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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6512 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SOLMI N.28 09129 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. GUTTUSO ANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
DELLA REGIONE 41 IGLESIAS presso lo studio dell'Avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
A) pronunciare la separazione dei coniugi e , matrimonio celebrato in CP_1 Parte_1
Iglesias il 06.06.1999, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n°25
parte II, serie A, anno 1999, ordinando all' Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
B) revocare l'assegno di mantenimento a favore dell' con decorrenza dal mese di Gennaio Pt_1
2025;
Per_ C) disporre che contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_1
economicamente indipendente, nella misura di € 250,00, da versare mensilmente entro i primi dieci
Per_ giorni di ciascun mese, direttamente alla stessa figlia
D) spese extra e straordinarie per la figlia da ripartirsi fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno,
in conformità alle disposizioni contenute nelle linee guida, pubblicate dal CNF, in data 29.11.2017;
E) spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 04/10/2023, pronunciata in data CP_1 Parte_1
4.07.2024 l'ordinanza di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c, con note scritte depositate in data 27.01.2025,
i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
All'udienza del 4.03.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe. ***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia maggiorenne nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
IGLESIAS (CI) e , nato il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25,
parte II, serie A, anno 1999 Comune di Iglesias (Ca);
- revoca l'assegno di mantenimento a favore dell' con decorrenza dal mese di Gennaio Pt_1
2025;
Per_
- contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_1
economicamente indipendente, nella misura di euro 250,00, da versare mensilmente entro i
Per_ primi dieci giorni di ciascun mese, direttamente alla stessa figlia
- spese extra e straordinarie per la figlia da ripartirsi fra i coniugi nella misura del 50%
ciascuno, in conformità alle disposizioni contenute nelle linee guida, pubblicate dal CNF, in data 29.11.2017;
- Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6512 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SOLMI N.28 09129 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. GUTTUSO ANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
DELLA REGIONE 41 IGLESIAS presso lo studio dell'Avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
A) pronunciare la separazione dei coniugi e , matrimonio celebrato in CP_1 Parte_1
Iglesias il 06.06.1999, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n°25
parte II, serie A, anno 1999, ordinando all' Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
B) revocare l'assegno di mantenimento a favore dell' con decorrenza dal mese di Gennaio Pt_1
2025;
Per_ C) disporre che contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_1
economicamente indipendente, nella misura di € 250,00, da versare mensilmente entro i primi dieci
Per_ giorni di ciascun mese, direttamente alla stessa figlia
D) spese extra e straordinarie per la figlia da ripartirsi fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno,
in conformità alle disposizioni contenute nelle linee guida, pubblicate dal CNF, in data 29.11.2017;
E) spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 04/10/2023, pronunciata in data CP_1 Parte_1
4.07.2024 l'ordinanza di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c, con note scritte depositate in data 27.01.2025,
i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
All'udienza del 4.03.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe. ***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia maggiorenne nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
IGLESIAS (CI) e , nato il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25,
parte II, serie A, anno 1999 Comune di Iglesias (Ca);
- revoca l'assegno di mantenimento a favore dell' con decorrenza dal mese di Gennaio Pt_1
2025;
Per_
- contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_1
economicamente indipendente, nella misura di euro 250,00, da versare mensilmente entro i
Per_ primi dieci giorni di ciascun mese, direttamente alla stessa figlia
- spese extra e straordinarie per la figlia da ripartirsi fra i coniugi nella misura del 50%
ciascuno, in conformità alle disposizioni contenute nelle linee guida, pubblicate dal CNF, in data 29.11.2017;
- Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti