Sentenza 5 agosto 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/08/2021, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2021
N. 00997/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2016, proposto da
Società Veco Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Margherita Bonifacio, Francesco Baruffi, con domicilio eletto presso lo studio Margherita Bonifacio in Venezia, Dorsoduro 2420;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della determinazione della Provincia di Verona - Servizio Patti Territoriali e Progetti UE - Soggetto Responsabile Locale Patto Territoriale Generalista del "Basso Veronese e Colognese", del 13 maggio 2016 n. 1886 che annulla i propri provvedimenti 30.3.2009 n. 1915 e 7.11.2014 n. 4416 e ridetermina le agevolazioni concesse;
-ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2016, la società Veco SpA impugnava il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Provincia di Verona, quale Soggetto Responsabile Locale Patto Territoriale generalista del “Basso Veronese e Colognese” (di seguito solo S.R.L.), aveva disposto di annullare i propri precedenti provvedimenti n. 1915 del 30.3.2009 e n. 4416 del 7.211.2014 di concessione delle agevolazioni alla ditta ricorrente, di approvare in via definitiva il programma di investimento di Veco Spa per un valore attualizzato degli investimenti ammissibili pari a euro 2.260.355,10, di cui euro 1.851.342,50 per la parte in ordinario ed euro 409.012,60 per la parte in leasing e di concedere in via definitiva alla suddetta impresa il contributo in conto impianti di euro 685.934,02, di cui euro di cui euro 575.171,26 per quanto concerne la parte relativa ai beni di acquisto diretto ed euro 110.762,76 per la parte relativa ai beni acquisiti in leasing.
Nelle premesse in fatto, la ricorrente esponeva quanto segue:
- di aver presentato in data 31.12.1998 domanda per ottenere le agevolazioni riguardante un programma di investimenti per l’unità produttiva sita in Bevilacqua (VR) nell’ambito del “Patto Territoriale generalista del Basso Veronese, in relazione al quale, giusta deliberazione del Cipe n. 29/97, la Provincia di Verona rivestiva il ruolo di Soggetto Responsabile Locale di Patto Territoriale (S.R.L.);
-con determinazione n. 1915 del 30.3.2009, il S.R.L. approvava in via definitiva il programma di investimenti della ricorrente per un totale di euro 2.435.987,27e concedeva in via definitiva il contributo in conto impianti di euro 735.146,30, di cui euro 597.568,69 per la parte relativa ai beni di acquisto diretto ed euro 137.577,71 per beni acquisiti in leasing, disponendosi l’erogazione a saldo di euro 62.788,573 per i beni di acquisto diretto e il saldo di euro 28.902,714 per i beni acquistai in leasing;
-l’allegato alla suddetta deliberazione confermava che la Provincia di Verona aveva versato alla ricorrente la somma di euro 534.780,02 per l’investimento ordinario ed euro 108.675,00 dell’investimento in leasing;
-non essendo stato ancora corrisposto, invece, l’importo riconosciuto a saldo, pari ad euro 91.691,285, la ricorrente otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 3569/2105, a seguito del quale la Provincia di Verona avviava un nuovo procedimento amministrativo per la rideterminazione del contributo, giusta comunicazione di avvio procedimento del 24.9.2015;
-solo in tale occasione, la ricorrente veniva a conoscenza della determinazione n. 4416 del 7.11.2014 con cui il S.R.L. aveva revocato parzialmente la propria determinazione n. 1015 del 30.3.2009
-dopo che la ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni (in data 19.10.2015), la Provincia di Verona provvedeva comunque ad assumere l’impugnata determinazione.
Tanto premesso, la ricorrente formulava le seguenti censure: “ Illegittimità per violazione del principio di affidamento – contraddittorietà tra atti – difetto ed illogicità della motivazione – violazione del principio di proporzionalità ”; l’atto gravato sarebbe illegittimo per violazione del principio del legittimo affidamento e del suo consolidamento per effetto del decorso di un significativo lasso di tempo e della violazione di ogni termine procedimentale; non sarebbe ammissibile che, a causa di errori di calcolo contenuti nella determinazione del 30.3.2009, il diritto della ricorrente fosse pregiudicato, a distanza di sette anni, da atti e comportamenti ad essa non riconducibili; la rideterminazione delle agevolazioni, fondata sulla anticipata dismissione da parte della società Veco di alcuni beni (nella specie, n. 4 bilance, 1 macchina automatica, 1 orologio), sarebbe illegittima in quanto la ricorrente aveva comunicato la dismissione anticipata per obsolescenza e pericolosità dei beni, sostituiti con altri macchinari più idonei, al S.R.L. in quale aveva ritenuto idonea la motivazione e approvato in via definitiva il contributo richiesto; la sostituzione dei macchinari era avvenuta investendo risorse proprie e in misura superiore al costo degli investimenti ammessi ad agevolazione.
In data 15.4.2021, si è costituita in giudizio la Provincia di Verona, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memorie difensive e di replica depositate in vista dell’udienza di discussione, le parti hanno ribadito le rispettive posizione ed argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Va premesso che l’impugnato provvedimento di rideterminazione del contributo è stato adottato in quanto il Ministero competente, nell’ambito di una più ampia operazione di ricalcolo, ha ritenuto, altresì, non corrette le modalità di calcolo utilizzate nella quantificazione dell’importo da attribuire ai macchinari dismessi dalla società ricorrente prima della scadenza del vincolo quinquennale prescritto dalla normativa in materia. In base a tale revisione, l’importo definitivo riconosciuto a titolo di agevolazione alla società ricorrente è stato calcolato in euro 685.934,02 (in luogo dei 735.146,30 euro inizialmente previsti); conseguentemente, l’importo erogabile a saldo è stato riquantificato in euro 36.563,09 euro, per la parte relativa ai beni di acquisto diretto e in euro 2.087,76 euro, per la parte relativa ai beni acquistati in leasing, per un totale di 38.650,85 euro.
Tanto precisato, si può prescindere dal rilievo della Provincia di Verona secondo cui le censure della ricorrente andrebbero rivolte (anche, se non soltanto) nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, a cui spetta autorizzare l’erogazione delle somme, stante l’infondatezza, nel merito, delle censure articolate in ricorso.
Sotto un primo profilo, in relazione alla denunciata violazione del principio del legittimo affidamento, si osserva che l’obbligo (incontestabilmente violato dalla ricorrente) di non distogliere dall’uso previsto i beni oggetto di agevolazione per un periodo di cinque anni, pena la revoca totale o parziale dell’agevolazione medesima, era ben noto alla società ricorrente fin dalla sottoscrizione del Patto nel dicembre 1999, in quanto previsto dal D.M. n. 527/1995 (art. 8, comma 1, lett. b), avente ad oggetto “ Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse ”), recepito (all’art. 8.1.) dalla circolare n. 23463 del 20.11.1997, esplicativa del suddetto D.M. 527/1995 e la cui osservanza è stata accettata dalle imprese sottoscrittrici del Patto Territoriale e, successivamente, ulteriormente ribadito negli stessi termini dall’art. 12, comma 3, lett. b) del D.M. n. 320/2000 (recante “ Disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali ”). In ogni caso, la piena consapevolezza di tale obbligo emerge, altresì, dalla circostanza che la stessa società ricorrente aveva trasmesso al S.R.L. dichiarazione di data 12.1.2007 con cui, tra l’altro, precisava di aver dismesso “ in data 28.12.2006 e quindi anticipatamente rispetto alla scadenza di anni 5 (cinque) dalla data di entrata in funzione degli impianti un cespite oggetto del contributo assegnato ed erogato ”, inosservanza che ha reso necessaria la rideterminazione del saldo del contributo in questa sede contestata.
Sotto tale profilo, peraltro, va aggiunto che, ove sussistano i relativi presupposti (come nel caso in esame), l’annullamento o la rideterminazione in autotutela di un contributo finanziato con risorse pubbliche è atto dovuto, in quanto connesso all’interesse pubblico sotteso alla corretta gestione delle stesse, interesse che prevale sull’eventuale affidamento del soggetto beneficiario.
Quanto poi al lasso temporale intercorso tra il riconoscimento dell’importo del finanziamento e la sua rideterminazione, che secondo la ricorrente sarebbe eccessivamente ampio (oltre 7 anni), si osserva che fino al rilascio della specifica autorizzazione da parte del Ministero competente (oggi il Ministero dello Sviluppo Economico), ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare redatto ai sensi dell’art. 2 del regolamento approvato con il già ricordato D.M. n. 320/2000, non può dirsi concluso il procedimento (per il vero macchinoso) previsto dalla normativa di settore al fine della liquidazione del saldo del finanziamento concesso al soggetto beneficiario. Tale autorizzazione è intervenuta solo con riferimento al provvedimento n. 1886/2016 (oggetto del presente gravame) con nota del 19.5.2016, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’erogazione del saldo del contributo, disponendo che il S.R.L. provvedesse a “ completare l’iter procedimentale con l’Istituto Convenzionato per l’erogazione di quanto dovuto al beneficiario dell’iniziativa ”. Del resto, è solo all’esito delle procedure di controllo che l’erogazione del beneficio può ritenersi definitivamente acquisita al patrimonio del beneficiario, restando l’importo concesso in via anticipata del tutto provvisorio ( Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1519 ).
Quanto, infine, alle doglianze relative alla asserita sostituzione dei macchinari in questione, si osserva quanto segue.
Sotto un primo profilo, va rilevato come appaia evidente che la previsione (art. 8, comma 1, lett. b) del D.M. 527/1995) dell’obbligo di non distogliere dall’uso previsto i beni oggetto di agevolazione per un periodo di cinque anni risulti funzionale al controllo dell’effettiva finalizzazione dell’investimento al recupero dell’area depressa sulla quale insiste, finalizzazione che verrebbe meno ove se ne consentisse l’immediata “mobilizzazione” rispetto all’impianto che si è inteso agevolare (in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1932 ).
Peraltro, nel caso in esame, il Ministero competente non ha proposto la revoca del contributo relativamente ai macchinari agevolati e in relazione ai quali non è stato rispettato il termine di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.M. 527/1995, ma ha soltanto operato la riduzione del contributo concedibile a titolo definitivo in ragione dei giorni di suo effettivo utilizzo all’interno del prescritto vincolo temporale di 5 anni dall’entrata in funzione dell’impianto.
Sotto distinto profilo, va evidenziato che la ditta ricorrente ha dismesso gli impianti agevolati (e oggetto della riduzione del contributo), provvedendo, in particolare, alla vendita del macchinario (del valore più rilevante) per “ presso colata ” e ricorrendo successivamente al “comodato d’uso da terzi” per la sua sostituzione (come dimostrato dall’Amministrazione resistente con la documentazione depositata in giudizio: cfr doc. sub n. 24), strumento negoziale non contemplato nell’ambito dell’agevolazione di cui al Patto Territoriale in questione (che riguarda unicamente beni acquisiti direttamente ovvero tramite locazione finanziaria).
Anche sotto tali profili, pertanto, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00); oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO