TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1676/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1676/2018 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CIACCI ANTONIO GIOVANNI;
ATTORI contro
(C.F. ) in proprio e Controparte_1 C.F._3
quale erede di (C.F. Persona_1
, deceduta in corso di causa, rappresentato e difeso C.F._4
dall'Avv. VENTURI FRANCESCO;
CONVENUTO nonché
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_2 C.F._5
erede di (C.F. Persona_1
; C.F._4 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'autenticità della scrittura privata – usucapione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti, con rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice all'esito delle determinazioni assunte dalla sezione civile alla riunione del 04.07.2022.
Ancora, in via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia di anche quale erede di defunta in Controparte_2 Persona_1
corso di causa, non essendosi costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato nello stesso.
Ciò posto, gli odierni attori hanno agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “-in tesi- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 216, 2° co. c.p.c., 2652
n° 3 c.c. e 2657, 1° co. c.c., la verificazione della scrittura privata olografa in data
31/03/1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio Persona_2
del 20/02/1969, 14069 rep. e 6440 racc., sottoscritta da ciascuno dei condividenti l'uno nella copia dell'altro, con la quale veniva espressamente convenuto che “il piazzale ed il portico adibito per garage restano in quindi l'uso ed il mantenimento sono di CP_3
tutti e due”, anche se catastalmente ricadenti nella porzione di proprietà immobiliare assegnata al Sig. e per esso ai convenuti, di lui eredi/aventi causa, con ogni Persona_3
consequenziale pronunzia, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata 31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa;
-in ipotesi- dichiarare che gli attori hanno usucapito la proprietà comune della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58), per averne condiviso pacificamente l'ininterrotto utilizzo ultraventennale, con ogni consequenziale pronunzia, disponendo al trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa”.
Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree Controparte_1
perché infondate.
In ordine alla prima domanda proposta dagli attori, questi, quali eredi di chiedono verificarsi, ai sensi degli artt. 216, comma 2 Controparte_4
c.p.c. e degli artt. 2652 comma 1 n. 3 e 2657, comma 1 c.c., la scrittura privata olografa redatta in data 31.03.1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio del 20.02.1969, e riferibile a Persona_2 Persona_3
e avendovi interesse al fine di procedere alle dovute Controparte_4
trascrizioni e per rimuovere ogni dubbio circa la vincolatività dell'assetto di interessi stabilito nella scrittura.
Ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c., l'istanza di verificazione di una scrittura privata può proporsi anche con citazione in via principale, se l'attore provi di avervi interesse.
Il giudizio di verificazione in via principale segue le ordinarie regole probatorie del processo civile (cfr. Cass. Civ. n. 20882/2021). Ciò posto, al fine di procedere alla valutazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata indicata da Persona_3
parte attrice, essendo stata istruita la domanda di verificazione in via documentale, in corso di causa è stata espletata una CTU grafologica.
Il CTU nominato, con valutazioni tecniche adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, esaminata la sottoscrizione di
[...]
presente sulla scrittura privata oggetto di causa e comparata la stessa Per_3
con quelle presenti sulle scritture di comparazione prodotte in giudizio, ha concluso nel senso che “Dall'esame della firma in verifica a nome “ ” e Persona_3
dal confronto con i campioni comparativi emergono da un lato analogie di natura estrinseca,
e dall'altro differenze di notevole portata identificativa, queste ultime sono tanto più rilevanti in quanto coinvolgono specificità espressive personali ed intrinseche all'azione scrivente, e sono inoltre generate da incongruenze dinamiche rilevabili nel tracciato della predetta firma oggetto di accertamento. In tale contesto, le discordanze individuate dalla comparazione tra la sottoscrizione in verifica e i campioni di paragone assumono portata oggettiva, e non possono essere ritenute accidentali, né possono essere ricondotti ad una naturale variabilità degli esiti grafici, avendo risposto adeguatamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice”, ritenendo che “la firma in verifica a nome “ ” posta in calce alla scrittura Persona_3
privata datata 31.03.1970 NON RISULTA RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmatario”.
Alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, in merito alla provenienza della scrittura privata oggetto di causa, deve ritenersi che la stessa non sia riconducibile al defunto Persona_3
Al riguardo, va osservato che non appaiono condivisibili le difese svolte dagli attori in comparsa conclusionale e tese a escludere la rilevanza della CTU.
Innanzi tutto, non appare corretto ritenere che il convenuto
[...]
abbia riconosciuto in comparsa la provenienza della scrittura dal CP_1
padre Persona_3 Invero, il tenore letterale della comparsa di costituzione esclude la conclusione cui perviene la parte attrice, affermando il convenuto che “La scrittura privata del 31/03/1970, laddove risulti provata l'autografia del Sig. (…)”, Persona_3
frase che consente di escludere la sussistenza di un sicuro riconoscimento da parte del convenuto della sottoscrizione apposta sulla Controparte_1
scrittura, dovendosi, di contro, intendere la frase come affermazione del pieno onere della parte attrice di provare la provenienza della scrittura.
Del resto, in sede di comparsa conclusionale del 20.03.2024 il convenuto ha ribadito di non avere mai riconosciuto la provenienza della scrittura dal padre
Persona_3
Peraltro, va rilevato che la scrittura oggetto di verificazione non è riferibile in alcun modo al convenuto avendola riferita la parte attrice Controparte_1
al padre dello stesso sicché, non trattandosi di scrittura Persona_3
proveniente dal convenuto, non può applicarsi il principio di non contestazione, non potendosi ritenere fatto conoscibile da Controparte_1
che la firma della scrittura in esame provenga dal padre, considerato che il convenuto risulta nato nel 29.05.1961 e la scrittura risulta essere del
31.03.1970, sicché appare presumibile che il convenuto, per la giovanissima età, non abbia assistito alla sottoscrizione.
Inoltre, va osservato che non è l'unico convenuto del Controparte_1
presente giudizio, essendo stati convenuti, quali eredi di Persona_3
anche la moglie e l'altro figlio Persona_1 Controparte_2
Dunque, in assenza di costituzione di due litisconsorti necessari del giudizio, anche volendo ammettere che abbia implicitamente Controparte_1
riconosciuto la provenienza della scrittura oggetto di causa, ciò non sarebbe sufficiente a integrare un riconoscimento della scrittura, dovendo provenire tale riconoscimento da tutti i litisconsorti di questo giudizio, quali eredi di
Persona_3 Del resto, come evidenziato in precedenza, il giudizio di verificazione in via principale segue le ordinarie regole probatorie, sicché deve ritenersi che anche per tale giudizio operi la regola dell'art. 115 c.p.c. che esclude l'applicazione del principio di non contestazione in caso di contumacia della parte contro cui vengono affermati i fatti posti a fondamento di una domanda.
Infine, deve escludersi che le risultanze della CTU possano essere infirmate dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra e Persona_3 CP_4
e nelle quali, secondo la prospettazione attorea, si evincerebbe il
[...]
riconoscimento ad opera del primo della paternità della sottoscrizione apposta sulla scrittura per cui è causa (cfr. all.ti 5, 6, 7, 9 fasc. attore, fasc. 11 fasc. convenuto (presumibilmente intendendosi l'allegato 12 essendo l'allegato 11 una dichiarazione dei redditi) richiamati in comparsa conclusionale dagli attori).
Invero, deve osservarsi che nelle comunicazioni in esame non è allegata la scrittura oggetto di giudizio e, nelle stesse, si fa riferimento alla sottoscrizione di “impegni”, di accordi che avrebbe firmato senza avvedersi Persona_3
compiutamente del contenuto e, nella comunicazione del 12.09.1987 (cfr. all. 8 fasc. attori), quest'ultimo afferma che, in relazione alla scrittura del 31.03.1970, aveva già fornito la sua versione dei fatti al fratello con la CP_4
comunicazione del 25.02.1987 (appunto l'allegato 12 di parte convenuta), in cui afferma che “gli impegni” li ha firmati fiduciariamente Persona_3
senza nemmeno leggerli.
Nondimeno, nelle comunicazioni prodotte dalle parti non vi sono elementi ragionevolmente certi per sostenere che la scrittura o gli “impegni” menzionati in esse siano esattamente la scrittura di cui la parte attrice chiede in questo giudizio la verificazione.
In assenza di una tale sicurezza, le comunicazioni prodotte non possono costituire una prova prevalente rispetto agli accertamenti svolti dal CTU, che invece, attraverso l'analisi della scrittura per cui è causa e delle scritture di comparazione, ha escluso ogni riconducibilità della sottoscrizione a
[...]
Per_3
Dunque, le deduzioni difensive degli attori, volte a infirmare le conclusioni del
CTU, non appaiono condivisibili.
Pertanto, alla luce delle valutazioni svolte dal CTU e delle considerazioni sopra svolte, la domanda di verificazione proposta da parte attrice, relativamente alla provenienza della scrittura oggetto di causa da
[...]
è infondata e va, pertanto, respinta. Per_3
In via subordinata, gli attori domandano accertarsi l'acquisto in proprio favore per usucapione ventennale, della comproprietà dell'immobile censito al
Catasto di Monte EN al foglio 58 particella 97 sub 1, per averne condiviso pacificamente l'ininterrotto utilizzo ultraventennale, in conformità alla scrittura privata del 31.03.1970.
La domanda è infondata.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari della proprietà al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003).
Ciò posto, la domanda degli attori risulta radicalmente generica in punto di allegazione dei fatti costitutivi della fattispecie di usucapione.
Invero, la domanda attorea è fondata sull'unica allegazione secondo cui “la comproprietà di portico e piazzale da parte del Sig. e dei propri aventi Controparte_4
causa, è stata sicuramente usucapita per l'uso pacifico ed ultraventennale che gli stessi hanno fatto indisturbatamente ed in perfetta buona fede, suffragato dalla predetta scrittura, del piazzale e del portico posti nel resede solo tavolarmente in proprietà esclusiva del Sig.
[...]
e dei propri aventi causa”. Per_3
Va evidenziato come i fatti allegati e posti a fondamento della domanda di usucapione siano del tutto privi di collocazione temporale e non specificano in alcun modo le modalità con cui è stato acquisito il compossesso dell'immobile o con cui lo stesso è stato esercitato, né i modi con cui tale compossesso è stato affermato ai danni dei titolari effettivi della proprietà, con compressione delle facoltà dominicali degli stessi.
Inoltre, alla luce dei principi in precedenza enunciati, la mera allegazione di avere posseduto per oltre venti anni un bene non è sufficiente per fondare l'accoglimento di una domanda di usucapione, in ragione della radicale genericità dell'allegazione. Né è possibile presumere che il compossesso sia sorto dopo la scrittura del
31.03.1970, che avrebbe fondato una sorta di riconoscimento da parte di del compossesso di atteso che la scrittura Persona_3 Controparte_4
prodotta dagli attori è apocrifa, come evidenziato in precedenza.
Peraltro, va osservato che nella comunicazione al fratello Persona_3
del 25.12.1986 (cfr. all. 5 fasc. attori), ha dichiarato che il portico e il CP_4
garage li ha sempre considerati beni di sua proprietà esclusivi, in quanto ricadenti nel terreno di sua proprietà, e che, tuttavia, ne ha lasciato l'uso al fratello, pur continuando a sostenere ogni onere e peso relativi all'immobile, e dichiara espressamente di interrompere con la comunicazione il decorso dell'usucapione.
Dalla lettura di tale comunicazione, pare confermata la tesi del convenuto secondo cui a e ai suoi eredi è stato Controparte_1 Controparte_4
consentito nel tempo un mero uso per ragioni di accesso al loro fondo, tollerando tale situazione per ragioni di parentela, invocando il convenuto l'inidoneità degli atti tollerati a costituire un possesso utile per l'usucapione.
In effetti, va osservato che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità,
“Gli atti di tolleranza che secondo l'art. 1144 c.c. possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, traendo origine da rapporti di amicizia, di familiarità e di buon vicinato, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. La lunga durata dell'attività medesima può integrare elemento presuntivo nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. Civ. n. 1042/1998; Cass. Civ. n. 8194/2001; Cass. Civ. n.
13443/2007; Cass. Civ. n. 11277/2015). Dunque, lo strettissimo rapporto di parentela tra e Persona_3 CP_4
essendo fratelli, e la comunicazione sopra richiamata consentono di
[...]
presumere che vi sia stata da parte di originariamente un Controparte_4
uso limitato di una parte della corte esterna di essenzialmente Persona_3
fondato sulla tolleranza di questo, circostanza che appare escludere l'integrazione di un possesso utile all'usucapione in capo agli attori, quali eredi di Controparte_4
Peraltro, deve osservarsi come nel fascicolo di causa vi sia un atto di diffida, pervenuto il 2611.1988, di verso con cui il Persona_3 Controparte_4
primo intima al secondo di cessare ogni utilizzo della propria corte esclusiva
(cfr. all. 13 fasc. convenuto).
Inoltre, alcun elemento significativo a supporto della domanda di usucapione emerge dalle prove orali assunte nell'interesse degli attori.
Innanzi tutto, le domande poste ai testi sono state le seguenti: “1) “D.c.v. che, recandovi presso l'abitazione dei Sigg.ri e dagli anni 80 fino al Pt_2 Parte_1
2015, ovvero nel diverso periodo che vorrete specificare, avete utilizzato indifferentemente, senza alcun ostacolo o limitazione, per il parcheggio delle Vostre autovetture, l'intera porzione del piazzale antistante le abitazioni sia del Sig. che del Sig. Controparte_4
ovvero dei loro eredi od aventi causa, in Comune di Monte EN, Persona_3
Porto Ercole, loc. Poggio Pertuso, senza essere invitati a rimuovere tali automezzi e/o essere sollecitati in tal senso dai soggetti che fruivano del quartiere di proprietà del Sig.
[...]
e dei di lui aventi causa”. 2) “D.c.v. che tale libero ed indisturbato utilizzo, nello Per_3
stesso periodo di tempo prima indicato, veniva correntemente esercitato dai Sigg.ri e Pt_2
dai loro familiari, amici e conoscenti che si recassero a trovarli Parte_1
nell'abitazione citata nel precedente capo”.
Ebbene, all'udienza del 07.12.2021 sono stati escussi marito CP_5
in comunione legale di e compagna di Parte_2 Testimone_1
figlio di Controparte_6 Parte_2 I testi hanno risposto alle domande sopra riportate semplicemente confermando le circostanze, senza fornire alcun dettaglio o puntualizzazione.
I testi assunti all'udienza del 05.04.2022, moglie di Testimone_2 [...]
e cognata di non hanno fornito Parte_1 Testimone_3 Parte_1
elementi significativi. si è limitata a confermare i fatti capitolati, mentre Testimone_3 Testimone_2
ha dichiarato che parcheggiavano le auto sul lato sinistro, guardando gli immobili rispetto all'abitazione di e a volte, prima dei lavori, Persona_3
anche un ulteriore posto e ciò sin dal 1973, confermando per il capitolo 2 i fatti capitolati.
All'udienza del 28.06.2022 sono stati escussi i testi figlio Controparte_6
di e consuocera di il primo Parte_1 Testimone_4 Parte_2
confermando i fatti capitolati e specificando di avere parcheggiato presso l'immobile di causa senza limitazioni fino all'attualità, e la seconda confermando i fatti del primo capitolo e dichiarando di non sapere nulla sui fatti del secondo capitolo.
Ciò posto, va osservato che lo strettissimo legame di parentela sussistente tra gli attori e i testi assunti nel loro interesse impone una valutazione estremamente rigorosa delle deposizioni testimoniali, anche alla luce dell'ampio spettro temporale entro cui i testi hanno collocato i fatti oggetto di deposizione, il che fa presumere quantomeno difficoltà nel ricordare esattamente l'andamento degli stessi.
Ciò posto, le dichiarazioni rese dai testi si limitano a una mera conferma dei capitoli di prova articolati dalla parte attrice, fatti peraltro limitati al parcheggio di proprie automobili presso l'area per cui è causa, comportamento peraltro che non può ritenersi espressione univoca di un potere del proprietario, ben potendo l'atto del parcheggio esercitarsi in base a un diritto reale minore o a un diritto personale di godimento (es. una locazione), sicché, di per sé, un siffatto comportamento non prova inconfutabilmente l'intervenuta usucapione.
L'ulteriore fatto confermato dai testi (cap. 2) si risolve nell'affermazione che l'attività di parcheggio è stata esercitata anche dagli odierni attori, eredi di circostanza per la quale vale quanto appena considerato in Controparte_4
tema di idoneità della condotta di parcheggio, di per sé, a integrare un atto idoneo all'usucapione.
Va osservato, peraltro, che i fatti narrati dai testi di parte attrice non appaiono coerenti con le principali risultanze documentali, tra cui le comunicazioni intervenute tra i fratelli e da cui emerge un quadro CP_4 Persona_3
di estrema conflittualità che è sfociata in una aperta ostilità di Persona_3
verso le rivendicazioni del fratello e sfociata nell'atto di diffida in precedenza richiamato.
Tali risultanze rendono scarsamente plausibile quanto dichiarato dai testi, non potendosi presumere che e i suoi eredi e familiari abbiano Controparte_4
utilizzato senza contestazioni l'area per cui è causa, quando dalle comunicazioni intercorse trai proprietari sono state formulate varie contestazioni e rivendicazioni espressive di aperta conflittualità tra gli stessi.
In definitiva, l'assoluta genericità della domanda di usucapione, di per sé sufficiente alla reiezione della domanda, e l'assenza di solidi sostegni probatori a supporto della stessa, ne importano il rigetto.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da considerarsi indeterminabile, in conformità alla nota spese depositata dal difensore di parte convenuta.
Nulla sulle spese in relazione al convenuto rimasto Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1676/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte dagli attori;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori;
3) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1
che si liquidano nella somma di 7.616,00 euro a titolo di compensi,
[...]
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
4) nulla sulle spese in relazione al convenuto contumace Controparte_2
anche quale erede di Persona_1
Grosseto, 03.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1676/2018 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CIACCI ANTONIO GIOVANNI;
ATTORI contro
(C.F. ) in proprio e Controparte_1 C.F._3
quale erede di (C.F. Persona_1
, deceduta in corso di causa, rappresentato e difeso C.F._4
dall'Avv. VENTURI FRANCESCO;
CONVENUTO nonché
(C.F. ) in proprio e quale Controparte_2 C.F._5
erede di (C.F. Persona_1
; C.F._4 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'autenticità della scrittura privata – usucapione.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti, con rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice all'esito delle determinazioni assunte dalla sezione civile alla riunione del 04.07.2022.
Ancora, in via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia di anche quale erede di defunta in Controparte_2 Persona_1
corso di causa, non essendosi costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato nello stesso.
Ciò posto, gli odierni attori hanno agito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “-in tesi- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 216, 2° co. c.p.c., 2652
n° 3 c.c. e 2657, 1° co. c.c., la verificazione della scrittura privata olografa in data
31/03/1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio Persona_2
del 20/02/1969, 14069 rep. e 6440 racc., sottoscritta da ciascuno dei condividenti l'uno nella copia dell'altro, con la quale veniva espressamente convenuto che “il piazzale ed il portico adibito per garage restano in quindi l'uso ed il mantenimento sono di CP_3
tutti e due”, anche se catastalmente ricadenti nella porzione di proprietà immobiliare assegnata al Sig. e per esso ai convenuti, di lui eredi/aventi causa, con ogni Persona_3
consequenziale pronunzia, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata 31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa;
-in ipotesi- dichiarare che gli attori hanno usucapito la proprietà comune della particella 97 sub 1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58), per averne condiviso pacificamente l'ininterrotto utilizzo ultraventennale, con ogni consequenziale pronunzia, disponendo al trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza nei RR.II., esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità, previo eventuale frazionamento della particella 97 sub
1 censita al Catasto del Comune di Monte EN (foglio 58) per dichiararne la proprietà comune con gli attori, eredi/aventi causa, conformemente alla scrittura privata
31/03/1970, ovvero previe le incombenze che verranno determinate in corso di causa”.
Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree Controparte_1
perché infondate.
In ordine alla prima domanda proposta dagli attori, questi, quali eredi di chiedono verificarsi, ai sensi degli artt. 216, comma 2 Controparte_4
c.p.c. e degli artt. 2652 comma 1 n. 3 e 2657, comma 1 c.c., la scrittura privata olografa redatta in data 31.03.1970, stesa in calce all'atto di divisione ai rogiti del Notaio del 20.02.1969, e riferibile a Persona_2 Persona_3
e avendovi interesse al fine di procedere alle dovute Controparte_4
trascrizioni e per rimuovere ogni dubbio circa la vincolatività dell'assetto di interessi stabilito nella scrittura.
Ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c., l'istanza di verificazione di una scrittura privata può proporsi anche con citazione in via principale, se l'attore provi di avervi interesse.
Il giudizio di verificazione in via principale segue le ordinarie regole probatorie del processo civile (cfr. Cass. Civ. n. 20882/2021). Ciò posto, al fine di procedere alla valutazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata indicata da Persona_3
parte attrice, essendo stata istruita la domanda di verificazione in via documentale, in corso di causa è stata espletata una CTU grafologica.
Il CTU nominato, con valutazioni tecniche adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, esaminata la sottoscrizione di
[...]
presente sulla scrittura privata oggetto di causa e comparata la stessa Per_3
con quelle presenti sulle scritture di comparazione prodotte in giudizio, ha concluso nel senso che “Dall'esame della firma in verifica a nome “ ” e Persona_3
dal confronto con i campioni comparativi emergono da un lato analogie di natura estrinseca,
e dall'altro differenze di notevole portata identificativa, queste ultime sono tanto più rilevanti in quanto coinvolgono specificità espressive personali ed intrinseche all'azione scrivente, e sono inoltre generate da incongruenze dinamiche rilevabili nel tracciato della predetta firma oggetto di accertamento. In tale contesto, le discordanze individuate dalla comparazione tra la sottoscrizione in verifica e i campioni di paragone assumono portata oggettiva, e non possono essere ritenute accidentali, né possono essere ricondotti ad una naturale variabilità degli esiti grafici, avendo risposto adeguatamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice”, ritenendo che “la firma in verifica a nome “ ” posta in calce alla scrittura Persona_3
privata datata 31.03.1970 NON RISULTA RIFERIBILE all'azione grafica dell'apparente firmatario”.
Alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, in merito alla provenienza della scrittura privata oggetto di causa, deve ritenersi che la stessa non sia riconducibile al defunto Persona_3
Al riguardo, va osservato che non appaiono condivisibili le difese svolte dagli attori in comparsa conclusionale e tese a escludere la rilevanza della CTU.
Innanzi tutto, non appare corretto ritenere che il convenuto
[...]
abbia riconosciuto in comparsa la provenienza della scrittura dal CP_1
padre Persona_3 Invero, il tenore letterale della comparsa di costituzione esclude la conclusione cui perviene la parte attrice, affermando il convenuto che “La scrittura privata del 31/03/1970, laddove risulti provata l'autografia del Sig. (…)”, Persona_3
frase che consente di escludere la sussistenza di un sicuro riconoscimento da parte del convenuto della sottoscrizione apposta sulla Controparte_1
scrittura, dovendosi, di contro, intendere la frase come affermazione del pieno onere della parte attrice di provare la provenienza della scrittura.
Del resto, in sede di comparsa conclusionale del 20.03.2024 il convenuto ha ribadito di non avere mai riconosciuto la provenienza della scrittura dal padre
Persona_3
Peraltro, va rilevato che la scrittura oggetto di verificazione non è riferibile in alcun modo al convenuto avendola riferita la parte attrice Controparte_1
al padre dello stesso sicché, non trattandosi di scrittura Persona_3
proveniente dal convenuto, non può applicarsi il principio di non contestazione, non potendosi ritenere fatto conoscibile da Controparte_1
che la firma della scrittura in esame provenga dal padre, considerato che il convenuto risulta nato nel 29.05.1961 e la scrittura risulta essere del
31.03.1970, sicché appare presumibile che il convenuto, per la giovanissima età, non abbia assistito alla sottoscrizione.
Inoltre, va osservato che non è l'unico convenuto del Controparte_1
presente giudizio, essendo stati convenuti, quali eredi di Persona_3
anche la moglie e l'altro figlio Persona_1 Controparte_2
Dunque, in assenza di costituzione di due litisconsorti necessari del giudizio, anche volendo ammettere che abbia implicitamente Controparte_1
riconosciuto la provenienza della scrittura oggetto di causa, ciò non sarebbe sufficiente a integrare un riconoscimento della scrittura, dovendo provenire tale riconoscimento da tutti i litisconsorti di questo giudizio, quali eredi di
Persona_3 Del resto, come evidenziato in precedenza, il giudizio di verificazione in via principale segue le ordinarie regole probatorie, sicché deve ritenersi che anche per tale giudizio operi la regola dell'art. 115 c.p.c. che esclude l'applicazione del principio di non contestazione in caso di contumacia della parte contro cui vengono affermati i fatti posti a fondamento di una domanda.
Infine, deve escludersi che le risultanze della CTU possano essere infirmate dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra e Persona_3 CP_4
e nelle quali, secondo la prospettazione attorea, si evincerebbe il
[...]
riconoscimento ad opera del primo della paternità della sottoscrizione apposta sulla scrittura per cui è causa (cfr. all.ti 5, 6, 7, 9 fasc. attore, fasc. 11 fasc. convenuto (presumibilmente intendendosi l'allegato 12 essendo l'allegato 11 una dichiarazione dei redditi) richiamati in comparsa conclusionale dagli attori).
Invero, deve osservarsi che nelle comunicazioni in esame non è allegata la scrittura oggetto di giudizio e, nelle stesse, si fa riferimento alla sottoscrizione di “impegni”, di accordi che avrebbe firmato senza avvedersi Persona_3
compiutamente del contenuto e, nella comunicazione del 12.09.1987 (cfr. all. 8 fasc. attori), quest'ultimo afferma che, in relazione alla scrittura del 31.03.1970, aveva già fornito la sua versione dei fatti al fratello con la CP_4
comunicazione del 25.02.1987 (appunto l'allegato 12 di parte convenuta), in cui afferma che “gli impegni” li ha firmati fiduciariamente Persona_3
senza nemmeno leggerli.
Nondimeno, nelle comunicazioni prodotte dalle parti non vi sono elementi ragionevolmente certi per sostenere che la scrittura o gli “impegni” menzionati in esse siano esattamente la scrittura di cui la parte attrice chiede in questo giudizio la verificazione.
In assenza di una tale sicurezza, le comunicazioni prodotte non possono costituire una prova prevalente rispetto agli accertamenti svolti dal CTU, che invece, attraverso l'analisi della scrittura per cui è causa e delle scritture di comparazione, ha escluso ogni riconducibilità della sottoscrizione a
[...]
Per_3
Dunque, le deduzioni difensive degli attori, volte a infirmare le conclusioni del
CTU, non appaiono condivisibili.
Pertanto, alla luce delle valutazioni svolte dal CTU e delle considerazioni sopra svolte, la domanda di verificazione proposta da parte attrice, relativamente alla provenienza della scrittura oggetto di causa da
[...]
è infondata e va, pertanto, respinta. Per_3
In via subordinata, gli attori domandano accertarsi l'acquisto in proprio favore per usucapione ventennale, della comproprietà dell'immobile censito al
Catasto di Monte EN al foglio 58 particella 97 sub 1, per averne condiviso pacificamente l'ininterrotto utilizzo ultraventennale, in conformità alla scrittura privata del 31.03.1970.
La domanda è infondata.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari della proprietà al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003).
Ciò posto, la domanda degli attori risulta radicalmente generica in punto di allegazione dei fatti costitutivi della fattispecie di usucapione.
Invero, la domanda attorea è fondata sull'unica allegazione secondo cui “la comproprietà di portico e piazzale da parte del Sig. e dei propri aventi Controparte_4
causa, è stata sicuramente usucapita per l'uso pacifico ed ultraventennale che gli stessi hanno fatto indisturbatamente ed in perfetta buona fede, suffragato dalla predetta scrittura, del piazzale e del portico posti nel resede solo tavolarmente in proprietà esclusiva del Sig.
[...]
e dei propri aventi causa”. Per_3
Va evidenziato come i fatti allegati e posti a fondamento della domanda di usucapione siano del tutto privi di collocazione temporale e non specificano in alcun modo le modalità con cui è stato acquisito il compossesso dell'immobile o con cui lo stesso è stato esercitato, né i modi con cui tale compossesso è stato affermato ai danni dei titolari effettivi della proprietà, con compressione delle facoltà dominicali degli stessi.
Inoltre, alla luce dei principi in precedenza enunciati, la mera allegazione di avere posseduto per oltre venti anni un bene non è sufficiente per fondare l'accoglimento di una domanda di usucapione, in ragione della radicale genericità dell'allegazione. Né è possibile presumere che il compossesso sia sorto dopo la scrittura del
31.03.1970, che avrebbe fondato una sorta di riconoscimento da parte di del compossesso di atteso che la scrittura Persona_3 Controparte_4
prodotta dagli attori è apocrifa, come evidenziato in precedenza.
Peraltro, va osservato che nella comunicazione al fratello Persona_3
del 25.12.1986 (cfr. all. 5 fasc. attori), ha dichiarato che il portico e il CP_4
garage li ha sempre considerati beni di sua proprietà esclusivi, in quanto ricadenti nel terreno di sua proprietà, e che, tuttavia, ne ha lasciato l'uso al fratello, pur continuando a sostenere ogni onere e peso relativi all'immobile, e dichiara espressamente di interrompere con la comunicazione il decorso dell'usucapione.
Dalla lettura di tale comunicazione, pare confermata la tesi del convenuto secondo cui a e ai suoi eredi è stato Controparte_1 Controparte_4
consentito nel tempo un mero uso per ragioni di accesso al loro fondo, tollerando tale situazione per ragioni di parentela, invocando il convenuto l'inidoneità degli atti tollerati a costituire un possesso utile per l'usucapione.
In effetti, va osservato che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità,
“Gli atti di tolleranza che secondo l'art. 1144 c.c. possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, traendo origine da rapporti di amicizia, di familiarità e di buon vicinato, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. La lunga durata dell'attività medesima può integrare elemento presuntivo nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. Civ. n. 1042/1998; Cass. Civ. n. 8194/2001; Cass. Civ. n.
13443/2007; Cass. Civ. n. 11277/2015). Dunque, lo strettissimo rapporto di parentela tra e Persona_3 CP_4
essendo fratelli, e la comunicazione sopra richiamata consentono di
[...]
presumere che vi sia stata da parte di originariamente un Controparte_4
uso limitato di una parte della corte esterna di essenzialmente Persona_3
fondato sulla tolleranza di questo, circostanza che appare escludere l'integrazione di un possesso utile all'usucapione in capo agli attori, quali eredi di Controparte_4
Peraltro, deve osservarsi come nel fascicolo di causa vi sia un atto di diffida, pervenuto il 2611.1988, di verso con cui il Persona_3 Controparte_4
primo intima al secondo di cessare ogni utilizzo della propria corte esclusiva
(cfr. all. 13 fasc. convenuto).
Inoltre, alcun elemento significativo a supporto della domanda di usucapione emerge dalle prove orali assunte nell'interesse degli attori.
Innanzi tutto, le domande poste ai testi sono state le seguenti: “1) “D.c.v. che, recandovi presso l'abitazione dei Sigg.ri e dagli anni 80 fino al Pt_2 Parte_1
2015, ovvero nel diverso periodo che vorrete specificare, avete utilizzato indifferentemente, senza alcun ostacolo o limitazione, per il parcheggio delle Vostre autovetture, l'intera porzione del piazzale antistante le abitazioni sia del Sig. che del Sig. Controparte_4
ovvero dei loro eredi od aventi causa, in Comune di Monte EN, Persona_3
Porto Ercole, loc. Poggio Pertuso, senza essere invitati a rimuovere tali automezzi e/o essere sollecitati in tal senso dai soggetti che fruivano del quartiere di proprietà del Sig.
[...]
e dei di lui aventi causa”. 2) “D.c.v. che tale libero ed indisturbato utilizzo, nello Per_3
stesso periodo di tempo prima indicato, veniva correntemente esercitato dai Sigg.ri e Pt_2
dai loro familiari, amici e conoscenti che si recassero a trovarli Parte_1
nell'abitazione citata nel precedente capo”.
Ebbene, all'udienza del 07.12.2021 sono stati escussi marito CP_5
in comunione legale di e compagna di Parte_2 Testimone_1
figlio di Controparte_6 Parte_2 I testi hanno risposto alle domande sopra riportate semplicemente confermando le circostanze, senza fornire alcun dettaglio o puntualizzazione.
I testi assunti all'udienza del 05.04.2022, moglie di Testimone_2 [...]
e cognata di non hanno fornito Parte_1 Testimone_3 Parte_1
elementi significativi. si è limitata a confermare i fatti capitolati, mentre Testimone_3 Testimone_2
ha dichiarato che parcheggiavano le auto sul lato sinistro, guardando gli immobili rispetto all'abitazione di e a volte, prima dei lavori, Persona_3
anche un ulteriore posto e ciò sin dal 1973, confermando per il capitolo 2 i fatti capitolati.
All'udienza del 28.06.2022 sono stati escussi i testi figlio Controparte_6
di e consuocera di il primo Parte_1 Testimone_4 Parte_2
confermando i fatti capitolati e specificando di avere parcheggiato presso l'immobile di causa senza limitazioni fino all'attualità, e la seconda confermando i fatti del primo capitolo e dichiarando di non sapere nulla sui fatti del secondo capitolo.
Ciò posto, va osservato che lo strettissimo legame di parentela sussistente tra gli attori e i testi assunti nel loro interesse impone una valutazione estremamente rigorosa delle deposizioni testimoniali, anche alla luce dell'ampio spettro temporale entro cui i testi hanno collocato i fatti oggetto di deposizione, il che fa presumere quantomeno difficoltà nel ricordare esattamente l'andamento degli stessi.
Ciò posto, le dichiarazioni rese dai testi si limitano a una mera conferma dei capitoli di prova articolati dalla parte attrice, fatti peraltro limitati al parcheggio di proprie automobili presso l'area per cui è causa, comportamento peraltro che non può ritenersi espressione univoca di un potere del proprietario, ben potendo l'atto del parcheggio esercitarsi in base a un diritto reale minore o a un diritto personale di godimento (es. una locazione), sicché, di per sé, un siffatto comportamento non prova inconfutabilmente l'intervenuta usucapione.
L'ulteriore fatto confermato dai testi (cap. 2) si risolve nell'affermazione che l'attività di parcheggio è stata esercitata anche dagli odierni attori, eredi di circostanza per la quale vale quanto appena considerato in Controparte_4
tema di idoneità della condotta di parcheggio, di per sé, a integrare un atto idoneo all'usucapione.
Va osservato, peraltro, che i fatti narrati dai testi di parte attrice non appaiono coerenti con le principali risultanze documentali, tra cui le comunicazioni intervenute tra i fratelli e da cui emerge un quadro CP_4 Persona_3
di estrema conflittualità che è sfociata in una aperta ostilità di Persona_3
verso le rivendicazioni del fratello e sfociata nell'atto di diffida in precedenza richiamato.
Tali risultanze rendono scarsamente plausibile quanto dichiarato dai testi, non potendosi presumere che e i suoi eredi e familiari abbiano Controparte_4
utilizzato senza contestazioni l'area per cui è causa, quando dalle comunicazioni intercorse trai proprietari sono state formulate varie contestazioni e rivendicazioni espressive di aperta conflittualità tra gli stessi.
In definitiva, l'assoluta genericità della domanda di usucapione, di per sé sufficiente alla reiezione della domanda, e l'assenza di solidi sostegni probatori a supporto della stessa, ne importano il rigetto.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da considerarsi indeterminabile, in conformità alla nota spese depositata dal difensore di parte convenuta.
Nulla sulle spese in relazione al convenuto rimasto Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1676/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte dagli attori;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori;
3) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1
che si liquidano nella somma di 7.616,00 euro a titolo di compensi,
[...]
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
4) nulla sulle spese in relazione al convenuto contumace Controparte_2
anche quale erede di Persona_1
Grosseto, 03.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia