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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 925 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 05/03/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRACASSO DANIELA
ATTRICE
E
NT
Rappresentato e difeso dall'avv. FERSINI GIUSEPPE
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
in persona del l.r. p.t. NT
Rappresentata e difesa dall'avv. PERLANGELI MASSIMO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 05/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il 23/01/2021, alle 06:00 circa, percorreva via di Parte_1
Vittorio in Alessano insieme al proprio cane shar-pei condotto al guinzaglio, quando veniva aggredita da due cani liberi e privi di museruola, un pastore tedesco nero e un meticcio bianco, di proprietà di . L'attrice ha rappresentato NT che il pastore tedesco l'ha morsa in più punti sulla coscia sinistra e ha poi aggredito e morso in modo violento il suo cane.
La ha lamentato che dal giorno dell'aggressione soffre di attacchi di ansia _1
e di panico, ha difficoltà ad addormentarsi la sera e presenta sonno agitato interrotto dal rivivere l'episodio dell'aggressione, con disturbo post traumatico da stress;
ha altresì rappresentato che le è stato impedito di proseguire nell'attività di educatrice canina da poco intrapresa.
Esposto quanto sopra, l'attrice ha convenuto in giudizio al fine NT di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito. si è costituito con propria comparsa, evidenziando che NT nessuno ha assistito all'evento e che non vi è prova che l'aggressione sia stata compiuta da cani di sua proprietà.
Chiamata in causa del convenuto si è costituita , NT evidenziando che l'assicurato non ha mai denunciato il sinistro e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, con richiesta preliminare di dichiarare la decadenza dell'assicurato dalla garanzia assicurativa e, nel merito, di rigetto delle avverse domande o riduzione del quantum, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u. medico-legale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
2 ***
Come esposto in premessa, la ha agito in giudizio al fine di ottenere il _1 risarcimento del danno patito il 23.01.2021 a seguito dell'aggressione subita da sé
e dal suo cane shar-pei ad opera di un pastore tedesco e di un meticcio di proprietà di . NT
Il convenuto si è costituito in giudizio, evidenziando che nessuno ha assistito all'evento e che non è possibile ritenere che l'aggressione sia avvenuta ad opera di un cane di sua proprietà.
In generale si ricorda l'art. 2052 c.c. dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza ritiene in modo costante che la responsabilità sia da imputare al proprietario o a colui che ne trae utilità, senza che la responsabilità di uno escluda necessariamente quella dell'altro: “In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell'utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana)” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9661 del 26/05/2020).
La giurisprudenza riconosce che “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività
- commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto
3 che la danneggiata conosceva l'animale fin da cucciolo)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10402 del 20 maggio 2016).
Venendo al caso di specie, va confermato che non vi sono testimoni oculari dell'aggressione del cane del convenuto all'attrice, ma vi è un testimone che ha assistito all'attacco che il pastore tedesco ha compiuto ai danni dello shar-pei che la stava portando in giro al guinzaglio. _1
, compagno dell'attrice, ha infatti affermato di essere stato Testimone_1 chiamato dalla stessa e di essersi recato immediatamente sui luoghi, trovando la zoppicante, sanguinante e disperata. Il testimone ha poi affermato di _1 essersi spostato con l'attrice nella campagna adiacente l'abitazione del convenuto e di aver visto il cane pastore tedesco che mordeva la parte posteriore di (lo Per_1 shar-pei); di aver cercato di staccare il cane e di esserci riuscito mentre la _1 recuperava Per_1
Il testimone, dunque, non solo è stato chiamato dalla immediatamente _1 dopo l'aggressione alla persona, ma ha visto il pastore tedesco mordere lo shar-pei ed è intervenuto personalmente per liberare il cane dalla morsa dell'aggressore, rischiando di venire a sua volta aggredito.
È evidente che non può ritenersi che la sia stata aggredita da un cane _1 diverso da quello che si è poi accanito sul suo shar-pei, con la conseguenza che esiste la prova presuntiva che l'intera aggressione sia stata compiuta dal pastore tedesco indicato.
Che l'aggressore sia proprio l'animale di proprietà del è stato confermato CP_1 dallo stesso teste , il quale ha dichiarato che il cancello automatico della Tes_1 casa del convenuto era socchiuso e che ha visto i cani entrare per mezzo del medesimo cancello. Il testimone ha anche affermato di aver suonato il citofono per far uscire il e di avergli detto di chiudere il cancello onde evitare che altre CP_1 persone venissero aggredite.
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio, ha confermato che il quella Tes_1 mattina gli citofonò, mentre l'attrice dall'auto gli dichiarava che lo avrebbe denunciato.
Il teste ha precisato di poter dire con certezza che il pastore tedesco è Tes_1 quello dell'avvocato “che io ben conosco”. Del resto, è stato confermato CP_1 che il vive a poche decine di metri dall'abitazione del con la Tes_1 CP_1
4 conseguenza che è del tutto verosimile sia il suo intervento immediato sia la sua conoscenza degli animali del convenuto.
La prova così raccolta è in sé sufficiente a confermare che il 23.01.2021 la _1
e il suo cane vennero aggrediti dal pastore tedesco di proprietà del che è CP_1 uscito dal cancello automatico dell'abitazione – lasciato socchiuso – e ha aggredito dapprima la persona e poi l'animale di compagnia, fino all'intervento del . Tes_1
Che la e il suo shar-pei siano stati aggrediti quella mattina non è _1 dubitabile, in quanto vi sono non solo riproduzioni fotografiche che attestano chiaramente le ferite da morsicatura, ma anche i certificati medici del PS e della
ASL che confermano le ferite medesime.
Non è stato dedotto né provato che nella zona vi fossero altri animali vaganti, mentre il teste ha confermato di aver visto i cani rientrare nell'abitazione Tes_1 del e di aver citofonato a costui proprio per lamentare l'aggressione CP_1 subita.
Tanto il testimone quanto il convenuto hanno inoltre confermato che quest'ultimo si recò presso l'abitazione del nel pomeriggio, per verificare quanto era Tes_1 successo.
Si ha ulteriore conferma dell'aggressione ad opera del pastore tedesco del CP_1 per le dichiarazioni del teste , veterinario dirigente Asl Lecce - area Testimone_2
Sud - ufficio veterinario periferico di Gagliano del capo, il quale ha riferito che il cane è stato portato in ufficio direttamente dal proprietario, come il teste ha dedotto dal costo dei diritti di osservazione, di un importo minore rispetto a quello che si riscuote quando l'osservazione del cane avviene presso il domicilio del proprietario.
Il medico ha poi precisato che l'identificazione del cane è avvenuta successivamente all'evento, in data 25/01/2021 (primo giorno di osservazione) e fino al 02/02/2011, sempre presso l'ufficio di Gagliano del capo.
La circostanza che l'identificazione dell'animale non sia intervenuta contestualmente all'aggressione non è rilevante, in quanto il ha Tes_1 riconosciuto l'animale e, come già evidenziato, non risulta che vi fossero altri animali liberi e aggressivi nella zona.
Va inoltre evidenziato che la prova orale ha dimostrato che il convenuto era stato già segnalato per la presenza di cani liberi in zona.
5 , ex collega del e guardia cinofila, ha dichiarato: Controparte_3 Tes_1
“sono a conoscenza del fatto che la signora portava, ogni mattina, fuori il _1 proprio cane seguendo il tragitto che porta all'abitazione del signor in via CP_1 di Vittorio;
della data non sono certo;
... non ero presente, ma fui immediatamente contattato dal mio ex collega , compagno della signora , il Testimone_1 Parte_2 quale mi riferiva che la propria compagna aveva subito un'aggressione da cane di fronte alla casa del signor . Preciso di essere stato chiamato intorno alle CP_4
06:20/06:30 del mattino.
Non è vero che io ho accompagnato il veterinario della Asl né ho identificato il pastore tedesco dell'avvocato ... l'avvocato era già da noi conosciuto,
CP_1 CP_1 perché altre persone lo avevano già segnalato, se trattasi dello stesso cane dell'avvocato presso il comando della polizia locale era stata segnalata la
CP_1 presenza del cane libero dell'avvocato per strada;
preciso che se ricordo
CP_1 bene prima di questo evento avevamo elevato una sanzione amministrativa per la mancata iscrizione all'anagrafe canina del cane dell'avvocato che avrebbe
CP_1 aggredito la signora ”. _1
Il convenuto ha esaminato più volte le dichiarazioni del , per evidenziarne CP_3 le incongruenze rispetto a quelle della e del : costoro hanno infatti _1 Tes_1 dichiarato che il si recò con il veterinario per identificare il cane, mentre CP_3 il ha negato la circostanza. Sulla base di tale contraddizione, il convenuto CP_3 ritiene la prova non attendibile.
Sul punto va rilevato che tanto l'attrice quanto il suo compagno hanno indicato la circostanza in forma dubitativa, riferendo quanto il avrebbe loro riferito: CP_3 le contraddizioni, dunque, riguardano eventi indicati de relato e con incertezza.
Del resto, non può dubitarsi che un conto sia riferire sulla visione della propria compagna sanguinante e del cane aggredito da un pastore tedesco, un conto sia riferire su chi identificò il proprietario dell'animale (elemento che nella concitazione del momento risulta di certo residuale per il danneggiato).
Va poi rilevato che lo stesso denunciò il sinistro alla propria compagnia, CP_1 indicando il proprio cane come autore dell'aggressione.
Non sono poi sussistenti le altre contraddizioni che il convenuto imputa alla controparte, come il successivo riferimento alla sua abitazione e poi alla pubblica via e poi alla campagna e a un cespuglio. Dall'esame di Google Maps si evince che
6 in prossimità dell'abitazione del vi sono una campagna e dei cespugli, CP_1 con la conseguenza che il luogo è lo stesso. Né si deve ritenere che, con il cane intento a morderle in modo deciso la coscia, l'attrice si sia concentrata sul punto esatto della strada in cui l'aggressione – che è continuata nel tempo, con il pastore tedesco ad attaccare l'altro cane – avvenne.
Infine, la circostanza che l'attrice abbia inizialmente fatto riferimento a due cani, sebbene sia stata aggredita da uno solo di essi, non rileva: è infatti del tutto verosimile che i due cani siano usciti insieme e che solo uno di essi abbia attaccato l'attrice. Del resto, non è stato documentato né provato il presunto problema all'occhio che avrebbe costretto il meticcio all'isolamento.
Priva di rilievo la deposizione del figlio del che è intervenuto dopo aver CP_1 sentito le urla e ha dichiarato che i cani erano dentro. I cani, infatti, hanno pacificamente fatto rientro dopo l'aggressione.
In ragione di quanto sopra, la domanda dell'attrice è accolta.
In punto di quantum, si rimanda alla c.t.u. a firma del dr. il quale ha Per_2 accertato che l'attrice ha riportato lesioni personali con esiti permanenti del 6%,
ITP al 75% di gg. 10, al 50% di gg. 20 e al 25% di gg. 30.
Sulla base di tali dati si procede alla quantificazione del danno patito da parte attrice, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, tenendo conto della circostanza che l'attrice al tempo dell'evento aveva 39 anni. Non trovano applicazione le Tabelle ministeriali, come richiesto da parte convenuta, in quanto le stesse si applicano solo in caso di colpa medica o danni provocati da veicoli a motore e natanti.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
7 Danno biologico risarcibile € 9.311,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 11.638,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.297,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.730,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.297,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.325,00
Totale generale: € 15.963,00
La ha chiesto la personalizzazione del danno, evidenziando che a seguito _1 dell'aggressione ha riportato attacchi di ansia e di panico, ha manifestato insonnia e difficoltà ad addormentarsi e ha dovuto fare ricorso a terapia psicologica.
Va evidenziato che il dr. non ha accertato un disturbo post-traumatico da Per_2 stress inteso come lesione permanente. Tuttavia, vi sono in atti i certificati medici del neurologo dott.ssa , che ha attestato “stato ansioso” e ha Persona_3 prescritto terapia farmacologica con controllo a due-tre mesi, e la relazione della psicologa che rilevava “una marcata reattività riguardo l'evento Testimone_3 traumatico contrassegnata da una ipervigilanza e da forti risposte di allarme con marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni o esterni rispetto all'evento traumatico”, e diagnosticava “disturbo post traumatico da stress”. Vi sono in atti le fatture di 8 sedute di terapia psicologica, fino all'aprile 2021, che attestano che l'attrice ha dovuto affrontare un percorso terapeutico al fine di superare l'ansia derivante dall'aggressione.
Che ansia e insonnia siano riconducibili al morso ripetuto di un cane di grossa taglia, avvenuto sulla propria persona e sul proprio animale da affezione, è circostanza pienamente verosimile e attendibile, anche in considerazione della gravità delle lesioni che sono derivate e delle cure cui la e sono stati _1 Per_1 sottoposti.
Poiché l'ansia e l'insonnia sono poi state superate, la personalizzazione si riconduce al valore della IT, che si applica nella misura tabellare massima (come sopra compiuto). Si evidenzia che in citazione l'attrice ha chiesto un importo inferiore a quello attuale e la maggiorazione da rivalutazione e che in sentenza si è applicata direttamente la tabella aggiornata ad oggi, che già include la rivalutazione.
Quanto al mancato svolgimento dell'attività di addestratrice cinofila, occorre evidenziare che l'attrice ha prodotto l'attestato ricevuto circa un anno prima
8 dell'evento e non ha provato, in quell'anno, di aver avviato l'attività (la testimone ha parlato solo del fatto che avesse stampato un biglietto da visita). Del CP_3 resto, se l'aggressione di un cane le ha impedito di procedere con l'attività di addestratrice, è evidente che l'attrice non avrebbe potuto svolgere serenamente tale attività (che implica in sé il rischio di un attacco da parte di un animale non ancora addestrato).
Poiché l'ansia non ha assunto carattere permanente, deve escludersi che vi sia la prova che tale attività sia stata impedita per il futuro.
Il danno non patrimoniale è dunque quantificato in € 15.963,00 all'attualità.
Su tale importo sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo va poi devalutato alla data dell'evento e maggiorato di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, dall'evento alla data odierna.
L'attrice ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, indicate come congrue e pertinenti dal c.t.u., per un totale di € 1.116,39. Tali somme vanno rivalutate dall'esborso alla data odierna e maggiorate di interessi legali come sopra indicato.
La ha anche diritto al rimborso delle spese sostenute per le cure del cane _1
come documentate, consistite in: 2 visite, terapia e medicazione presso la Per_1 dott.ssa (Fatture n. 29 del 26.1.2021 e 108 del 10.3.2021: €. 100,00); esami Per_4 del sangue presso il centro veterinario LU (Fattura n. 1013/2021: €.120,00); farmaci (Scontrino del 10.2.2021: €.14,50).
Non si ritiene invece provato che l'animale debba essere sottoposto a un intervento di chirurgia plastica per l'integrale recupero, soprattutto ove si consideri che nell'arco di 4 anni non risulta che l'intervento sia stato eseguito.
Anche per le cure mediche dell'animale si applicano le maggiorazioni di interessi e rivalutazione come sopra indicato.
La domanda di parte attrice è dunque accolta come sopra.
Le spese di parte attrice sono poste a carico di parte convenuta, soccombente. Le spese di c.t.u. sono poste parimenti a carico del soccombente.
Il convenuto ha chiesto che, in caso di condanna, la sua compagnia lo CP_1 manlevi. si è costituita dapprima negando che l'assicurato abbia NT denunciato il sinistro e chiedendo dunque che lo stesso sia dichiarato decaduto
9 dalla domanda e successivamente – dopo il deposito delle memorie istruttorie – eccependo il mancato deposito del contratto di assicurazione.
Entrambe le eccezioni della Compagnia sono pretestuose.
Quanto alla prima, si rileva che il ha dato tempestiva prova documentale CP_1 di aver immediatamente denunciato l'evento alla Compagnia, fin dal gennaio 2021,
e di aver inviato la relativa documentazione all'agente di riferimento.
Il teste titolare dell'agenzia TUA Ass.ni di Alessano, ha inoltre Testimone_4 dichiarato: “sono titolare dell'Agenzia Tua ass.ni di Alessano e fui io a ricevere la denuncia;
fui io a inserire nel sistema la detta denuncia a cui fu assegnato il numero che mi viene letto; ... preciso che ho inviato personalmente copia della polizza, iscrizione all'anagrafe canina del pastore tedesco fornitami dall'avv. CP_1 confermo che l'avv. si attivò da subito per denunciare il sinistro per la CP_1 gestione della pratica da parte della compagnia;
confermo la posizione di cui alla lettera g) delle memorie n.3 dell'avv. Fersini e cioè che l'avv. ha prodotto CP_1 alla agenzia Tua Ass.ni di Alessano la copia dell'atto di citazione appena ricevuto, nonché copia dell'atto di chiamata in causa;
preciso anche che il liquidatore mi riferì che avrebbe provveduto a fare l'offerta; confermo anche la posizione di cui alla lett.
h) delle predette memorie”.
Quanto all'eccezione di omessa produzione del contratto di assicurazione, va evidenziato che il ha prodotto in giudizio la quietanza di pagamento del CP_1 premio per il giorno in cui si è verificato l'evento e la Compagnia si è difesa invocando l'applicazione della franchigia contrattuale, con ciò riconoscendo l'esistenza della copertura assicurativa.
Non può certo dubitarsi che la Compagnia abbia una copia del contratto unilateralmente predisposto e fatto sottoscrivere all'assicurato, con la conseguenza che l'eccezione de qua non solo è tardiva, ma anche meramente defatigante e volta a ostacolare il diritto del convenuto a ricevere la copertura del contratto.
In ragione di quanto sopra, la domanda di manleva è accolta e le spese di lite del convenuto sono poste a carico della Compagnia.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 925/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accertata e dichiarata la responsabilità del pastore tedesco di proprietà del convenuto nell'aggressione all'attrice e al suo cane, condanna CP_1 al risarcimento del danno in favore di , liquidato in €
[...] Parte_1
15.963,00 per danni non patrimoniali, € 1.116,39 per spese mediche ed €
234,50 per spese veterinarie, oltre accessori come in parte motiva;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di NT
, liquidate in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, Parte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Daniela Fracasso, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta;
d) Condanna a manlevare e tenere indenne NT CP_1 da quanto questi è stato condannato a pagare in favore di parte
[...] attrice in forza della presente sentenza;
e) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore NT di , liquidate in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per NT compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fersini, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 27/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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