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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13544/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13544/2023 promossa da:
(cpf n.176.174.747-92, documento d'identità brasiliano n. ,), Parte_1 Numero_1 con il patrocinio dell'avv. VACCARO GIOVANNI elettivamente domiciliato in Via Grotta di Gregna 153 ROMA presso il difensore avv. VACCARO GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE-CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO, Affari Civili, presso il Tribunale Civile di Bologna, via Farini n.1, Bologna – INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo : Voglia il Tribunale Civile adito, in accoglimento del ricorso: ● accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente 1) , nato il [...] a [...] ● ordinare che i Parte_1 certificati di stato civile del ricorrente, nascita e matrimonio, allegati al presente ricorso insieme alla traduzione, siano trascritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Crevalcore;
● condannare il Controparte_1 alle spese e competenze di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 il ricorrente cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino italiano nato Persona_1 in data 12/10/1873 a Crevalcore (cfr. all. 1) emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 19 aprile 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 3 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. Controparte_1 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 30 ottobre 2025 per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta a. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in epoca non precisata in Brasile ed ivi si univa in matrimonio il 14/19/1897 con Persona_1 in Brasile (cfr. all. 2).
3. Dalla loro unione nasceva la figlia legittima nata Parte_2 Persona_2 Per il 10/4/1902 a Muriahé (Brasile) (cfr. all. 3); in data 23/6/1921 si sposava in Brasile con Persona_2
pagina 1 di 3 cittadino brasiliano (cfr. all. 5). Dalla loro unione nasceva il figlio legittimo Parte_1 [...]
nato in data [...] a [...] (cfr. all. 6). 6. Persona_4 Persona_4 in data 26/11/1966 si sposava con (cfr. all. 7). Successivamente, dalla loro unione nasceva Persona_5
nata il [...] a [...] (cfr. all. 8). 7. Persona_6 Persona_6 in data 30/1/1988 si sposava con (cfr. all. 9). Successivamente,
[...] Persona_7 Persona_6 procreava e riconosceva il figlio nato il [...] a [...]
[...] Parte_1 (cfr. all. 10) b. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Documentalmente emerge come il ricorrente risieda all'estero, in Block A1F, Parkview Hall, Dublin Road, Limerick (Irlanda), cpf n. , e come il Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, sia quello C.F._1 di Crevalcore, in provincia di Bologna. La procura alle liti appare regolare e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. c. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). d. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie infatti il dà istruzioni ai propri Consolati di non accettare Controparte_2 domande di riconoscimento della cittadinanza italiana trasmessa per parte materna prima del 1948. Si riporta quanto scritto dal MAE sul proprio sito web (http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html) relativo ai servizi consolari
“A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
”. Quindi, considerato che come nel caso per cui è causa la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta da parte materna antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione e che di conseguenza sarebbe comunque impossibile richiedere il riconoscimento per via amministrativa, 3. pagina 2 di 3 NEL MERITO a. a. Il ricorrente, ha il diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) b. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano Persona_1 c. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] a [...]di talché appare necessario richiamare Persona_2 l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
4. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] a [...] (cpf n. , Parte_1 C.F._1 documento d'identità brasiliano n. è cittadino italiano iure sanguinis;
Numero_1 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite del presente giudizio. Si comunichi Bologna, 10 novembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13544/2023 promossa da:
(cpf n.176.174.747-92, documento d'identità brasiliano n. ,), Parte_1 Numero_1 con il patrocinio dell'avv. VACCARO GIOVANNI elettivamente domiciliato in Via Grotta di Gregna 153 ROMA presso il difensore avv. VACCARO GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE-CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO, Affari Civili, presso il Tribunale Civile di Bologna, via Farini n.1, Bologna – INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo : Voglia il Tribunale Civile adito, in accoglimento del ricorso: ● accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente 1) , nato il [...] a [...] ● ordinare che i Parte_1 certificati di stato civile del ricorrente, nascita e matrimonio, allegati al presente ricorso insieme alla traduzione, siano trascritti nei registri dello Stato Civile del Comune di Crevalcore;
● condannare il Controparte_1 alle spese e competenze di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 ottobre 2023 il ricorrente cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino italiano nato Persona_1 in data 12/10/1873 a Crevalcore (cfr. all. 1) emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 19 aprile 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 3 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. Controparte_1 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 30 ottobre 2025 per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta a. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in epoca non precisata in Brasile ed ivi si univa in matrimonio il 14/19/1897 con Persona_1 in Brasile (cfr. all. 2).
3. Dalla loro unione nasceva la figlia legittima nata Parte_2 Persona_2 Per il 10/4/1902 a Muriahé (Brasile) (cfr. all. 3); in data 23/6/1921 si sposava in Brasile con Persona_2
pagina 1 di 3 cittadino brasiliano (cfr. all. 5). Dalla loro unione nasceva il figlio legittimo Parte_1 [...]
nato in data [...] a [...] (cfr. all. 6). 6. Persona_4 Persona_4 in data 26/11/1966 si sposava con (cfr. all. 7). Successivamente, dalla loro unione nasceva Persona_5
nata il [...] a [...] (cfr. all. 8). 7. Persona_6 Persona_6 in data 30/1/1988 si sposava con (cfr. all. 9). Successivamente,
[...] Persona_7 Persona_6 procreava e riconosceva il figlio nato il [...] a [...]
[...] Parte_1 (cfr. all. 10) b. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Documentalmente emerge come il ricorrente risieda all'estero, in Block A1F, Parkview Hall, Dublin Road, Limerick (Irlanda), cpf n. , e come il Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, sia quello C.F._1 di Crevalcore, in provincia di Bologna. La procura alle liti appare regolare e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. c. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). d. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie infatti il dà istruzioni ai propri Consolati di non accettare Controparte_2 domande di riconoscimento della cittadinanza italiana trasmessa per parte materna prima del 1948. Si riporta quanto scritto dal MAE sul proprio sito web (http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html) relativo ai servizi consolari
“A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
”. Quindi, considerato che come nel caso per cui è causa la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta da parte materna antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione e che di conseguenza sarebbe comunque impossibile richiedere il riconoscimento per via amministrativa, 3. pagina 2 di 3 NEL MERITO a. a. Il ricorrente, ha il diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) b. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano Persona_1 c. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] a [...]di talché appare necessario richiamare Persona_2 l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
4. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] a [...] (cpf n. , Parte_1 C.F._1 documento d'identità brasiliano n. è cittadino italiano iure sanguinis;
Numero_1 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite del presente giudizio. Si comunichi Bologna, 10 novembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
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