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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1289/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmelo Miranda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del dirigente scolastico pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistente-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di essere insegnante di ruolo alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale e di prestare servizio presso il circolo didattico resistente – ha agito in giudizio, chiedendo al
Tribunale adito di accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità della sanzione disciplinare della censura che le era stata irrogata dalla dirigente scolastica con provvedimento del
10.02.2022, previa contestazione degli addebiti del 18.10.2021 e audizione a difesa avvenuta in data 10.11.2021.
1 A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto la mancata affissione del codice disciplinare e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti contestati.
A quest'ultimo riguardo, l'attrice ha rappresentato che l'episodio contestato era avvenuto nel corso di una riunione on-line indetta dalla dirigente scolastica per discutere con il corpo docente delle funzioni strumentali da assegnare e dei docenti che avevano avanzato la loro candidatura;
nel corso di tale riunione, la ricorrente sostiene di essere stata denigrata ed irrisa dalla preside che, implicitamente, la aveva accusata di non sapere “leggere la lingua italiana”.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è costituito in giudizio per il Controparte_1
tramite dell'Avvocatura erariale, perorando la legittimità della sanzione disciplinare che era stata applicata alla ricorrente e la non necessità della previa affissione del codice disciplinare.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del di , la Controparte_1 CP_1
Suprema Corte avendo ripetutamente affermato che, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. Sez. Lav. 21.03.2011, n.
6372; Cass. Sez. lav. 15.10.2010, n. 21276; Cass. Sez. Lav. 28.07.2008, n. 20521; Cass. Sez.
Lav. 10.05.2005, n. 9752).
Nel caso di specie, sebbene nell'intestazione del ricorso l'attrice abbia sibillinamente individuato l'ente resistente con la dicitura Controparte_2
“II° Circolo Didattico Giovanni XXIII” di ”, è indubbio che ad essere evocato
[...] CP_1
in giudizio sia stato il singolo circolo didattico presso il quale l'interessata prestava servizio,
2 stante che lo stesso istituto resistente è stato chiamato a rispondere in persona del dirigente scolastico pro-tempore.
Peraltro, pur in mancanza di una specifica eccezione da parte della difesa erariale, è possibile procedere al rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione passiva dell'ente evocato in giudizio, atteso che, come costantemente sottolineato dai giudici di legittimità, il “difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass.
Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375)” (così ex multis
Cass. Sez. unite 08.03.2022, n. 7514).
Pertanto, poiché l'unico soggetto evocato in giudizio è privo di legittimazione passiva, ne deriva la inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese processuali, considerata la definizione della controversia mediante una pronuncia di rito e la mancata formulazione della relativa eccezione da parte della difesa della parte resistente, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1289/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva del di Controparte_1
; CP_1
dichiara per l'effetto l'inammissibilità del ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 30 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1289/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmelo Miranda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del dirigente scolastico pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistente-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di essere insegnante di ruolo alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale e di prestare servizio presso il circolo didattico resistente – ha agito in giudizio, chiedendo al
Tribunale adito di accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità della sanzione disciplinare della censura che le era stata irrogata dalla dirigente scolastica con provvedimento del
10.02.2022, previa contestazione degli addebiti del 18.10.2021 e audizione a difesa avvenuta in data 10.11.2021.
1 A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto la mancata affissione del codice disciplinare e la violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti contestati.
A quest'ultimo riguardo, l'attrice ha rappresentato che l'episodio contestato era avvenuto nel corso di una riunione on-line indetta dalla dirigente scolastica per discutere con il corpo docente delle funzioni strumentali da assegnare e dei docenti che avevano avanzato la loro candidatura;
nel corso di tale riunione, la ricorrente sostiene di essere stata denigrata ed irrisa dalla preside che, implicitamente, la aveva accusata di non sapere “leggere la lingua italiana”.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è costituito in giudizio per il Controparte_1
tramite dell'Avvocatura erariale, perorando la legittimità della sanzione disciplinare che era stata applicata alla ricorrente e la non necessità della previa affissione del codice disciplinare.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del di , la Controparte_1 CP_1
Suprema Corte avendo ripetutamente affermato che, “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. Sez. Lav. 21.03.2011, n.
6372; Cass. Sez. lav. 15.10.2010, n. 21276; Cass. Sez. Lav. 28.07.2008, n. 20521; Cass. Sez.
Lav. 10.05.2005, n. 9752).
Nel caso di specie, sebbene nell'intestazione del ricorso l'attrice abbia sibillinamente individuato l'ente resistente con la dicitura Controparte_2
“II° Circolo Didattico Giovanni XXIII” di ”, è indubbio che ad essere evocato
[...] CP_1
in giudizio sia stato il singolo circolo didattico presso il quale l'interessata prestava servizio,
2 stante che lo stesso istituto resistente è stato chiamato a rispondere in persona del dirigente scolastico pro-tempore.
Peraltro, pur in mancanza di una specifica eccezione da parte della difesa erariale, è possibile procedere al rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione passiva dell'ente evocato in giudizio, atteso che, come costantemente sottolineato dai giudici di legittimità, il “difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass.
Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375)” (così ex multis
Cass. Sez. unite 08.03.2022, n. 7514).
Pertanto, poiché l'unico soggetto evocato in giudizio è privo di legittimazione passiva, ne deriva la inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese processuali, considerata la definizione della controversia mediante una pronuncia di rito e la mancata formulazione della relativa eccezione da parte della difesa della parte resistente, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1289/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva del di Controparte_1
; CP_1
dichiara per l'effetto l'inammissibilità del ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 30 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
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