Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8092 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 e vertente TRA (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
, Parte_2 Parte_3
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore entrambe con Parte_4
l'Avvocato Vecchio Maria PARTI APPELLANTI E (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
RAPPRESENTATA DA (C.F. Controparte_2
), in persona del procuratore Dott. , P.IVA_4 Controparte_3 con l'Avvocato Gargani Benedetto, PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 20464/2019 emessa dal Tribunale di Roma, diciassettesima sezione civile (già nona), pubblicata in data 24.10.2019 in materia di contratti bancari.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
[...]
[...] dell'invalidità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, il ricalcolo del corretto rapporto di dare-avere, la nullità dei contratti di “interest rate swap” (IRS), la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e il risarcimento dei danni patiti, con eventuale compensazione di quanto dovuto in favore della banca, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
1. ritenuta l'illegittimità delle condotte tenute e degli addebiti eseguiti da nel Controparte_4 rapporto di conto corrente n. 1000/317, accertare e determinare il saldo effettivo del conto medesimo, disponendo in tutti i casi il riaccredito in favore dell'attrice della somma di €119.777,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà provata, complessivamente ed illegittimamente addebitata a vario titolo da nel corso Controparte_4 del rapporto, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto,
2. accertare e dichiarare che il saldo debitorio risultante dovuto dalla in data Parte_1
4.2.2013, allorquando la ha rigettato la richiesta CP_4 di proroga della apertura di credito è costituito da imputazioni illegittime della e, per l'effetto, CP_4 dichiarata l'illegittimità del tasso d'interesse debitorio applicato, determinare il saldo effettivo del conto medesimo, disponendo in tutti i casi il riaccredito in favore dell'attrice della somma che risulterà provata, complessivamente ed illegittimamente addebitata a vario titolo da nel corso del rapporto, Controparte_4 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, 3. ritenuta la violazione delle previsioni ex artt. 23 D.lgs.
58/1998 nonché 1418 c.c., dichiarare la nullità dei contratti IRS nn. e 28046855, e per l'effetto P.IVA_5 condannare alla restituzione ex Controparte_4 art. 2033 c.c. in favore dell'attrice della complessiva di
€ 27.592,27, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà provata, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, oltre al risarcimento del danno, nella misura che risulterà provata ovvero ritenuta di giustizia anche ai sensi
2 dell'art. 1226 c.c., e in ogni caso non inferiore ad € 25.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto;
4. in subordine, ritenendo integrato nella fattispecie il grave inadempimento delle previsioni ex art. 21 D.lgs. 58/1998 e comunque dell'obbligo di qualificata diligenza di cui all'art. 1176 c.c., dichiarare la risoluzione dei contratti IRS nn. 28032243 e 28046855 e di ogni altro negozio presupposto o successivo ad essi collegato, e, per l'effetto condannare Controparte_4 al risarcimento del danno subìto dall'attrice, nella
[...] misura che risulterà provata ovvero ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., e in ogni caso non inferiore ad € 50.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto;
5. disporre, occorrendo, la compensazione fino a concorrenza dei contrapposti crediti inter partes;
6. in tutti i casi, condannare al Controparte_4 rimborso in favore dell'attrice di tutte le spese sostenute e degli onorari di lite.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio a seguito di parziale scissione Controparte_1 societaria della banca citata, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa e della terza chiamata in causa in Parte_3 solido tra loro, al pagamento della somma di € 179.205,09, oltre interessi, quale saldo del conto corrente intestato alla
[...]
per il quale la terza chiamata in causa aveva Parte_1 prestato fideiussione, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale Ecc.mo, previa chiamata in causa della (cod. fisc. ), Parte_3 P.IVA_6 respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:
1) dichiarare inammissibili, ovvero rigettare tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto;
2) nella ipotesi di accoglimento di una delle domande attrici riguardanti i contratti di swap, condannare parte attrice alla restituzione dei differenziali dalla stessa incassati, che la esponente difesa si riserva di quantificare, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ciascun incasso al saldo;
3 3) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 condannare la e la Parte_1
in solido tra loro, al Parte_3 pagamento della somma di € 179.205,09, oltre interessi al tasso annuo del 15,50%, nei limiti del “tasso soglia” se superiore;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.»
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la terza chiamata in causa Parte_3
eccependo preliminarmente il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva (successivamente rinunciata) e resistendo nel merito alla domanda spiegata nei propri confronti dalla convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigettare la Parte_3 domanda avanzata da nei confronti della Controparte_1
Parte_3
- in via subordinata e nel merito, dichiarare inammissibili, ovvero rigettare tutte le domande avanzate da Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in
[...] narrativa.»
- il Tribunale, previa ammissione di CTU contabile, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 20.06.2019, con concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
«Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da
[...]
Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna e Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento della Parte_3 somma pari ad € 131.729,51 nei confronti di Controparte_1
oltre interessi come precisati in motivazione;
[...]
- condanna e Parte_1 in solido tra loro, alla Parte_3 rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_5
[...] che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di
[...]
e Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, le spese di CTU».
[...]
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla asserita usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse debitore applicato al rapporto di c/c, sulla assenza di pattuizione delle condizioni economiche applicate agli affidamenti e sulla scorretta applicazione dello ius variandi alla luce delle risultanze della CTU "In primo luogo parte attrice ha contestato alla convenuta l'applicazione al rapporto di c/c n. 1000/317, assistito da varie aperture di credito, di un tasso di interesse debitore superiore alle soglie usurarie nonché l'assenza di pattuizione delle condizioni economiche con riferimento agli affidamenti concessi oltre che la scorretta applicazione dello jus variandi. Relativamente all'addotta usurarietà del contratto, osserva la giurisprudenza in ordine ai contratti di mutuo, ma con principio estensibile a tutti i rapporti bancari, che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19/10/2017).
Nel caso di specie il CTU ha provveduto, sulla base della documentazione presente in atti e nello specifico degli estratti conto e conti scalare del c/c ordinario n. 1000/317, del contratto di apertura di credito e dei contratti di Interest Rate Swap n. 28032243 e n. 28046855 intestati alla alla verifica della giusta applicazione dei tassi Parte_1 d'interesse da parte della sul c/c in oggetto, all'eventuale Controparte_4 sforamento dei c.d. tassi-soglia e all'analisi dei contratti derivati sottoscritti da con la banca. Parte_1
Accertato dal CTU il rispetto delle soglie indicate dalle comunicazioni della Banca d'Italia dei tassi d'interesse a debito comprensivi delle spese e delle Commissioni di Massimo Scoperto è pertanto irrilevante nella fattispecie concreta l'accertata usurarietà del rapporto di conto corrente relativamente ai trimestri intermedi, non trattandosi di usura originaria (cfr. p. 16 relazione depositata il 28/6/2016).
Il CTU ha altresì accertato il rispetto dello ius variandi come delineato dall'art. 118 TUB in relazione alle comunicazioni di variazioni delle condizioni contrattuali (tasso di interesse e somma in affidamento, cfr. p. 23 ss relazione
5 depositata il 28/6/2016) e ha poi ricostruito il saldo del conto corrente accertando la corretta applicazione dei tassi previsti per le esposizioni maturate entro ed oltre la soglia degli affidamenti concessi e documentati e contabilizzando quelli previsti dai contratti di affidamento con riferimento alle diverse ipotesi e, in difetto, dal contratto di conto corrente.
- sulla funzione dei contratti di IRS sottoscritti dalle contraenti Quanto alle altre doglianze avanzate da parte attrice, è appena il caso di evidenziare che i contratti di swap stipulati in data 12 maggio 2011 tra l'attrice e la (n. 28046855 e n. 28032243 – cfr. docc. 5 Controparte_4 e 6, in atti), denominati “Tasso Protetto-Premio Frazionato”, hanno avuto la funzione di copertura dell'esposizione debitoria derivante da due operazioni di leasing che la società intratteneva presso e presso il Monte dei Controparte_6
Paschi di Siena s.p.a.), come si evince dal tenore stesso dei contratti e come è stata accertato dal CTU (cfr. p. 27 ss CTU depositata): le censure di parte attrice vanno dunque rigettate.
- sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, il CTU ha proceduto alla ricostruzione del saldo del conto corrente analizzando gli estratti conto dall'apertura del conto al 31/3/2014 e, alla luce anche del quesito integrativo del 9/4/2019 che si è reso necessario per adeguare le risultanze della prima perizia all'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite sull'usura sopravvenuta, ha determinato il saldo finale del conto corrente in € 131.729,51 a debito per il correntista (cfr. relazione depositata il 6/5/2019). Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti, adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti e chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su logiche e rigorose indagini, vanno senz'altro condivise dal Tribunale e sono senz'altro idonee a fondare la decisione anche perché il CTU ha esaminato, superandole, le osservazioni critiche trasmesse dalle parti.
In proposito mette conto evidenziare che "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000). In accoglimento della domanda riconvenzionale pertanto l'attrice e la terza chiamata, in solido tra loro, vanno condannate al pagamento della somma pari ad € 131.729,51 dalla chiusura del rapporto al soddisfo”.
- sulla decisione sulle spese di lite e della CTU Come da dispositivo
§ 4. — Hanno proposto appello Parte_1
e ed hanno così
[...] Parte_3 concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, in accoglimento del presente appello, per tutti i motivi di cui in premessa e/o per qualsiasi altro ritenuto equo, e di giustizia in
6 riforma della sentenza n.20464/2019 pubblicata il 24/10/2019 dal Tribunale Civile di Roma nella causa iscritta al n. R.G. 62133/13, non notificata: in via preliminare, 1) sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. in tutto – o in parte – l'efficacia esecutiva, nonché l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendo i gravi e fondati motivi esposti in narrativa;
nel merito: accertata e dichiarata: 1) l'erroneità della sentenza impugnata che, pur avendo rilevato illegittimi addebiti della banca e, corrispondentemente, rideterminato il saldo del conto corrente al 31/3/2014 da € 183.087,00 ad € 131.729,51, ha dichiarato rigettata la domanda attrice e conseguentemente dichiarare accolta, almeno in parte, la domanda avanzata dalla
2) errata la parte della sentenza in cui Parte_1 ha determinato gli illegittimi addebiti della in € 51.357,78, CP_4 operando esclusivamente la somma degli illegittimi addebiti, senza però eseguire ulteriore rettifica determinata dall'ulteriore eliminazione delle somme derivate dall'anatocismo degli interessi dei vari trimestri;
3) l'erroneità della sentenza, per non aver rilevato l'applicazione da parte della di tassi usurai anche CP_4 nel terzo trimestre 2012; 4) l'erronea mancata applicazione alla fattispecie di cui è causa dell'art. 1815 secondo comma cpc, stante la non applicabilità della sentenza sezione Unite Cassazione n. 24575/17; 5) l'assenza di un'adeguata funzione di copertura dei derivati oggetto di causa, e, per le ragioni riportate in narrativa, la nullità e/o annullabilità o dei contratti IRS nn. 28032243 e 28046855 in conseguenza della violazione delle previsioni ex artt. 23 D.lgs. 58/1998 nonché dell'art. 1418 c.c.; 6) la mancata/errata pronuncia nella sentenza di primo grado in merito alla richiesta di risarcimento dei danni;
7) l'errata liquidazione delle spese di di lite in favore della vista la (almeno parziale) CP_4 soccombenza della parte convenuta;
per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente da applicarsi nell'esecuzione del rapporto, anche previa disposizione/rinnovo della C.T.U. riquantificando gli illegittimi addebiti della anche ex art. CP_4
1815 comma 2 cpc, disponendo altresì la ripetizione delle somme indebitamente percepite ex art. 2033 cc in relazione ai derivati, e condannare altresì (già Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno subito dalla CP_7 [...]
nella misura che risulterà provata ovvero ritenuta Parte_1 di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224 e 1226 c.c., ed in ogni caso non inferiore ad € 50.000,00,
7 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”
rappresentata da Controparte_1 CP_2 ha resistito al gravame ed ha così concluso: “Salvo ampliare
[...] ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, previo rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, Voglia:
- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto, oltre che lesivo del divieto dei nova in appello;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari. La esponente si oppone, ovviamente, all'ammissione della CTU descritta nell'appello avversario, in quanto la richiesta non è supportata da idonea argomentazione;
la nuova perizia, pertanto, sarebbe del tutto inutile e duplicativa di quella già disposta in primo grado.”
Con ordinanza del 22.06.2020, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata dalle appellanti, non ravvisandone i presupposti. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 20.03.2025.
§ 5. — L'appello contiene il seguente unico articolato motivo di impugnazione:
- Erronea valutazione delle risultanze processuali – erronea mancata valutazione della violazione dell'art. 195 cpc
– Erronea interpretazione ed applicazione della sentenza della Cass. Civ. sez. uniche n. 24675 del 10/10/2017 – contraddittorietà della motivazione – violazione degli art. 1176 cod civ – omessa pronuncia su parte della domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno con violazione dell'art. 112 cpc – conseguente erronea liquidazione delle spese di lite e CTU Con l'unico articolato motivo di appello, le parti appellanti censurano la motivazione del primo giudice nella parte in cui, avendo aderito alle conclusioni del CTU, ha rigettato la domanda proposta da Controparte_8
[...] Al contrario, sostengono parti appellanti che, a seguito della CTU espletata in primo grado, apparirebbe indubbiamente provata la illegittima condotta della banca quanto agli addebiti in c/c, avendo riscontrato ben sei trimestri di usura e una somma di
€51.357,78 per addebiti illegittimi, nonché ai contratti di IRS, avendo il CTU dato per certo un collegamento diretto tra tali derivati e i contratti di leasing stipulati con e MPS. CP_6
Da ciò deriverebbe, a detta delle appellanti, anche un erroneo calcolo del saldo finale del c/c oggetto di causa, a seguito dell'illegittima rideterminazione dello stesso da €183.087,00 a
€131.729,51. Inoltre, lo stesso CTU si sarebbe limitato ad effettuare il ricalcolo del suddetto importo al netto della rettifica relativa ai trimestri contestati per illegittimo anatocismo, il cui importo ammonterebbe ad €13.625,85. Di conseguenza, sostengono le appellanti che l'importo corretto del saldo finale del c/c ammonterebbe ad €118.104,16. Quanto all'applicazione dei tassi usurari, rilevano le appellanti che, in sede di calcolo del TEG, non ne sarebbe stata rilevata dal CTU l'applicazione anche nel terzo trimestre del 2012 (e per un totale di sette trimestri), a seguito dell'erroneo calcolo dell'accordato per €2.250.000,00 anziché €100.000,00, così come derivante dalla restituzione effettuata in data 09.08.2012. Sostengono parti appellanti che, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale, la citata sentenza n. 24575/2017 della Suprema Corte di cassazione in tema di usura sopravvenuta, resa in tema di contratti di mutuo, non sarebbe estendibile a tutti i contratti bancari, come quello oggetto di controversia relativo ad un contratto di conto corrente. Nel caso di specie, qualora la banca, avvalendosi dello ius variandi, modifichi le condizioni economiche, ci si troverebbe di fronte ad una nuova pattuizione che, in caso di superamento del tasso soglia, darebbe luogo ad un'ipotesi di usura originaria, con conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. A ciò aggiungono le appellanti che il legittimo esercizio dello ius variandi possa avvenire soltanto a fronte di una clausola specificamente approvata dal cliente e in presenza di un giustificato motivo, mediante l'invio della comunicazione contenente la “proposta di modifica unilaterale del contratto” con termine di preavviso di due mesi, la quale si intende approvata laddove il cliente non receda entro la data indicata. Inoltre, vi sarebbe una differenziazione tra la disciplina applicabile ai rapporti a tempo determinato, quale è il mutuo, e quelli a tempo indeterminato, come il conto corrente, nel quale lo ius variandi
9 può riguardare anche il tasso di interesse, vanificando nel corso dei trimestri la pattuizione originaria. Di conseguenza, tutte le variazioni occorse nel rapporto per cui è causa andrebbero ricondotte alla fattispecie di usura originaria, con conseguente applicazione della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. e azzeramento degli interessi dovuti. Quanto ai derivati, sostengono parti appellanti che i contratti di IRS non abbiano avuto la funzione di copertura dell'esposizione debitoria derivante dalle operazioni di leasing intrattenute con e MPS, bensì sono stati sottoscritti in relazione al CP_6 contratto di c/c oggetto di causa. Ciò sarebbe facilmente deducibile dalle diverse date di scadenza dei vari rapporti nonché dal nozionale di riferimento di volta in volta preso in considerazione. Tuttavia, tali contratti di IRS non sarebbero comunque idonei a coprire l'esposizione debitoria di breve termine in essere con la convenuta. Di conseguenza, la difesa della banca avrebbe tentato di superare i vari vizi che inficiano i suddetti derivati - seppur non rilevati in sede di CTU - afferenti alla nullità degli stessi per difetto di causa per assenza di correlazione con passività aziendali, per totale assenza di alea/rischio per la banca-carenza di informazione e per assenza di modalità di calcolo. Da tutto quanto precede, parti appellanti deducono la violazione delle regole di diligenza, trasparenza e correttezza da parte dell'istituto di credito, con conseguente obbligo risarcitorio ai sensi degli artt. 1224 e 1226 c.c. La sentenza apparirebbe viziata per tale ultima ragione anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla a seguito della condotta Parte_1 illegittima tenuta dalla banca. Invero, le appellanti sottolineano come anche l'ABF si sia pronunciato in tema, accertando l'illegittimità degli addebiti contestati. Da ultimo, parti appellanti contestano il punto della sentenza in cui vengono condannate alle spese di lite.
5. — L'appello va respinto. Il primo giudice ha correttamente respinto la domanda attrice di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla ex art. 2033 c.c., ed ha invece accolto la domanda CP_4 riconvenzionale della banca appellata, avendo accertato, a seguito di CTU, un debito della correntista nella misura di euro 131.729,51.
10 Concentrando la valutazione delle censure ai profili che risultano specificamente collegati con i punti di motivazione della sentenza impugnata, va innanzitutto escluso che il principio formulato da S.U. n. 24675 del 19/10/2017 non si applichi al contratto di conto corrente, trattandosi di un principio di carattere generale che trae argomento dalla circostanza che è al momento della pattuizione che deve darsi rilievo al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Ovviamente nel contratto di conto corrente il principio formulato dalle S.U, va coordinato con l'esercizio dello ius variandi, ove sia pattuito nel contratto e sia correttamente esercitato (in difetto, non si applicano le nuove condizioni) e con le aperture di credito pattuite sul medesimo contratto di c/c. Ogni contestazione riguardante l'usura sopravvenuta contenuta nel motivo di impugnazione va, pertanto, respinta. Ciò premesso, va rilevata l'estrema genericità della doglianza. Ed infatti gli appellanti, pur avendo a disposizione la CTU, non hanno specificato in relazione a quale variazione del tasso di interesse e/o a quale affidamento, tra quelli concessi, ed in relazione a quale tasso soglia, si sarebbe verificata l'usura originaria, con la conseguenza che la censura non è valutabile nella sua fondatezza. Per quanto attiene, poi, alla doglianza circa il fatto che la somma di euro 51.357,78 evidenziata dal CTU nella seconda relazione non sarebbe stata depurata dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, è appena il caso di rilevare che detto profilo di invalidità del rapporto non era stato contestato dalla correntista nell'atto di citazione introduttivo del giudizio. Pertanto, il G.U. aveva così delimitato l'ambito dell'indagine peritale: « ridetermini il C.T.U. il saldo del conto corrente n.
1000/37 secondo questi criteri: accertare se nel corso dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito per cui è causa si sia fatto luogo all'applicazione di tassi usuari, avendo riguardo alle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, provvedendo, in caso di rilevazione del superamento del tasso soglia, a effettuare due operazioni alternative, da sviluppare in due diversi conteggi: eliminazione del tasso di interesse e riduzione dello stesso alla soglia di legge;
verificare se le variazioni di tasso siano state attuate in conformità di quanto prescritto dall'art. 118 t.u.b. (nel testo ratione temporis vigente) e comunicate, avendo riguardo anche a quanto precisato, in proposito, negli estratti conto periodici inviati al cliente, espungendo, in difetto, le variazioni stesse;
accertare la corretta
11 applicazione dei tassi previsti per le esposizioni maturate entro ed oltre la soglia degli affidamenti concessi e documentati, tenendo conto del termine di durata di essi e procedere, in ipotesi di applicazione di interessi non dovuti, alla contabilizzazione di quelli previsti dai contratti di affidamento con riferimento alle diverse ipotesi e, in difetto, dal contratto di conto corrente;
quantificare l'ammontare degli addebiti e degli accrediti operati in esecuzione dei due contratti di interest rate swap e le conseguenti ricadute sul conto corrente, rideterminandone il saldo attraverso conteggi alternativi, includendovi ed escludendovi dette movimentazioni;
descriva il funzionamento dei contratti di swap;
accertare, quindi, se le operazioni di swap siano state effettivamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente, precisando quali esse siano, se vi sia elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico- finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia, ecc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine e se siano previste procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni indicate ricorrano effettivamente». Ad ogni modo, il contratto di conto corrente e gli affidamenti, sono successivi alla delibera CICR 9.2.2000 e prevedono la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, debitori e creditori, come previsto dall'art. 20 comma 1 delle condizioni generali del contratto di c/c, specificatamente richiamato e sottoscritto alla fine del documento. Quanto, infine alla contestazione sull'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla domanda di risarcimento del danno, sul rilievo dell'avvenuta rettifica nel supplemento di CTU del saldo del conto nella ridetta misura di euro 51.357,78, non è spiegato alla Corte quale danno possa essere derivato alla correntista, atteso che all'esito dei ricalcoli effettuati dall'ausiliare, la medesima è risultata debitrice della banca nella misura di euro 131.729,51. Quanto ai rapporti IRS è appena il caso di rilevare che la funzione di copertura dei rapporti di leasing intrattenuti dall'appellante con e la è stata CP_6 Controparte_9 accertata con le sentenze del Tribunale Penale di Roma nei giudizi contro i funzionari della allora Cassa di Risparmio per CP_10
i reati di usura ed appropriazione indebita ai danni dalla
[...]
Con le sentenze nn. 681/2018 e 682/2018 il Parte_1
Tribunale penale ha così statuito: “Risulta, infatti, che i due contratti di interest rate swap siano stati conclusi a copertura dei
12 tassi per due operazioni di leasing che la società aveva in essere con altri istituti di credito. I contratti di leasing de quibus risultavano, infatti, conclusi a tasso variabile con conseguente esposizione della società a rischio di innalzamento degli stessi e non, invece, a copertura dell'apertura di credito, rapporto peraltro concluso - come evidenziato dalla P.G. all'esito dei suoi accertamenti - in epoca successiva a quelli di interest rate swap. Ne consegue che l'intervenuta estinzione del rapporto di apertura di credito non avrebbe potuto produrre alcuna efficacia sui contratti derivati de quibus, trattandosi di rapporti del tutto indipendenti ed autonomi. Risulta, quindi, che nel periodo interessato, i tassi di interesse abbiano avuto un andamento anomalo e non prevedibile in quanto sono stati in discesa anziché in crescita, talchè la società si è trovata a dover corrispondere degli importi che non avrebbe versato in assenza dei citati contratti derivati stante, appunto, l'andamento anomalo dei tassi, ma assolutamente corretti rispetto alla previsione contrattuale. Pure corretta rispetto ad essa appare, poi, l'applicazione di oneri, anch'essa contestata dalla controparte, in quanto espressamente previsti nell' accordo concluso”. Del tutto nuova è la contestazione circa la mancanza di causa, peraltro insussistente, attesa la già rilevata funzione di copertura da un rischio preesistente. Quanto alla contestata nullità per mancanza delle modalità di calcolo del Mark to Market, -contestazione anch'essa nuova, rileva l'appellata, è appena il caso di osservare che entrambi i contratti IRS indicavano il iniziale. CP_11
Inoltre, come ha rilevato la Banca appellata, la “Scheda prodotto” relativa ai derivati “Tasso Protetto-Premio Frazionato”, come quelli in esame, riportava il cd. “expected shortfall” (perdita media in caso di eventi negativi). La Corte sul punto concorda con quanto rilevato dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza del 20/02/2025, n. 455 in relazione ad analogo giudizio avente ad oggetto contratti derivati stipulati con , allegata dall'appellata, secondo la Controparte_1 quale è superflua l'indicazione della formula di calcolo del MtM, vista la presenza dei dati - MtM, costo di copertura, mark-up e indicazione dell'introito minimo/esborso massimo, nella Sezione D della modulistica della banca, analoga a quella dei contratti di cui è oggi è giudizio, ed ha rilevato che: “il fatto che il CTU, per verificare la correttezza dell'indicazione del MtM riportato in contratto, si sia dovuto avvalere di programmi particolarmente complessi, non vale, di per sé, a dimostrare la carenza del
13 requisito in questione per mancata indicazione della formula matematica con cui il MtM sarebbe stato determinato, dovendosi, piuttosto, rilevare, da un lato, che il CTU ha chiarito la necessità del ricorso a procedure matematiche complesse al fine di effettuare la verifica richiestagli;
da un altro lato, che tale verifica si è, comunque, conclusa con la conferma della correttezza dei dati a tal fine indicati in contratto”. Sempre la medesima Corte di appello di Milano nella citata sentenza, ha respinto la contestazione riguardante la mancata prospettazione degli scenari probabilistici, con le seguenti considerazioni che questa Corte condivide: "dall'analisi delle "Schede prodotto" dei derivati in oggetto (doc. 6 e 11 Convenuta) è emerso che, …le stesse non sono dei moduli pre-stampati e generici ma riportano tutte le condizioni economiche più rilevanti per ciascun IRS. Inoltre, da tali documenti risulta chiaramente l'indicazione dei possibili rischi connessi all'operazione di finanziamento (vantaggi, svantaggi e possibili perdite)"; che "a seguire viene poi indicato per ciascun IRS il grafico da cui si può desumere il valore atteso dell'ammontare del differenziale al variare del relativo parametro di riferimento di mercato (Euribor 3 mesi) in un dato intervallo di valori. Il CTU ha precisato che "da quanto sopra riportato inoltre è possibile vedere che i valori di mercato sono riferibili alle date di stipula (valore Euribor al 21/06/2011 ed al 30/09/2011) e non come affermato dal Dott. periodi precedenti." Pt_5
Inoltre, ha evidenziato "che sempre nelle suddette "Schede prodotto" (doc. 6 e 11 Convenuta) a pagina 4 e 5 sotto la voce "Classe di rischio del prodotto" è indicata la rischiosità finanziaria (Classe di rischio4) del solo prodotto senza considerare l'indebitamento ... Nello specifico al Primo IRS è attribuita una classe di rischio 4, mentre al Secondo IRS una classe di rischio 3. A tali classi corrisponde poi un Expected Shortfall, ovvero il valore medio delle perdite potenziali cumulate a scadenza determinabili ex-ante negli scenari più sfavorevoli, espresso in % sul nozionale. Tale valore viene rappresentato in una tabella di sintesi esplicativa indicata alla voce "Rischi finanziari" (sotto riportata)" (pag. 64 e 65 relazione peritale) Il CTU ha, quindi, concluso, affermando "che le perdite potenziali (Expected Shortfall) sono state comunicate in forma di intervallo percentuale sulla base delle informazioni disponibili alla stipula dei contratti."
14 In conclusione, i contratti interest rate swap di cui è giudizio risultano conformi ai criteri dettati dalla S.C. nella sentenza S.U. n. 8770 del 12/05/2020. Parimenti generiche ed infondate vanno ritenute le censure riguardanti il dedotto comportamento scorretto della CP_4
Il motivo sulle spese va rigettato, non versandosi in ipotesi di soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca è stata accolta limitatamente ad euro 131.729,51.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico delle parti appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_2
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 2025. Il Presidente estensore
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