l'ammontare dell'indennizzo che la società .convenuta deve corrispondere all'attore lo stesso, tenuto conto della somma già corrisposta ammonta ad € 19.843,35 danno al netto della franchigia contrattuale del 10%.
Non può trovare infine accoglimento, in quanto ingiustificata, la ulteriore richiesta di condanna della convenuta degli interessi convenzionali su detta somma e di cui al contratto di finanziamento (contratto dall'attore per anticipare le somme corrisposte alla propria assistita e richieste oggi alla compagnia).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il TRIBUNALE DI NAPOLI, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.5292/20 R.G.,
promossa da contro così provvede: Parte_1 CP_2
1) accerta e dichiara la responsabilità professionale del Dott. per il danno Parte_1
cagionato alla , per l'effetto, Controparte_3
2) condanna in persona del suo legale rappresentante al pagamento, in favore CP_2
dell'attore, a titolo di indennizzo, della somma di € 19.843,35 oltre interessi legali dalla data della proposizione della presente domanda fino al soddisfo;
3) Condanna l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle CP_2
spese e compensi del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 3.387,00
per compensi ed € 237,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
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Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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