Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 243/2025
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
per deliberare nel procedimento iscritto al n. 243/2025 R.G., instaurato da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco Ferrari
- Ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Direttore p.t. Controparte_1
- Controparte -
*******
Esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, il
Collegio
OSSERVA
Con sentenza n. 222/2024 il Tribunale di Bari ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposto da , operante a Bari nel settore della Parte_1
produzione di conglomerati cementizi.
1
Con lo stesso contratto di affitto del 19.4.2023 “Unica s.r.l.” ha formulato offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda al prezzo di € 1.600.000,00, da versare in sei rate semestrali e previo scomputo delle somme pagate a titolo di canoni di affitto, sottoposta alla condizione sospensiva dell'omologa del concordato.
La proposta di concordato conta su un attivo stimato disponibile di € 3.446.335,00, che dovrebbe consentire il soddisfacimento dei creditori (suddivisi in tredici classi, oltre a due antergati) entro tre anni dall'omologa, ovvero entro il 31.10.2026.
Con sentenza n. 1473/2024 l'intestata Corte di Appello ha respinto il reclamo proposto dall' ai sensi dell'art. 51 CCII. Controparte_1
Avverso la decisione di seconde cure l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: 1) violazione degli artt. 88 co.
2-bis, 109 e 112 co. 2 CCII e dell'art. 11 della cd. “direttiva Insolvency” in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) cpc, per avere il giudice del reclamo ritenuto compatibili l'istituto del “cram down fiscale” ed il concordato preventivo con continuità aziendale, ammettendo – erroneamente secondo l'Agenzia fiscale – che il “cram down” possa essere utilizzato per realizzare la condizione della cd. “ristrutturazione trasversale” prevista dall'art. 112 co. 2 lett. d) CCII;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 88
co.
2-bis CCII sotto l'ulteriore profilo relativo al giudizio di “meritevolezza” della proponente, in
Cont relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) cpc, avendo ritenuto, del pari erroneamente secondo l' , che l'anzidetta valutazione non trovi fondamento nell'attuale disciplina normativa, trascurando, invece,
di considerare che si è finanziata grazie al sistematico e continuato Parte_1
inadempimento degli obblighi tributari, omettendo prevalentemente il versamento dell'Iva e delle
2 ritenute sulle retribuzioni e sui redditi di lavoro autonomo, onde non sarebbe meritevole di godere del suddetto “beneficio” concorsuale di tipo negoziale previsto per il risanamento dell'impresa in crisi.
Con ricorso del 30.1.2025 – sul rilievo che la pendenza del giudizio di Parte_1
legittimità genera incertezza sulla sorte del piano concordatario e sulla sua attuazione e che quello dell'applicabilità del “cram down” al concordato in continuità aziendale costituisce un tema
“inedito” sul quale la Suprema Corte non ha avuto ancora occasione di pronunciarsi – ha chiesto la sospensione cautelare dell'attuazione del piano omologato e/o dei relativi pagamenti ex art. 52
Cont CCII, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso in cassazione proposto dall' potrebbe vanificare irrimediabilmente sia i pagamenti effettuati da “Unica s.r.l.” a titolo di ratei del prezzo e sia la stipula dell'atto di trasferimento dell'azienda, nonché i pagamenti eseguiti in favore dei creditori secondo il piano di riparto, tanto “comportando obblighi reciproci di restituzione e/o
recupero a carico e a favore della società esponente, oltre a un significativo aggravio di spese,
costi e disagi per quest'ultima che sarebbe costretta a subire e/o a promuovere defatiganti azioni
di recupero. Il tutto con il concreto rischio di pregiudizio economico sia per il ceto creditorio sia
per l'offerente ove la società esponente non fosse più in grado di recuperare le somme già
distribuite secondo il piano caducato”, oltre che il rischio per l'amministratore della Società
debitrice di subire un'azione di responsabilità per aver incautamente attuato un piano non ancora avallato in via definitiva dall'Autorità giudiziaria.
Pertanto, l'istante ha chiesto, ai sensi degli artt. 51 co. 14 e 52 CCII e, ove occorra, dell'art. 373 cpc, in via cautelare ed urgente, di sospendere immediatamente ed “inaudita altera parte”
l'attuazione del piano e, all'esito dell'udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti,
riconosciuta la sussistenza dei gravi motivi ex art. 52 co. 1 CCII, così statuire: a) in via principale,
sospendere temporaneamente ogni attività di attuazione del piano in attesa della definizione del giudizio di cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo;
b) in via subordinata, sospendere
3 temporaneamente e parzialmente l'attuazione del piano del concordato con riferimento all'attività
di distribuzione dei pagamenti ai creditori secondo il piano di riparto fino alla definizione del giudizio di cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo.
All'udienza del 25.3.2025, svolta in modalità “cartolare”, il Collegio ha riservato la decisione.
L“inibitoria” richiesta può essere concessa limitatamente all'istanza subordinata di sospensione dell'esecuzione di singoli atti del piano omologato, potendosi ritenere che la marcata controvertibilità della questione in diritto sopra indicata (oggetto di un insanabile contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e sulla quale non si è ancora pronunciato il giudice nomofilattico) e le conseguenze pregiudizievoli (come prospettate dalla società istante) che deriverebbero, nelle more, dal pagamento dei debiti in favore dei creditori integrano gravi e fondati motivi per disporre parzialmente e temporaneamente la sospensione del piano concordatario nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza subordinata formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, sospende parzialmente e temporaneamente l'attuazione del piano del concordato con esclusivo riferimento all'attività di distribuzione dei pagamenti ai creditori secondo il piano di riparto, fino alla definizione del giudizio di cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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