TRIB
Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
RG VG 1785/2022
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.SS Costanza Comunale Giudice relatore
Dott.SS Giulia Simoni Giudice
a scioglimento della riserva assunta allo scadere del termine concesso per il deposito di note scritte (8.4.2025) ha emesso il seguente
DECRETO
Premesso che:
- ha proposto, in data 02.12.2022, ricorso ex artt. 337 bis c.c. per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento del minore Per_1
nato il [...] dalla relazione sentimentale con;
in
[...] Controparte_1 particolare, ha chiesto al Tribunale, in via urgente, di disporre che il figlio trascorra Per_1
tutti i fine settimana presso il padre, al fine di consentire la frequentazione del centro della
Dr.SS presso il centro Aiutami A Fare da Solo;
e che la madre porti almeno CP_2 Per_1
due pomeriggi presso un centro specializzato e che il minore prosegua il percorso psicoterapico presso la Dott.SS e la Asl di Prato e, nel merito, ha chiesto CP_3
l'affidamento in via condivisa del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita da parte della madre, ponendo a carico pag. 1 della steSS un contributo al mantenimento di nella misura di € 250,00 mensili oltre Per_1
il 50% delle spese straordinarie;
- a sostegno del ricorso, il ricorrente ha allegato significative caratteristiche nel comportamento del figlio , quali, ad esempio la difficoltà di gestione del rimprovero, Per_1
la scarsa concentrazione, difficoltà relazionali con i coetanei ed un atteggiamento di svalutazione dell'adulto; le problematiche di attenzione ed impulsività, confermate dalla diagnosi del Dr. Basile, sono sempre state sottovalutate dalla madre, CP_1
, la quale non ha mai collaborato con scuola e docenti, anzi ha sempre
[...] minimizzato il comportamento di;
addirittura la madre, a seguito di un colloquio Per_1
con la psicologa della scuola frequentata da , ha negato per iscritto che Per_1 Per_1
presenti i comportamenti rilevati dalla scuola;
- in data 5.1.2023, si è costituita in giudizio, chiedendo Controparte_1
preliminarmente la riunione del presente procedimento a quello recante rg 1815/2022 dalla medesima introdotto, nel merito sottolineando l'infondatezza delle richieste di controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, Per_1 fiSSndo un contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio Per_1
nella misura di € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in particolare, la resistente ha dedotto che la collocazione e le condizioni di vita del figlio di non hanno influito affatto sulla sua crescita e sviluppo personale, che procedono Per_1
regolarmente seppur con qualche difficoltà relazionale comunque compatibile con la sua giovane età; ha precisato di aver sempre collaborato sia con il padre che con le strutture competenti, di seguire quotidianamente e di aver sottoscritto il Piano Didattico Per_1
Personalizzato per agevolare lo studio di , oltre ad essersi adoperata per inserire Per_1
in un gruppo di coping power come suggerito dalla Dr.SS ha riferito Per_1 CP_3
che il padre si è reso responsabile di abbandono dei minori, per aver lasciato, in data
21.7.22, soli ed incustoditi ed , la figlia dell'attuale convivente di ha Per_1 Per_2 Pt_1 lamentato che nel tempo trascorso con il padre, è costretto a subire la presenza della Per_1
nuova compagna del padre e della di lei figlia, situazione che genera difficoltà nel minore;
ha sottolineato comunque che ogni problema relativo a , non riguardi Per_1
pag. 2 esclusivamente il bambino, ma sia da ricollegarsi “in quel sistema genitoriale conflittuale che egli deve subire”; ha, altresì, lamentato che il padre rivolge a commenti svilenti sul Per_1
suo scarso rendimento scolastico, parla del figlio ed in sua presenza come di un bambino che ha problemi, ed ha addirittura più volte “alzato le mani sul figlio” ed anche aggredito verbalmente la madre;
ha riferito che in occasione di un problema di salute del figlio, il padre si è perfino dimenticato di acquistare l'antibiotico prescritto dal medico;
si è quindi opposta alla richiesta del ricorrente di ammettere CTU psicologica sul figlio, ritendendo preliminare una valutazione sui genitori e soprattutto sulla figura paterna, eccessivamente rigida e intransigente nei confronti del figlio;
ha infine chiesto di ammettere una consulenza Tecnica contabile sull'attività imprenditoriale del ricorrente e sui beni allo stesso riferibili, non condividendo la pretesa modifica del contributo versato dal padre a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
- all'udienza di comparizione delle parti del 18.01.2023, il Giudice ha disposto la riunione, al presente procedimento, del procedimento RG 1815/22, pendente tra le stesse parti e rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 1.3.2023;
- con note di trattazione scritta depositate in data 20.02.2023, il ricorrente, oltre a contestare la rappresentazione dei fatti fornita dalla resistente, ha dedotto l'accadimento medio tempore di fatti gravi: ha riferito che successivamente alla prima udienza, , a causa Per_1
della configurazione del cellulare regalatogli dalla madre senza preventivamente parlarne al padre, ha potuto avere accesso a tutte le e-mail della madre ed ha quindi letto anche la corrispondenza, riguardante la presente causa, intrattenuta da con Controparte_1
l'avvocato; ha lamentato che la madre non ha alcuna documentazione medica a supporto delle improvvise febbri di e che, nonostante il figlio voglia frequentare la squadra Per_1
di basket Versilia, è stato fiSSto un appuntamento per una nuova squadra e per una lezione di hip pop, sebbene la Dr.SS avesse suggerito una sport di gruppo;
ha CP_3
fatto anche presente che la scuola sollecita un intervento, visto il quadro di che Per_1
potrebbe presentare anche problematiche ulteriori quali discalculia e deficit di memoria, e che in ogni caso si mostra sempre più sfiduciato e triste di fronte alla scuola e a Per_1
nuove attività; ha, pertanto, chiesto, in via d'urgenza, l'attuazione, senza ulteriore ritardo, del percorso individuato dalla Dr.SS della Asl di Prato, anche previa CP_3
pag. 3 convocazione della steSS e, in tesi, l'immediato collocamento di presso il padre, e Per_1
solo in subordine di collocare il figlio presso la madre purché sino al termine dell'anno scolastico, con obbligo della steSS di far frequentare a almeno due pomeriggi a Per_1 settimana uno dei centri specializzati, come indicato dalla Dr.SS individuato CP_3
dal Tribunale, o dal CTU o, ancora, tra quelli indicati dal ricorrente nelle note di trattazione scritta, con diritto di visita del genitore non collocatario dal venerdì dall'uscita da scuola, a settimane alterne, o sino alla domenica sera oppure sino alle ore 13 del sabato, per poter proseguire l'attività di basket presso il Versilia Basket;
ha domandato infine in ogni caso l'affido di in regime condiviso ad entrambi i genitori, fiSSndo a carico del Per_1
genitore non collocatario, un contributo a titolo di mantenimento del figlio nella Per_1
misura di € 250,00, oltre alla refusione del 50 % delle spese straordinarie;
in via istruttoria, ha chiesto di disporre l'audizione, sulle circostanze capitolate dal ricorrente nelle note di trattazione scritta, della Dr.SS , della Dr.SS nonché del Dirigente Per_3 CP_3
CP_ scolastico e delle maestre e e di ammettere una CTU psicologica;
Per_4 Per_5
- con provvedimento dell'8.4.2023, reso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'audizione separata dei genitori all'udienza del 1.3.2023, è stata preliminarmente disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti e posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , collocato prevalentemente presso la madre, Per_1
nella misura di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
è stato infine ordinato alle parti di depositare documentazione attestante la propria situazione patrimoniale e reddituale;
- con istanza depositata il 14.5.2023, il ricorrente, ad integrazione del provvedimento emesso in data 8.4.2023, ha chiesto, con urgenza, alla luce degli ulteriori certificati della
Dr.SS e del Dr. Basile, di ordinare dal centro DSA Prato il certificato finale e CP_3 comunque di disciplinare il regime di collocamento di in via provvisoria nei fine Per_1
settimana, ed anche nel periodo estivo;
ha chiesto altresì di estendere il quesito da porre al
CTU, onde verificare l'uso da parte di del cellulare, le sue intenzioni sull'attività di Per_1
Basket nella squadra della Versilia e/o se sussiste una problematica di discalculia;
-a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.5.2023, è stato disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé tre weekend al mese sino alla domenica sera, nonché Per_1
pag. 4 un mese durante il periodo estivo, di cui non più di due settimane consecutive;
ha altresì disposto una relazione ai professionisti che hanno preso in carico circa il percorso Per_1
seguito dal minore e gli eventuali interventi suggeriti per il benessere del minore;
- all'esito della CTU, delle richieste delle parti e delle relazioni di aggiornamento depositate dalla Dr.SS , il Tribunale, all'esito della riserva CP_3 Controparte_5
assunta all'udienza del 21.11.2023, con provvedimento del 1.12.2023 ha ritenuto neceSSrio verificare l'andamento del percorso suggerito dal CTU, e ha disposto in via provvisoria,
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con conferma del provvedimento Per_1 reso in data 8.4.23 in ordine al contributo al mantenimento di fiSSto a carico del Per_1
padre; ha altresì disposto che il Servizio Sociale territorialmente competente effettui attività di monitoraggio sul nucleo familiare ed al contempo la prosecuzione del percorso presso la neuropsichiatria infantile dell' , nonché l'individuazione Controparte_5
immediata da parte dei genitori di un professionista per consentire a di Per_1
intraprendere un percorso psicoterapico;
- con istanza depositata in data 23.02.2024, parte ricorrente, lamentando un peggioramento della situazione di , ha richiesto il collocamento immediato del figlio presso Per_1 Per_1 di sé, istanza di cui la resistente, nel frattempo costituitasi a mezzo di nuovo difensore, ha chiesto il rigetto;
- con provvedimento del 27.3.2024, alla luce della relazione del Servizio incaricato che ha confermato l'elevata conflittualità ed incomunicabilità tra i genitori, ritenuto opportuno verificare il comportamento tenuto dal minore nel nuovo plesso scolastico, se del caso anche sentendo le insegnanti, è stata disposta la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte del Servizio Sociale;
- con provvedimento del 3.7.2024, lette le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali, nonché quelle redatte dai professionisti che hanno in carico , il Tribunale ha Per_1
modificato il regime di affidamento del minore, disponendo l'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale territorialmente competente, con delega sanitaria e scolastica, previa consultazione dei genitori e del curatore speciale nominando;
- la curatrice speciale costituendosi, in data 18.07.2024, ha dichiarato di ritenere consone e opportune le decisioni adottate dal Tribunale nell'interesse del minore , non Per_1
pag. 5 ritenendo allo stato di dover richiedere una diversa regolamentazione, proponendo però di ascoltare la richiesta del minore e quindi di modificare l'iscrizione già effettuata alle scuole in favore dell'Istituto Comprensivo Don Milani, più vicino a casa e presso Per_6 il quale si sono iscritti già alcuni amici;
- all'udienza del 15.10.2024, il giudice relatore rinviava la causa per la discussione finale all'udienza del 18.12.2024 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. concedendo termini per note scritte conclusionali fino al 9.12.2024;
- con ordinanza dell'8.1.2025 il Tribunale ha disposto l'audizione del minore;
- con provvedimento del 23.4.2025 il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio;
- con istanza depositata in data 20.5.2025 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di fiSSre nuova udienza per procedere a verificare lo stato psicofisico di nonché per attuare il Per_1
percorso indicato dalla ctu senza ritardi, con previsione di un supporto psicologico che di un supporto nello studio evidenziando il nuovo peggioramento del minore, come evidenziato anche dal corpo docente;
- con note depositate in data 27.5.2025 parte convenuta, dopo aver eccepito l'irritualità della istanza di controparte, ne ha chiesto il rigetto evidenziando che il 23.5.2025 vi è stato un colloquio nel corso del quale erano presenti entrambi i genitori di , la psicologa Per_1
Contr dell' dr.SS nonché l'assistente sociale incaricato, dr.SS nel quale Per_7 Per_8 sono state ribadite le difficoltà del minore, dipendenti dal disturbo ADHD diagnosticato, concordando per l'individuazione di un nuovo piano didattico personalizzato nonchè che la dr.SS avrebbe incontrato i docenti e rassicurando i genitori che non vi erano Per_7 motivi perché il minore ripetesse l'anno scolastico alla luce della media scolastica dei voti
(6,30) e della non estrema gravità dei comportamenti tenuti dal medesimo;
tanto premesso in fatto, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, nel merito il Tribunale osserva quanto segue.
Affidamento, collocamento, diritto di visita del minore – Il padre ha chiesto, in via principale, l'affidamento esclusivo del figlio e la madre, nel corso del giudizio, ha a sua volta richiesto l'affidamento superesclusivo del minore. Tuttavia, all'esito del giudizio, questo Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere le domande spiegate pag. 6 dalle parti. Al riguardo si osserva che entrambe le domande sembrano volte ad ottenere il potere decisionale nei riguardi del figlio alla luce dell'aspro, acceso e reiterato contrato genitoriale su ogni questione importante relativa al figlio (es. scuola, salute, sport).
Tuttavia, preme osservare che l'intenzione del legislatore nella disciplina del c.d. regime di affidamento esclusivo nei riguardi di un genitore piuttosto che di un altro, regime che si ricorda costituisce una deroga rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, non è quella di escludere un genitore né è possibile ricorrervi tutte le volte in cui vi è un contrasto genitoriale circa le scelte da assumere nei riguardi del figlio. Nel corso del presente giudizio risulta dimostrato che le parti continuano a mettere in atto una dinamica altamente conflittuale che rende impossibile procedere a scelte e decisioni in favore di
. Ciò perché, come già ampiamento affermato, le parti hanno atteggiamenti Per_1 diametralmente opposti (cfr. ordinanza del 3.7.2024). Tale conflittualità non è andata scemando nel corso del giudizio, neppure dopo la nomina del curatore speciale del minore né il disposto attuale regime di affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente. Al contrario, come dimostrato da ultimo con l'istanza depositata il 20.5.2025 a cui parte convenuta ha replicato con note del 27.5.2025, la conflittualità risulta ancora molto elevata e dipendente dai suddetti atteggiamenti diametralmente opposti dei genitori: il padre che, di fronte alla comunicazione della scuola, ha nuovamente reiterato le proprie istanze di ulteriori accertamenti circa il profilo psicologico del minore e la madre che riferisce una situazione ben più tranquillizzante a seguito dei colloqui avvenuti con l'assistente sociale e la psicologa.
Tale quadro fattuale porta ad escludere non soltanto le reciproche richieste di affidamento esclusivo o supersclusivo, peraltro ingiustificate tenuto conto della consulenza in atti, ma porta anche ad escludere, all'esito del presente giudizio, la possibilità di eliminare quella limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale in atto, dovendosi confermare il regime di affidamento di al Servizio Sociale territorialmente competente con delega Per_1
in ambito sanitario e scolastico per la durata di un anno.
Tale regime si rende neceSSrio, allo stato, al fine di ovviare alla elevata e perdurante conflittualità delle parti, conflittualità che peraltro sta incidendo negativamente sul minore.
pag. 7 Il collocamento del minore dovrà rimanere presso la residenza materna a Prato, non soltanto perché è il collocamento che ha sempre avuto il minore ma anche alla luce delle sopravvenute difficoltà che sta attraversando nel rapporto con il padre, come dal Per_1 medesimo confermato. È emerso, infatti, nel corso dell'audizione che è molto Per_1
arrabbiato con il padre e ha iniziato ad opporre un rifiuto alle visite con il medesimo.
Tale rifiuto è stato esaminato anche dalla ctu che ha partecipato al colloquio svolto dal giudice relatore evidenziando che il padre avrebbe dovuto, come suggerito nel corso delle operazioni peritali, ritagliarsi degli spazi ludici esclusivi con il figlio, il quale aveva già manifestato disagio a gestire l'intero nucleo familiare paterno allargato. Per tali motivi si ritiene adeguato, allo stato, assecondare i desideri di e quindi disporre incontri Per_1
osservati con un educatore del Servizio in spazio libero per la durata di tre mesi per poi renderli liberi in caso di esito positivo potendo il padre vedere e tenere con sé due Per_1
weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando lo riporterà dalla madre nonchè tre settimane durante l'estate, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali. Nel caso in cui tali incontri monitorati dovessero avere esito negativo i medesimi dovranno essere prorogati per ulteriori tre mesi.
Tale decisione appare la più tutelante del benessere psico-fisico del minore posto che il medesimo ha dichiarato di voler vedere il padre soltanto alla presenza di una terza persona, al fine di contenere i suoi rimproveri, e comunque osservante il diritto alla bigenitorialità, considerando il fatto che il padre ha riferito che da dicembre ha visto il figlio due sole volte.
Si specifica, sul punto, che il Tribunale è a conoscenza del fatto che il minore abbia incontrato il padre da solo a Prato non ponendo la condizione di volerlo vedere alla presenza di una terza persona, tuttavia, alla luce della comunicazione allegata alle note depositate dalla curatrice speciale da parte del Servizio Sociale, nella persona della dr.SS
questo Tribunale ribadisce la necessità, allo stato, dell'attivazione di incontri Per_8 monitorati volti a facilitare la relazione padre/figlio (cfr. comunicazione mail indicata:
“questo servizio è finalizzato a garantire i bambini e ai lori genitori (in questo caso il padre) il mantenimento e la ricostruzione della loro relazione a salvaguardia del loro legame. (…). Dal
pag. 8 colloquio avvenuto con e il padre, sembrava che gli incontri tra loro potessero riprendere in Per_1 autonomia, rispettando quanto richiesto dal ragazzo, e cioè che avvenissero inizialmente a Prato, per un tempo breve e alla sola presenza del padre. Alla luce però delle comunicazioni pervenute da parte del padre nelle quali si fa presente il permanere delle difficoltà ad incontrare e in Per_1 considerazione del fatto che non ci sono indicazioni in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria, si resta in attesa di poter dar seguito a quanto proposto se sussiste il consenso di entrambi i genitori, di far pervenire per scritto.”).
Si rende, inoltre, opportuno che il minore continui il percorso psicologico presso la psicologa dell' , dr.SS anche al fine di supportarlo nelle Controparte_5 Testimone_1
evidenziate problematiche riscontrate.
Sarà il Servizio affidatario ad assumere decisioni in relazione alla necessità di supporto allo studio tenendo conto del rendimento scolastico, da un lato, e di quanto verrà suggerito dalla psicologa che ha in carico il minore.
Dovrà, infine, essere attivata la vigilanza da parte del giudice tutelare in sede disponendo che il Servizio Sociale faccia pervenire relazioni trimestrali al medesimo.
Mantenimento del minore - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto di quanto già disposto in via provvisoria, alla luce degli aggiornamenti reddituali depositati dalle parti (reddito imponibile del euro Pt_1
17.323,00, - elettricista autonomo - reddito imponibile della euro 19.988,93 – Pt_2 impiegata scolastica) nonché del fatto che il minore, a differenza del paSSto, vive attualmente sempre presso la madre, si rende neceSSrio disporre un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del determinandolo nella somma di Pt_1
pag. 9 euro 350,00 mensili da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre a prevedere che l'assegno unico e universale erogato dall' per il figlio venga versato interamente in favore della madre, CP_6 essendo il genitore che si occupa della gestione del figlio interamente.
Le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% e saranno articolate in dispositivo.
Spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura dello stesso il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta delle spese del giudizio. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, dovranno essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese della curatrice speciale, al contrario, dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori che, con il loro comportamento, hanno dato causa alla nomina della predetta, con distrazione in favore dello Stato. Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. (vecchia formulazione), ogni contraria istanza ed eccezione respinta così provvede:
1. affida al Servizio Sociale già incaricato per la durata di un anno con Persona_1
delega in ambito scolastico e sanitario, previa consultazione dei genitori, e con collocamento prevalente del minore presso la madre;
2. dispone che il padre poSS vedere il minore mediante incontri monitorati organizzati dal
Servizio Sociale incaricato, alla presenza di un educatore per la durata di tre mesi;
in caso di esito positivo dispone che il padre poSS vedere e tenere con sé il minore due weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando lo riporterà dalla madre, tre settimane durante l'estate, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
in caso negativo dispone la proroga degli incontri monitorati per ulteriori 3 mesi;
3. dispone che il minore prosegua il percorso di sostegno psicologico presso l' CP_5
, dr.SS
[...] Per_7
pag. 10 4. incarica il Servizio affidatario di valutare la necessità per il minore di un supporto nello studio previa consultazione con la psicologa che ha in carico il minore;
5. invita i genitori a valutare di intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale;
6. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto neceSSrio per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
pag. 11 il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato interamente in CP_6
favore di;
Controparte_1
9. dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare presso l'intestato Tribunale per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
10. dispone che il Servizio Sociale affidatario faccia pervenire al giudice tutelare relazioni trimestrali;
11. compensa tra parte ricorrente e parte convenuta le spese del giudizio;
12. pone a carico di parte ricorrente e parte convenuta le spese di ctu, nella misura del 50% ciascuno, come liquidate con separati decreti;
13. condanna parte ricorrente e parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla curatrice speciale del minore che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Servizio
Sociale affidatario, alle parti costituite, all e la giudice tutelare per la Controparte_5
vigilanza.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 28/5/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
Dott.SS Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 12 pag. 13