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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2024 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 03.06.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), in proprio e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 quali eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. Raffaele Di Monda ( ), Persona_1 C.F._4 con il quale elett.te domiciliano in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo STUDIO LEGALE
DI degli avvocati Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti (C.F. e Controparte_1
P.I. ) - P.IVA_1 Email_1
APPELLANTI
1 E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2 P.IVA_2
Fabrizio ( ) - , presso lo studio del quale C.F._5 Email_2 in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. in data 14/12/2023 dal Tribunale di Napoli
Nord nel proc. n. R.G. 7095/19, notificata in data 19.12.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 10.9.2018 gli odierni appellanti, in qualità di eredi (moglie e figli) del defunto chiedevano espletarsi accertamento tecnico preventivo al fine di verificare Persona_1 il nesso causale tra la condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari dell e il Controparte_2 decesso del loro congiunto, occorso il 22.09.2007, a seguito di embolia conseguente ad immersione subacquea.
Esponevano che, nella tarda serata del 21.09.2007, il si era immerso nelle acque antistanti Parte_2
l'isola di Procida per una battuta di pesca, e che, una volta riemerso, aveva cominciato ad avvertire forti dolori alle gambe.
Allertato il servizio del 118, senza attendere l'arrivo dell'ambulanza, si era provveduto con un'autovettura privata al suo trasporto presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Procida.
Il personale medico aveva diagnosticato una “paraplegia ed anestesia arti inferiori, sospetta embolia gassosa” e provveduto alla somministrazione di farmaci anticoagulanti ed ossigeno, con intubazione oro- tracheale.
Constatato che la pista di atterraggio locale era inagibile, i sanitari avevano organizzato il trasferimento del paziente presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, struttura dotata di camera iperbarica, mediante idroambulanza fino al Porto di Casamicciola Terme-Ischia e, dunque, tramite eliambulanza fino all'AORN A. Cardarelli di Napoli.
Giunto al Cardarelli, gli era stata diagnosticata “Malattia da decompressione (M.D.D.) – Tipo II
(interessamento midollare) con arresto cardiaco irreversibile”, e praticato trattamento iperbarico, all'esito del quale il paziente era stato sedato, intubato e trasferito presso la sala di rianimazione. 2 Dopo pochi minuti, era stato constatato il decesso.
I ricorrenti deducevano che il ritardo accumulato nella prestazione di adeguate cure al ne Parte_2 aveva causato l'exitus.
Incardinato il contraddittorio, costituitasi l' , le operazioni peritali venivano affidate ai Controparte_2 dottori e specialisti rispettivamente in medicina legale e in anestesia Persona_2 Persona_3
e rianimazione.
Nelle more, in data 6.6.2019, decorso il termine di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP, i ricorrenti introducevano il procedimento di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e contestualmente chiedevano, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio in attesa del completamento delle operazioni peritali in ATP.
Ribadivano le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ATP e chiedevano la condanna del nosocomio resistente al risarcimento di tutti i danni patiti, incluso il danno da perdita di chance di sopravvivenza, quantificati in: euro 30.000,00 per danno biologico terminale, euro 100.000,00 per il danno morale terminale (o da lucida agonia), da ripartire pro quota tra gli eredi, euro 377.360,00 ciascuno per danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Con Si costituiva anche in tale giudizio l' resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto.
Acquisita la relazione degli ausiliari, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava ogni domanda risarcitoria, escludendo qualsiasi responsabilità medica nell'assistenza prestata al defunto , e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del Persona_1 procedimento sommario e dell'ATP, ponendo a loro carico quelle dell'espletata c.t.u..
Aderendo alle risultanze della CTU, rilevava, in particolare, il Tribunale che il trattamento praticato, conforme alle Linee Guida di settore, era stato correttamente eseguito, sicché l'exitus del paziente non era ascrivibile a negligente condotta dei sanitari.
Richiamava la ricostruzione offerta dai consulenti, ad avviso dei quali i sanitari del P.O. di Procida, considerata l'assenza di una camera iperbarica sull'isola, avevano trasferito il paziente dopo avere provveduto, come da linee guida, alla somministrazione di farmaci anticoagulanti e di ossigeno, nonché ad effettuare intubazione oro-tracheale, mentre i sanitari del Cardarelli avevano sottoposto il paziente al trattamento in camera iperbarica, secondo il protocollo della tabella 6 US Navy, una metodica che all'epoca dei fatti era la più comunemente usata per i subacquei affetti da malattia da decompressione.
3 I predetti consulenti avevano ritenuto che, anche in caso di disponibilità di una camera iperbarica sull'isola di Procida, non vi fossero evidenze oggettive tali supportare un giudizio prognostico favorevole al paziente, anche in considerazione del fatto che l'arresto cardiorespiratorio fatale si era verificato pochi minuti dopo il termine della seduta di camera iperbarica presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli, ed un fatto del genere poteva occorrere anche nel caso di una seduta iperbarica anticipata di un paio d'ore.
In definitiva, la ricostruzione controfattuale operata dai consulenti consentiva di affermare, a parere del
Tribunale, che anche una anticipata sottoposizione a terapia iperbarica non avrebbe escluso l'evento morte né lo avrebbe reso meno probabile rispetto alla sopravvivenza.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 19/01/2024, , e Parte_1 Pt_2 [...]
hanno proposto tempestivo appello, lamentando l'erroneo rigetto delle domande risarcitorie Parte_3 formulate in primo grado.
A fondamento del gravame hanno dedotto l'erronea condivisione, da parte del giudice di primo grado, delle censurabili conclusioni a cui sono giunti i consulenti d'ufficio nel non ritenere provato il nesso causale tra la condotta asseritamente imperita e negligente della resistente e del personale amministrativo, medico ed infermieristico coinvolto nella vicenda e la morte di . Persona_1
Hanno chiesto la riforma della pronuncia di prime cure nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
in via istruttoria, hanno domandato il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Radicatasi la lite, con comparsa del 29.05.2024 (per l'udienza del 18.6.2024) si è costituita l CP_2
che, resistendo al gravame, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto
[...] di procura alle liti del procuratore di parte appellante;
nel merito, ha chiesto il rigetto.
Sanato il difetto di procura, la causa è stata rinviata all'udienza dello 03.06.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, all'esito della quale è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
4 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata che, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, ritiene ininfluente, nella fattispecie al vaglio, l'accertato ritardo nell'adozione della terapia di decompressione a cagione dell'assenza di una camera iperbarica sull'isola di Procida.
Cont Affermano che le plurime carenze imputabili all' hanno prodotto un cumulo di ritardi che hanno inciso sul peggioramento delle condizioni fisiche del de cuius, privandolo di un adeguato, sollecito, soccorso.
Tali carenze si sarebbero concretizzate nel mancato tempestivo arrivo dell'ambulanza presso il porto della
“Chiaiolella”, nell'inagibilità dell'eliporto presso l'ospedale di Procida, nella mancata adozione dei protocolli di emergenza per l'atterraggio “occasionale” dell'elicottero in altri luoghi contigui all'ospedale, nella scelta di trasportare il paziente ad Ischia e non a Pozzuoli, e, soprattutto, nell'assenza di una camera iperbarica nel P.O. di Procida.
Al riguardo, come già ricordato in premessa, i consulenti, interrogati sul se la presenza di una camera iperbarica in loco (ossia presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Procida) avrebbe potuto evitare l'esito infausto, hanno chiarito che “Se da un lato è ovvio che il trattamento in camera iperbarica deve avvenire nel più breve tempo possibile, è altrettanto ovvio che nel caso di specie il presentava Persona_1 la forma più grave di malattia da decompressione, il tipo II, e già all'arrivo presso il P.O. di Procida presentava evidenti sintomi neurologici (paraplegia ed anestesia agli arti inferiori). Più è veloce la comparsa dei sintomi neurologici dopo un'immersione (compresi i sintomi motori e cerebellari e le alterazioni dello stato mentale ed esclusi i soli deficit sensoriali), più è grave la MDD. L'esperienza nei reparti di Terapia
Iperbarica insegna che più sono gravi i segni e i sintomi, peggiore è la prognosi, indipendentemente da un eventuale ritardo nella ricompressione. Insomma, anche in caso di disponibilità di una camera iperbarica sull'isola di Procida, può affermarsi che sarebbero aumentate le possibilità di sopravvivenza del subacqueo, ma non si hanno evidenze oggettive a disposizione per affermare che tale evento (la sopravvivenza) sarebbe divenuto più probabile rispetto all'evento morte. Questo anche in considerazione del fatto che l'arresto cardiorespiratorio fatale si è verificato pochi minuti
5 dopo il termine della seduta di camera iperbarica presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli ed un fatto del genere poteva occorrere anche nel caso di una seduta iperbarica anticipata di un paio d'ore”.
Gli appellanti censurano tale valutazione, e per l'effetto, la pronuncia del giudice che la fa propria, ritenendo, di contro, che, in base alla legge di copertura scientifica per il trattamento dei sintomi di malattia da decompressione, l'immediato ricorso alla terapia iperbarica avrebbe aumentato in maniera considerevole le possibilità di sopravvivenza.
In base al principio della preponderanza dell'evidenza, dunque, sarebbe possibile presumere che la presenza di una camera iperbarica presso l'Ospedale di Procida avrebbe potuto evitare l'esito infausto, o, quanto meno, avrebbe determinato una significativa chance di sopravvivenza.
La doglianza non è fondata.
La Corte ritiene logico e coerente il corredo motivazionale predisposto dal primo giudice.
Affinché sia possibile affermare che vi è stata condotta colposa del sanitario, causata da negligenza, imperizia o imprudenza, è necessario accertare l'esistenza del nesso causale tra l'errore commesso dagli operatori sanitari ed il danno subito dal paziente, al fine di qualificare il secondo come diretta conseguenza del primo.
Nel caso de quo, il Tribunale ha deciso sulla scorta di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., in cui gli ausiliari del giudice hanno analizzato e dettagliatamente affrontato tutti i quesiti posti, concludendo per la mancanza di prova di nesso causale tra l'operato dei sanitari e l'evento letale.
Nella relazione peritale, il collegio ha ritenuto non doversi ravvisare profili di imperizia, imprudenza o negligenza nella condotta dei sanitari del P.O. di Procida e dell'ospedale Cardarelli di Napoli. I primi, infatti, hanno provveduto, come da linee guida, alla somministrazione di farmaci anticoagulanti e di ossigeno, nonché ad intubazione oro-tracheale, mentre i sanitari del Cardarelli hanno sottoposto il paziente al trattamento in camera iperbarica secondo il protocollo della tabella 6 US Navy, la metodica che all'epoca dei fatti era la più usata per i subacquei affetti da malattia da decompressione.
I periti hanno precisato che “non si hanno evidenze oggettive a disposizione per affermare che tale evento (la sopravvivenza) sarebbe divenuto più probabile rispetto all'evento morte” se il paziente fosse stato sottoposto a terapia iperbarica sull'isola, tenuto conto del fatto che “l'arresto cardiorespiratorio fatale si è verificato pochi minuti dopo il termine della seduta di camera iperbarica presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli ed un fatto del genere poteva occorrere anche nel caso di una seduta iperbarica anticipata di un paio d'ore”.
6 Quanto affermato dagli ausiliari ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere che “gli elementi documentali riguardanti la situazione clinica del sig. non consentono di ritenere che un trattamento immediato Persona_1 avrebbe escluso o aumentato le possibilità di sopravvivenza”.
Il giudizio controfattuale risulta correttamente svolto ed esitato nell'esclusione di nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'exitus mediante l'applicazione di uno standard probatorio non di tipo quantitativo- statistico (probabilità statistica), ma di tipo qualitativo-logico (probabilità logica), ancorato alle specifiche risultanze probatorie emerse nel caso concreto.
La pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”- si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass.
n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass. 21530/2021; Cass. n. 16199/2024; Cass.
n. 9103 del 2 aprile 2025).
Cont Logica e ben motivata è, altresì, la decisione nella parte in cui esclude la responsabilità dell anche in ordine alla perdita della chance di sopravvivenza di . Persona_1
Come noto, la perdita di chance consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale, conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario, ed integra un evento di danno risarcibile soltanto ove sia accertata la seria, concreta e apprezzabile possibilità - sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico - che il paziente avrebbe potuto sopravvivere.
Il danno da perdita di chance va distinto dal danno da perdita anticipata della vita, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore
7 medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023).
Nella fattispecie - a fronte di elementi concreti, desumibili sia dalla situazione sanitaria del paziente sia dalla gravità dei sintomi neurologici emersi già nell'immediatezza dell'evento, sicuramente idonei ad affermare che un trattamento repentino non avrebbe evitato l'evento letale o non ne avrebbe diminuito la probabilità di verificazione - la possibilità di sopravvivenza del appare talmente labile e teorica da non poter Parte_2 essere apprezzata neppure in termini probabilistici.
Le argomentazioni di segno contrario degli appellanti sono, sul punto, prive di riscontro fattuale.
Deducono che “in condizioni ottimali dove l'MDD sia stata trattata con ossigeno iperbarico entro 15 minuti si è arrivati fino al 90% di successo”, ma non indicano in maniera rigorosa e precisa il quantum dei presumibili ritardi accumulati dagli operatori sanitari che avrebbe fatalmente inciso sulle condizioni del paziente.
Tantomeno indicano quanto tempo si sarebbe risparmiato approntando le diverse linee di soccorso da essi suggerite. Si limitano a sottolineare “il prezioso tempo perso per l'organizzazione del doppio trasferimento del paziente”, prima ad Ischia, e poi all'AORN A. Cardarelli, ma non lo quantificano in prospettiva delle probabilità di sopravvivenza in relazione al caso concreto.
Parimenti, lamentano che sarebbe stato più opportuno il trasferimento al porto di Pozzuoli, ove, ad attendere il paziente, poteva trovarsi un'autoambulanza pronta a trasportarlo presso la struttura di destinazione, assumendo che in tal modo “sicuramente si sarebbero realizzati dei tempi minori”.
Anche in questo caso, però, non indicano precisamente quanto tempo in meno, seguendo l'indicato percorso, sarebbe stato impiegato per giungere all'ospedale Cardarelli.
Le ulteriori doglianze - inerenti la non agibilità della pista di atterraggio e la mancanza di una camera Cont iperbarica presso l'ospedale di Procida - non paiono contestabili all operando su un diverso piano di responsabilità - imputabile semmai agli enti locali - diversa da quella sanitaria, come opportunamente rilevato dal primo giudice.
Da quanto argomentato emerge la completezza ed esaustività dell'indagine tecnica espletata in sede di
ATP, e non vi è spazio, pertanto, per la rinnovazione delle operazioni peritali sollecitata dagli appellanti, che si risolverebbe, quanto ai risultati, in un'attività meramente esplorativa.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza di primo grado integralmente confermata.
8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (nello scaglione già applicato dal Tribunale: indeterminabile – complessità media), attestandosi nei minimi per la ripetitività delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 6.079,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 260/2024 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 03.06.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), in proprio e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 quali eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. Raffaele Di Monda ( ), Persona_1 C.F._4 con il quale elett.te domiciliano in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo STUDIO LEGALE
DI degli avvocati Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti (C.F. e Controparte_1
P.I. ) - P.IVA_1 Email_1
APPELLANTI
1 E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2 P.IVA_2
Fabrizio ( ) - , presso lo studio del quale C.F._5 Email_2 in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. in data 14/12/2023 dal Tribunale di Napoli
Nord nel proc. n. R.G. 7095/19, notificata in data 19.12.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 10.9.2018 gli odierni appellanti, in qualità di eredi (moglie e figli) del defunto chiedevano espletarsi accertamento tecnico preventivo al fine di verificare Persona_1 il nesso causale tra la condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari dell e il Controparte_2 decesso del loro congiunto, occorso il 22.09.2007, a seguito di embolia conseguente ad immersione subacquea.
Esponevano che, nella tarda serata del 21.09.2007, il si era immerso nelle acque antistanti Parte_2
l'isola di Procida per una battuta di pesca, e che, una volta riemerso, aveva cominciato ad avvertire forti dolori alle gambe.
Allertato il servizio del 118, senza attendere l'arrivo dell'ambulanza, si era provveduto con un'autovettura privata al suo trasporto presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Procida.
Il personale medico aveva diagnosticato una “paraplegia ed anestesia arti inferiori, sospetta embolia gassosa” e provveduto alla somministrazione di farmaci anticoagulanti ed ossigeno, con intubazione oro- tracheale.
Constatato che la pista di atterraggio locale era inagibile, i sanitari avevano organizzato il trasferimento del paziente presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, struttura dotata di camera iperbarica, mediante idroambulanza fino al Porto di Casamicciola Terme-Ischia e, dunque, tramite eliambulanza fino all'AORN A. Cardarelli di Napoli.
Giunto al Cardarelli, gli era stata diagnosticata “Malattia da decompressione (M.D.D.) – Tipo II
(interessamento midollare) con arresto cardiaco irreversibile”, e praticato trattamento iperbarico, all'esito del quale il paziente era stato sedato, intubato e trasferito presso la sala di rianimazione. 2 Dopo pochi minuti, era stato constatato il decesso.
I ricorrenti deducevano che il ritardo accumulato nella prestazione di adeguate cure al ne Parte_2 aveva causato l'exitus.
Incardinato il contraddittorio, costituitasi l' , le operazioni peritali venivano affidate ai Controparte_2 dottori e specialisti rispettivamente in medicina legale e in anestesia Persona_2 Persona_3
e rianimazione.
Nelle more, in data 6.6.2019, decorso il termine di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP, i ricorrenti introducevano il procedimento di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e contestualmente chiedevano, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio in attesa del completamento delle operazioni peritali in ATP.
Ribadivano le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ATP e chiedevano la condanna del nosocomio resistente al risarcimento di tutti i danni patiti, incluso il danno da perdita di chance di sopravvivenza, quantificati in: euro 30.000,00 per danno biologico terminale, euro 100.000,00 per il danno morale terminale (o da lucida agonia), da ripartire pro quota tra gli eredi, euro 377.360,00 ciascuno per danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Con Si costituiva anche in tale giudizio l' resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto.
Acquisita la relazione degli ausiliari, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava ogni domanda risarcitoria, escludendo qualsiasi responsabilità medica nell'assistenza prestata al defunto , e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del Persona_1 procedimento sommario e dell'ATP, ponendo a loro carico quelle dell'espletata c.t.u..
Aderendo alle risultanze della CTU, rilevava, in particolare, il Tribunale che il trattamento praticato, conforme alle Linee Guida di settore, era stato correttamente eseguito, sicché l'exitus del paziente non era ascrivibile a negligente condotta dei sanitari.
Richiamava la ricostruzione offerta dai consulenti, ad avviso dei quali i sanitari del P.O. di Procida, considerata l'assenza di una camera iperbarica sull'isola, avevano trasferito il paziente dopo avere provveduto, come da linee guida, alla somministrazione di farmaci anticoagulanti e di ossigeno, nonché ad effettuare intubazione oro-tracheale, mentre i sanitari del Cardarelli avevano sottoposto il paziente al trattamento in camera iperbarica, secondo il protocollo della tabella 6 US Navy, una metodica che all'epoca dei fatti era la più comunemente usata per i subacquei affetti da malattia da decompressione.
3 I predetti consulenti avevano ritenuto che, anche in caso di disponibilità di una camera iperbarica sull'isola di Procida, non vi fossero evidenze oggettive tali supportare un giudizio prognostico favorevole al paziente, anche in considerazione del fatto che l'arresto cardiorespiratorio fatale si era verificato pochi minuti dopo il termine della seduta di camera iperbarica presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli, ed un fatto del genere poteva occorrere anche nel caso di una seduta iperbarica anticipata di un paio d'ore.
In definitiva, la ricostruzione controfattuale operata dai consulenti consentiva di affermare, a parere del
Tribunale, che anche una anticipata sottoposizione a terapia iperbarica non avrebbe escluso l'evento morte né lo avrebbe reso meno probabile rispetto alla sopravvivenza.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 19/01/2024, , e Parte_1 Pt_2 [...]
hanno proposto tempestivo appello, lamentando l'erroneo rigetto delle domande risarcitorie Parte_3 formulate in primo grado.
A fondamento del gravame hanno dedotto l'erronea condivisione, da parte del giudice di primo grado, delle censurabili conclusioni a cui sono giunti i consulenti d'ufficio nel non ritenere provato il nesso causale tra la condotta asseritamente imperita e negligente della resistente e del personale amministrativo, medico ed infermieristico coinvolto nella vicenda e la morte di . Persona_1
Hanno chiesto la riforma della pronuncia di prime cure nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
in via istruttoria, hanno domandato il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Radicatasi la lite, con comparsa del 29.05.2024 (per l'udienza del 18.6.2024) si è costituita l CP_2
che, resistendo al gravame, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto
[...] di procura alle liti del procuratore di parte appellante;
nel merito, ha chiesto il rigetto.
Sanato il difetto di procura, la causa è stata rinviata all'udienza dello 03.06.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, all'esito della quale è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
4 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Gli appellanti censurano il capo della sentenza impugnata che, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, ritiene ininfluente, nella fattispecie al vaglio, l'accertato ritardo nell'adozione della terapia di decompressione a cagione dell'assenza di una camera iperbarica sull'isola di Procida.
Cont Affermano che le plurime carenze imputabili all' hanno prodotto un cumulo di ritardi che hanno inciso sul peggioramento delle condizioni fisiche del de cuius, privandolo di un adeguato, sollecito, soccorso.
Tali carenze si sarebbero concretizzate nel mancato tempestivo arrivo dell'ambulanza presso il porto della
“Chiaiolella”, nell'inagibilità dell'eliporto presso l'ospedale di Procida, nella mancata adozione dei protocolli di emergenza per l'atterraggio “occasionale” dell'elicottero in altri luoghi contigui all'ospedale, nella scelta di trasportare il paziente ad Ischia e non a Pozzuoli, e, soprattutto, nell'assenza di una camera iperbarica nel P.O. di Procida.
Al riguardo, come già ricordato in premessa, i consulenti, interrogati sul se la presenza di una camera iperbarica in loco (ossia presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Procida) avrebbe potuto evitare l'esito infausto, hanno chiarito che “Se da un lato è ovvio che il trattamento in camera iperbarica deve avvenire nel più breve tempo possibile, è altrettanto ovvio che nel caso di specie il presentava Persona_1 la forma più grave di malattia da decompressione, il tipo II, e già all'arrivo presso il P.O. di Procida presentava evidenti sintomi neurologici (paraplegia ed anestesia agli arti inferiori). Più è veloce la comparsa dei sintomi neurologici dopo un'immersione (compresi i sintomi motori e cerebellari e le alterazioni dello stato mentale ed esclusi i soli deficit sensoriali), più è grave la MDD. L'esperienza nei reparti di Terapia
Iperbarica insegna che più sono gravi i segni e i sintomi, peggiore è la prognosi, indipendentemente da un eventuale ritardo nella ricompressione. Insomma, anche in caso di disponibilità di una camera iperbarica sull'isola di Procida, può affermarsi che sarebbero aumentate le possibilità di sopravvivenza del subacqueo, ma non si hanno evidenze oggettive a disposizione per affermare che tale evento (la sopravvivenza) sarebbe divenuto più probabile rispetto all'evento morte. Questo anche in considerazione del fatto che l'arresto cardiorespiratorio fatale si è verificato pochi minuti
5 dopo il termine della seduta di camera iperbarica presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli ed un fatto del genere poteva occorrere anche nel caso di una seduta iperbarica anticipata di un paio d'ore”.
Gli appellanti censurano tale valutazione, e per l'effetto, la pronuncia del giudice che la fa propria, ritenendo, di contro, che, in base alla legge di copertura scientifica per il trattamento dei sintomi di malattia da decompressione, l'immediato ricorso alla terapia iperbarica avrebbe aumentato in maniera considerevole le possibilità di sopravvivenza.
In base al principio della preponderanza dell'evidenza, dunque, sarebbe possibile presumere che la presenza di una camera iperbarica presso l'Ospedale di Procida avrebbe potuto evitare l'esito infausto, o, quanto meno, avrebbe determinato una significativa chance di sopravvivenza.
La doglianza non è fondata.
La Corte ritiene logico e coerente il corredo motivazionale predisposto dal primo giudice.
Affinché sia possibile affermare che vi è stata condotta colposa del sanitario, causata da negligenza, imperizia o imprudenza, è necessario accertare l'esistenza del nesso causale tra l'errore commesso dagli operatori sanitari ed il danno subito dal paziente, al fine di qualificare il secondo come diretta conseguenza del primo.
Nel caso de quo, il Tribunale ha deciso sulla scorta di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., in cui gli ausiliari del giudice hanno analizzato e dettagliatamente affrontato tutti i quesiti posti, concludendo per la mancanza di prova di nesso causale tra l'operato dei sanitari e l'evento letale.
Nella relazione peritale, il collegio ha ritenuto non doversi ravvisare profili di imperizia, imprudenza o negligenza nella condotta dei sanitari del P.O. di Procida e dell'ospedale Cardarelli di Napoli. I primi, infatti, hanno provveduto, come da linee guida, alla somministrazione di farmaci anticoagulanti e di ossigeno, nonché ad intubazione oro-tracheale, mentre i sanitari del Cardarelli hanno sottoposto il paziente al trattamento in camera iperbarica secondo il protocollo della tabella 6 US Navy, la metodica che all'epoca dei fatti era la più usata per i subacquei affetti da malattia da decompressione.
I periti hanno precisato che “non si hanno evidenze oggettive a disposizione per affermare che tale evento (la sopravvivenza) sarebbe divenuto più probabile rispetto all'evento morte” se il paziente fosse stato sottoposto a terapia iperbarica sull'isola, tenuto conto del fatto che “l'arresto cardiorespiratorio fatale si è verificato pochi minuti dopo il termine della seduta di camera iperbarica presso l'ospedale “Cardarelli” di Napoli ed un fatto del genere poteva occorrere anche nel caso di una seduta iperbarica anticipata di un paio d'ore”.
6 Quanto affermato dagli ausiliari ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere che “gli elementi documentali riguardanti la situazione clinica del sig. non consentono di ritenere che un trattamento immediato Persona_1 avrebbe escluso o aumentato le possibilità di sopravvivenza”.
Il giudizio controfattuale risulta correttamente svolto ed esitato nell'esclusione di nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'exitus mediante l'applicazione di uno standard probatorio non di tipo quantitativo- statistico (probabilità statistica), ma di tipo qualitativo-logico (probabilità logica), ancorato alle specifiche risultanze probatorie emerse nel caso concreto.
La pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui
“l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”- si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass.
n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass. 21530/2021; Cass. n. 16199/2024; Cass.
n. 9103 del 2 aprile 2025).
Cont Logica e ben motivata è, altresì, la decisione nella parte in cui esclude la responsabilità dell anche in ordine alla perdita della chance di sopravvivenza di . Persona_1
Come noto, la perdita di chance consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale, conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario, ed integra un evento di danno risarcibile soltanto ove sia accertata la seria, concreta e apprezzabile possibilità - sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico - che il paziente avrebbe potuto sopravvivere.
Il danno da perdita di chance va distinto dal danno da perdita anticipata della vita, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore
7 medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023).
Nella fattispecie - a fronte di elementi concreti, desumibili sia dalla situazione sanitaria del paziente sia dalla gravità dei sintomi neurologici emersi già nell'immediatezza dell'evento, sicuramente idonei ad affermare che un trattamento repentino non avrebbe evitato l'evento letale o non ne avrebbe diminuito la probabilità di verificazione - la possibilità di sopravvivenza del appare talmente labile e teorica da non poter Parte_2 essere apprezzata neppure in termini probabilistici.
Le argomentazioni di segno contrario degli appellanti sono, sul punto, prive di riscontro fattuale.
Deducono che “in condizioni ottimali dove l'MDD sia stata trattata con ossigeno iperbarico entro 15 minuti si è arrivati fino al 90% di successo”, ma non indicano in maniera rigorosa e precisa il quantum dei presumibili ritardi accumulati dagli operatori sanitari che avrebbe fatalmente inciso sulle condizioni del paziente.
Tantomeno indicano quanto tempo si sarebbe risparmiato approntando le diverse linee di soccorso da essi suggerite. Si limitano a sottolineare “il prezioso tempo perso per l'organizzazione del doppio trasferimento del paziente”, prima ad Ischia, e poi all'AORN A. Cardarelli, ma non lo quantificano in prospettiva delle probabilità di sopravvivenza in relazione al caso concreto.
Parimenti, lamentano che sarebbe stato più opportuno il trasferimento al porto di Pozzuoli, ove, ad attendere il paziente, poteva trovarsi un'autoambulanza pronta a trasportarlo presso la struttura di destinazione, assumendo che in tal modo “sicuramente si sarebbero realizzati dei tempi minori”.
Anche in questo caso, però, non indicano precisamente quanto tempo in meno, seguendo l'indicato percorso, sarebbe stato impiegato per giungere all'ospedale Cardarelli.
Le ulteriori doglianze - inerenti la non agibilità della pista di atterraggio e la mancanza di una camera Cont iperbarica presso l'ospedale di Procida - non paiono contestabili all operando su un diverso piano di responsabilità - imputabile semmai agli enti locali - diversa da quella sanitaria, come opportunamente rilevato dal primo giudice.
Da quanto argomentato emerge la completezza ed esaustività dell'indagine tecnica espletata in sede di
ATP, e non vi è spazio, pertanto, per la rinnovazione delle operazioni peritali sollecitata dagli appellanti, che si risolverebbe, quanto ai risultati, in un'attività meramente esplorativa.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza di primo grado integralmente confermata.
8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (nello scaglione già applicato dal Tribunale: indeterminabile – complessità media), attestandosi nei minimi per la ripetitività delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 6.079,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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