Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 25/06/2025, n. 12579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12579 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13897 del 2024, proposto da
LI ME ER LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Campanelli, Tiziana De Pasquale, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana De Pasquale in Palermo, via della Libertà, 62;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale - Direzione Generale delle Istituzioni della Formazi, Commissione Nazionale per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Alle Funzioni di PRessore Universitario di Prima e Se, non costituiti in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
- del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti della ricorrente dalla Commissione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 10/M1 – lingue, letterature e culture germaniche, nominata con Decreto Direttoriale n. 2153/2023 (anno 2024 - II quadrimestre), pubblicati sul sito del MUR, in data il 19 ottobre 2024, nella pagina dedicata all’Abilitazione Scientifica Nazionale e comunicati in data successiva;
- del verbale n. 3 della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 10/M1 – lingue, letterature e culture germaniche, nominata con Decreto Direttoriale n. 2153/2023, datato 19 ottobre 2024 e pubblicato in data successiva, delle valutazioni e dei giudizi individuali e collegiale sulla candidatura della PR.SA LI ivi formulati ed espressi;
- dei verbali della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 10/M1 – lingue, letterature e culture germaniche;
- ove occorra, e ove lesiva, della nota di comunicazione della avvenuta pubblicazione dei giudizi negativi, inviata a mezzo mail alla parte ricorrente
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna ricorrente
NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 34 C.P.A.
delle Amministrazioni resistenti alla rivalutazione della domanda di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia del Settore Concorsuale 10/M1 – lingue, letterature e culture germaniche della PR.SA LI, previa nomina una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia Settore Concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE, affidando il gravame ai seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. n. 95/2016 s.m.i.– violazione e/o falsa applicazione del artt. 3, 4 e 6 del d.m. 120/2016 – violazione e/o falsa applicazione art. 3 della l. N. 241/1990 s.m.i. – violazione e/o falsa applicazione della l. N. 240/2010 s.m.i. – violazione del d.d. mur 27 ottobre 2023 n. 1796 di indizione della procedura di asn 23/25 – eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione – eccesso di potere per omeSA e travisata considerazione dei presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria – violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 cost..
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 8 del d.p.r. n. 95/2016 – violazione e/o falsa applicazione del artt. 3, 4, 5 e 6 del d.m. 120/2016 – violazione e/o falsa applicazione art. 3 della l. N. 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione della l. N. 240/2010 s.m.i. – violazione del d.d. mur 27 ottobre 2023 n. 1796 di indizione della procedura di asn 23/25 – eccesso di potere per carente e insufficiente istruttoria.
Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
Preliminarmente appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la abilitazione scientifica nazionale, al fine di attestare «la qualificazione scientifica che costituisce requisito neceSArio per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori» (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un «motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR» (co. 3).
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi».
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
- presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove neceSArio, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale «si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale»
Nel caso di specie evidenzia la ricorrente che la Commissione abbia riconosciuto il possesso dei tre titoli tra quelli indicati dalla Commissione ed tutti gli indicatori superiori ai valori soglia, ritenendo conclusivamente, con una maggioranza di 3/5, la candidata inidonea per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, poiché le pubblicazioni presentate risultano prive di «qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione».
Secondo la prospettazione della ricorrente, la lettura testuale del provvedimento impugnato evidenzierebbe come la valutazione complessiva della Commissione, pur concludendosi con il diniego del riconoscimento dell’abilitazione scientifica, si fondi su premesse che manifestano un giudizio favorevole in ordine alla produzione scientifica presentata. Da ciò discenderebbe, ad avviso della ricorrente, l’illegittimità dell’esito negativo, affetto da intrinseca contraddittorietà e da un vizio di motivazione, non risultando intellegibile il percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore.
I profili sottolineati dalla ricorrente risultano meritevoli di accoglimento. Emerge difatti come la Commissione abbia valutato la steSA sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 del D.M. 120/2016, con un giudizio positivo circa la «copiosa e rilevante produzione scientifica», «le sedi editoriali di alto prestigio, soprattutto, internazionale«, «l’originalità delle tematiche», il «rigore metodologico impeccabile», la «solida impostazione teorica», «l’impegno di ricerca e il rigore delle sue argomentazioni pienamente riconosciute all’estero», ritenendo «di rilievo (…) la parte metodologica sia per l’esaustività delle descrizioni dei corpora e delle applicazioni utilizzate sia per la competenza computazionale innegabile della candidata», caratterizzata da «originalità nella scelta delle tematiche», ritenendo la candidata «scrupolosa nel metodo e raggiunge risultati intereSAnti», presentando un «perimetro di ricerca ben delineato, coerente e del tutto congruo con il settore».
A tali asserzioni positive, successivamente la Commissione afferma «Complessivamente emerge la figura di una studiosa dotata di rigore metodologico e sostenuta da una solida impostazione teorica, soprattutto relativamente alla linguistica computazionale in cui dimostra di aver acquisito alte competenze e totale autonomia, accompagnato sia dalla riflessione contrastiva sia dagli ambiti pragmatici o semantici o semplicemente linguistici a cui l’analisi dei dati si applica e che invece necessiterebbero di un maggior rilievo per il settore scientifico disciplinare e di più spazio nella riflessione della candidata. Valutate le pubblicazioni secondo i criteri fiSAti dall’art. 4, del D.M. 120/2016, complessivamente le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione, con una maggioranza di 3/5, ritiene che la candidata NON possieda ancora la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEA».
Il giudizio collegiale sopra riportato della Commissione risulta viziato da intrinseca contraddittorietà tra le premesse positive e l’esito del giudizio, non spiegando, in modo comprensibile, le ragioni per le quali le pubblicazioni presentate non siano state valutate positivamente con riferimento alla qualità in relazione al settore concorsuale di riferimento.
La lamentata carenza di motivazione, emerge a chiare note dall’assunto apodittico e dall’utilizzo della mera formula di stile, priva di reale contenuto, che qui giova riportare «complessivamente le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione» contenuto il quale non trova rispondenza nella valutazione compiuta sulle pubblicazioni nelle quali, come appena visto, sono utilizzate espressioni di apprezzamento e di riconoscimento della originalità, rigore metodologico, di completezza dei temi trattati e di innovatività, risultando in tale modo un giudizio inidoneo a soddisfare l’onere motivazionale gravante sulla Commissione nei casi di diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica.
Dello stesso tenore risultano i giudizi individuali resi dai tre CommiSAri che si sono espressi in senso negativo circa l’idoneità della candidata. Tali giudizi, pur recando enunciazioni di carattere positivo in merito alla produzione scientifica valutata, accentuano ulteriormente il profilo di contraddittorietà e di mancanza di motivazione già rilevati, contribuendo a rendere ancor meno intellegibile la coerenza logico-argomentativa sottesa alla conclusione negativa formulata dalla Commissione.
- PR. Sandro MORALDO «La candidata presenta ai fini della valutazione 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016; i temi trattati sono coerenti con quelli di pertinenza del settore concorsuale. La candidata sottopone all’attenzione della Commissione 2 monografie (1, 15), 8 articoli in rivista (2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14) e 5 contributi in volume (15, 8, 9, 10, 12). Tre pubblicazioni sono scritte in collaborazione con altri autori (3, 6, 11) e l'apporto individuale della candidata risulta comunque chiaramente individuabile», «La produzione scientifica risulta caratterizzata da ottima collocazione editoriale per quanto riguarda gli articoli su rivista, buona per la monografia (15) e per i saggi in volume in contesti anche internazionali, mentre la sede editoriale della recente monografia (1) è di rilevanza prevalentemente nazionale». L’approccio è molto efficace, definendo da un lato le caratteristiche principali di un dizionario specializzato secondo lo stato dell’arte della ricerca (lessicografia e lessicografia specializzata) di allora, paSAndo poi dall’altro lato a una presentazione dettagliata del progetto (“mezzi tecnici utilizzati, gruppo di destinatari, funzioni ipotetiche, criteri lessicografici e delimitazione dello stock di lemmi”), corredando le decisioni sulla macro e microstruttura con l'ausilio visivo di schermate», «La candidata dimostra originalità nella scelta delle tematiche, è scrupolosa nel metodo e raggiunge risultati degni di nota. (…) I lavori sono affrontati con una pluralità di strumenti analitici e con consapevolezza metodologica e teorica» salvo poi concludere «la produzione scientifica della candidata è connotata da originalità e ricchezza di interessi, ma non sempre è sostenuta dal rigore metodologico e scientifico richiesto per una docente di prima fascia. In particolare la monografia (1), oltre ai saggi (2, 8, 12, 14), sono in gran parte scritti che contengono sicuramente aspetti fondamentali di diverse materie, ma seguono percorsi a fini didattici o semplicemente informativi e/o descrittivi, il che ne inficia la profondità scientifica, ne diminuisce l’originalità e dunque l’impatto nella comunità scientifica di riferimento. Per questi motivi, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate ex art. 7 DM 120/2016, si ritiene, che la candidata non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professoreSA di I fascia e, pertanto, sia non idonea».
- PR. Marco RISPOLI «I temi trattati sono coerenti con quelli di pertinenza del settore concorsuale, e rientrano entro il settore scientifico-disciplinare L-Lin/14», «Il suo apporto individuale è chiaramente individuabile», «L’interrogazione di corpora più o meno ampi e la riflessione metodologica su questo genere di indagini costituiscono infatti, ben oltre i lavori di lessicografia, una parte aSAi cospicua nella produzione scientifica di LI LI. Il carattere fruttuoso di questo genere di indagini, destinate a offrire risultati sempre più significativi con l’aumento delle risorse disponibili digitalmente, appare con particolare evidenza in alcuni articoli, ancor più che nel recente volume (1)», «A questo genere di indagini la candidata si dedica a più riprese, con estiti intereSAnti, (che tuttavia a tratti potrebbero acquisire una maggiore incisività se i materiali d’indagine fossero stati più ampi)», «Nel complesso, dalle pubblicazioni presentate emerge il profilo di una studiosa che è andata vieppiù affinando la propria capacità di impiegare diversi corpora per le proprie indagini linguistiche», ritenendo conclusivamente «Proprio l’insistenza su questi strumenti d’indagine finisce tuttavia per conferire una certa unilateralità alla sua produzione scientifica. Dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate ex art. 7 DM 120/2016, ritengo che la candidata non sia ancora in possesso della piena maturità scientifica richiesta per esercitare funzioni di docente di I fascia e, pertanto, NON sia idonea».
- PR. Letizia VEZZOSI «Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, i temi trattati nei lavori presentati sono pienamente coerenti con il settore concorsuale 10/M1 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti», «Nei suoi lavori, la candidata presenta una chiara e stabile metodologia di lavoro costante, che si riflette anche nella steSA struttura argomentativa dei contributi, e un campo di ricerca specifico legato alla linguistica computazionale in campo lessicale», « Complessivamente emerge la figura di una studiosa dotata di rigore metodologico e sostenuta da una solida impostazione teorica, soprattutto relativamente alla linguistica computazionale in cui dimostra di aver acquisito alte competenze e totale autonomia, a cui fanno da ancella sia la riflessione contrastiva sia gli ambiti pragmatici o semantici o semplicemente linguistici a cui l’analisi dei dati si applica e che invece avrebbero bisogno di avere un maggior rilievo per il settore scientifico disciplinare e un maggiore spazio nella riflessione della candidata. La produzione della candidata, che coincide con quanto incluso per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art.7 DM 120/2016, è continua e assidua. Le collocazioni editoriali, nazionali e internazionali, sono prevalentemente di rilievo. Le pubblicazioni sono in lingua tedesca, tranne due contributi (nn. 1, 6) in italiano e uno in inglese (n. 2). Valutate le pubblicazioni secondo i criteri fiSAti dall’art. 4, del D.M. 120/2016, complessivamente le pubblicazioni presentate NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione».
Dalla lettura del giudizio espresso dalla Commissione non emergono con chiarezza gli elementi valutativi ovvero le specifiche carenze ritenute indicative, da parte dell’organo esaminatore, dell’asserita inadeguatezza della produzione scientifica presentata. Le espressioni critiche contenute nei giudizi appaiono, infatti, isolate e non organiche, e risultano altresì smentite dal tenore generalmente positivo che connota ampi paSAggi delle medesime valutazioni, tanto individuali quanto collegiali. Tale contraddizione interna non è oggetto di alcuna sintesi chiarificatrice né di un’elaborazione motivazionale idonea a ricondurre le diverse considerazioni a un percorso logico-argomentativo coerente, suscettibile di fondare in modo intellegibile la conclusione negativa adottata.
Ulteriormente, per costante giurisprudenza di codesta Sezione, stante la presenza di pareri discordanti tra i CommiSAri due dei quali si sono espressi per l’idoneità della candidata, sussiste un onere di motivazione rafforzata, da cui emergano le ragioni che hanno spinto la Commissione a disattendere i giudizi positivi emersi. Si ricorda che « tenuto conto che il giudizio collegiale deve costituire la “sintesi” (e non la mera somma) dei giudizi espressi dai singoli commiSAri, quando questi ultimi non sono coerenti tra loro rispetto ai presupposti di abilitazione, non è sufficiente che il primo si limiti ad esprimere l’effetto di una mera adesione ad una o più tesi di maggioranza, ma è neceSArio che sia evincibile a suo fondamento anche una ragione “critica” di tale prevalenza, consistente in una o più argomentazioni di confutazione o di preferenza della conclusione negativa rispetto alla opinione divergente» (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV Quater, 29 maggio 2025, N. 10467/2025).
Ne è disceso un giudizio complessivo contraddittorio ovvero con premesse positive ed esito negativo, illogico, poiché non vengono evidenziate le ragioni di tale contrasto, e, in definitiva, carente di un adeguato e coerente grado di sintesi motivazionale, in palese violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 96/2016 s.m.i. e dell’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016, ai sensi del quale «nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate». La motivazione di un provvedimento amministrativo, difatti, consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico- giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli intereSAti le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 aprile 2024, n. 6350, nonché anche Sez. III- bis, 01 luglio 2024, n. 13171).
Per costante giurisprudenza di Codesta sezione, «è neceSArio che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, [...] in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, [...] ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 10.2.2020, n.1758)» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV Quater, 6 dicembre 2024, n. 22051).
Tale evidente discrasia tra l’esito del giudizio e la motivazione addotta a supporto dello stesso, integra un vizio di manifesta incongruenza logica e argomentativa, che rende il giudizio espresso dalla Commissione non soltanto illegittimo sotto il profilo motivazionale, ma anche sindacabile nel merito da parte di questo Giudice Amministrativo, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica, ove, come nella specie, siano ravvisabili profili di manifesta illogicità e contraddittorietà interna della valutazione. A tal proposito, questo Collegio richiama il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui le censure sollevate dalla parte ricorrente attengono a profili tecnico - discrezionali, sindacabili dal Giudice Amministrativo nelle sole ipotesi di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria ed irragionevole (vedi: T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, sentenza del 31 marzo 2025, n. 6460).
Rispetto al secondo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento di uno dei titoli dichiarati, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse, poiché dalla documentazione in atti, infatti, risulta che la ricorrente ha comunque conseguito il numero minimo di tre titoli tra quelli valutabili ai fini della procedura, come individuati dalla Commissione giudicatrice, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento della censura non determinerebbe alcun effetto utile in suo favore.
In conclusione, il ricorso è accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premeSA e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) CommiSAri - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'intereSAto entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi CommiSAri e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO