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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4135/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MELEGARI ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Galimberti, n. 6, presso il difensore avv. MELEGARI
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCHETTINO ANIELLO, elettivamente domiciliato in B.GO G. TOMMASINI, 20 PARMA, presso il difensore avv. SCHETTINO ANIELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria istanza e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, accertata la presenza delle irregolarità edilizie di cui in atti, accertato che la IG.ra aveva garantito a rogito la piena regolarità edilizia CP_1 dell'immobile, accertato che la IG.ra aveva assunto autonoma obbligazione di provvedere CP_1 all'eventuale regolarizzazione dell'immobile di cui è causa, per le causali graduate di cui in atti e quindi a titolo di garanzia per vincoli, vizi, evizione parziale o mancanza di qualità dell'immobile venduto e/o di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o di manleva e/o di esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla IG.ra anche a titolo di risarcimento dei danni CP_1 pagina 1 di 10 conseguentemente subiti, in estremo subordine di ingiustificato arricchimento: I) Nel caso le irregolarità edilizie indicate in atti possano costituire oggetto di sanatoria, o per la parte che risulti sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a) in Controparte_1
via principale, a far effettuare a proprio esclusivo carico e spesa ogni pratica, onere ed opera necessari ad ottenere la sanatoria delle irregolarità edilizie di cui in atti, fissando un termine non superiore a giorni 15 dalla sentenza, salvo miglior determinazione, entro cui iniziare la procedura, autorizzando in mancanza il IG. a far effettuare ogni necessaria prestazione in ogni caso con addebito alla Parte_1
IG.ra di ogni relativo onere, spesa, costo, sanzione e quant'altro, anche se direttamente imputati CP_1 al IG. nella somma di €. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di Parte_1
causa. b) in via graduata e subordinata, a risarcire e/o rimettere e/o riversare al IG. la somma Parte_1 corrispondente ad ogni onere, spesa, costo, sanzione e quant'altro comunque relativi e connessi alle pratiche ed ai lavori necessari all'ottenimento della sanatoria delle irregolarità edilizie di cui in narrativa, nella somma di €. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa.
II) In via graduata e subordinata rispetto al punto I), nel caso le irregolarità edilizie indicate in narrativa non possano costituire oggetto di sanatoria, o comunque per la parte non sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a risarcire e/o riversare e/o rimettere al IG. a) CP_1 Parte_1 la somma corrispondente ad ogni onere, costo, spesa, sanzione e quant'altro comunque relativi e connessi alle pratiche, agli oneri ed ai lavori di ripristino/demolizione dell'immobile di cui è causa nella somma di €. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa;
b)
l'importo corrispondente alla riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile di cui è causa conseguente al ripristino/demolizione, da rapportarsi alla data ed al prezzo indicati a rogito o, in via graduata e subordinata, alla riduzione del valore commerciale dell'immobile alla data del rogito o, in via ulteriormente graduata e subordinata, alla riduzione dell'attuale valore commerciale dell'immobile conseguenti al ripristino/demolizione, nella somma di €. 19.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, se del caso anche con valutazione equitativa, maggiorata di interessi moratori, in subordine legali, e rivalutazione dal dovuto al saldo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, e di conciliazione assistita delegata dal Giudice, oltre rimborso forfettario 15% L.
Prof. ed oltre IVA e CPA a norma di legge”;
Conclusione per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - in via preliminare istruttoria, ammettere, revocando le precedenti ordinanze, i seguenti capitoli di prova: 1)”vero che in qualità di tecnico incaricato dalla signora ho seguito tutte le fasi della compravendita CP_1 dell'immobile per cui è causa compresa quella preliminare”; 2) “vero che nel corso delle trattative precedenti la compravendita del bene immobile il signor era stato reso edotto della situazione Parte_1
pagina 2 di 10 catastale dell'immobile stesso”; 3) “vero che il signor acquistava anche la cucina su misura e Parte_1
l'arredo dell'appartamento”; 4) “vero che la “chiusura con vetrate del terrazzo era nota al signor ul quale aveva visitato più volte l'appartamento e veniva considerata dal medesimo utile, in Parte_1 quanto consentiva l'uso di una stanza in più”; 5) “vero che il signor affermava che avrebbe Parte_1
poi provveduto a dare corso, a proprie spese, alla denuncia di variazione depositata, in data 16 dicembre 2007, con prot. n. 3232012, dall'architetto ; 6) “vero che il prezzo della vendita da Per_1
a veniva concordato tenendo conto della situazione catastale e che quest'ultimo CP_1 Parte_1 preferiva acquistare ad un prezzo vantaggioso, procrastinando la regolarizzazione”; 7) “vero che ho redatto e depositato presso i competenti uffici la documentazione tutta a mia firma che mi viene rammostrata, ivi compresa la dichiarazione di conformità consegnata al Notaio ed allegata al Pt_2 rogito 20 dicembre 2007”. Teste indicato: architetto , c/o U.O. Sviluppo Edilizio e Testimone_1
Infrastrutture Università di Parma, parco Area delle Scienze n. 31/A, 43124 Parma;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio da - nel Parte_1
merito, rigettare ogni domanda come proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio. Con vittoria di
[...] spese e competenze di causa, oltre I.V.A., 4% c.p.a., rimborso forfettario spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2021 ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma allegando che, con contratto di compravendita stipulato Controparte_1
in data 20.12.2007, aveva acquistato dalla convenuta un immobile ad uso abitativo sito in Parma, viale
Piacenza n. 35, al prezzo di euro 163.000,00. La venditrice aveva prestato espressa garanzia in merito alla regolarità dell'immobile dal punto di vista edilizio, obbligandosi altresì a sostenere ogni onere per eventuali sanatorie, nonché manlevando il compratore nel caso in cui gli fossero state applicate sanzioni o altri contributi per concessione o urbanizzazione. In data 13.11.2020 era venuto a conoscenza del fatto che l'immobile era affetto da gravi irregolarità edilizie, in quanto, senza titolo abilitativo, la venditrice aveva ampliato il servizio igienico con creazione di un disimpegno e di un ripostiglio ed aveva altresì chiuso il terrazzo con vetrata fissa, trasformandolo in vano abitabile. Tali interventi avevano indebitamente aumentato la superficie lorda utile, non essendo quindi passibili di sanatoria e, a seguito del ripristino dello stato di fatto, l'immobile avrebbe avuto un valore inferiore di circa euro 19.000,00. Inoltre, l'immobile avrebbe potuto essere oggetto di ordine di demolizione/rispristino, con conseguente parziale evizione. Tanto premesso, l'attore ha chiesto che, qualora gli abusi potessero essere sanati, la convenuta fosse tenuta a provvedere a suo carico alle opere di sanatoria, o che fosse tenuta al pagamento della somma di euro 6.000,00, pari al costo delle opere di pagina 3 di 10 ripristino. Qualora invece le irregolarità non potessero essere sanate, l'attore ha insistito affinché la convenuta fosse tenuta a corrispondergli la somma di euro 6.000,00, pari al costo delle opere di demolizione, oltre ad euro 19.000,00, pari al minore valore del bene compravenduto.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.3.2022 si è costituita nel presente giudizio la sig.ra insistendo per il rigetto delle pretese avversarie. A sostegno delle proprie pretese la convenuta ha CP_1
dedotto che, al momento dell'acquisto dell'immobile, il compratore era stato reso edotto del fatto che erano state realizzate delle opere non del tutto in linea con il titolo abilitativo concessole dal Comune di
Parma in data 12.08.1995, che prevedeva oltre alla chiusura del terrazzo e del servizio igienico esterno, anche la realizzazione di un soppalco, che non era mai stato creato. Inoltre, ella aveva omesso di comunicare al Comune la fine dei lavori, né aveva aggiornato la situazione catastale dell'immobile, tanto che vi aveva provveduto un tecnico di sua fiducia prima dell'alienazione dell'immobile all'attore, ma il compratore non aveva voluto attendere la regolarizzazione, preferendo acquistare l'immobile ad un prezzo maggiormente vantaggioso. Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione, in quanto al momento della stipula del contratto di compravendita, avvenuta in data 20.12.2007, il convenuto era a conoscenza della situazione dell'immobile, cosicché il termine decennale per far valere la responsabilità del compratore era decorso.
Istruita la causa tramite CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., dell'11.12.2024 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Merita accoglimento la domanda formulata in via principale da parte attrice, tesa ad ottenere una riduzione del prezzo della compravendita immobiliare, per essere il bene affetto da gravi irregolarità edilizie.
Ed infatti, con indirizzo giurisprudenziale pacifico, la Suprema Corte ha affermato che, in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia, trova applicazione l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta, quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene, e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (v., da ultimo, Cass. ord. n. 17148/24).
In via preliminare, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1489, c.c., sollevata da parte convenuta. A tal riguardo occorre considerare che gli oneri di cui l'immobile risulta gravato non avevano carattere apparente, cosicché il termine di prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione deve essere fatto decorrere dalla data di conoscenza degli stessi da parte dell'attore, data che non può coincidere con quella della stipula del contratto di compravendita.
pagina 4 di 10 Ed infatti, parte convenuta non ha mai nemmeno allegato di aver informato l'attore che gli interventi di cui si discorre, vale a dire la chiusura della terrazza con vetrate al fine di realizzare un soggiorno, la realizzazione di un ripostiglio nel terrazzo, quella di un piccolo disimpegno fronte servizio igienico e ampliamento dello stesso sul terrazzo, nonché lo spostamento della porta del servizio igienico, erano stati realizzati in assenza di valido titolo abilitativo. Ed infatti, parte convenuta si è limitata ad allegare che il compratore era stato reso edotto unicamente di parziali difformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto alla planimetria catastale, che è circostanza all'evidenza del tutto differente rispetto alla presenza di sostanziali modifiche nell'appartamento eseguite in assenza di valido titolo abilitativo. Ne deriva che, quand'anche la venditrice avesse provato di aver reso edotto il compratore di difformità catastali, circostanza che peraltro è rimasta una mera allegazione di parte, ciò non avrebbe in ogni caso precluso all'attore di poter agire in ragione della previsione di cui all'art. 1489, c.c., per far valere la presenza di gravi irregolarità edilizie dell'immobile. In assenza di una previa informativa sul punto da parte della venditrice, non si può ritenere che al momento dell'acquisto il compratore fosse a conoscenza dei predetti abusi. Pertanto, il dies a quo per far valere la responsabilità del venditore ex art. 1489, c.c., deve essere fatto coincidere con la data nella quale il compratore ha assunto effettiva contezza della presenza degli abusi. Nel caso che ci occupa tale termine corrisponde alla data del
13.11.2020, data nella quale il tecnico incaricato dall'attore di redigere una relazione per la successiva rivendita dell'immobile lo ha informato della presenza di abusi non sanabili (v. doc. n. 2, fascicolo attoreo). Pertanto, al momento della notifica dell'atto di citazione, non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione dell'azione ex art. 1489, c.c.
La presenza di abusi di carattere non sanabile nell'immobile per cui è causa ha trovato definitivo riscontro nel provvedimento sanzionatorio del Comune di Parma del 29.6.2022, che ha statuito che l'immobile presentava caratteristiche del tutto differenti rispetto al titolo abilitativo. In particolare, alla venditrice era stata rilasciata dal Comune di Parma, in data 13.2.1996, la concessione edilizia n.
2271/1995 per procedere ad interventi di ristrutturazione. La venditrice non aveva mai comunicato né
l'inizio, né la fine dei lavori, cosicché il titolo abilitativo aveva perso efficacia, tanto che il Comune ha riscontrato la realizzazione in assenza di titolo abilitativo dei seguenti interventi: chiusura della terrazza con vetrate al fine di realizzare un soggiorno;
costruzione di un ripostiglio nel terrazzo, di un piccolo disimpegno fronte servizio igienico e ampliamento dello stesso sul terrazzo;
spostamento della porta del servizio igienico (v. doc. n. 7, fascicolo attoreo). A seguito di tali accertamenti, il Controparte_2
ha ordinato al compratore la rimozione delle opere abusive, rimozione che il compratore ha dato prova di aver effettuato. Ed infatti, con note del 29.12.2023 parte attrice ha prodotto comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse a mezzo pec al Comune di Parma dal tecnico incaricato, con relativa pagina 5 di 10 documentazione fotografica, nonché fatture e bonifici di pagamento del corrispettivo riconosciuto a per la realizzazione delle opere di ripristino, per un totale di euro 6.237,00 (v. docc. nn. da CP_3
15 a 19).
Parte convenuta ha eccepito che non troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1489, c.c., perché la presenza di abusi non sanabili era conosciuta al compratore al momento dell'acquisto, circostanza che è già stata esclusa, o comunque avrebbe potuto esserlo, laddove il compratore avesse operato controlli che la diligenza imponeva. Nemmeno tale doglianza merita accoglimento, sol che si consideri che al momento della stipula la venditrice non solo aveva prestato garanzia in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile (v. art. 4.2), ma, prima del rogito, aveva altresì trasmesso al notaio rogante una relazione tecnica che confermava la regolarità edilizia e catastale dell'immobile. In particolare, nella predetta relazione, il tecnico incaricato dalla venditrice dava atto che l'appartamento era stato interessato da opere di ristrutturazione legittimate in forza di concessione edilizia n.
2271/1995, rilasciata dal Comune di Parma, e che, in forza di tale titolo, la sig.ra aveva CP_1 provveduto ad annettere all'unità immobiliare principale il terrazzo e a rendere direttamente accessibile dall'appartamento il servizio igienico, cosicché esisteva “conformità edilizia e urbanistica tra lo stato di fatto attuale, il progetto delle opere edili e le planimetrie catastali” (v. doc. n. 2, fascicolo convenuta e doc. n. 1, fascicolo attoreo). Tale dichiarazione si è rivelata poi falsa, poiché, non essendo mai intervenuta la comunicazione di inizio lavori, la sig.ra era decaduta dalla facoltà di svolgere opere CP_1
di ristrutturazione in forza di quel titolo abilitativo. Pertanto, alla luce della garanzia prestata dalla venditrice, in uno con la dichiarazione del tecnico relativa alla conformità edilizia, non si può sostenere che la diligenza media imponesse al compratore di svolgere ulteriori controlli per accertarsi della regolarità dell'immobile. Peraltro, la Suprema Corte ha riconosciuto che l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dall'onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti (v. Cass. sent. n. 976/06).
Il compratore ha quindi diritto a veder ridotto il prezzo dell'immobile, a causa del minor valore dello stesso conseguente alle opere di demolizione.
A tal riguardo si premette che è rimasto incontestato che lo stato dei luoghi al momento dell'introduzione del presente giudizio coincidesse con quello esistente al momento della vendita. In particolare, l'immobile era dotato di una camera, di un soggiorno-cucina, un bagno e una sala, oltre ad una soffitta e ad un posto auto scoperto. A seguito dei riscontrati abusi è stato necessario eliminare la pagina 6 di 10 vetrata che chiudeva la terrazza, ritrasformandola in una loggia fredda, nonché ridurre il servizio igienico sul terrazzo, cosicché ora l'immobile presenta un minor numero di vani, un bagno di dimensione più ridotte e privo di lavabo, e al quale si accede tramite il passaggio dalla loggia coperta, ma fredda. Pertanto, come riscontrato dalla CTU, ciò ha comportato una diminuzione del valore dell'immobile del 30-35% (v. pag. 36, CTU). Tenuto conto che il prezzo dell'immobile corrisposto dall'attore era pari ad euro 163.00,00, e considerata la diminuzione del valore nella misura massima riscontrata dalla CTU, stante le importanti opere di demolizione che hanno interessato l'immobile, ne deriva che l'attore avrebbe diritto a vedersi corrispondere la somma di euro 57.050,00 (v. doc. n. 1, fascicolo attoreo).
Occorre però considerare che parte attrice non ha depositato note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 11.12.2024. In forza della previsione di cui all'art. 127 ter, comma V, c.p.c., tale contegno equivale ad una mancata partecipazione all'udienza, ma non consente di ritenere implicitamente rinunciate le domande, dovendosi intendere che la parte abbia inteso tener ferme le conclusioni in precedenza rassegnate, così come fatto rilevare dalla Suprema
Corte (v. Cass. ord. n. 22360/13). Nel caso che ci occupa, l'ultimo atto contenente la precisazione delle conclusioni attoree era la memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., dove, per i fini che qui interessano, l'attore ha chiesto che: “In via graduata e subordinata rispetto al punto I), nel caso le irregolarità edilizie indicate in narrativa non possano costituire oggetto di sanatoria, o comunque per la parte non sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a risarcire e/o CP_1
riversare e/o rimettere al IG. b) l'importo corrispondente alla riduzione del prezzo di Parte_1 acquisto dell'immobile di cui è causa conseguente al ripristino/demolizione, da rapportarsi alla data ed al prezzo indicati a rogito o, in via graduata e subordinata, alla riduzione del valore commerciale dell'immobile alla data del rogito o, in via ulteriormente graduata e subordinata, alla riduzione dell'attuale valore commerciale dell'immobile conseguenti al ripristino/demolizione, nella somma di €.
19.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, se del caso anche con valutazione equitativa, maggiorata di interessi moratori, in subordine legali, e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
Per la determinazione dei limiti entro i quali la domanda attorea può trovare accoglimento, è necessario richiamare l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte a mente del quale “in tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell'importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura", si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del "quantum", la quale viene meno se, all'esito dell'istruttoria, risultino accertati
i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla
pagina 7 di 10 quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica priva di qualsiasi rilevanza” (v. Cass. sent. n. 22330/17; conf. ord. n. 35302/22). Ne deriva che la convenuta non può essere condannata alla corresponsione in favore dell'attore dell'intera somma di euro 57.050,00, ma unicamente nei limiti della domanda attorea, pari ad euro 19.000,00, poiché deve intendersi come una formula di stile il richiamo alla somma “maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa”. In altri termini, all'esito della CTU, che ha quantificato in misura maggiore della domanda il minor valore dell'immobile, sarebbe spettato all'attore riformulare la propria domanda, chiedendo di sentir condannare la convenuta al pagamento dell'intero importo calcolato all'esito dell'istruttoria. In mancanza di una riformulazione della domanda, è precluso riconoscere all'attore la somma di euro
57.050,00, cosicché la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore unicamente la somma di euro 19.000,00. Trattandosi di un'obbligazione di valuta, sull'importo non è dovuta rivalutazione, ma unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo.
Deve trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore, avendo questo provato di aver subito spese per opere di demolizione. Ed infatti, colui che agisce in forza del disposto di cui all'art. 1489, c.c., ha diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 (v. Cass. sent. n. 4786/07). In particolare, parte attrice ha provato di aver sostenuto spese pari ad euro 7.854,00, di cui: 6.237,00, corrisposti a per la realizzazione CP_3
delle opere di demolizione e ripristino;
euro 840,00 corrisposti al geom. per assistenza tecnica CP_4
alle opere di rimessione in pristino, oltre ad euro 777,00 per aggiornamento catastale (v. docc. nn. da 17
a 19, 21, 22, 25 e 26, fascicolo attoreo). Trattandosi di documentazione che è stata formata successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., questa è certamente utilizzabile ai fini della decisione. Tuttavia, valgono anche per la domanda risarcitoria le considerazioni espresse in precedenza, vale a dire che la domanda è accoglibile nei limiti della stessa. Difatti, parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., ha così formulato la propria domanda risarcitoria “nel caso le irregolarità edilizie indicate in narrativa non possano costituire oggetto di sanatoria, o comunque per la parte non sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a risarcire e/o riversare e/o rimettere al IG. a) la somma CP_1 Parte_1 corrispondente ad ogni onere, costo, spesa, sanzione e quant'altro comunque relativi e connessi alle
pagina 8 di 10 pratiche, agli oneri ed ai lavori di ripristino/demolizione dell'immobile di cui è causa nella somma di
€. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa”. Anche in questo caso, non avendo parte attrice riformulato la propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni, questa può trovare accoglimento nei limiti di euro 6.000,00. Trattandosi di debito di valore, su tale somma è dovuta la rivalutazione dalla data dell'evento dannoso, che deve farsi coincidere con quella di emanazione dell'ordine di demolizione da parte del intervenuta in data 29.6.2022. Controparte_2
Su tale somma, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. (v. Cass. SU n. 1712/95). Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (v.
Cass. ord. n. 37798/22). A far data dalla sentenza sono dovuti sulla somma totale unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., divenendo l'obbligazione di valore, a seguito della liquidazione, un'obbligazione di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte convenuta è tenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00.
Le spese di CTU devono essere poste, in via definitiva, in capo a parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4135/21, introdotta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
19.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;
2) Condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
6.000,00, oltre rivalutazione a far data dal 29.6.2022. Su tale somma, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, sono dovuti sulla somma totale interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Controparte_1
pagina 9 di 10 Parma, 25 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4135/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MELEGARI ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Galimberti, n. 6, presso il difensore avv. MELEGARI
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCHETTINO ANIELLO, elettivamente domiciliato in B.GO G. TOMMASINI, 20 PARMA, presso il difensore avv. SCHETTINO ANIELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria istanza e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, accertata la presenza delle irregolarità edilizie di cui in atti, accertato che la IG.ra aveva garantito a rogito la piena regolarità edilizia CP_1 dell'immobile, accertato che la IG.ra aveva assunto autonoma obbligazione di provvedere CP_1 all'eventuale regolarizzazione dell'immobile di cui è causa, per le causali graduate di cui in atti e quindi a titolo di garanzia per vincoli, vizi, evizione parziale o mancanza di qualità dell'immobile venduto e/o di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o di manleva e/o di esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla IG.ra anche a titolo di risarcimento dei danni CP_1 pagina 1 di 10 conseguentemente subiti, in estremo subordine di ingiustificato arricchimento: I) Nel caso le irregolarità edilizie indicate in atti possano costituire oggetto di sanatoria, o per la parte che risulti sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a) in Controparte_1
via principale, a far effettuare a proprio esclusivo carico e spesa ogni pratica, onere ed opera necessari ad ottenere la sanatoria delle irregolarità edilizie di cui in atti, fissando un termine non superiore a giorni 15 dalla sentenza, salvo miglior determinazione, entro cui iniziare la procedura, autorizzando in mancanza il IG. a far effettuare ogni necessaria prestazione in ogni caso con addebito alla Parte_1
IG.ra di ogni relativo onere, spesa, costo, sanzione e quant'altro, anche se direttamente imputati CP_1 al IG. nella somma di €. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di Parte_1
causa. b) in via graduata e subordinata, a risarcire e/o rimettere e/o riversare al IG. la somma Parte_1 corrispondente ad ogni onere, spesa, costo, sanzione e quant'altro comunque relativi e connessi alle pratiche ed ai lavori necessari all'ottenimento della sanatoria delle irregolarità edilizie di cui in narrativa, nella somma di €. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa.
II) In via graduata e subordinata rispetto al punto I), nel caso le irregolarità edilizie indicate in narrativa non possano costituire oggetto di sanatoria, o comunque per la parte non sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a risarcire e/o riversare e/o rimettere al IG. a) CP_1 Parte_1 la somma corrispondente ad ogni onere, costo, spesa, sanzione e quant'altro comunque relativi e connessi alle pratiche, agli oneri ed ai lavori di ripristino/demolizione dell'immobile di cui è causa nella somma di €. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa;
b)
l'importo corrispondente alla riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile di cui è causa conseguente al ripristino/demolizione, da rapportarsi alla data ed al prezzo indicati a rogito o, in via graduata e subordinata, alla riduzione del valore commerciale dell'immobile alla data del rogito o, in via ulteriormente graduata e subordinata, alla riduzione dell'attuale valore commerciale dell'immobile conseguenti al ripristino/demolizione, nella somma di €. 19.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, se del caso anche con valutazione equitativa, maggiorata di interessi moratori, in subordine legali, e rivalutazione dal dovuto al saldo. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, e di conciliazione assistita delegata dal Giudice, oltre rimborso forfettario 15% L.
Prof. ed oltre IVA e CPA a norma di legge”;
Conclusione per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - in via preliminare istruttoria, ammettere, revocando le precedenti ordinanze, i seguenti capitoli di prova: 1)”vero che in qualità di tecnico incaricato dalla signora ho seguito tutte le fasi della compravendita CP_1 dell'immobile per cui è causa compresa quella preliminare”; 2) “vero che nel corso delle trattative precedenti la compravendita del bene immobile il signor era stato reso edotto della situazione Parte_1
pagina 2 di 10 catastale dell'immobile stesso”; 3) “vero che il signor acquistava anche la cucina su misura e Parte_1
l'arredo dell'appartamento”; 4) “vero che la “chiusura con vetrate del terrazzo era nota al signor ul quale aveva visitato più volte l'appartamento e veniva considerata dal medesimo utile, in Parte_1 quanto consentiva l'uso di una stanza in più”; 5) “vero che il signor affermava che avrebbe Parte_1
poi provveduto a dare corso, a proprie spese, alla denuncia di variazione depositata, in data 16 dicembre 2007, con prot. n. 3232012, dall'architetto ; 6) “vero che il prezzo della vendita da Per_1
a veniva concordato tenendo conto della situazione catastale e che quest'ultimo CP_1 Parte_1 preferiva acquistare ad un prezzo vantaggioso, procrastinando la regolarizzazione”; 7) “vero che ho redatto e depositato presso i competenti uffici la documentazione tutta a mia firma che mi viene rammostrata, ivi compresa la dichiarazione di conformità consegnata al Notaio ed allegata al Pt_2 rogito 20 dicembre 2007”. Teste indicato: architetto , c/o U.O. Sviluppo Edilizio e Testimone_1
Infrastrutture Università di Parma, parco Area delle Scienze n. 31/A, 43124 Parma;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio da - nel Parte_1
merito, rigettare ogni domanda come proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio. Con vittoria di
[...] spese e competenze di causa, oltre I.V.A., 4% c.p.a., rimborso forfettario spese generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2021 ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma allegando che, con contratto di compravendita stipulato Controparte_1
in data 20.12.2007, aveva acquistato dalla convenuta un immobile ad uso abitativo sito in Parma, viale
Piacenza n. 35, al prezzo di euro 163.000,00. La venditrice aveva prestato espressa garanzia in merito alla regolarità dell'immobile dal punto di vista edilizio, obbligandosi altresì a sostenere ogni onere per eventuali sanatorie, nonché manlevando il compratore nel caso in cui gli fossero state applicate sanzioni o altri contributi per concessione o urbanizzazione. In data 13.11.2020 era venuto a conoscenza del fatto che l'immobile era affetto da gravi irregolarità edilizie, in quanto, senza titolo abilitativo, la venditrice aveva ampliato il servizio igienico con creazione di un disimpegno e di un ripostiglio ed aveva altresì chiuso il terrazzo con vetrata fissa, trasformandolo in vano abitabile. Tali interventi avevano indebitamente aumentato la superficie lorda utile, non essendo quindi passibili di sanatoria e, a seguito del ripristino dello stato di fatto, l'immobile avrebbe avuto un valore inferiore di circa euro 19.000,00. Inoltre, l'immobile avrebbe potuto essere oggetto di ordine di demolizione/rispristino, con conseguente parziale evizione. Tanto premesso, l'attore ha chiesto che, qualora gli abusi potessero essere sanati, la convenuta fosse tenuta a provvedere a suo carico alle opere di sanatoria, o che fosse tenuta al pagamento della somma di euro 6.000,00, pari al costo delle opere di pagina 3 di 10 ripristino. Qualora invece le irregolarità non potessero essere sanate, l'attore ha insistito affinché la convenuta fosse tenuta a corrispondergli la somma di euro 6.000,00, pari al costo delle opere di demolizione, oltre ad euro 19.000,00, pari al minore valore del bene compravenduto.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.3.2022 si è costituita nel presente giudizio la sig.ra insistendo per il rigetto delle pretese avversarie. A sostegno delle proprie pretese la convenuta ha CP_1
dedotto che, al momento dell'acquisto dell'immobile, il compratore era stato reso edotto del fatto che erano state realizzate delle opere non del tutto in linea con il titolo abilitativo concessole dal Comune di
Parma in data 12.08.1995, che prevedeva oltre alla chiusura del terrazzo e del servizio igienico esterno, anche la realizzazione di un soppalco, che non era mai stato creato. Inoltre, ella aveva omesso di comunicare al Comune la fine dei lavori, né aveva aggiornato la situazione catastale dell'immobile, tanto che vi aveva provveduto un tecnico di sua fiducia prima dell'alienazione dell'immobile all'attore, ma il compratore non aveva voluto attendere la regolarizzazione, preferendo acquistare l'immobile ad un prezzo maggiormente vantaggioso. Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione, in quanto al momento della stipula del contratto di compravendita, avvenuta in data 20.12.2007, il convenuto era a conoscenza della situazione dell'immobile, cosicché il termine decennale per far valere la responsabilità del compratore era decorso.
Istruita la causa tramite CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., dell'11.12.2024 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
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Merita accoglimento la domanda formulata in via principale da parte attrice, tesa ad ottenere una riduzione del prezzo della compravendita immobiliare, per essere il bene affetto da gravi irregolarità edilizie.
Ed infatti, con indirizzo giurisprudenziale pacifico, la Suprema Corte ha affermato che, in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia, trova applicazione l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta, quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene, e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (v., da ultimo, Cass. ord. n. 17148/24).
In via preliminare, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1489, c.c., sollevata da parte convenuta. A tal riguardo occorre considerare che gli oneri di cui l'immobile risulta gravato non avevano carattere apparente, cosicché il termine di prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione deve essere fatto decorrere dalla data di conoscenza degli stessi da parte dell'attore, data che non può coincidere con quella della stipula del contratto di compravendita.
pagina 4 di 10 Ed infatti, parte convenuta non ha mai nemmeno allegato di aver informato l'attore che gli interventi di cui si discorre, vale a dire la chiusura della terrazza con vetrate al fine di realizzare un soggiorno, la realizzazione di un ripostiglio nel terrazzo, quella di un piccolo disimpegno fronte servizio igienico e ampliamento dello stesso sul terrazzo, nonché lo spostamento della porta del servizio igienico, erano stati realizzati in assenza di valido titolo abilitativo. Ed infatti, parte convenuta si è limitata ad allegare che il compratore era stato reso edotto unicamente di parziali difformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto alla planimetria catastale, che è circostanza all'evidenza del tutto differente rispetto alla presenza di sostanziali modifiche nell'appartamento eseguite in assenza di valido titolo abilitativo. Ne deriva che, quand'anche la venditrice avesse provato di aver reso edotto il compratore di difformità catastali, circostanza che peraltro è rimasta una mera allegazione di parte, ciò non avrebbe in ogni caso precluso all'attore di poter agire in ragione della previsione di cui all'art. 1489, c.c., per far valere la presenza di gravi irregolarità edilizie dell'immobile. In assenza di una previa informativa sul punto da parte della venditrice, non si può ritenere che al momento dell'acquisto il compratore fosse a conoscenza dei predetti abusi. Pertanto, il dies a quo per far valere la responsabilità del venditore ex art. 1489, c.c., deve essere fatto coincidere con la data nella quale il compratore ha assunto effettiva contezza della presenza degli abusi. Nel caso che ci occupa tale termine corrisponde alla data del
13.11.2020, data nella quale il tecnico incaricato dall'attore di redigere una relazione per la successiva rivendita dell'immobile lo ha informato della presenza di abusi non sanabili (v. doc. n. 2, fascicolo attoreo). Pertanto, al momento della notifica dell'atto di citazione, non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione dell'azione ex art. 1489, c.c.
La presenza di abusi di carattere non sanabile nell'immobile per cui è causa ha trovato definitivo riscontro nel provvedimento sanzionatorio del Comune di Parma del 29.6.2022, che ha statuito che l'immobile presentava caratteristiche del tutto differenti rispetto al titolo abilitativo. In particolare, alla venditrice era stata rilasciata dal Comune di Parma, in data 13.2.1996, la concessione edilizia n.
2271/1995 per procedere ad interventi di ristrutturazione. La venditrice non aveva mai comunicato né
l'inizio, né la fine dei lavori, cosicché il titolo abilitativo aveva perso efficacia, tanto che il Comune ha riscontrato la realizzazione in assenza di titolo abilitativo dei seguenti interventi: chiusura della terrazza con vetrate al fine di realizzare un soggiorno;
costruzione di un ripostiglio nel terrazzo, di un piccolo disimpegno fronte servizio igienico e ampliamento dello stesso sul terrazzo;
spostamento della porta del servizio igienico (v. doc. n. 7, fascicolo attoreo). A seguito di tali accertamenti, il Controparte_2
ha ordinato al compratore la rimozione delle opere abusive, rimozione che il compratore ha dato prova di aver effettuato. Ed infatti, con note del 29.12.2023 parte attrice ha prodotto comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse a mezzo pec al Comune di Parma dal tecnico incaricato, con relativa pagina 5 di 10 documentazione fotografica, nonché fatture e bonifici di pagamento del corrispettivo riconosciuto a per la realizzazione delle opere di ripristino, per un totale di euro 6.237,00 (v. docc. nn. da CP_3
15 a 19).
Parte convenuta ha eccepito che non troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1489, c.c., perché la presenza di abusi non sanabili era conosciuta al compratore al momento dell'acquisto, circostanza che è già stata esclusa, o comunque avrebbe potuto esserlo, laddove il compratore avesse operato controlli che la diligenza imponeva. Nemmeno tale doglianza merita accoglimento, sol che si consideri che al momento della stipula la venditrice non solo aveva prestato garanzia in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile (v. art. 4.2), ma, prima del rogito, aveva altresì trasmesso al notaio rogante una relazione tecnica che confermava la regolarità edilizia e catastale dell'immobile. In particolare, nella predetta relazione, il tecnico incaricato dalla venditrice dava atto che l'appartamento era stato interessato da opere di ristrutturazione legittimate in forza di concessione edilizia n.
2271/1995, rilasciata dal Comune di Parma, e che, in forza di tale titolo, la sig.ra aveva CP_1 provveduto ad annettere all'unità immobiliare principale il terrazzo e a rendere direttamente accessibile dall'appartamento il servizio igienico, cosicché esisteva “conformità edilizia e urbanistica tra lo stato di fatto attuale, il progetto delle opere edili e le planimetrie catastali” (v. doc. n. 2, fascicolo convenuta e doc. n. 1, fascicolo attoreo). Tale dichiarazione si è rivelata poi falsa, poiché, non essendo mai intervenuta la comunicazione di inizio lavori, la sig.ra era decaduta dalla facoltà di svolgere opere CP_1
di ristrutturazione in forza di quel titolo abilitativo. Pertanto, alla luce della garanzia prestata dalla venditrice, in uno con la dichiarazione del tecnico relativa alla conformità edilizia, non si può sostenere che la diligenza media imponesse al compratore di svolgere ulteriori controlli per accertarsi della regolarità dell'immobile. Peraltro, la Suprema Corte ha riconosciuto che l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dall'onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti (v. Cass. sent. n. 976/06).
Il compratore ha quindi diritto a veder ridotto il prezzo dell'immobile, a causa del minor valore dello stesso conseguente alle opere di demolizione.
A tal riguardo si premette che è rimasto incontestato che lo stato dei luoghi al momento dell'introduzione del presente giudizio coincidesse con quello esistente al momento della vendita. In particolare, l'immobile era dotato di una camera, di un soggiorno-cucina, un bagno e una sala, oltre ad una soffitta e ad un posto auto scoperto. A seguito dei riscontrati abusi è stato necessario eliminare la pagina 6 di 10 vetrata che chiudeva la terrazza, ritrasformandola in una loggia fredda, nonché ridurre il servizio igienico sul terrazzo, cosicché ora l'immobile presenta un minor numero di vani, un bagno di dimensione più ridotte e privo di lavabo, e al quale si accede tramite il passaggio dalla loggia coperta, ma fredda. Pertanto, come riscontrato dalla CTU, ciò ha comportato una diminuzione del valore dell'immobile del 30-35% (v. pag. 36, CTU). Tenuto conto che il prezzo dell'immobile corrisposto dall'attore era pari ad euro 163.00,00, e considerata la diminuzione del valore nella misura massima riscontrata dalla CTU, stante le importanti opere di demolizione che hanno interessato l'immobile, ne deriva che l'attore avrebbe diritto a vedersi corrispondere la somma di euro 57.050,00 (v. doc. n. 1, fascicolo attoreo).
Occorre però considerare che parte attrice non ha depositato note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 11.12.2024. In forza della previsione di cui all'art. 127 ter, comma V, c.p.c., tale contegno equivale ad una mancata partecipazione all'udienza, ma non consente di ritenere implicitamente rinunciate le domande, dovendosi intendere che la parte abbia inteso tener ferme le conclusioni in precedenza rassegnate, così come fatto rilevare dalla Suprema
Corte (v. Cass. ord. n. 22360/13). Nel caso che ci occupa, l'ultimo atto contenente la precisazione delle conclusioni attoree era la memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., dove, per i fini che qui interessano, l'attore ha chiesto che: “In via graduata e subordinata rispetto al punto I), nel caso le irregolarità edilizie indicate in narrativa non possano costituire oggetto di sanatoria, o comunque per la parte non sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a risarcire e/o CP_1
riversare e/o rimettere al IG. b) l'importo corrispondente alla riduzione del prezzo di Parte_1 acquisto dell'immobile di cui è causa conseguente al ripristino/demolizione, da rapportarsi alla data ed al prezzo indicati a rogito o, in via graduata e subordinata, alla riduzione del valore commerciale dell'immobile alla data del rogito o, in via ulteriormente graduata e subordinata, alla riduzione dell'attuale valore commerciale dell'immobile conseguenti al ripristino/demolizione, nella somma di €.
19.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa, se del caso anche con valutazione equitativa, maggiorata di interessi moratori, in subordine legali, e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
Per la determinazione dei limiti entro i quali la domanda attorea può trovare accoglimento, è necessario richiamare l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte a mente del quale “in tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell'importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura", si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del "quantum", la quale viene meno se, all'esito dell'istruttoria, risultino accertati
i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla
pagina 7 di 10 quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica priva di qualsiasi rilevanza” (v. Cass. sent. n. 22330/17; conf. ord. n. 35302/22). Ne deriva che la convenuta non può essere condannata alla corresponsione in favore dell'attore dell'intera somma di euro 57.050,00, ma unicamente nei limiti della domanda attorea, pari ad euro 19.000,00, poiché deve intendersi come una formula di stile il richiamo alla somma “maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa”. In altri termini, all'esito della CTU, che ha quantificato in misura maggiore della domanda il minor valore dell'immobile, sarebbe spettato all'attore riformulare la propria domanda, chiedendo di sentir condannare la convenuta al pagamento dell'intero importo calcolato all'esito dell'istruttoria. In mancanza di una riformulazione della domanda, è precluso riconoscere all'attore la somma di euro
57.050,00, cosicché la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore unicamente la somma di euro 19.000,00. Trattandosi di un'obbligazione di valuta, sull'importo non è dovuta rivalutazione, ma unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo.
Deve trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore, avendo questo provato di aver subito spese per opere di demolizione. Ed infatti, colui che agisce in forza del disposto di cui all'art. 1489, c.c., ha diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 (v. Cass. sent. n. 4786/07). In particolare, parte attrice ha provato di aver sostenuto spese pari ad euro 7.854,00, di cui: 6.237,00, corrisposti a per la realizzazione CP_3
delle opere di demolizione e ripristino;
euro 840,00 corrisposti al geom. per assistenza tecnica CP_4
alle opere di rimessione in pristino, oltre ad euro 777,00 per aggiornamento catastale (v. docc. nn. da 17
a 19, 21, 22, 25 e 26, fascicolo attoreo). Trattandosi di documentazione che è stata formata successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., questa è certamente utilizzabile ai fini della decisione. Tuttavia, valgono anche per la domanda risarcitoria le considerazioni espresse in precedenza, vale a dire che la domanda è accoglibile nei limiti della stessa. Difatti, parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., ha così formulato la propria domanda risarcitoria “nel caso le irregolarità edilizie indicate in narrativa non possano costituire oggetto di sanatoria, o comunque per la parte non sanabile, dichiarar tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra a risarcire e/o riversare e/o rimettere al IG. a) la somma CP_1 Parte_1 corrispondente ad ogni onere, costo, spesa, sanzione e quant'altro comunque relativi e connessi alle
pagina 8 di 10 pratiche, agli oneri ed ai lavori di ripristino/demolizione dell'immobile di cui è causa nella somma di
€. 6.000,00= od in quella maggiore o minore che risulterà dagli atti di causa”. Anche in questo caso, non avendo parte attrice riformulato la propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni, questa può trovare accoglimento nei limiti di euro 6.000,00. Trattandosi di debito di valore, su tale somma è dovuta la rivalutazione dalla data dell'evento dannoso, che deve farsi coincidere con quella di emanazione dell'ordine di demolizione da parte del intervenuta in data 29.6.2022. Controparte_2
Su tale somma, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. (v. Cass. SU n. 1712/95). Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (v.
Cass. ord. n. 37798/22). A far data dalla sentenza sono dovuti sulla somma totale unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., divenendo l'obbligazione di valore, a seguito della liquidazione, un'obbligazione di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte convenuta è tenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00.
Le spese di CTU devono essere poste, in via definitiva, in capo a parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4135/21, introdotta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
19.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;
2) Condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
6.000,00, oltre rivalutazione a far data dal 29.6.2022. Su tale somma, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, sono dovuti sulla somma totale interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Controparte_1
pagina 9 di 10 Parma, 25 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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