Art. 1.
Dopo l' articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
" Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.
Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie".
Dopo l' articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
" Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.
Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie".