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Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 704
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Legge 4 agosto 1955, n. 704
Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 704
Versione
3 settembre 1955
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 settembre 1955
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