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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 15/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 420 cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13670/2023 promossa da:
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Di Parte_1 CodiceFiscale_1
LA ON, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(GIÀ , IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: , RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI, GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLATO
E contro
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e il per chiedere Controparte_1 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 3625/2022, depositata il 23.05.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata in ordine alla violazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) errata valutazione delle prove.
L'appellante, nel giudizio di primo grado, impugnava l'intimazione n.
202103821276441827082585 portante tre violazioni stradali riferite ai verbali n. 8952934 del 15/01/2015 per la somma di € 119,89, verbale n. 5626513 del
14/11/2014 per la somma di € 170,07 e verbale n. 8827036 del 05/03/2016 per la somma di € 107,68.
Parte appellante sosteneva di non aver mai ricevuto notifica né degli atti presupposti né delle precedenti intimazioni n. 201903821074210000238585
del 3.12.2019; n. 201903821074240000269767 del 3.12.2019; n.
2019038210741600000347747 del 3.12.2019.
Nel corso del giudizio di primo grado emergeva la regolarità delle notifiche da parte del dei verbali presupposti alle intimazioni mentre Controparte_3
non produceva copia delle notifiche delle intimazioni del 2019 ma CP_1
quelle del 2018: n. 20180382837310000482464 del 23.10.2018; n. 20180382837810000334272 del 24.10.2018; n. 20180382879890000475000
del 17.12.2018.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “Il motivo
di opposizione, relativo alla mancata notifica dei verbali presupposti è
infondato perché dalla documentazione depositata dalla e Controparte_1
dal risulta che i verbali sono stati notificati entro il Controparte_3
termine di legge. Il motivo di opposizione relativo alla decadenza del diritto
da parte della è infondato perché i verbali sono stati Controparte_1
regolarmente notificati entro il termine di legge e le successive ingiunzioni di
pagamento sono state notificate, entro il termine quinquennale previsto per
legge e nessuna prescrizione è maturata avendo le ingiunzioni di pagamento
validamente interrotto il termine prescrizionale previsto per legge. Inoltre
nessuno degli atti prodromici è stato mai validamente impugnato con
conseguente tardività dell'opposizione proposta. Non può trovare
accoglimento la doglianza relativa alle differenti indicazioni dei numeri delle
ordinanze di pagamento prodotte dalla rispetto a quelle Controparte_1
indicate nell'atto opposto trattandosi di documenti in ogni caso comprovanti
l'avvenuta interruzione della prescrizione nonché l'avvenuta conoscenza degli
atti da parte del ricorrente, né può essere considerata tale produzione nuova
ovvero inammissibile essendo stata proposta unitamente alla comparsa di
costituzione. Per quanto sopra esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata e per l'effetto va confermata l'intimazione ad adempiere
[...] opposta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato in cancelleria in data 21/07/2021, Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t. ed il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, così provvede: Controparte_3
rigetta la domanda proposta e per l'effetto conferma l'intimazione ad
adempiere emessa dall PartitaIVA_3 [...]
, oggi Controparte_4 Controparte_3
Munipia S.p.A”.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto comunque regolari le notifiche effettuate da all'attore CP_1
e, per l'effetto, legittima l'intimazione ad adempiere n.
202103821276441827082585.
Si costituiva la quale eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva anche il che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3
e la conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Sempre in via preliminare, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere in relazione ai verbali n. 5626513 del 14/11/2014 (cartella di ingiunzione n. 20180382837810000334272) per la somma di € 170,07 – ruolo
2014 – e n. 8952934 del 15/01/2015 (cartella di ingiunzione n.
20180382837310000482464) per la somma di € 119,89 – ruolo 2015 – portati nella intimazione di pagamento n. 202103821276441827082585.
Le cartella n. 220180382837810000334272, ruolo 2014 di importo pari ad €
170,07, e n. 20180382837310000482464, ruolo 2015 di importo pari ad €
119,89, di valore inferiore ai 1000 euro rientrando nell'applicazione dell'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31
marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all dalle Controparte_5
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis in presenza dei requisiti previsti dalla legge. In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del
26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che occupa, con riferimento alla cartella impugnata n.
202103821276441827082585 (laddove faceva riferimento ai verbali con ruolo 2014 e 2015 per le cartelle n. 220180382837810000334272, e n.
20180382837310000482464), si applica l'art. 1, commi 222-230, della Legge
n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali Controparte_5
e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
di importo residuo fino ad € 1.000,00 e si pone come fatto impeditivo ex lege che impedisce l'ulteriore corso del giudizio. Per il resto, nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta che la cartella di intimazione impugnata facesse riferimento a precedenti cartelle di ingiunzione mai notificate (n.
201903821074210000238585, n. 201903821074240000269767 e n.
2019038210741600000347747) e che il credito si fosse prescritto.
In corso di causa è emerso che seppur non avesse prodotto le CP_1
cartelle di ingiunzione indicate nell'atto impugnato, aveva comunque dimostrato di aver provveduto ad interrompere la prescrizione con la notifica delle ingiunzioni n. 20180382837310000482464, n.
20180382837810000334272 e n. 20180382879890000475000.
Appare condivisibile, pertanto, da parte di questo Giudicante l'iter logico-
giuridico seguito dal Giudice di primo grado il quale ha statuito che “Non può
trovare accoglimento la doglianza relativa alle differenti indicazioni dei
numeri delle ordinanze di pagamento prodotte dalla rispetto Controparte_1
a quelle indicate nell'atto opposto trattandosi di documenti in ogni caso
comprovanti l'avvenuta interruzione della prescrizione nonché l'avvenuta
conoscenza degli atti da parte del ricorrente”.
Infatti, l'appellante aveva avuto conoscenza delle intimazioni del 2018 in quanto notificategli addirittura a mani.
Il mero errore materiale da parte di nel riportare un numero CP_1
differente all'interno dell'intimazione n. 202103821276441827082585
(oggetto di impugnazione) non ha causato e non giustifica nullità dell'atto. L'intimazione impugnata indica chiaramente l'origine del debito, gli importi,
la data della cartella, il numero del ruolo;
pertanto, essa non è stata viziata da alcuna nullità dovuta ad omissioni di notifica di atti precedenti e non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.
Alla luce di quanto esposto, la notifica della intimazione di pagamento n.
202103821276441827082585 risulta essere regolare e, per l'effetto, non è
intervenuta alcuna prescrizione del credito limitatamente al verbale n.
8827036, ruolo 2016, per la somma di € 107,68.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado del giudizio;
tuttavia, essendo intervenuta la cessazione parziale della materia del contendere le spese si compensano tra le parti per due terzi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- In parziale riforma della sentenza n. 3625/2022, emessa dal Giudice di
Pace di , dichiara cessata la materia del contendere relativamente CP_3
ai verbali n. 5626513 e n. 8952934 e conferma per il resto la sentenza impugnata. - condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_1
del di un terzo delle spese processuali che si liquidano Controparte_3
in euro 110,66 (complessivi € 332,00), oltre iva, cpa e spese per ciascuna parte, compensando tra le parti i restanti due terzi.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letta all'udienza del 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 420 cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13670/2023 promossa da:
, C.F. , rapp. e difeso dall'Avv. Di Parte_1 CodiceFiscale_1
LA ON, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(GIÀ , IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: , RAPP. E P.IVA_1
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI, GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLATO
E contro
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e il per chiedere Controparte_1 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 3625/2022, depositata il 23.05.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Catania, per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata in ordine alla violazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) errata valutazione delle prove.
L'appellante, nel giudizio di primo grado, impugnava l'intimazione n.
202103821276441827082585 portante tre violazioni stradali riferite ai verbali n. 8952934 del 15/01/2015 per la somma di € 119,89, verbale n. 5626513 del
14/11/2014 per la somma di € 170,07 e verbale n. 8827036 del 05/03/2016 per la somma di € 107,68.
Parte appellante sosteneva di non aver mai ricevuto notifica né degli atti presupposti né delle precedenti intimazioni n. 201903821074210000238585
del 3.12.2019; n. 201903821074240000269767 del 3.12.2019; n.
2019038210741600000347747 del 3.12.2019.
Nel corso del giudizio di primo grado emergeva la regolarità delle notifiche da parte del dei verbali presupposti alle intimazioni mentre Controparte_3
non produceva copia delle notifiche delle intimazioni del 2019 ma CP_1
quelle del 2018: n. 20180382837310000482464 del 23.10.2018; n. 20180382837810000334272 del 24.10.2018; n. 20180382879890000475000
del 17.12.2018.
L'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “Il motivo
di opposizione, relativo alla mancata notifica dei verbali presupposti è
infondato perché dalla documentazione depositata dalla e Controparte_1
dal risulta che i verbali sono stati notificati entro il Controparte_3
termine di legge. Il motivo di opposizione relativo alla decadenza del diritto
da parte della è infondato perché i verbali sono stati Controparte_1
regolarmente notificati entro il termine di legge e le successive ingiunzioni di
pagamento sono state notificate, entro il termine quinquennale previsto per
legge e nessuna prescrizione è maturata avendo le ingiunzioni di pagamento
validamente interrotto il termine prescrizionale previsto per legge. Inoltre
nessuno degli atti prodromici è stato mai validamente impugnato con
conseguente tardività dell'opposizione proposta. Non può trovare
accoglimento la doglianza relativa alle differenti indicazioni dei numeri delle
ordinanze di pagamento prodotte dalla rispetto a quelle Controparte_1
indicate nell'atto opposto trattandosi di documenti in ogni caso comprovanti
l'avvenuta interruzione della prescrizione nonché l'avvenuta conoscenza degli
atti da parte del ricorrente, né può essere considerata tale produzione nuova
ovvero inammissibile essendo stata proposta unitamente alla comparsa di
costituzione. Per quanto sopra esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata e per l'effetto va confermata l'intimazione ad adempiere
[...] opposta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato in cancelleria in data 21/07/2021, Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t. ed il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, così provvede: Controparte_3
rigetta la domanda proposta e per l'effetto conferma l'intimazione ad
adempiere emessa dall PartitaIVA_3 [...]
, oggi Controparte_4 Controparte_3
Munipia S.p.A”.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto comunque regolari le notifiche effettuate da all'attore CP_1
e, per l'effetto, legittima l'intimazione ad adempiere n.
202103821276441827082585.
Si costituiva la quale eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c., per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito,
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva anche il che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3
e la conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Sempre in via preliminare, bisogna rilevare ex lege la cessata materia del contendere in relazione ai verbali n. 5626513 del 14/11/2014 (cartella di ingiunzione n. 20180382837810000334272) per la somma di € 170,07 – ruolo
2014 – e n. 8952934 del 15/01/2015 (cartella di ingiunzione n.
20180382837310000482464) per la somma di € 119,89 – ruolo 2015 – portati nella intimazione di pagamento n. 202103821276441827082585.
Le cartella n. 220180382837810000334272, ruolo 2014 di importo pari ad €
170,07, e n. 20180382837310000482464, ruolo 2015 di importo pari ad €
119,89, di valore inferiore ai 1000 euro rientrando nell'applicazione dell'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio
2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31
marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all dalle Controparte_5
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino ad € 1.000,00.
Ai fini dell'operatività della detta definizione agevolata non occorre invero alcuna istanza del contribuente, né alcuna espressa adesione dell'ente impositore, trattandosi di un meccanismo operante ope legis in presenza dei requisiti previsti dalla legge. In punto di diritto, com'è noto, la cessazione della materia del contendere è
un istituto giuridico - non regolamentato dal codice di procedura civile - di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
in genere, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n. 11038 del
26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005, con riferimento al provvedimento di sgravio delle somme).
Nel caso che occupa, con riferimento alla cartella impugnata n.
202103821276441827082585 (laddove faceva riferimento ai verbali con ruolo 2014 e 2015 per le cartelle n. 220180382837810000334272, e n.
20180382837310000482464), si applica l'art. 1, commi 222-230, della Legge
n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha disposto l'annullamento automatico ex lege alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, di tutte le cartelle esattoriali, rientranti tra i debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali Controparte_5
e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
di importo residuo fino ad € 1.000,00 e si pone come fatto impeditivo ex lege che impedisce l'ulteriore corso del giudizio. Per il resto, nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta che la cartella di intimazione impugnata facesse riferimento a precedenti cartelle di ingiunzione mai notificate (n.
201903821074210000238585, n. 201903821074240000269767 e n.
2019038210741600000347747) e che il credito si fosse prescritto.
In corso di causa è emerso che seppur non avesse prodotto le CP_1
cartelle di ingiunzione indicate nell'atto impugnato, aveva comunque dimostrato di aver provveduto ad interrompere la prescrizione con la notifica delle ingiunzioni n. 20180382837310000482464, n.
20180382837810000334272 e n. 20180382879890000475000.
Appare condivisibile, pertanto, da parte di questo Giudicante l'iter logico-
giuridico seguito dal Giudice di primo grado il quale ha statuito che “Non può
trovare accoglimento la doglianza relativa alle differenti indicazioni dei
numeri delle ordinanze di pagamento prodotte dalla rispetto Controparte_1
a quelle indicate nell'atto opposto trattandosi di documenti in ogni caso
comprovanti l'avvenuta interruzione della prescrizione nonché l'avvenuta
conoscenza degli atti da parte del ricorrente”.
Infatti, l'appellante aveva avuto conoscenza delle intimazioni del 2018 in quanto notificategli addirittura a mani.
Il mero errore materiale da parte di nel riportare un numero CP_1
differente all'interno dell'intimazione n. 202103821276441827082585
(oggetto di impugnazione) non ha causato e non giustifica nullità dell'atto. L'intimazione impugnata indica chiaramente l'origine del debito, gli importi,
la data della cartella, il numero del ruolo;
pertanto, essa non è stata viziata da alcuna nullità dovuta ad omissioni di notifica di atti precedenti e non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente.
Alla luce di quanto esposto, la notifica della intimazione di pagamento n.
202103821276441827082585 risulta essere regolare e, per l'effetto, non è
intervenuta alcuna prescrizione del credito limitatamente al verbale n.
8827036, ruolo 2016, per la somma di € 107,68.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado del giudizio;
tuttavia, essendo intervenuta la cessazione parziale della materia del contendere le spese si compensano tra le parti per due terzi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- In parziale riforma della sentenza n. 3625/2022, emessa dal Giudice di
Pace di , dichiara cessata la materia del contendere relativamente CP_3
ai verbali n. 5626513 e n. 8952934 e conferma per il resto la sentenza impugnata. - condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_1
del di un terzo delle spese processuali che si liquidano Controparte_3
in euro 110,66 (complessivi € 332,00), oltre iva, cpa e spese per ciascuna parte, compensando tra le parti i restanti due terzi.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letta all'udienza del 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa