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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Composto dai signori magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5478 /2024 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 12/11/2024;
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. MAROTTA MARIO DANIELE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE -
E
Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come da verbale del 12/11/24.
OGGETTO: Mutamento di sesso
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, celibe e senza figli, ha adito questo Tribunale, esponendo: di essere nato il Parte_1
17.07.2006 con gli organi sessuali identificativi del genere maschile;
di avere sempre vissuto una condizione di “disforia” di genere in quanto lo stesso ha percepito la propria identità di genere femminile in contrasto con il sesso anatomico;
che lo stesso, venuto a conoscenza della possibilità di riattribuzione sia fisica che giuridica della propria identità sessuale, ha intrapreso un percorso di trasformazione dei propri caratteri primari e secondari da maschili in femminili sottoponendosi a diverse terapie ormonali. Per tali ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare che sussistono le condizioni di “ disforia di genere” in capo al ricorrente e di autorizzare la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile in femminile, l'autorizzazione al trattamento chirurgico e a
Per_ sostituire il nome con quello di . Pt_1
Con la sentenza n. 221/15, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1, c. I, della l. n. 164/82 - ove interpretato nel senso di subordinare l'attribuzione di un sesso diverso da quello anagrafico alla conforme correzione per via chirurgica degli organi sessuali - sollevata dal Tribunale remittente per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 117, c.
I, Cost., ha reso della norma in oggetto una lettura costituzionalmente orientata, in virtù della quale l'esecuzione dell'intervento chirurgico deve intendersi soltanto come una facoltà
dell'interessato, finalizzata ad assicurarne il miglior benessere psicofisico, non già come una precondizione per l'attribuzione di diverse generalità. Quest'ultima, invece, è da reputarsi conseguente al solo accertamento di una radicata identità di genere diversa da quello biologico,
tale da rendere intollerabile per l'istante la perdurante identificazione con quest'ultimo. In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15, osservando che l'art. 1 l.
n. 164/82 e l'art. 31, c. IV, d. lgs. n. 150/11, nel consentire la variazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e nell'attribuire al Tribunale il potere di autorizzare l'adeguamento di essi, “quando necessario”, intende, in primo luogo, alludere non necessariamente ai caratteri primari, ma anche solo a quelli secondari, e, in secondo luogo,
confinare l'eventualità di un intervento chirurgico ai soli casi nei quali esso sia desiderato dall'istante per raggiungere un miglior equilibrio con il proprio corpo, senza che ciò possa condizionare la modifica delle risultanze anagrafiche. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti ( in particolare relazione psicologica unità
operativa complessa di psichiatria e psicologia Federico II Napoli a firma del dott. Persona_2
è emersa, senza dubbio, sia la circostanza che il ricorrente si trovi nella condizione
[...]
disforica di genere derivante dalla sua consolidata e irreversibile identificazione, in contrasto con le risultanze anagrafiche, sia l'adeguato equilibrio psicofisico da lui raggiunto in relazione alla propria condizione. Dall'esame della relazione non è emerso alcun segno ascrivibile a patologie psichiatriche in atto di guisa che non è lecito nutrire dubbi in ordine al radicamento nella sua psiche del proposito espresso nel presente giudizio, quale ferma e libera espressione della sua volontà. Emerge altresì che il ricorrente ha assunto un aspetto prevalentemente femminile sul
[... piano familiare e sociale. Sul piano fisico, dalla relazione del 09.04.2024, a firma della dott.ssa si legge l'assenza di apprezzabile peluria sul viso e sul corpo e la comparsa dell'iniziale Pt_2
bottoncino mammario. Il ricorrente, presente all'udienza del 12.11.2024, ha dichiarato: “Mi
riconosco nel genere femminile dall'età di circa 7-8 anni. Mi piaceva giocare con le bambole,
truccarmi, vestirmi da donna. A 16 anni iniziai il percorso per la transizione al Policlinico di Napoli.
Ho fatto la terapia ormonale assumendo compresse;
inoltre mi sottopongo a iniezioni circa ogni tre
mesi prelevando il farmaco all'Asl di Mondragone. La mia volontà è seria e definitiva”. Pertanto, ha insistito nelle conclusioni del ricorso e ha chiesto l'autorizzazione all'intervento chirurgico necessario per armonizzare definitivamente il proprio aspetto fisico in quello femminile.
Appare, dunque, sussistente nell'istante una radicata identificazione nel sesso diverso da quello biologico, ormai consolidata negli anni, manifestata attraverso comportamenti tipici dell'altro sesso e accompagnata da una variazione dei caratteri sessuali secondari (sottoposizione a terapie ormonali come risulta dalla certificazione in atti); a ciò soltanto la legge, come interpretata nei citati arresti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, subordina la rettifica degli atti dello stato civile. All'istante, pertanto, dev'essere nei registri anagrafici attribuito il sesso femminile. L'imposizione all'interessato di un nome conforme al sesso attribuitogli con la presente sentenza ben potrebbe avvenire nella fase esecutiva, dinanzi all'ufficiale di stato civile;
tuttavia, avendo egli espresso con il ministero del proprio avvocato, già nell'atto introduttivo, la propria preferenza per
Per_ il nome di , occorre disporre in conformità.
Ora nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'autorizzazione alla sottoposizione ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da maschili a femminili, mediante assunzione di terapia ormonale femminilizzante, mastoplastica ricostruttiva e la vaginoplastica.
Il p.m. ha espresso parere favorevole.
La Corte Cost. con sentenza n. 143/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31,
comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza,
nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già
disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Orbene, poiché nel caso in esame tale valutazione, per le ragioni esposte, è senz'altro positiva,
non possono ravvisarsi ulteriori ostacoli all' intervento chirurgico che, pertanto, potrà essere senz'altro effettuato dal ricorrente. La materiale esecuzione dell'intervento e le sue possibilità di successo sotto il profilo della tecnica chirurgica sono rimesse all'apprezzamento del personale medico chiamato a procedervi (e, ovviamente, dell'interessata), che ne valuterà le possibilità di successo, anche in relazione agli eventuali difetti di carattere funzionale che potranno conseguirne rispetto allo svolgimento dell'attività sessuale.
Non essendo presenti nel procedimento contraddittori diversi dal P.M., mero interventore necessario, non vi è alcuna soccombenza e, pertanto, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 18.09.202416, con l'intervento necessario del P.M., disattesa ogni contraria istanza,
così provvede:
accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dispone che ad , nato a [...] Parte_1
VO (CE) il 17/07/2006 siano attribuiti nei registri di stato civile il sesso femminile e le generalità di;
accerta il diritto del ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico Persona_3
di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili, come esposto in parte motiva;
ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle modifiche anagrafiche conseguenti;
nulla per le spese di lite;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/01/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso