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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14688/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASINI Parte_1 C.F._1
SS e dell'avv. MATTINZOLI CORRADO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA MONICA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3107/2024 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta opposta, allegatasi cessionaria del credito, della somma di euro 19.733,75, oltre interessi e spese, a fronte della conclusione di un contratto di finanziamento contestando, tra le altre, la titolarità del credito in capo all'opposta;
rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che il contratto costituente la causa petendi del pagina 1 di 3 diritto di credito azionato è stato concluso dall'opponente con FO Finanziaria s.p.a.;
rilevato che non risulta prodotto il contratto di cessione del credito tra l'originaria contraente FO
Finanziaria s.p.a. e Noes Finance s.p.a. avendo l'opposta prodotto il solo contratto di cessione concluso dalla stessa con Noes Finance s.p.a.;
ritenuto che, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a provare l'effettività della cessione del credito dall'originaria contraente a Noes Finance s.p.a., non vi sia prova della titolarità del credito in capo all'opposta;
ritenuto che quanto sopra imponga la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda monitoria con assorbimento di tutte le ulteriori censure;
rilevato che parte attrice opponente ha chiesto, oltre al rimborso delle spese di lite, il rimborso delle spese della perizia tecnica avente ad oggetto il contratto per cui è causa;
ritenuto che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, le spese della consulenza di parte, avendo natura di allegazione difensiva, debbano essere comprese tra le spese processuali purché non eccessive o superflue;
ritenuta la superfluità dell'espletamento della consulenza in considerazione dei motivi della decisione e in considerazione del contenuto della consulenza che non dà alcun conto dei motivi per i quali il TAEG da ella considerato sia diverso dal TAEG indicato nel contratto (parendo viceversa che il consulente abbia semplicemente aggiunto al TAEG indicato nel contratto costi pattuiti e già considerati nella individuazione del TAEG contrattuale) e che ha effettuato il raffronto tra TAEG e tasso soglia e non tra
TEG e tasso soglia;
ritenuto, quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che la proposizione della domanda monitoria in assenza di prova della prima cessione del credito non costituisca esercizio abusivo del diritto di azione;
pagina 2 di 3 ritenuto pertanto che le spese, che devono seguire la soccombenza, debbano essere liquidate - considerando il valore della causa, riducendo a metà gli importi della fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria) e della fase decisionale (solo orale) - in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo nr. 3107/2024; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14688/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASINI Parte_1 C.F._1
SS e dell'avv. MATTINZOLI CORRADO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA MONICA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3107/2024 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta opposta, allegatasi cessionaria del credito, della somma di euro 19.733,75, oltre interessi e spese, a fronte della conclusione di un contratto di finanziamento contestando, tra le altre, la titolarità del credito in capo all'opposta;
rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che il contratto costituente la causa petendi del pagina 1 di 3 diritto di credito azionato è stato concluso dall'opponente con FO Finanziaria s.p.a.;
rilevato che non risulta prodotto il contratto di cessione del credito tra l'originaria contraente FO
Finanziaria s.p.a. e Noes Finance s.p.a. avendo l'opposta prodotto il solo contratto di cessione concluso dalla stessa con Noes Finance s.p.a.;
ritenuto che, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a provare l'effettività della cessione del credito dall'originaria contraente a Noes Finance s.p.a., non vi sia prova della titolarità del credito in capo all'opposta;
ritenuto che quanto sopra imponga la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda monitoria con assorbimento di tutte le ulteriori censure;
rilevato che parte attrice opponente ha chiesto, oltre al rimborso delle spese di lite, il rimborso delle spese della perizia tecnica avente ad oggetto il contratto per cui è causa;
ritenuto che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, le spese della consulenza di parte, avendo natura di allegazione difensiva, debbano essere comprese tra le spese processuali purché non eccessive o superflue;
ritenuta la superfluità dell'espletamento della consulenza in considerazione dei motivi della decisione e in considerazione del contenuto della consulenza che non dà alcun conto dei motivi per i quali il TAEG da ella considerato sia diverso dal TAEG indicato nel contratto (parendo viceversa che il consulente abbia semplicemente aggiunto al TAEG indicato nel contratto costi pattuiti e già considerati nella individuazione del TAEG contrattuale) e che ha effettuato il raffronto tra TAEG e tasso soglia e non tra
TEG e tasso soglia;
ritenuto, quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che la proposizione della domanda monitoria in assenza di prova della prima cessione del credito non costituisca esercizio abusivo del diritto di azione;
pagina 2 di 3 ritenuto pertanto che le spese, che devono seguire la soccombenza, debbano essere liquidate - considerando il valore della causa, riducendo a metà gli importi della fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria) e della fase decisionale (solo orale) - in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo nr. 3107/2024; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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