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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 357/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(cod. fisc. ), nata a [...] M SI (Marocco) Parte_1 C.F._1 in data 17/10/1988, rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Lorenzi (cod. fisc.
– del Foro di Trento, con C.F._2 Email_1 studio in 38057 Pergine SU (TN) il Loc. Fratte n. 44, giusta delega depositata via PCT in allegato al ricorso e
(cod. fisc. , nato in Marocco (EE) in [...]_2 C.F._3
25/11/1983, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bianchini (cod. fisc. – C.F._4
del Foro di Trento (TN) presso il cui studio in Email_2
38122 Trento (TN) in Via San Giovanni Bosco n. 3, risulta elettivamente domiciliato giusta delega depositata via PCT in allegato al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 26.04.2011, in Marocco, come da atto di matrimonio allegato al ricorso;
che, dalla loro unione, erano nati i figli , Persona_1 in data 01.07.2012 e in data 17.07.2014; che la loro separazione consensuale Persona_2 era stata omologata dal Tribunale di Trento con sentenza di data 01.02.2024, pronunciata nel procedimento per separazione consensuale dei coniugi nr. 2968/2023 R.G. e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti alle seguenti condizioni:
“a. La casa famigliare costituita da un appartamento sito in 38100 Trento (TN) fr. Sopramonte in Via delle Are n. 37, in locazione per ragioni di lavoro del sig. , Parte_2 continuerà a rimane in detenzione dello stesso, in via esclusiva. La sig.ra ed i figli Pt_1 minori rimarranno in struttura protetta fino alla fine della progettualità; b. Ferma restando la misura cautelare penale attualmente vigente, il sig. si impegna in ogni Parte_2 caso, anche qualora la misura dovesse essere revocata/modificata, nel proc. penale, a non avvicinarsi e a non contattare la sig.ra ed i figli minori e al Parte_1 Per_1 Per_2 di fuori della progettualità posta in essere dal Servizio Sociale secondo quanto indicato al p.to. f); c. I figli minori e mantengono collocazione principale Persona_1 Persona_2
e residenza anagrafica con la madre, sig.ra , a cui vengono affidati in via Parte_1 super-esclusiva, con espresso diritto, solo in capo a quest'ultima, di adottare ogni decisione, anche di maggior interesse, per gli stessi relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo in ogni caso conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
d. Le parti espressamente convengo che le condizioni per la modifica del suddetto regime di affidamento, dovranno essere valutate con riferimento al superamento definitivo delle problematiche personali del padre, sig. , e con riferimento al raggiungimento di un Parte_2 rinnovato equilibrio in ordine alle dinamiche familiari, senza aspetti di prevaricazione, dell'uno nei confronti dell'altra, al fine di dare concretezza alla cooperazione tra i genitori nella bigenitorialità; e. Ai fini del punto che precede, il sig. si impegna ad Parte_2 attivare nell'interesse proprio, della sig.ra e dei figli minori, un percorso di Pt_1 valutazione/sostegno alla genitorialità, e di presa di coscienza delle condotte violente. f. Le parti altresì convengono di confermare il mandato già conferito al Tribunale per i Minorenni di Trento, al Servizio Sociale di regolamentare, in forma protetta ed in Spazio Neutro, gli incontri padre/minori, solo però dopo aver verificato l'interesse dei figli minori e la concreta attivazione dei percorsi indicati al p.to. e) e verificato il concreto andamento in termini positivi degli stessi (sia per ciò che concerne il percorso di valutazione/sostegno alla genitorialità, sia il percorso di elaborazione collegato al procedimento penale), e valutate ed assicurate le condizioni di sicurezza/benessere dei minori, riservando, solo all'esito della sperimentazione indicata e comunque solo dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi di cui al p.to d), le modalità di affidamento e frequenza più aderenti agli interessi dei minori: g. Il sig. , provvederà a contribuire al mantenimento dei figli Parte_2 minori e con l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio, frema restando Per_1 Per_2 la rivalutazione Istat con primo scatto febbraio 2026. L'assegno di mantenimento verrà versato dal sig. entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, sul conto Parte_2 corrente della sig.ra , alle coordinate già note. Il sig. provvederà Parte_1 Pt_2 altresì a versare per 48 mensilità, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra alle coordinate già note, la somma Pt_1 ulteriore di € 100,00 mensili a titolo di risarcimento con riferimento al procedimento penale summenzionato. h. Le parti parteciperanno nella misura di 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, che verranno individuate e regolamentate sulla base delle Linee guida del CNF;
i. Viene riconosciuto il diritto alla sig.ra di Parte_1 richiedere e di percepire per intero gli assegni famigliari erogati dall'Inps ed ogni altro tipo di provvidenza erogata dagli Enti Pubblici a favore dei minori e del nucleo famigliare, ivi compreso l'AUU, fatte salve le detrazioni nella misura di legge, sino a quando permarrà l'attuale situazione di affidamento e collocamento dei minori;
j. Il sig. Parte_2 contribuirà al mantenimento della sig.ra con l'importo mensile di € 100,00, Parte_1 fin tanto che reperirà stabile occupazione lavorativa, con stipendio medio mensile non inferiore ad € 1.000,00. L'importo di mantenimento per la moglie verrà corrisposto dal sig. contestualmente al versamento del mantenimento per i figli, entro i termini e con le Pt_2 modalità indicate al p.to g)”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024, con sentenza di data 01.02.2024, pronunciata nel procedimento per separazione consensuale dei coniugi nr. 2968/2023 R.G., passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 04 aprile 2025, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 29.01.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.04.2011, in Marocco, da nata a [...] M SI (Marocco) in data 17/10/1988 e , nato Parte_1 Parte_2
a AD HA (Marocco) in data 25/11/1983, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
-nulla sulle spese di lite. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Laura Di Bernardi Luciano Spina