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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/09/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4437/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4437/2020 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Delfo Parte_1 C.F._1
Berretti;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Manna e dall'Avv. Franca Fiorelli;
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Nicola Ghinelli;
Convenute
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 17/03/2025.
Conclusioni per come da note scritte del 17/03/2025. Controparte_1
Conclusioni per come da note scritte del 17/03/2025. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 premettendo che, in data 01/04/2019 alle ore 11.36 circa, allorquando percorreva, alla guida del proprio motoveicolo targato EL40485, la Via Campiglione di Assisi, veniva urtato dall'autovettura targata DN636BG di proprietà e condotta da assicurata da Controparte_1
la quale, nell'eseguire una svolta a sinistra verso Via San Martino, Controparte_2 occupava la corsia percorsa dall'attore senza avvedersi di questo. Allegava che, a seguito del 1 sinistro, verificatosi per colpa esclusiva della convenuta, egli aveva riportato ingenti danni non patrimoniali, consistiti nell'inabilità temporanea, nell'invalidità permanente e nella sofferenza psicologica, nonché danni patrimoniali, consistiti nella perdita del reddito e della capacità lavorativa specifica e nelle spese mediche. Allegava di avere già ricevuto un parziale risarcimento e chiedeva quindi la condanna dei convenuti al risarcimento del residuo.
Si costituiva la convenuta eccependo che il sinistro si era verificato per colpa Controparte_1 esclusiva dell'attore, il quale procedeva a velocità elevata senza mantenere la destra. Allegava, in sintesi, che, a causa di tale sinistro, aveva riportato danni non patrimoniali, consistiti nella inabilità temporanea, nonché danni patrimoniali, consistiti nei costi di rottamazione del veicolo.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e di ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 209/2005, al Controparte_2 risarcimento del danno.
Si costituiva anche eccependo la colpa dell'attore nella causazione Controparte_2 del sinistro per non avere tenuto una velocità adeguata e per non avere mantenuto la destra.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU medico-legale e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20/03/2025, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla responsabilità del sinistro
Posto che il giudizio ha ad oggetto le domande risarcitorie reciprocamente avanzate dalle parti, entrambe coinvolte nel sinistro del 01/04/2019, è preliminarmente necessario operare l'accertamento della responsabilità, posto che ciascuna delle parti attribuisce all'altra l'intera responsabilità del sinistro.
Il dato pacifico è che, in data 01/04/2019, si è verificato lo scontro tra il motociclo condotto dall'attore e l'autoveicolo condotto dalla convenuta, allorquando quest'ultima stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra da Via Campiglione a Via San Martino di Assisi, mentre il primo proveniva in direzione opposta sulla medesima Via Campiglione.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe svoltato a sinistra senza concedere la dovuta precedenza all'attore.
Per contro, secondo la prospettazione di parte convenuta, quest'ultima, fermatasi prima di iniziare la svolta, dopo aver constatato l'assenza di veicoli sopraggiungenti iniziava la manovra
2 di svolta, allorquando sopraggiungeva a forte velocità il motoveicolo condotto dall'attore, il quale invadeva la corsia occupata dalla convenuta e impattava con il suo veicolo.
Ciò posto, trattandosi di scontro tra veicoli, la fattispecie è regolata dall'art. 2054 c.c. i cui primi due commi stabiliscono che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ., n.
33483/2024). In particolare, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. Civ., n. 124/2016).
Va innanzitutto precisato che le sentenze del Giudice di Pace di Perugia in ordine alle contestazioni di violazione del Codice della Strada elevate nei confronti di ciascuna delle parti non hanno efficacia di giudicato nel presente giudizio.
In primo luogo, infatti, tali sentenze si pongono in sostanziale conflitto logico tra loro, atteso che una (la sentenza n. 788/2019 del 15/10/2019 emessa su opposizione dell'attore) ha negato la responsabilità di questo per la violazione dell'art. 143 C.d.S. per avere omesso di circolare nel margine destro della carreggiata, attribuendo la responsabilità del sinistro all'omessa precedenza da parte della convenuta, mentre l'altra (la sentenza n. 530/2020 del 26/10/2020) ha escluso la responsabilità di quest'ultima per la violazione dell'art. 145 C.d.S., e dunque per l'omessa concessione della precedenza.
In secondo luogo, nessuna di tali sentenze è reciprocamente opponibile alla controparte, in quanto nessuna di tali sentenze è stata pronunciata nel contraddittorio di entrambe le parti del presente giudizio, trattandosi di opposizioni a verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada il cui unico contraddittore è l'autorità che ha elevato il verbale.
3 In terzo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento di una violazione al Codice della Strada, contestata ed oggetto di giudizio di opposizione, non coincide interamente con l'accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato (cfr.
Cass. Civ., n. 728/2008).
Ne deriva che, in questa sede, deve procedersi autonomamente a verificare se le parti abbiano offerto prove sufficienti a dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quanto alla posizione di parte convenuta, va osservato che il sinistro si è verificato in corrispondenza di un incrocio, allorquando la convenuta stava svoltando verso sinistra CP_1 da Via Campiglione a Via San Martino.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (cfr. Cass. Civ., n. 30070/2022).
Nel caso di specie, in cui è pacifico che il motociclo condotto dall'attore provenisse su Via
Campiglione, dalla direzione di marcia opposta a quella percorsa dalla convenuta,
l'affermazione di questa, contenuta nelle dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale in occasione del sinistro, secondo cui ella avrebbe constatato l'assenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia e all'improvviso sarebbe sopraggiunto il motociclo dell'attore a forte velocità, non è idonea ad esimere la stessa convenuta da responsabilità.
Occorre infatti considerare che, come si evince dalla relazione della Polizia Municipale, il sinistro si è verificato alle ore 11.36, e dunque in orario diurno, in condizioni di buona visibilità
e di tempo sereno, in un tratto di strada che, per quanto emerge dalle fotografie allegate, era rettilineo. A fronte di tali condizioni di tempo e spazio nello specifico tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, deve ritenersi che il motociclo dell'attore, proveniente dalla direzione di marcia opposta a quella percorsa dalla convenuta, fosse visibile con la dovuta diligenza, non essendo né allegata né tanto meno dimostrata la presenza di ostacoli che, in quel preciso momento, potessero impedire la piena visuale sulla strada.
4 Né tale visibilità può ritenersi preclusa dalla velocità tenuta dal motociclo. Da un lato, infatti, la strada in quel tratto si presentava rettilinea, garantendo così una visuale profonda sull'opposta corsia di marcia;
dall'altro lato, l'eventuale violazione dei limiti di velocità da parte dell'altro conducente non elide la responsabilità della convenuta, posto che, come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (cfr. Cass. Civ., n. 30089/2024).
Deve quindi ritenersi insussistente la prova che la convenuta abbia fatto tutto quanto in propria possibilità per evitare il danno.
Quanto alla posizione di parte attrice, anche in tal caso deve ravvisarsi la violazione delle regole cautelari che sovrintendono alla circolazione stradale.
Infatti, come si evince dalla relazione della Polizia Municipale, il punto d'urto tra i veicoli è stato localizzato nella corsia di pertinenza dell'attore, a 41 cm dal centro della carreggiata. Tale elemento evidenzia che, nel momento dell'urto, il motociclo condotto dall'attore stava procedendo sì nella corsia di propria pertinenza, ma tuttavia in prossimità del centro della carreggiata e non del margine destro. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, C.d.S. (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo (cfr. Cass. Civ., n. 23057/2022).
Nel caso di specie, l'attore non ha neppure allegato quali sarebbero, in concreto, le specifiche circostanze fattuali che, in quel momento e in quel tratto di strada, impedivano concretamente di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata.
Né rileva che la linea di mezzeria fosse, nel caso concreto, scarsamente visibile, essendo comunque possibile per il conducente individuare, nell'ambito di una carreggiata stradale non
5 perfettamente divisa in corsie di marcia, quale sia il margine destro della corsia di sua pertinenza.
Va peraltro rilevato che, nella specie, la violazione della regola cautelare è resa particolarmente evidente dalla localizzazione del sinistro, ossia in corrispondenza di una intersezione stradale. In tale contesto, infatti, l'eventuale presenza di veicoli intenti ad eseguire manovre di svolta è ampiamente prevedibile, così come è prevedibile che questi veicoli, al fine di eseguire tale svolta, si spostino dal margine destro al centro della carreggiata, visto che l'art. 154, comma 3, lett. b), C.d.S. prevede specificamente che i conducenti devono “per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo”.
Alla luce di tali considerazioni, il sinistro va ascritto alla responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti, laddove entrambi hanno violato distinte regole cautelari ed entrambi hanno omesso di fornire la prova di avere fatto tutto quanto in loro possibilità per evitare il danno, con conseguente mancato superamento della presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
3. Sul risarcimento spettante a Parte_1
Ciò posto in ordine all'an della responsabilità, vanno esaminate le conseguenze risarcitorie.
3.1. Danno non patrimoniale
A seguito del sinistro, l'attore ha riportato lesioni personali puntualmente individuate dal CTU medico-legale, il quale ha riferito che “il signor in occasione del sinistro per cui è causa Parte_1 ha riportato un grave politrauma della strada con: - trauma contusivo del bacino con frattura sacro-iliaca destra
e diastasi della sinfisi pubica sottoposta a riduzione e sintesi chirurgica;
- trauma contusivo-distrattivo della colonna con frattura delle apofisi trasverse L2, L3, L4 e L5; - trauma toracico chiuso con fratture costali multiple composte dell'emitorace destro (da II a VIII costa); - trauma addominale chiuso con rottura extraperitoneale complessa della vescica operata, con residua urge incontinence e deficit erettile caratterizzato da difficoltà a raggiungere e mantenere valide erezioni;
- trauma contusivo dell'arto inferiore destro con severa neuropatia del n. SPE e moderata neuropatia del n. SPI - disturbo post-traumatico da stress cronico, in forma grave.”. L'ausiliario ha valutato gli esiti di tali lesioni nella inabilità temporanea e nella invalidità permanente.
6 Quanto alla prima, il CTU ha riscontrato un “un periodo di inabilità temporanea totale di 80 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 90 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al
60% di ulteriori 90 giorni”.
Quanto alla seconda, l'ausiliario ha riferito che “tenuto conto dell'età del soggetto e dell'obiettività riscontrata in esito alle lesioni riportate in occasione del trauma, in armonia con la criteriologia medico-legale classica che prevede che la valutazione dell'invalidità debba tenere in considerazione anche lo stato anteriore del soggetto, l'Invalidità Permanente Biologica attuale è valutabile nella misura del 55% della totale. [“Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico” – SIMLA;
Giuffrè Editore
2016]”1.
Nessuna delle parti ha frapposto specifiche contestazioni avverso tali conclusioni, che pertanto, essendo congruamente motivate e supportate dalla puntuale indicazione della letteratura di riferimento, possono ritenersi condivisibili.
Ai fini della liquidazione occorre considerare che l'attore stesso ha documentato di avere ricevuto, nel settembre 2020, un risarcimento da parte di quale Controparte_2 compagnia assicurativa della convenuta, pari a € 22.000,00. Tale liquidazione parziale assume rilevanza riguardo ai parametri di stima del danno, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (cfr. Cass. Civ., n.
8839/2025).
Conseguentemente, dovendo liquidare il danno biologico secondo i parametri contenuti nelle tabelle di Milano (cfr. Cass. Civ., n. 5474/2023), devono trovare applicazione le tabelle pubblicate il 14/03/2018, ratione temporis vigenti al momento della liquidazione parziale del danno.
Quanto all'inabilità temporanea, le tabelle prevedono un valore monetario giornaliero di € 98,00 giornaliero, per cui, nel caso di specie, il risarcimento spettante all'attore è pari a complessivi €
19.747,00, di cui € 7.840,00 corrispondenti a 80 giorni di inabilità totale, € 6.615,00 1 Cfr. pag. 29-30 della CTU 7 corrispondenti a 90 giorni di inabilità al 75%, nonché € 5.292,00 corrispondenti a 90 giorni di inabilità al 60%.
Quanto all'invalidità permanente, considerato che il CTU ha quantificato i postumi permanenti nella misura del 55% e che l'attorea aveva 52 anni al momento del sinistro, allora il relativo danno, sulla scorta delle tabelle milanesi nell'edizione del 2018, va quantificato nella misura di €
414.194,00.
L'attore ha poi invocato la liquidazione anche del danno morale e dinamico-relazionale, attraverso la massima personalizzazione del danno biologico.
Sul punto, la domanda è solo parzialmente fondata.
Le tabelle milanesi, nell'edizione 2018, quantificano unitariamente il danno non patrimoniale, individuando un valore del punto per il danno biologico e una percentuale di aumento per il danno morale, che per lo scaglione di invalidità dal 35 al 100% è pari all'aumento fisso del 50%, prevedendo poi una percentuale massima di aumento in guisa di personalizzazione.
Nel caso di specie deve senza dubbio riconoscersi all'attore il risarcimento per la sofferenza patita a seguito delle gravi lesioni subite e del lungo iter ospedaliero seguito. Sennonché, tale risarcimento deve ritenersi già compreso nella liquidazione del danno biologico, comprensivo già dell'aumento fisso del 50% per danno morale, mentre non sussistono i presupposti per procedere all'ulteriore personalizzazione del risarcimento.
Infatti, l'attore ha provato le lesioni subite e i postumi residuati, ma non ha offerto alcuna prova, né ha avanzato istanze istruttorie sul punto nei termini di preclusione ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., al fine di dimostrare che le lesioni subite hanno causato, nel singolo caso, una sofferenza maggiore rispetto a quella già normalmente conseguente alle lesioni fisiche e psichiche riportate.
Né, del pari, è stata offerta prova del fatto che le lesioni riportate abbiano causato un impatto sulla vita relazionale dell'attore superiore a quello già ordinariamente considerato nel punto di invalidità comprensivo di componente biologica e di componente morale.
Il danno alla capacità sessuale dedotto dall'attore non può comportare di per sé la personalizzazione del risarcimento, atteso che le relative lesioni sono già state calcolate dal CTU nel computo dell'invalidità permanente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite
8 dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 23778/2014).
Come detto sopra, al di là della lesione, già considerata nella liquidazione del danno, l'attore non ha allegato né provato o chiesto di provare circostanze specifiche ed eccezionali, attinenti al caso concreto, che consentano di ritenere che il danno alla vita sessuale abbia causato un pregiudizio peculiare e ulteriore rispetto a quello già considerato nel punto di invalidità permanente già incrementato della componente morale.
Non sussistono quindi gli elementi fattuali per riconoscere, sulla base di elementi oggettivi, una personalizzazione del danno, per cui la pretesa di risarcimento di un ulteriore danno non patrimoniale in aggiunta a quello già compreso nel valore del punto si risolve in una duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. Civ., n. 5119/2023).
3.2. Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha indicato il costo delle spese mediche, nonché la riduzione della capacità lavorativa in conseguenza del sinistro.
3.2.1. Spese mediche
Quanto alle spese mediche, il CTU ne ha valutato la congruità, evidenziando “congrue spese mediche sostenute e documentate in atti, relative ad accertamenti clinico-strumentali, trattamenti fisioterapici, assistenza domiciliare e relazione medico legale, per un totale di euro 19.532,00”2. Può dunque essere riconosciuto un danno patrimoniale per tale titolo nella misura di € 19.532,00.
Quanto alle spese future, rispetto alle quali l'attore ha allegato una spesa presumibile di €
3.000,00 annui, la domanda attorea va disattesa, considerato che il CTU, esaminando la necessità di cure e spese future, ha riferito che “i postumi permanenti risultano ormai stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento ovvero di emendamento mediante protesi, terapie o interventi chirurgici”3, laddove le parti non hanno svolto alcuna specifica contestazione avverso tale valutazione.
3.2.2. Riduzione della capacità lavorativa Quanto alla riduzione della capacità lavorativa, l'attore ha dedotto il danno derivante dalla materiale impossibilità di esercitare la propria attività di lavoratore autonomo a causa del lungo periodo di inabilità, nonché la diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura di
2/3.
La domanda è parzialmente fondata.
La pretesa attorea è concettualmente distinguibile nella deduzione, da un lato, di un pregiudizio derivato dalla mancata prestazione dell'attività lavorativa a causa dell'inabilità temporanea e, dall'altro lato, di un pregiudizio derivato dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, e dunque della futura possibilità di guadagno.
Il primo di tali pregiudizi costituisce un danno passato, consistito nella mancata prestazione di attività lavorativa e, dunque, nella mancata percezione di reddito. Il secondo, invece, costituisce un danno futuro, consistente cioè nella futura incapacità di produrre reddito.
Il primo pregiudizio, in quanto danno passato che si afferma subìto da un lavoratore autonomo, necessita della prova di una effettiva assenza o diminuzione di reddito nel periodo considerato: tale prova non è stata offerta dall'attore, il quale si è limitato a documentare unicamente i redditi ottenuti prima del sinistro, senza fornire alcuna dimostrazione di quali sarebbero, invece, i redditi prodotti successivamente. Non vi sono quindi elementi oggettivi per affermare che, a seguito del sinistro, si sia effettivamente verificata una riduzione del reddito e, dunque, un danno patrimoniale.
Quanto al secondo pregiudizio, va osservato che, secondo quanto accertato dall'ausiliario, “i postumi permanenti implicano importanti ricadute sulla specifica attività di “titolare di azienda di autotrasporti
e movimento terra”, svolta dall'attore senza l'ausilio di dipendenti, nella misura dei 2/3 della totale. In particolare, l'attuale danno biologico permanente afferente alla sfera fisica del soggetto (al netto della componente psichica) si ripercuote negativamente sull'espletamento della specifica attività lavorativa che vede gravemente compromesse tutte le attività manuali e pesanti, svolgibili in ortostasi e/o con mantenimento di particolari posture (accosciamento, inginocchiamento, posizione seduta) ovvero esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, tipici dell'attività lavorativa del Ciò implica anche la necessita di pause e di riposo Parte_1 post-attività con ulteriore decremento delle performance e della produttività, necessità di ausilio, maggior disagio psicofisico, usura e danno anatomo-funzionale futuri”4.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la 4 Cfr. pag. 30-31 della CTU 10 riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (così Cass. Civ.,
n. 15737/2018).
Nel caso di specie, come detto sopra, l'attore non ha fornito alcuna prova della effettiva diminuzione del volume di affari e del reddito a seguito del sinistro, documentando unicamente il proprio reddito ante sinistro.
L'argomentazione dell'attore, secondo cui il reddito degli ultimi tre anni rileverebbe come parametro di liquidazione del danno ai sensi dell'art. 137 D.Lgs 209/2005, non è condivisibile, perché sottende un'interpretazione della disposizione che, conferendo rilevanza unicamente al reddito anteriore al sinistro, elide integralmente la prova dell'effettiva contrazione del reddito, quale elemento necessario al fine di quantificare il danno subito.
Conseguentemente, in applicazione del principio sopra esposto, non è possibile effettuare, neppure ai sensi dell'art. 1226 c.c., la liquidazione del pregiudizio alla capacità lavorativa specifica in termini di perdita futura di reddito.
Per converso va osservato che, secondo le valutazioni dell'ausiliario, non contestate sul punto, le lesioni riportate dall'attore implicano una maggiore difficoltà nello svolgere la propria attività lavorativa. Tale dato, anche in assenza della prova di una effettiva contrazione del reddito, assume comunque rilevanza come lesione della cenestesi lavorativa.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere
11 ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (cfr. Cass. Civ., n. 20312/2015).
Esclusa quindi la possibilità da un lato di liquidare un danno da lesione della capacità lavorativa specifica, in assenza della prova di un'effettiva contrazione dei redditi utile a supportare il giudizio prognostico, e dall'altro lato di assumere il reddito quale parametro di valutazione del danno da cenestesi lavorativa, il relativo pregiudizio, la cui sussistenza è stata accertata dal CTU, va liquidata in forma di personalizzazione del danno alla salute.
Considerato che le tabelle milanesi nell'edizione del 2018, applicate in questa sede ai fini della liquidazione del danno, prevedono una personalizzazione massima del risarcimento del danno alla salute pari al 25%, e considerato che il CTU ha valutato il pregiudizio subito dal Parte_1 nella misura di 2/3 della capacità lavorativa, appare ragionevole valorizzare il danno alla cenestesi lavorativa mediante l'aumento di 2/3 del 25%, e dunque del 16,66%, il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, sopra quantificato in € 414.194,00, con un risultato di € 69.004,72.
3.3. Conclusioni
In conclusione, il pregiudizio subito dall'attore va quantificato in complessivi € 522.477,72, di cui € 502.945,72 a titolo di danno non patrimoniale (di cui € 19.747,00 per l'inabilità temporanea, € 414.194,00 per l'invalidità permanente, € 69.004,72 per il danno alla la cenestesi lavorativa), ed € 19.532,00 a titolo di danno patrimoniale.
Considerato che l'attore ha dichiarato di avere già percepito la complessiva somma di €
491.960,00, di cui € 469.960,00 da parte della propria compagnia assicurativa ed € 22.000,00 da parte dell'assicurazione convenuta, il risarcimento residuo è pari a € 30.517,72.
È manifestamente infondata la pretesa, avanzata dal ricorrente in comparsa conclusionale, di ottenere l'integrale ristoro del danno in aggiunta a quanto già percepito dalla propria compagnia assicurativa, trattandosi di una somma percepita dal danneggiato a causa del medesimo evento oggetto di questo giudizio (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 12565/2018).
Considerata l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., il risarcimento dovuto dalle convenute
è pari al 50% del residuo, e dunque a € 15.258,86.
Sulla somma liquidata decorre la rivalutazione, trattandosi di credito di valore, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dalla data del fatto, ossia dal
01/04/2019, visto che la liquidazione è avvenuta non con i parametri non attuali bensì con quelli vigenti all'epoca del sinistro.
12 Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie parte attrice non ha allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Spettano quindi unicamente gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Il risarcimento spettante a Controparte_1
Ciò posto in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da va esaminata quella Parte_1 veicolata in giudizio come domanda riconvenzionale da parte della convenuta Controparte_1 diretta nei confronti dell'attore e della convenuta quale compagnia Controparte_2 assicuratrice della medesima convenuta, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 209/2005.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa, essendo stato prospettato un danno biologico di lieve entità, come tale contenuto nei limiti di cui all'art. 139 D.Lgs 209/2005
e, dunque, ammesso alla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149, comma 2, primo periodo, D.Lgs 209/2005.
Nel merito, considerato quanto detto sopra in ordine alla responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro, va quantificato il risarcimento spettante alla convenuta CP_1
4.1. Danno non patrimoniale
Sul piano non patrimoniale, la convenuta ha invocato il risarcimento del danno biologico per l'inabilità temporanea patita.
Il CTU, sul punto, ha riferito che “in occasione del sinistro per cui è causa la sig.ra Controparte_1 riportava un trauma distorsivo-distrattivo della colonna”, ritenendo “ammissibile un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 10 giorni”5. Anche in tal caso, le conclusioni del CTU non sono state in alcun modo contestate dalle parti, per cui esse possono essere condivise in questa sede. 5 Cfr. pag. 36 della CTU 13 In punto di liquidazione va osservato che, diversamente dalla posizione del nei Parte_1 confronti della convenuta non è stata operata alcuna liquidazione parziale del risarcimento, per cui la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 8839/2025), e dunque in base alle tabelle di Milano più recenti, pubblicate il 05/06/2024.
Queste tabelle prevedono un valore monetario giornaliero di liquidazione del danno da inabilità temporanea, con una distinzione interna tra componente di danno biologico (€ 84,00) e componente di sofferenza soggettiva (€ 31,00). Poiché la convenuta non ha svolto alcuna specifica allegazione o domanda concernente la sofferenza soggettiva, prospettando unicamente la componente biologica del danno, il risarcimento va limitato al solo danno biologico.
Per questo, considerati gli accertamenti svolti dal CTU, spettano € 1.260,00, di cui € 630,00 per l'inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, € 420,00 per la inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni, nonché € 210,00 per la inabilità temporanea parziale al 25% di 10 giorni.
Considerato il concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., tale somma spetta nella misura del 50%, e dunque per l'importo di € 630,00.
4.2. Danno patrimoniale
Sul piano patrimoniale, la convenuta ha dedotto il danno causato al veicolo, per complessivi €
1.500,00, quale differenza tra il veicolo ante sinistro e il valore del relitto, nonché i costi di immatricolazione del nuovo veicolo.
Quanto al primo aspetto, la parte convenuta ha prodotto la valutazione del perito assicurativo della stessa da cui si evince un valore differenziale di € 1.500,006, su cui Controparte_2 le parti non hanno svolto alcuna specifica contestazione.
Quanto al secondo aspetto, la convenuta non ha né allegato né tanto meno provato quali sarebbero i costi sopportati, atteso che tali elementi non si evincono dal doc. 10 prodotto.
Conseguentemente, può ritenersi provato unicamente il danno al veicolo nella misura di €
1.500,00.
Anche in tal caso, considerato il concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., tale somma spetta nella misura del 50%, e dunque per l'importo di € 750,00.
4.3. Conclusioni
In conclusione, il complessivo risarcimento del danno spettante alla convenuta, al netto della quota corrispondente al concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., è pari a € 1.380,00. 6 Cfr. doc. 9 di parte convenuta CP_1 14 In punto di rivalutazione, occorre distinguere.
Infatti, sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale non decorre rivalutazione, in quanto la liquidazione è avvenuta con valori attuali (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2013).
Diversamente è a dirsi riguardo al danno patrimoniale, liquidato secondo il valore al momento del sinistro. Rispetto a questo, va applicato il medesimo criterio visto sopra, e dunque sulla somma va calcolata la rivalutazione, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dalla data del fatto, ossia dal 01/04/2019.
Per le medesime ragioni sopra esposte, non spettano gli interessi compensativi, in assenza di prova del danno da ritardo. Sulla somma liquidata decorrono quindi unicamente gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
5. Conclusioni complessive e spese di lite
Alla luce di quanto finora esposto, vanno accertati i rispettivi crediti delle parti, per cui le convenute e vanno condannate, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di di € 15.258,86, oltre rivalutazione secondo Parte_1
l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dal 01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Per converso, e quest'ultima ai sensi dell'art. 149 Parte_1 Controparte_2
D.Lgs 209/2005, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] di € 630,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di € CP_1
750,00 oltre rivalutazione, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente dal
01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Tra i rispettivi crediti non può essere pronunciata la compensazione, in assenza di esplicita domanda delle parti in tal senso, non essendo la compensazione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass.
Civ., n. 22324/2014).
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra e le convenute e Parte_1 Controparte_1 sussiste soccombenza reciproca, stante l'accoglimento di entrambe Controparte_2 le domande contrapposte. Sennonché, alla luce della manifesta sproporzione tra i rispettivi crediti, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può operare solo nei limiti di un terzo.
15 Per il resto, le spese seguono la soccombenza prevalente della convenuta, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 31444/2023).
Il valore della causa, da calcolare in base all'importo effettivamente attribuito, ai sensi dell'art. 5
DM 55/2014, è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, con applicazione dei corrispondenti parametri medi.
Nel rapporto tra la convenuta e la convenuta Controparte_1 Controparte_2 destinataria della domanda di risarcimento diretto, sussiste soccombenza di quest'ultima, per cui le spese vanno liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Alla luce della somma attribuita alla il CP_1 valore della causa tra queste parti è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00, rispetto al quale, tuttavia, trovano applicazione i parametri minimi, considerato che l'assicurazione, a differenza della domanda proposta dall'attore, non ha svolto alcuna contestazione avverso la domanda risarcitoria proposta dalla CP_1
In coerenza con il criterio di liquidazione adottato, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di di € 15.258,86, oltre rivalutazione secondo Parte_1
l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dal 01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento in favore di di € 630,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di € 750,00 oltre rivalutazione, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente dal 01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano, già decurtate Parte_1 della quota compensata, in complessivi € 3.384,66, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.713,00 per contributo unificato e bollo;
16 - Compensa per il restante terzo le spese di lite tra l'attore, e Controparte_1 [...]
Controparte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 1.276,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 98,00 per contributo unificato;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna parte per un terzo.
Perugia, 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 31 della CTU 3 Ibidem 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4437/2020 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Delfo Parte_1 C.F._1
Berretti;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Manna e dall'Avv. Franca Fiorelli;
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Nicola Ghinelli;
Convenute
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 17/03/2025.
Conclusioni per come da note scritte del 17/03/2025. Controparte_1
Conclusioni per come da note scritte del 17/03/2025. Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 premettendo che, in data 01/04/2019 alle ore 11.36 circa, allorquando percorreva, alla guida del proprio motoveicolo targato EL40485, la Via Campiglione di Assisi, veniva urtato dall'autovettura targata DN636BG di proprietà e condotta da assicurata da Controparte_1
la quale, nell'eseguire una svolta a sinistra verso Via San Martino, Controparte_2 occupava la corsia percorsa dall'attore senza avvedersi di questo. Allegava che, a seguito del 1 sinistro, verificatosi per colpa esclusiva della convenuta, egli aveva riportato ingenti danni non patrimoniali, consistiti nell'inabilità temporanea, nell'invalidità permanente e nella sofferenza psicologica, nonché danni patrimoniali, consistiti nella perdita del reddito e della capacità lavorativa specifica e nelle spese mediche. Allegava di avere già ricevuto un parziale risarcimento e chiedeva quindi la condanna dei convenuti al risarcimento del residuo.
Si costituiva la convenuta eccependo che il sinistro si era verificato per colpa Controparte_1 esclusiva dell'attore, il quale procedeva a velocità elevata senza mantenere la destra. Allegava, in sintesi, che, a causa di tale sinistro, aveva riportato danni non patrimoniali, consistiti nella inabilità temporanea, nonché danni patrimoniali, consistiti nei costi di rottamazione del veicolo.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore e di ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 209/2005, al Controparte_2 risarcimento del danno.
Si costituiva anche eccependo la colpa dell'attore nella causazione Controparte_2 del sinistro per non avere tenuto una velocità adeguata e per non avere mantenuto la destra.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU medico-legale e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20/03/2025, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla responsabilità del sinistro
Posto che il giudizio ha ad oggetto le domande risarcitorie reciprocamente avanzate dalle parti, entrambe coinvolte nel sinistro del 01/04/2019, è preliminarmente necessario operare l'accertamento della responsabilità, posto che ciascuna delle parti attribuisce all'altra l'intera responsabilità del sinistro.
Il dato pacifico è che, in data 01/04/2019, si è verificato lo scontro tra il motociclo condotto dall'attore e l'autoveicolo condotto dalla convenuta, allorquando quest'ultima stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra da Via Campiglione a Via San Martino di Assisi, mentre il primo proveniva in direzione opposta sulla medesima Via Campiglione.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe svoltato a sinistra senza concedere la dovuta precedenza all'attore.
Per contro, secondo la prospettazione di parte convenuta, quest'ultima, fermatasi prima di iniziare la svolta, dopo aver constatato l'assenza di veicoli sopraggiungenti iniziava la manovra
2 di svolta, allorquando sopraggiungeva a forte velocità il motoveicolo condotto dall'attore, il quale invadeva la corsia occupata dalla convenuta e impattava con il suo veicolo.
Ciò posto, trattandosi di scontro tra veicoli, la fattispecie è regolata dall'art. 2054 c.c. i cui primi due commi stabiliscono che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ., n.
33483/2024). In particolare, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. Civ., n. 124/2016).
Va innanzitutto precisato che le sentenze del Giudice di Pace di Perugia in ordine alle contestazioni di violazione del Codice della Strada elevate nei confronti di ciascuna delle parti non hanno efficacia di giudicato nel presente giudizio.
In primo luogo, infatti, tali sentenze si pongono in sostanziale conflitto logico tra loro, atteso che una (la sentenza n. 788/2019 del 15/10/2019 emessa su opposizione dell'attore) ha negato la responsabilità di questo per la violazione dell'art. 143 C.d.S. per avere omesso di circolare nel margine destro della carreggiata, attribuendo la responsabilità del sinistro all'omessa precedenza da parte della convenuta, mentre l'altra (la sentenza n. 530/2020 del 26/10/2020) ha escluso la responsabilità di quest'ultima per la violazione dell'art. 145 C.d.S., e dunque per l'omessa concessione della precedenza.
In secondo luogo, nessuna di tali sentenze è reciprocamente opponibile alla controparte, in quanto nessuna di tali sentenze è stata pronunciata nel contraddittorio di entrambe le parti del presente giudizio, trattandosi di opposizioni a verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada il cui unico contraddittore è l'autorità che ha elevato il verbale.
3 In terzo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento di una violazione al Codice della Strada, contestata ed oggetto di giudizio di opposizione, non coincide interamente con l'accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato (cfr.
Cass. Civ., n. 728/2008).
Ne deriva che, in questa sede, deve procedersi autonomamente a verificare se le parti abbiano offerto prove sufficienti a dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quanto alla posizione di parte convenuta, va osservato che il sinistro si è verificato in corrispondenza di un incrocio, allorquando la convenuta stava svoltando verso sinistra CP_1 da Via Campiglione a Via San Martino.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (cfr. Cass. Civ., n. 30070/2022).
Nel caso di specie, in cui è pacifico che il motociclo condotto dall'attore provenisse su Via
Campiglione, dalla direzione di marcia opposta a quella percorsa dalla convenuta,
l'affermazione di questa, contenuta nelle dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale in occasione del sinistro, secondo cui ella avrebbe constatato l'assenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia e all'improvviso sarebbe sopraggiunto il motociclo dell'attore a forte velocità, non è idonea ad esimere la stessa convenuta da responsabilità.
Occorre infatti considerare che, come si evince dalla relazione della Polizia Municipale, il sinistro si è verificato alle ore 11.36, e dunque in orario diurno, in condizioni di buona visibilità
e di tempo sereno, in un tratto di strada che, per quanto emerge dalle fotografie allegate, era rettilineo. A fronte di tali condizioni di tempo e spazio nello specifico tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, deve ritenersi che il motociclo dell'attore, proveniente dalla direzione di marcia opposta a quella percorsa dalla convenuta, fosse visibile con la dovuta diligenza, non essendo né allegata né tanto meno dimostrata la presenza di ostacoli che, in quel preciso momento, potessero impedire la piena visuale sulla strada.
4 Né tale visibilità può ritenersi preclusa dalla velocità tenuta dal motociclo. Da un lato, infatti, la strada in quel tratto si presentava rettilinea, garantendo così una visuale profonda sull'opposta corsia di marcia;
dall'altro lato, l'eventuale violazione dei limiti di velocità da parte dell'altro conducente non elide la responsabilità della convenuta, posto che, come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (cfr. Cass. Civ., n. 30089/2024).
Deve quindi ritenersi insussistente la prova che la convenuta abbia fatto tutto quanto in propria possibilità per evitare il danno.
Quanto alla posizione di parte attrice, anche in tal caso deve ravvisarsi la violazione delle regole cautelari che sovrintendono alla circolazione stradale.
Infatti, come si evince dalla relazione della Polizia Municipale, il punto d'urto tra i veicoli è stato localizzato nella corsia di pertinenza dell'attore, a 41 cm dal centro della carreggiata. Tale elemento evidenzia che, nel momento dell'urto, il motociclo condotto dall'attore stava procedendo sì nella corsia di propria pertinenza, ma tuttavia in prossimità del centro della carreggiata e non del margine destro. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, C.d.S. (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo (cfr. Cass. Civ., n. 23057/2022).
Nel caso di specie, l'attore non ha neppure allegato quali sarebbero, in concreto, le specifiche circostanze fattuali che, in quel momento e in quel tratto di strada, impedivano concretamente di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata.
Né rileva che la linea di mezzeria fosse, nel caso concreto, scarsamente visibile, essendo comunque possibile per il conducente individuare, nell'ambito di una carreggiata stradale non
5 perfettamente divisa in corsie di marcia, quale sia il margine destro della corsia di sua pertinenza.
Va peraltro rilevato che, nella specie, la violazione della regola cautelare è resa particolarmente evidente dalla localizzazione del sinistro, ossia in corrispondenza di una intersezione stradale. In tale contesto, infatti, l'eventuale presenza di veicoli intenti ad eseguire manovre di svolta è ampiamente prevedibile, così come è prevedibile che questi veicoli, al fine di eseguire tale svolta, si spostino dal margine destro al centro della carreggiata, visto che l'art. 154, comma 3, lett. b), C.d.S. prevede specificamente che i conducenti devono “per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo”.
Alla luce di tali considerazioni, il sinistro va ascritto alla responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti, laddove entrambi hanno violato distinte regole cautelari ed entrambi hanno omesso di fornire la prova di avere fatto tutto quanto in loro possibilità per evitare il danno, con conseguente mancato superamento della presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
3. Sul risarcimento spettante a Parte_1
Ciò posto in ordine all'an della responsabilità, vanno esaminate le conseguenze risarcitorie.
3.1. Danno non patrimoniale
A seguito del sinistro, l'attore ha riportato lesioni personali puntualmente individuate dal CTU medico-legale, il quale ha riferito che “il signor in occasione del sinistro per cui è causa Parte_1 ha riportato un grave politrauma della strada con: - trauma contusivo del bacino con frattura sacro-iliaca destra
e diastasi della sinfisi pubica sottoposta a riduzione e sintesi chirurgica;
- trauma contusivo-distrattivo della colonna con frattura delle apofisi trasverse L2, L3, L4 e L5; - trauma toracico chiuso con fratture costali multiple composte dell'emitorace destro (da II a VIII costa); - trauma addominale chiuso con rottura extraperitoneale complessa della vescica operata, con residua urge incontinence e deficit erettile caratterizzato da difficoltà a raggiungere e mantenere valide erezioni;
- trauma contusivo dell'arto inferiore destro con severa neuropatia del n. SPE e moderata neuropatia del n. SPI - disturbo post-traumatico da stress cronico, in forma grave.”. L'ausiliario ha valutato gli esiti di tali lesioni nella inabilità temporanea e nella invalidità permanente.
6 Quanto alla prima, il CTU ha riscontrato un “un periodo di inabilità temporanea totale di 80 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 90 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al
60% di ulteriori 90 giorni”.
Quanto alla seconda, l'ausiliario ha riferito che “tenuto conto dell'età del soggetto e dell'obiettività riscontrata in esito alle lesioni riportate in occasione del trauma, in armonia con la criteriologia medico-legale classica che prevede che la valutazione dell'invalidità debba tenere in considerazione anche lo stato anteriore del soggetto, l'Invalidità Permanente Biologica attuale è valutabile nella misura del 55% della totale. [“Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico” – SIMLA;
Giuffrè Editore
2016]”1.
Nessuna delle parti ha frapposto specifiche contestazioni avverso tali conclusioni, che pertanto, essendo congruamente motivate e supportate dalla puntuale indicazione della letteratura di riferimento, possono ritenersi condivisibili.
Ai fini della liquidazione occorre considerare che l'attore stesso ha documentato di avere ricevuto, nel settembre 2020, un risarcimento da parte di quale Controparte_2 compagnia assicurativa della convenuta, pari a € 22.000,00. Tale liquidazione parziale assume rilevanza riguardo ai parametri di stima del danno, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (cfr. Cass. Civ., n.
8839/2025).
Conseguentemente, dovendo liquidare il danno biologico secondo i parametri contenuti nelle tabelle di Milano (cfr. Cass. Civ., n. 5474/2023), devono trovare applicazione le tabelle pubblicate il 14/03/2018, ratione temporis vigenti al momento della liquidazione parziale del danno.
Quanto all'inabilità temporanea, le tabelle prevedono un valore monetario giornaliero di € 98,00 giornaliero, per cui, nel caso di specie, il risarcimento spettante all'attore è pari a complessivi €
19.747,00, di cui € 7.840,00 corrispondenti a 80 giorni di inabilità totale, € 6.615,00 1 Cfr. pag. 29-30 della CTU 7 corrispondenti a 90 giorni di inabilità al 75%, nonché € 5.292,00 corrispondenti a 90 giorni di inabilità al 60%.
Quanto all'invalidità permanente, considerato che il CTU ha quantificato i postumi permanenti nella misura del 55% e che l'attorea aveva 52 anni al momento del sinistro, allora il relativo danno, sulla scorta delle tabelle milanesi nell'edizione del 2018, va quantificato nella misura di €
414.194,00.
L'attore ha poi invocato la liquidazione anche del danno morale e dinamico-relazionale, attraverso la massima personalizzazione del danno biologico.
Sul punto, la domanda è solo parzialmente fondata.
Le tabelle milanesi, nell'edizione 2018, quantificano unitariamente il danno non patrimoniale, individuando un valore del punto per il danno biologico e una percentuale di aumento per il danno morale, che per lo scaglione di invalidità dal 35 al 100% è pari all'aumento fisso del 50%, prevedendo poi una percentuale massima di aumento in guisa di personalizzazione.
Nel caso di specie deve senza dubbio riconoscersi all'attore il risarcimento per la sofferenza patita a seguito delle gravi lesioni subite e del lungo iter ospedaliero seguito. Sennonché, tale risarcimento deve ritenersi già compreso nella liquidazione del danno biologico, comprensivo già dell'aumento fisso del 50% per danno morale, mentre non sussistono i presupposti per procedere all'ulteriore personalizzazione del risarcimento.
Infatti, l'attore ha provato le lesioni subite e i postumi residuati, ma non ha offerto alcuna prova, né ha avanzato istanze istruttorie sul punto nei termini di preclusione ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., al fine di dimostrare che le lesioni subite hanno causato, nel singolo caso, una sofferenza maggiore rispetto a quella già normalmente conseguente alle lesioni fisiche e psichiche riportate.
Né, del pari, è stata offerta prova del fatto che le lesioni riportate abbiano causato un impatto sulla vita relazionale dell'attore superiore a quello già ordinariamente considerato nel punto di invalidità comprensivo di componente biologica e di componente morale.
Il danno alla capacità sessuale dedotto dall'attore non può comportare di per sé la personalizzazione del risarcimento, atteso che le relative lesioni sono già state calcolate dal CTU nel computo dell'invalidità permanente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite
8 dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 23778/2014).
Come detto sopra, al di là della lesione, già considerata nella liquidazione del danno, l'attore non ha allegato né provato o chiesto di provare circostanze specifiche ed eccezionali, attinenti al caso concreto, che consentano di ritenere che il danno alla vita sessuale abbia causato un pregiudizio peculiare e ulteriore rispetto a quello già considerato nel punto di invalidità permanente già incrementato della componente morale.
Non sussistono quindi gli elementi fattuali per riconoscere, sulla base di elementi oggettivi, una personalizzazione del danno, per cui la pretesa di risarcimento di un ulteriore danno non patrimoniale in aggiunta a quello già compreso nel valore del punto si risolve in una duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. Civ., n. 5119/2023).
3.2. Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha indicato il costo delle spese mediche, nonché la riduzione della capacità lavorativa in conseguenza del sinistro.
3.2.1. Spese mediche
Quanto alle spese mediche, il CTU ne ha valutato la congruità, evidenziando “congrue spese mediche sostenute e documentate in atti, relative ad accertamenti clinico-strumentali, trattamenti fisioterapici, assistenza domiciliare e relazione medico legale, per un totale di euro 19.532,00”2. Può dunque essere riconosciuto un danno patrimoniale per tale titolo nella misura di € 19.532,00.
Quanto alle spese future, rispetto alle quali l'attore ha allegato una spesa presumibile di €
3.000,00 annui, la domanda attorea va disattesa, considerato che il CTU, esaminando la necessità di cure e spese future, ha riferito che “i postumi permanenti risultano ormai stabilizzati e non più suscettibili di miglioramento ovvero di emendamento mediante protesi, terapie o interventi chirurgici”3, laddove le parti non hanno svolto alcuna specifica contestazione avverso tale valutazione.
3.2.2. Riduzione della capacità lavorativa Quanto alla riduzione della capacità lavorativa, l'attore ha dedotto il danno derivante dalla materiale impossibilità di esercitare la propria attività di lavoratore autonomo a causa del lungo periodo di inabilità, nonché la diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura di
2/3.
La domanda è parzialmente fondata.
La pretesa attorea è concettualmente distinguibile nella deduzione, da un lato, di un pregiudizio derivato dalla mancata prestazione dell'attività lavorativa a causa dell'inabilità temporanea e, dall'altro lato, di un pregiudizio derivato dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, e dunque della futura possibilità di guadagno.
Il primo di tali pregiudizi costituisce un danno passato, consistito nella mancata prestazione di attività lavorativa e, dunque, nella mancata percezione di reddito. Il secondo, invece, costituisce un danno futuro, consistente cioè nella futura incapacità di produrre reddito.
Il primo pregiudizio, in quanto danno passato che si afferma subìto da un lavoratore autonomo, necessita della prova di una effettiva assenza o diminuzione di reddito nel periodo considerato: tale prova non è stata offerta dall'attore, il quale si è limitato a documentare unicamente i redditi ottenuti prima del sinistro, senza fornire alcuna dimostrazione di quali sarebbero, invece, i redditi prodotti successivamente. Non vi sono quindi elementi oggettivi per affermare che, a seguito del sinistro, si sia effettivamente verificata una riduzione del reddito e, dunque, un danno patrimoniale.
Quanto al secondo pregiudizio, va osservato che, secondo quanto accertato dall'ausiliario, “i postumi permanenti implicano importanti ricadute sulla specifica attività di “titolare di azienda di autotrasporti
e movimento terra”, svolta dall'attore senza l'ausilio di dipendenti, nella misura dei 2/3 della totale. In particolare, l'attuale danno biologico permanente afferente alla sfera fisica del soggetto (al netto della componente psichica) si ripercuote negativamente sull'espletamento della specifica attività lavorativa che vede gravemente compromesse tutte le attività manuali e pesanti, svolgibili in ortostasi e/o con mantenimento di particolari posture (accosciamento, inginocchiamento, posizione seduta) ovvero esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, tipici dell'attività lavorativa del Ciò implica anche la necessita di pause e di riposo Parte_1 post-attività con ulteriore decremento delle performance e della produttività, necessità di ausilio, maggior disagio psicofisico, usura e danno anatomo-funzionale futuri”4.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la 4 Cfr. pag. 30-31 della CTU 10 riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (così Cass. Civ.,
n. 15737/2018).
Nel caso di specie, come detto sopra, l'attore non ha fornito alcuna prova della effettiva diminuzione del volume di affari e del reddito a seguito del sinistro, documentando unicamente il proprio reddito ante sinistro.
L'argomentazione dell'attore, secondo cui il reddito degli ultimi tre anni rileverebbe come parametro di liquidazione del danno ai sensi dell'art. 137 D.Lgs 209/2005, non è condivisibile, perché sottende un'interpretazione della disposizione che, conferendo rilevanza unicamente al reddito anteriore al sinistro, elide integralmente la prova dell'effettiva contrazione del reddito, quale elemento necessario al fine di quantificare il danno subito.
Conseguentemente, in applicazione del principio sopra esposto, non è possibile effettuare, neppure ai sensi dell'art. 1226 c.c., la liquidazione del pregiudizio alla capacità lavorativa specifica in termini di perdita futura di reddito.
Per converso va osservato che, secondo le valutazioni dell'ausiliario, non contestate sul punto, le lesioni riportate dall'attore implicano una maggiore difficoltà nello svolgere la propria attività lavorativa. Tale dato, anche in assenza della prova di una effettiva contrazione del reddito, assume comunque rilevanza come lesione della cenestesi lavorativa.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere
11 ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (cfr. Cass. Civ., n. 20312/2015).
Esclusa quindi la possibilità da un lato di liquidare un danno da lesione della capacità lavorativa specifica, in assenza della prova di un'effettiva contrazione dei redditi utile a supportare il giudizio prognostico, e dall'altro lato di assumere il reddito quale parametro di valutazione del danno da cenestesi lavorativa, il relativo pregiudizio, la cui sussistenza è stata accertata dal CTU, va liquidata in forma di personalizzazione del danno alla salute.
Considerato che le tabelle milanesi nell'edizione del 2018, applicate in questa sede ai fini della liquidazione del danno, prevedono una personalizzazione massima del risarcimento del danno alla salute pari al 25%, e considerato che il CTU ha valutato il pregiudizio subito dal Parte_1 nella misura di 2/3 della capacità lavorativa, appare ragionevole valorizzare il danno alla cenestesi lavorativa mediante l'aumento di 2/3 del 25%, e dunque del 16,66%, il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, sopra quantificato in € 414.194,00, con un risultato di € 69.004,72.
3.3. Conclusioni
In conclusione, il pregiudizio subito dall'attore va quantificato in complessivi € 522.477,72, di cui € 502.945,72 a titolo di danno non patrimoniale (di cui € 19.747,00 per l'inabilità temporanea, € 414.194,00 per l'invalidità permanente, € 69.004,72 per il danno alla la cenestesi lavorativa), ed € 19.532,00 a titolo di danno patrimoniale.
Considerato che l'attore ha dichiarato di avere già percepito la complessiva somma di €
491.960,00, di cui € 469.960,00 da parte della propria compagnia assicurativa ed € 22.000,00 da parte dell'assicurazione convenuta, il risarcimento residuo è pari a € 30.517,72.
È manifestamente infondata la pretesa, avanzata dal ricorrente in comparsa conclusionale, di ottenere l'integrale ristoro del danno in aggiunta a quanto già percepito dalla propria compagnia assicurativa, trattandosi di una somma percepita dal danneggiato a causa del medesimo evento oggetto di questo giudizio (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 12565/2018).
Considerata l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., il risarcimento dovuto dalle convenute
è pari al 50% del residuo, e dunque a € 15.258,86.
Sulla somma liquidata decorre la rivalutazione, trattandosi di credito di valore, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dalla data del fatto, ossia dal
01/04/2019, visto che la liquidazione è avvenuta non con i parametri non attuali bensì con quelli vigenti all'epoca del sinistro.
12 Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie parte attrice non ha allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Spettano quindi unicamente gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Il risarcimento spettante a Controparte_1
Ciò posto in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da va esaminata quella Parte_1 veicolata in giudizio come domanda riconvenzionale da parte della convenuta Controparte_1 diretta nei confronti dell'attore e della convenuta quale compagnia Controparte_2 assicuratrice della medesima convenuta, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 209/2005.
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa, essendo stato prospettato un danno biologico di lieve entità, come tale contenuto nei limiti di cui all'art. 139 D.Lgs 209/2005
e, dunque, ammesso alla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149, comma 2, primo periodo, D.Lgs 209/2005.
Nel merito, considerato quanto detto sopra in ordine alla responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro, va quantificato il risarcimento spettante alla convenuta CP_1
4.1. Danno non patrimoniale
Sul piano non patrimoniale, la convenuta ha invocato il risarcimento del danno biologico per l'inabilità temporanea patita.
Il CTU, sul punto, ha riferito che “in occasione del sinistro per cui è causa la sig.ra Controparte_1 riportava un trauma distorsivo-distrattivo della colonna”, ritenendo “ammissibile un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 10 giorni”5. Anche in tal caso, le conclusioni del CTU non sono state in alcun modo contestate dalle parti, per cui esse possono essere condivise in questa sede. 5 Cfr. pag. 36 della CTU 13 In punto di liquidazione va osservato che, diversamente dalla posizione del nei Parte_1 confronti della convenuta non è stata operata alcuna liquidazione parziale del risarcimento, per cui la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 8839/2025), e dunque in base alle tabelle di Milano più recenti, pubblicate il 05/06/2024.
Queste tabelle prevedono un valore monetario giornaliero di liquidazione del danno da inabilità temporanea, con una distinzione interna tra componente di danno biologico (€ 84,00) e componente di sofferenza soggettiva (€ 31,00). Poiché la convenuta non ha svolto alcuna specifica allegazione o domanda concernente la sofferenza soggettiva, prospettando unicamente la componente biologica del danno, il risarcimento va limitato al solo danno biologico.
Per questo, considerati gli accertamenti svolti dal CTU, spettano € 1.260,00, di cui € 630,00 per l'inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, € 420,00 per la inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni, nonché € 210,00 per la inabilità temporanea parziale al 25% di 10 giorni.
Considerato il concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., tale somma spetta nella misura del 50%, e dunque per l'importo di € 630,00.
4.2. Danno patrimoniale
Sul piano patrimoniale, la convenuta ha dedotto il danno causato al veicolo, per complessivi €
1.500,00, quale differenza tra il veicolo ante sinistro e il valore del relitto, nonché i costi di immatricolazione del nuovo veicolo.
Quanto al primo aspetto, la parte convenuta ha prodotto la valutazione del perito assicurativo della stessa da cui si evince un valore differenziale di € 1.500,006, su cui Controparte_2 le parti non hanno svolto alcuna specifica contestazione.
Quanto al secondo aspetto, la convenuta non ha né allegato né tanto meno provato quali sarebbero i costi sopportati, atteso che tali elementi non si evincono dal doc. 10 prodotto.
Conseguentemente, può ritenersi provato unicamente il danno al veicolo nella misura di €
1.500,00.
Anche in tal caso, considerato il concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., tale somma spetta nella misura del 50%, e dunque per l'importo di € 750,00.
4.3. Conclusioni
In conclusione, il complessivo risarcimento del danno spettante alla convenuta, al netto della quota corrispondente al concorso ex art. 2054, comma 2, c.c., è pari a € 1.380,00. 6 Cfr. doc. 9 di parte convenuta CP_1 14 In punto di rivalutazione, occorre distinguere.
Infatti, sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale non decorre rivalutazione, in quanto la liquidazione è avvenuta con valori attuali (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2013).
Diversamente è a dirsi riguardo al danno patrimoniale, liquidato secondo il valore al momento del sinistro. Rispetto a questo, va applicato il medesimo criterio visto sopra, e dunque sulla somma va calcolata la rivalutazione, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dalla data del fatto, ossia dal 01/04/2019.
Per le medesime ragioni sopra esposte, non spettano gli interessi compensativi, in assenza di prova del danno da ritardo. Sulla somma liquidata decorrono quindi unicamente gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
5. Conclusioni complessive e spese di lite
Alla luce di quanto finora esposto, vanno accertati i rispettivi crediti delle parti, per cui le convenute e vanno condannate, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di di € 15.258,86, oltre rivalutazione secondo Parte_1
l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dal 01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Per converso, e quest'ultima ai sensi dell'art. 149 Parte_1 Controparte_2
D.Lgs 209/2005, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] di € 630,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di € CP_1
750,00 oltre rivalutazione, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente dal
01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Tra i rispettivi crediti non può essere pronunciata la compensazione, in assenza di esplicita domanda delle parti in tal senso, non essendo la compensazione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass.
Civ., n. 22324/2014).
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra e le convenute e Parte_1 Controparte_1 sussiste soccombenza reciproca, stante l'accoglimento di entrambe Controparte_2 le domande contrapposte. Sennonché, alla luce della manifesta sproporzione tra i rispettivi crediti, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può operare solo nei limiti di un terzo.
15 Per il resto, le spese seguono la soccombenza prevalente della convenuta, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 31444/2023).
Il valore della causa, da calcolare in base all'importo effettivamente attribuito, ai sensi dell'art. 5
DM 55/2014, è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, con applicazione dei corrispondenti parametri medi.
Nel rapporto tra la convenuta e la convenuta Controparte_1 Controparte_2 destinataria della domanda di risarcimento diretto, sussiste soccombenza di quest'ultima, per cui le spese vanno liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Alla luce della somma attribuita alla il CP_1 valore della causa tra queste parti è compreso nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00, rispetto al quale, tuttavia, trovano applicazione i parametri minimi, considerato che l'assicurazione, a differenza della domanda proposta dall'attore, non ha svolto alcuna contestazione avverso la domanda risarcitoria proposta dalla CP_1
In coerenza con il criterio di liquidazione adottato, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di di € 15.258,86, oltre rivalutazione secondo Parte_1
l'indice FOI tempo per tempo vigente e con decorrenza dal 01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2 pagamento in favore di di € 630,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di € 750,00 oltre rivalutazione, da operare secondo l'indice FOI tempo per tempo vigente dal 01/04/2019 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano, già decurtate Parte_1 della quota compensata, in complessivi € 3.384,66, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 1.713,00 per contributo unificato e bollo;
16 - Compensa per il restante terzo le spese di lite tra l'attore, e Controparte_1 [...]
Controparte_2
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 1.276,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 98,00 per contributo unificato;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna parte per un terzo.
Perugia, 12/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 31 della CTU 3 Ibidem 9