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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2464/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 8.5.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...]in Contrà delle Canove n. 19, c.f.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Pase (cf: pec: C.F._2
– fax 0444/326313) con Studio in Vicenza, Email_1
Contrà Santi Apostoli n. 16
attore opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), P.IVA_1 con sede legale in Via SS. Trinità 27 – 36015 Schio (VI), c.f. e P.Iva , in persona del legale rappresentante ,rappresentata P.IVA_1 CP_2
e difesa dall'avv.ORLANDO ANDREA (C.F.: e C.F._3 dall'avv.GALLA GABRIELE ( , con domicilio eletto presso C.F._4 lo studio dello stesso in CORSO PALLADIO, 179 36100 VICENZA
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di (già Controparte_1 CP_3
– in persona del legale rappresentante pro tempore - alle obbligazioni di cui
[...] al contratto sottoscritto in data 28.12.2021 e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui agli atti e per l'effetto:
- Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esposte in atti in fatto ed in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. n. 627/2023 Ing. e 1334/2023 R.G. del 11.03.2023 opposto dal NO perché infondato, Parte_1 ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, revocarlo in considerazione del fatto che è stato dimostrato con prova scritta l'inadempimento della convenuta Controparte_1
[...]
In via riconvenzionale
- Condannare – in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore – alla restituzione delle somme già versate dal NO pari ad Parte_1
Euro 5.000,00.;
- Condannare – in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore - al risarcimento di tutti i danni subiti dal NO , ivi compresi Parte_1 quelli per la rimessione in pristino dell'immobile e lo sgombero del mobilio, nella misura che verrà quantificata in corso di causa o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria del NO nei confronti di accertarsi che la Parte_1 Controparte_1 prestazione eseguita dalla convenuta opposta non è stata eseguita a regola d'arte per i motivi di cui in atti e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità, operandosi la compensazione, fino a concorrenza, tra il prezzo così come sopra rideterminato e le somme già corrisposte dal NO , Parte_1 con condanna di – in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore – alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in eccesso. In ogni caso Accertato e dichiarato che ha agito in giudizio in mala fede, Controparte_1 dichiararsi tenuta e condannarsi la stessa – in persona del legale rappresentante pro tempore – a risarcire al NO i danni per responsabilità aggravata ai sensi Parte_1 dell'art. 96, 1° e 3° c.p.c., nella misura da liquidare in via equitativa. Con rifusione di spese e compensi professionali per la difesa nel presente giudizio di opposizione, oltre al contributo integrativo C.P.A. e dell'IVA come per legge. In via istruttoria A) Si chiede che la TU venga chiamata a chiarimenti sulle circostanze evidenziate nel punto A delle note per udienza cartolare depositate in data 10.07.2024; B) Si chiede che, al fine di verificare e garantire l'effettiva efficacia delle soluzioni indicate dalla TU, il Giudice voglia ordinare ad di eseguire Controparte_1 gli interventi di ripristino del mobilio individuati nell'elaborato peritale redatto dall'Arch. specificando che la verniciatura delle ante, in quanto attività Per_1
2 insalubre, non dovrà essere effettuata all'interno dell'appartamento nel quale attualmente si trova il mobilio;
a seguito della realizzazione di tali interventi da parte di si chiede che il Giudice voglia ordinare alla TU Arch. Controparte_1 di redigere, previo nuovo accesso nei locali, elaborato conclusivo che accerti la Per_1 risoluzione dei vizi lamentati;
C) Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova di cui ai numeri da 1 a 18 dell'atto di citazione, da intendersi qui riprodotti integralmente e preceduti dalle parole “Vero che”. Si indicano a testi i NOi: di Vicenza;
Dott. Testimone_1 Testimone_2 di Vicenza;
Arch. i Lonigo (VI); Avv. Antonella Cataldi di Vicenza. Testimone_3
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA In via preliminare:
- accertare l'intervenuta decadenza dall'azione di garanzia dei vizi ex art. 2226 c.c. e/o ex art. 1495 c.c. e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio nei confronti di Controparte_1 In via principale:
- disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigettarsi l'opposizione promossa dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto ivi comprese le domande Pt_1 riconvenzionali formulate dall'opponente nonché la domanda di risarcimento ex art. 96 co.1 e 3 cpc per i motivi esposti in atti;
- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2023, R.G. 1334/2023 e comunque in ogni caso condannarsi il sig. al pagamento a favore di Pt_1 Controparte_1 quantomeno dell'importo di € 16.950,00 in via capitale oltre interessi legali sul capitale dalla data della fattura al saldo o della diversa somma che risulterà di Giustizia;
In ogni caso:
- rimborso delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre a rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA, come per legge, oltre alle spese e competenze relative al procedimento monitorio. In via istruttoria:
- si insiste per le istanze istruttorie ad oggi non ammesse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 627/2023 D.Ing., che gli ingiungeva di pagare alla ricorrente la somma di Euro 20.000,00 oltre Controparte_1 accessori quale saldo del prezzo di componenti d'arredamento su misura. L'attore opponente esponeva: che in occasione della consegna avvenuta in data 03.05.2022 (anziché inizio marzo 2022) , l' attore e legale CP_2 rappresentante della convenuta, avevano notato sui mobili alcune evidenti ammaccature, per cui contattava telefonicamente il falegname che aveva CP_1 materialmente costruito i mobili – soggetto terzo rispetto all'odierna convenuta, il quale prelevava le ante delle librerie per sistemarle;
erano seguiti tre interventi di ripristino dei mobili, a seguito dei quali con e-mail del 17.06.2022 la convenuta riconosceva formalmente i “ritardi” nella consegna e i “difetti” del mobilio fornito al punto da comunicare che, nonostante fossero stati eseguiti ulteriori lavori non concordati quali l'istallazione di due torrette elettrificate e la predisposizione di fori per prese e cornici di chiusa, “abbonava” il pagamento del relativo corrispettivo al 3 fine di ristorare il NO per i disagi subiti;
tuttavia sin dal 17.06.2022, non Pt_1 appena ultimato il montaggio dei mobili presso la sua abitazione, l'attore si rendeva conto che, nonostante gli interventi di ripristino posti in essere a più riprese dalla convenuta, il mobilio fornito presentava numerosi difetti che immediatamente contestava :
- le ante delle librerie erano di diverse tonalità di colorazione e di differenti misure e che, non essendo state tutte montate in squadra, si creavano fughe ben visibili e tutte differenti.
- alcuni angoli delle ante non erano retti ma smussati,
- i cassetti erano di misura diversa,
- le mensole non erano state montate tutte allo stesso livello
- la struttura montata nello studio costituita da libreria e divano letto era stata concepita e realizzata in modo tale da rendere impossibile l'apertura delle ante laterali della libreria
-sulle ante erano inoltre stati montati dei pomelli sul profilo obliquo del tutto antiestetici e poco funzionali;
dopo varie segnalazioni verbali , in data 28.06.2022 l'odierno attore inviava una mail alla fornitrice riscontrata dal il quale riconosceva di aver ricevuto le CP_2 contestazioni già nel corso dell'ultimo intervento presso l'abitazione di questi, rendendosi disponibile a rimediare ai vizi;
in data 18.07.2022 il legale dell'attore inviava alla una Controparte_1 raccomandata A.R. di diffida con la quale, nel ribadire le contestazioni relative ai vizi dei beni forniti da chiedeva l'esatta esecuzione dell'ordine Controparte_1 del 28.12.2021, oltre al risarcimento dei danni che si riservava di quantificare, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, dichiarando che in caso di decorso infruttuoso del termine, il contratto doveva intendersi risolto . Tutto ciò premesso, l'attore ritenendo che il rapporto intercorso costituisse contratto d'appalto, disciplinato con riferimento all'esistenza di difformità e vizi dell'opera, dagli artt.1667 e 1668 c.c., che i mobili consegnati fossero affetti da gravi vizi che ne impediscono l'uso e ne annullano il valore (come da perizia di parte redatta dall'Arch. , che a seguito della notifica della diffida ex art. 1454 c.c. e Tes_3 dell'inutile decorso del termine concesso, il contratto dovesse intendersi risolto ipso iure per inadempimento, con obbligo per la convenuta di procedere al ritiro dei mobili, alla rimessione in pristino dei luoghi ed alla restituzione dell'importo di Euro 5.000,00 versato a titolo di acconto (doc. 06 e doc. 08), e in via subordinata invocando ai sensi dell'art. 1668, 2° comma c.c. la risoluzione del contratto, chiedeva : “Accertare e dichiarare l'inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni di cui al contratto del 28.12.2021 e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto opposto, condannare alla restituzione delle somme Controparte_1 già versate dal pari ad Euro 5.000,00, e al risarcimento di tutti i danni subiti Pt_1 dal NO ivi compresi quelli per la rimessione in pristino Parte_1 dell'immobile e lo sgombero del mobilio;
in via subordinata accertarsi che la
4 prestazione eseguita dalla convenuta opposta non è stata eseguita a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità, operandosi la compensazione, fino a concorrenza, tra il prezzo così come sopra rideterminato e le somme già corrisposte dal NO , con condanna di Parte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore – alla Controparte_1 restituzione delle somme eventualmente ricevute in eccesso. In ogni caso, accertato e dichiarato che ha agito in giudizio in mala fede, Controparte_1 condannarsi la stessa a risarcire i danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° c.p.c., nella misura da liquidare in via equitativa.”
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo la tardività delle contestazioni perché sollevate per la prima volta in data 28.06.2022, dopo 11 giorni dalla consegna della merce avvenuta in data 17.06.2022, e solo dopo che con messaggio del 27.06.2022 aveva sollecitato il pagamento, nonostante CP_1 che i presunti vizi, dedotti per la prima volta specificamente da controparte con l'opposizione, potessero essere riconoscibili ictu oculi dal già il giorno della Pt_1 consegna, trattandosi per gran parte di difetti di tipo estetico . La convenuta affermava che la fornitura era stata eseguita in conformità al progetto definitivo concordato con (prodotto sub doc. 4) che, non corrispondeva a Pt_1 quello prodotto dall'attore, il quale aveva più volte modificato ed integrato le proprie richieste. Osservava che i “vizi” lamentati dalla controparte con l'atto di opposizione attenevano meramente al piano estetico consistendo per lo più in imperfezioni sulle regolazioni delle cerniere dei battenti o dei cassetti, imperfezioni facilmente superabili con qualche giro di vite in più che certamente il venditore avrebbe eseguito e con costi a proprio carico, se gli fosse stato concesso di verificare in loco ed effettuare il lavoro. In particolare anche le ante con gli angoli leggermente smussati, che ora l'attore contestava, erano state visionate dal ben prima della Pt_1 consegna, ed era del tutto normale che mobili di falegnameria artigianale possano necessitare di regolazioni o rifiniture in fase di montaggio o possano non risultare perfettamente regolari. Contestava in dettaglio i presunti vizi lamentati dall'attore , in particolare circa la difficoltà di apertura delle ante laterali della libreria che sbattono contro il divano, evidenziava che l'apertura delle ante nella predetta modalità angolare non era inizialmente prevista dal progetto ma era stata un'aggiunta richiesta dal Pt_1 medesimo, il quale aveva dichiarato in fase di modifica del progetto, che nel caso avrebbe spostato il divano o posto nel ripiano oggetti di uso non quotidiano per ovviare al problema
Nel frattempo in data 26.9.2023 l'attore opponente aveva depositato “ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 699 c.p.c.” nel quale, dopo la costituzione della convenuta, veniva disposta TU affidata all' arch. sul seguente quesito: Persona_2
5 “ letti atti e documenti, eseguito sopralluogo, accerti il TU se il mobilio fornito dal convenuto sia conforme a quanto progettato e ordinato;
se sussistano i vizi e difetti lamentati da parte dell'opponente; in caso affermativo dica se tali vizi impediscano un normale utilizzo dei beni;
se sia possibile porvi rimedio e con che spesa;
in caso negativo ne stabilisca il reale valore;
tenti la conciliazione delle parti”. Nella causa principale, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività in pendenza di opposizione, dopo il deposito della TU e il rigetto di istanza di ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva, la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza, atteso che rispondendo in pari data alla mail di contestazione del 28.6.2022, aveva scritto: “ il giorno che ci CP_1 siamo lasciati dopo l'ultimo intervento…non avevo capito la sua contestazione”, ammettendo quindi che una contestazione vi era stata già il giorno 17.6.2022 (cfr. doc. 4 attoreo). Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti alla luce dell'istruttoria già espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo in corso di causa. Il Consulente Tecnico d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.
Il TU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) La TU arch. dopo avere esaminato i progetti e verificato mediante Per_1 sopralluogo quanto realizzato, ha accertato che i mobili costituiscono “ un prodotto
“su misura” in base alle specifiche richieste del sig. ” e che “ le due librerie Pt_1 corrispondono a quanto progettato e ordinato”, concludendo nel senso che i difetti lamentati dall'attore non impediscono il loro normale utilizzo, ma sono sanabili con interventi puntuali , che ha indicato , preventivandone la spesa, pari ad euro 2.500,00, IVA esclusa, somma comprendente l'organizzazione del cantiere e la pulizia finale.
6 La TU ha così concluso: “La scrivente ritiene che le librerie siano conformi al progetto presentato ed alla conferma d'ordine sottoscritta dalle parti e che non sia impedito il normale utilizzo dei beni. Ha valutato i costi di ripristino in un totale di euro 2.500,00 . Il TU ha vagliato la disponibilità delle parti di giungere ad un accordo transattivo, trovando chiusura da parte del sig. .” Pt_1
Rispondendo alle osservazioni del CTP attoreo, la TU “ convalida quanto scritto in perizia in merito alla lieve differenza di colore (bianco più freddo e bianco più caldo) quanto alla omogeneità dell'insieme, le due librerie esposte alla luce naturale, all'illuminazione artificiale ai colori dello stesso arredamento, comporta che la differenza di tonalità non sia praticamente percepibile. Come scritto in perizia sarà necessario comunque lucidare i fianchi delle librerie che al tatto risultano più ruvide.
In sede di sopralluogo, alla domanda posta dalla scrivente alle parti, in merito alla tipologia di anta, lo stesso sig. dichiarava che la scelta di avere l'anta libera Pt_1 senza sovrapposizioni era stata una sua decisione.” Dopo avere ribadito che i mobili artigianali possono presentare piccole imperfezioni che non si verificano in quelli prodotti in serie, la TU ha in conclusione affermato che gli asseriti vizi hanno per lo più carattere estetico, sono rimediabili con gli interventi descritti, e che “Le lavorazioni suggerite sono realizzabili senza dover spostare i mobili.” Infondata risulta pertanto la pretesa attorea di risolvere il contratto per inadempimento, atteso che i mobili corrispondono a quanto concordato, sono idonei all'uso cui sono destinati, e presentano solo piccole imperfezioni di carattere estetico, rimediabili con spesa di euro 2500 + IVA. Dalle allegazioni delle parti risulta che la convenuta aveva offerto già prima della causa di intervenire per le sistemazioni (doc. 4 attoreo), sistemazioni prima osteggiate dall'attore, che le ha poi richieste, ma solo dopo che la convenuta aveva notificato istanza di ordinanza ingiunzione, e tuttavia esigendo che la verniciatura fosse effettuata esternamente ai locali, (doc. 10 attoreo) nonostante la precisazione della TU, sopra riportata, circa la realizzabilità in loco degli interventi consigliati. Il decreto opposto va dunque revocato, ma l'attore opponente va condannato a pagare alla convenuta opposta la somma ancora dovuta, decurtata del costo degli interventi di riparazione , e pari dunque ad euro 16.950,00.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, prevalente a carico dell'attore, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018, e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite, mentre le spese di TU vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
7 1) revoca il decreto opposto e condanna l'attore opponente a pagare alla convenuta opposta euro 16.950,00 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, e pone le spese della TU , già liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Vicenza il 9.1.2025. Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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