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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4969/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4969/2019
promossa da:
CF: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. MARCO RUSSO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI DI CP_1 P.IVA_2
PALMA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2511/2016, concesso dal
Tribunale di S.M.C.V. in data 07.12.2016 e notificato il 16.12.2016 con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della l'importo di euro CP_1
17.700,00, oltre interessi legali e spese liquidate nel procedimento monitorio.
Il credito di cui al decreto ingiuntivo è fondato su fatture rimaste impagate relative a forniture di merce effettuate dalla in favore della ditta CP_1
opponente A fondamento della proposta opposizione Parte_1
deduceva la presenza di difetti ed anomalie sulla merce Parte_1
fornita, sollevava quindi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione al mancato pagamento del prezzo, eccependo in ogni caso la compensazione tra quanto dovuto ed il prezzo pagato ad una ditta specializzata per eliminare i vizi denunciati pari ad euro 7.930,00 oltre Iva ed oneri di legge, previa decurtazione delle somme pagate e non conteggiate dalla opposta.
In via subordinata chiedeva, sempre previo accertamento dei vizi delle cose vendute, condannarsi la al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali subiti, compresi quelli da lesione di immagine e da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, e chiedendo nel merito il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, proponeva eccezione di decadenza per mancata denuncia dei vizi lamentati nel termine di cui all'art. 1495 c.c., adducendo altresì l'avvenuto riconoscimento del debito da parte della acquirente attraverso la comunicazione da essa inviata del 03.05.2016.
pagina 2 di 7 Con sentenza n. 2293/19, depositata in data 04.09.2019, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere rigettava la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1
di controparte
Avverso detta sentenza proponeva appello, che Parte_1
chiedeva, nel dettaglio, la riforma della sentenza di prime cure, formulando il seguente motivo di appello di seguito sintetizzato:
Con motivo di censura rubricato “Erronea motivazione per il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento” – l'appellante impugnava la sentenza di primo grado denunciando sostanzialmente l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove non aveva rilevato la tempestività della denuncia dei vizi della merce da essa effettuata, la sussistenza di detti vizi ed il diritto alla decurtazione dal prezzo pattuito dell'importo corrispondente alla spesa fatturata sostenuta per la eliminazione degli stessi pari ad € 7.930,00, oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza di tale inadempimento di controparte.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare i predetti vizi delle cose vendute e, di conseguenza accogliersi le eccezioni e domande già spiegate in primo grado, decurtandosi in ogni caso dal prezzo pattuito detta somma € 7.930,00 e riconoscendosi, in subordine, un residuo credito dell'opposta di soli € 8.070,00 pari alla differenza tra prezzo convenuto della merce e spesa sostenuta per la eliminazione dei difetti.
Si costituiva in data 14.03.2020 l'appellata che per le specifiche CP_1
motivazioni esposte in comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, in via preliminare eccepiva la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, e nel merito contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto pagina 3 di 7 dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado reiterando sostanzialmente tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già formulate innanzi al
Tribunale. Chiedeva altresì la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 1 o comma 3 cpc.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
pagina 4 di 7 Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In vero, trattandosi di una condizione dell'azione di garanzia proposta dal compratore ex artt. 1490 e 1495 cc, incombe su di lui l'onere di provare la tempestività della denuncia degli asseriti vizi delle cose acquistate (vedi Cass.
12337/2023, 24348/2019).
Nel caso di specie il compratore/opponente non ha assolto in alcun modo a tale onere probatorio in via documentale, né ha chiesto di provare in altro modo (ad esempio articolando prova orale) il compimento di specifici tempestivi atti di denuncia dei vizi entro i termini previsti in primo grado dall'allora vigente art. 183
VI comma cpc., né tale prova può essere richiesta ex novo in grado di appello stante la preclusione di cui all'art. 345 comma 3 cpc.
Pertanto, in mancanza di detto presupposto dell'azione, la domanda di garanzia azionata dal compratore ex artt. 1490 e 1495 cc (in tale fattispecie dovendosi inquadrare la richiesta di accertamento dei vizi delle cose vendute e di riduzione pagina 5 di 7 del prezzo nella forma di decurtazione delle spese sostenute per la eliminazione dei difetti, con preventiva eccezione di inadempimento) non può che essere respinta, con conferma della sentenza di primo grado.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione considerato che l'accertamento preliminare di cui innanzi è di per sè determinante ed assorbente, va inoltre rilevato che incombe altresì sul compratore, per il consolidato principio di vicinanza della prova, fornire la prova anche dei pretesi vizi (vedi Cass. 25747/24, 8775/2024, 32514/23). Nel caso di specie, al di là della genericità delle allegazioni difensive in merito a detti vizi, il compratore non ha affatto assolto tale onere probatorio, né ha formulato specifiche richieste di prova a riguardo entro i termini previsti in primo grado dall'allora vigente art. 183
VI comma cpc.
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea si rivelerebbe comunque infondata.
Non ricorrono i presupposti della mala fede o colpa grave, ovvero del manifesto abuso dello strumento processuale, giustificanti l'accoglimento della domanda dell'appellata di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 o 3 cpc.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata CP_1
seguono la soccombenza della società appellante e si Parte_1
liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato pagina 6 di 7 l'appello respinto l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2293/19, pubblicata in data 04.09.2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del grado di appello che CP_1
liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv.
Luigi Di Palma dichiaratosi anticipatario;
c) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 commi 1 o 3 cpc;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 13.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4969/2019
promossa da:
CF: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. MARCO RUSSO
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI DI CP_1 P.IVA_2
PALMA
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2511/2016, concesso dal
Tribunale di S.M.C.V. in data 07.12.2016 e notificato il 16.12.2016 con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della l'importo di euro CP_1
17.700,00, oltre interessi legali e spese liquidate nel procedimento monitorio.
Il credito di cui al decreto ingiuntivo è fondato su fatture rimaste impagate relative a forniture di merce effettuate dalla in favore della ditta CP_1
opponente A fondamento della proposta opposizione Parte_1
deduceva la presenza di difetti ed anomalie sulla merce Parte_1
fornita, sollevava quindi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione al mancato pagamento del prezzo, eccependo in ogni caso la compensazione tra quanto dovuto ed il prezzo pagato ad una ditta specializzata per eliminare i vizi denunciati pari ad euro 7.930,00 oltre Iva ed oneri di legge, previa decurtazione delle somme pagate e non conteggiate dalla opposta.
In via subordinata chiedeva, sempre previo accertamento dei vizi delle cose vendute, condannarsi la al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali subiti, compresi quelli da lesione di immagine e da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, e chiedendo nel merito il rigetto della proposta opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, proponeva eccezione di decadenza per mancata denuncia dei vizi lamentati nel termine di cui all'art. 1495 c.c., adducendo altresì l'avvenuto riconoscimento del debito da parte della acquirente attraverso la comunicazione da essa inviata del 03.05.2016.
pagina 2 di 7 Con sentenza n. 2293/19, depositata in data 04.09.2019, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere rigettava la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1
di controparte
Avverso detta sentenza proponeva appello, che Parte_1
chiedeva, nel dettaglio, la riforma della sentenza di prime cure, formulando il seguente motivo di appello di seguito sintetizzato:
Con motivo di censura rubricato “Erronea motivazione per il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento” – l'appellante impugnava la sentenza di primo grado denunciando sostanzialmente l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove non aveva rilevato la tempestività della denuncia dei vizi della merce da essa effettuata, la sussistenza di detti vizi ed il diritto alla decurtazione dal prezzo pattuito dell'importo corrispondente alla spesa fatturata sostenuta per la eliminazione degli stessi pari ad € 7.930,00, oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza di tale inadempimento di controparte.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare i predetti vizi delle cose vendute e, di conseguenza accogliersi le eccezioni e domande già spiegate in primo grado, decurtandosi in ogni caso dal prezzo pattuito detta somma € 7.930,00 e riconoscendosi, in subordine, un residuo credito dell'opposta di soli € 8.070,00 pari alla differenza tra prezzo convenuto della merce e spesa sostenuta per la eliminazione dei difetti.
Si costituiva in data 14.03.2020 l'appellata che per le specifiche CP_1
motivazioni esposte in comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, in via preliminare eccepiva la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, e nel merito contestava le ragioni poste a base dell'appello, chiedendo il rigetto pagina 3 di 7 dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado reiterando sostanzialmente tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già formulate innanzi al
Tribunale. Chiedeva altresì la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 1 o comma 3 cpc.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
pagina 4 di 7 Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
In vero, trattandosi di una condizione dell'azione di garanzia proposta dal compratore ex artt. 1490 e 1495 cc, incombe su di lui l'onere di provare la tempestività della denuncia degli asseriti vizi delle cose acquistate (vedi Cass.
12337/2023, 24348/2019).
Nel caso di specie il compratore/opponente non ha assolto in alcun modo a tale onere probatorio in via documentale, né ha chiesto di provare in altro modo (ad esempio articolando prova orale) il compimento di specifici tempestivi atti di denuncia dei vizi entro i termini previsti in primo grado dall'allora vigente art. 183
VI comma cpc., né tale prova può essere richiesta ex novo in grado di appello stante la preclusione di cui all'art. 345 comma 3 cpc.
Pertanto, in mancanza di detto presupposto dell'azione, la domanda di garanzia azionata dal compratore ex artt. 1490 e 1495 cc (in tale fattispecie dovendosi inquadrare la richiesta di accertamento dei vizi delle cose vendute e di riduzione pagina 5 di 7 del prezzo nella forma di decurtazione delle spese sostenute per la eliminazione dei difetti, con preventiva eccezione di inadempimento) non può che essere respinta, con conferma della sentenza di primo grado.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione considerato che l'accertamento preliminare di cui innanzi è di per sè determinante ed assorbente, va inoltre rilevato che incombe altresì sul compratore, per il consolidato principio di vicinanza della prova, fornire la prova anche dei pretesi vizi (vedi Cass. 25747/24, 8775/2024, 32514/23). Nel caso di specie, al di là della genericità delle allegazioni difensive in merito a detti vizi, il compratore non ha affatto assolto tale onere probatorio, né ha formulato specifiche richieste di prova a riguardo entro i termini previsti in primo grado dall'allora vigente art. 183
VI comma cpc.
Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea si rivelerebbe comunque infondata.
Non ricorrono i presupposti della mala fede o colpa grave, ovvero del manifesto abuso dello strumento processuale, giustificanti l'accoglimento della domanda dell'appellata di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 o 3 cpc.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata CP_1
seguono la soccombenza della società appellante e si Parte_1
liquidano a carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato pagina 6 di 7 l'appello respinto l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2293/19, pubblicata in data 04.09.2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del grado di appello che CP_1
liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avv.
Luigi Di Palma dichiaratosi anticipatario;
c) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 commi 1 o 3 cpc;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 13.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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