Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2024, proposto da:
Immobiliare Montuori S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di AL e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale AL, domiciliata ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Conca dei Marini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AL, domiciliata ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 2898 del 23.04.2024, successivamente conosciuto, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Conca dei Marini ha – tardivamente - respinto l’istanza di permesso di costruire prot. n. 2124 del 17.03.2022, depositata dalla ricorrente ai fini del rilascio di un titolo abilitativo per un mero cambio di destinazione d’uso senza opere di un immobile sito alla Piazza Olmo n. 5;
b – della nota prot. n. 3210 del 06.04.2023, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
nonché per la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 – comma 5 bis L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza di p.d.c. depositata in data 17.03.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di AL e Avellino e del Comune di Conca dei Marini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria di un piccolo fabbricato ad uso agricolo, avente una superficie utile di appena 51,00 mq, sito nel Comune di Conca dei Marini, distinto in catasto al foglio n. 3 particella 637, sub 1.
Detto immobile, in uno all’area di pertinenza, è ricompreso in zona “aree agricole e i terrazzamenti di tutela e di rispetto ambientale ricadenti in z.t. 3” del vigente P.U.C., nell’ambito della quale il vigente strumento urbanistico consente espressamente il cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali.
Al fine di conseguire il mero mutamento di destinazione d’uso del fabbricato di proprietà, la società ricorrente depositava s.c.i.a. alternativa al p.d.c. In riscontro a detta segnalazione, la P.A. comunicava la necessità di presentare richiesta di permesso di costruire non risultando l’intervento assentibile con una s.c.i.a., sia pur alternativa al p.d.c.
Il 17.3.2022, la società ricorrente depositava istanza di permesso di costruire.
Con nota del 6.04.2023, prot. n. 3210, la P.A. comunicava i motivi ostativi al relativo accoglimento, ritenendo che “non è possibile il mutamento di destinazione d’uso da qualsiasi destinazione preesistente ad “abitazione ordinaria”, in quanto tale ultimo uso è ammesso dal PUC solo se preesistente”.
In data 11.04.2023, la ricorrente ha presentava osservazioni.
Il 10.1.2024 la ricorrente ha chiesto alla P.A. “di voler provvedere, entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla presente istanza, al rilascio della “attestazione circa il decorso dei termini 4 del procedimento”.
Con provvedimento del 25.01.2024, prot. n. 719, la P.A. rigettava l’istanza ritenendo che “non può ritenersi formato il silenzio assenso in quanto l’istanza in oggetto non risulta pienamente conforme al paradigma legale e non ricorrono gli elementi costituivi della fattispecie in quanto la predetta istanza non rispetta le prescrizioni di cui alle NTA del vigente PUC e del PUT “Area Sorrentino – Amalfitana”.
Avverso tale provvedimento era proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R. (R.G. n. 549/2024), definito con sentenza, n. 950 del 30.4.2024, con la quale è stato accolto il ricorso ed è stato ritenuto irrilevante il predetto diniego del 23.04.2024, atteso il “valore meramente confermativo, perché basato sulle stesse ragioni”.
Avverso il provvedimento prot. n. 2898 del 23.4.2024, la società epigrafata insorge mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
A – SULL’INTERVENUTA FORMAZIONE DI UN TITOLO PER SILENTIUM – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
La parte ricorrente lamenta l’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silentium, atteso che tale circostanza sarebbe già stata acclarata con la sentenza n. 950 del 30.04.2024, con la quale è stato annullato il diniego di attestazione del silenzio.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 94 BIS D.P.R. N. 380/2001; ART. 2 DEL D.P.R. N. 31/2017 IN RELAZIONE AL RELATIVO ALLEGATO A ED ALL’ART. 146 D.LGS. N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Secondo l’assunto attoreo, l’intervento in oggetto riguarda il mero cambio di destinazione d’uso di un piccolo (51 mq) immobile esistente. E ciò, senza opere; per cui in mancanza di interventi edilizi, dunque, non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione sismica. Ancora, a dire della ricorrente, il mero mutamento della destinazione d’uso, senza modifica dell’aspetto esteriore, non sarebbe soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 e 21 NONIES L. N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL 11 PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA).
Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illegittimo anche se inteso quale atto di autotutela di ufficio, non potendo validamente ascriversi all’esercizio del potere di autotutela.
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 2 – COMMA 8BIS D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA).
Secondo la prospettazione attorea, la tardività dell’avversato diniego assume rilevanza anche sotto un ulteriore ed autonomo profilo. Ai sensi dell’art. 2 – comma 8 bis della L. n. 241/1990, i provvedimenti adottati, per quanto di interesse, oltre il termine previsto dall’art. 20 – comma 1 della L. n. 241/1990, “sono inefficaci”.
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 146 DEL D.LGS N. 42/2004) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA).
La ricorrente rimarca che il decorso del termine di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, comporta la formazione di un provvedimento di assenso per silentium il quale, ove necessaria l’autorizzazione paesaggistica, sarebbe valido ma non efficace.
VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
La ricorrente sottolinea l’interesse ad una sentenza dichiarativa ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a., che accerti l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza depositata in data 17.03.2022. 14 E ciò, anche in considerazione del fatto che la ricorrente, confidando nell’imminente rilascio del permesso di costruire, ha effettuato notevoli investimenti e assunto obbligazioni con terzi.
VII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 D.P.R. n. 380/2001; ART. 13 COMMA 7; ART. 18 N.T.A., ) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’).
La ricorrente rimarca ancora la legittimità del mutamento di destinazione d’uso.
VIII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’).
La P.A., infatti, ha respinto l’istanza di p.d.c. senza valutare in alcun modo le osservazioni depositate dalla ricorrente nel corso del procedimento con le quali ha dimostrato la conformità comunque dell’intervento alla disciplina di zona.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Dirimente della controversia è il dictum cristallizzato nella statuizione giurisdizionale del Consiglio di Stato,
del 26.03.2025, n. 2513, recante accoglimento dell’appello avverso la sentenza di questo TAR, n. 950 del 2024.
La motivazione è così di seguito espressa:
14. I motivi sono infondati.
15. Sul primo motivo (intervenuta formazione di un titolo per silentium), valga quanto sopra esposto a proposito della insussistenza dei presupposti, per la formazione del silenzio assenso. L’area sulla quale insiste il fabbricato in questione è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale. imposti dalla legge regionale n. 35/1987 (Piano urbanistico territoriale). L’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001 esclude che si formi il silenzio assenso nelle zone vincolate.
16. Sul secondo motivo (illegittimità del provvedimento anche se inteso quale atto di autotutela di ufficio) il Collegio osserva che, esclusa la formazione del titolo per silenzio assenso, per le ragioni sopra chiarite nessun atto di autotutela è stato adottato dall’amministrazione né quello adottato è qualificabile in tali termini.
17. Sul terzo motivo (la Società avrebbe diritto e interesse ad una sentenza dichiarativa ex artt. 133, lett. a)-bis c.p.a., che accerti l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza depositata in data 17 marzo 2022”) , valgono le medesime argomentazioni: se non si è formato alcun atto di silenzio assenso sull’istanza di permesso del 17 marzo 2022, mancano i presupposti stessi per l’adozione di una pronuncia dichiarativa che avrebbe ad oggetto la formazione tacita di un provvedimento in realtà inesistente.
18. Sul quarto motivo (la previsione di Piano - artt. 13 e 18 delle n.t.a. del p.u.c. - consentirebbe la variazione di destinazione d’uso ai fini residenziali/agricoli purché di dimensioni inferiori a mq. 75,00; l’intervento sarebbe comunque compatibile con il p.u.t. perché per le aree in questione l’art. 17 della l.reg. camp. n. 35/1987 consentirebbe il restauro conservativo, nell’ambito del quale sarebbe ammissibile anche il mutamento di destinazione di uso), il Collegio osserva che la tesi della parte appellata (originaria ricorrente) riposa su una interpretazione non condivisa delle n.t.a. 18.1. In realtà, l’art. 13, comma 7, e l’art. 18 delle n.t.a. del p.u.c. consentono, sì, il cambio di destinazione di uso ma solo laddove la destinazione originaria del fabbricato risulti quella di residenza ordinaria. L’art. 13, comma 7, delle n.t.a. del p.u.c. ammette, pertanto, la destinazione di uso residenziale ordinario “solo se preesistente”.
18.2. A contrario, seguendo il senso logico e teleologico delle parole usate dal pianificatore locale, deve inferirsi che non sono ammissibili altri tipi di mutamento di destinazione di uso. 18.3. Nel caso di specie, si tratta di un locale con destinazione originaria (preesistente) a deposito per il quale, quindi, non può ritenersi ammissibile la destinazione residenziale e, a fortiori, il cambio di destinazione d’uso. 18.4. Difetta, pertanto, il presupposto ontologico su cui fondare il cambio di destinazione d’uso. 18.5. A questo si aggiunge, poi, il difetto anche del presupposto funzionale rappresentato dal necessario collegamento del fabbricato con l’attività agricola (v. art. 17 della l.r. Campania n. 35/1987).
18.6. Il mutamento di destinazione di uso da deposito agricolo a residenza è consentito, infatti, solo qualora la destinazione successiva del fabbricato sia strettamente connessa all’attività agricola; circostanza che manca nella fattispecie trattandosi di un mutamento di destinazione di uso di un locale deposito in unità residenziale senza connessione con l’attività agricola.
E tanto basta al Collegio per disattendere il presente gravame.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO