Versione
1 aprile 1997
1 aprile 1997
Art. 9. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 261 del 05https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. VI, 05/01/2022, (ud. 05/10/2021, dep. 05/01/2022), n.261 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRO Massimo – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24464-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Corte Cost., sentenza 14/12/1998, n. 408Provvedimento: […] La ricorrente ricorda che le disposizioni impugnate sono state emanate sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 8 (recte: 9) della legge n. 59 del 1997, e afferma che esse sono affette dagli stessi vizi che inficiano quest'ultimo, a sua volta impugnato con il ricorso di cui si è detto sopra, al n. […] e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);Leggi di più...
- non sussiste.·
- legge n. 59 del 1997·
- organizzazione della p.a.·
- ricorso della regione puglia·
- regioni·
- esclusione·
- conferenza stato·
- funzioni e compiti statali·
- decentramento·
- delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali·
- conferimento a regioni ed enti locali·
- insussistenza·
- interpretazione·
- regione·
- attribuzioni e competenze