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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 37105/2023
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/05/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. personalmente, che Parte_2 Parte_2
chiede di dichiararsi inammissibili le produzioni documentali allegate alle note del 31 gennaio 2025 in quanto tardive, né avendo dedotto alcun legittimo impedimento al deposito.
Per 'avv. GRANDO MATTEO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
DORONZO LUIGI e dell'avv. ( ) Via F. Parte_2 C.F._1
Tamagno 7 20124 Milano;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DORONZO
LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDO Controparte_1 C.F._2
MATTEO e dell'avv. BOLZANI LUCIA ELISABETTA ( ) VIA SOLARI, 19 C.F._3
20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTORE, 40 20123 MILANO, presso il difensore avv. GRANDO MATTEO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 8 marzo 2013 e in veste di conduttori, Parte_2 Controparte_1
sottoscrivevano con in veste di locatrice, un contratto di locazione ad Controparte_2 uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Tamagno, n. 7, che adibivano a loro studio professionale (cfr.doc. 2 ricorrente).
L'art. 3 del citato contratto prevedeva una ripartizione del canone “per finalità meramente interne ai singoli conduttori” nella misura del 36,5% a carico del ricorrente Parte_2
e del 63,5% a carico del resistente (cfr. doc. 2 ricorrente).
[...] Controparte_1
Le medesime percentuali di riparto venivano stabilite anche con riferimento agli oneri accessori (cfr. art. 4 del contratto di locazione, che richiamava l'art. 3) e, per intesa tra le parti, anche per le spese comuni (pulizia, energia elettrica, servizi telefonici ecc…).
Tale ripartizione veniva successivamente modificata con effetti a far data dall'1 gennaio 2017, sempre su accordo delle parti, come emerge dal contenuto della mail inviata in data 3 gennaio
2017 da a ed accettata da quest'ultimo con mail del 4 Controparte_1 Parte_2 gennaio 2017, laddove affermava, riferendosi alla proposta di modifica del “ad ogni CP_1
modo confermo che l'accetto” (cfr. doc. 2 resistente).
A seguito di questo nuovo accordo intervenuto attraverso scambio di mail, le nuove percentuali di contribuzione per il canone di locazione e gli oneri accessori venivano stabilite nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico del Caporale, mentre la CP_1 contribuzione per le spese comuni veniva suddivisa nella misura del 50% ciascuno.
La modifica di partecipazione ai costi come sopra descritta è stata applicata per tutta la durata residua del contratto (6 anni), senza che alcuna contestazione fosse mai stata sollevata dal
Caporale.
Successivamente, in data 6 luglio 2022, il comunicava al ricorrente di voler recedere CP_1 dal contratto di locazione.
Solo una volta venuto a conoscenza dell'imminente recesso da parte del resistente il CP_1
ricorrente chiedeva la restituzione delle spese (canoni di locazione e oneri accessori) Pt_2 asseritamente versate in eccesso nei precedenti dieci anni.
3 Secondo la tesi del ricorrente, le percentuali di ripartizione delle spese tra i conduttori trasfuse nell'art. 3 del contratto, prima, e modificate con scambio di mail, dopo, erano state frutto di un “errore” determinato da un affidamento incolpevole del medesimo nei calcoli effettuati dal convenuto che, secondo la tesi del ricorrente, erano stati effettuati alla stregua di un “rigido criterio quantitativo basato sugli spazi effettivamente utilizzati dai conduttori all'interno dello studio”, criterio che era stato frutto di “calcoli predisposti dal solo commercialista in CP_1
fase immediatamente antecedente alla stipula del contratto”.
Secondo la tesi del resistente, al contrario, tali percentuali erano state, invece, frutto di una convenzione tra i co-conduttori “pattuita senza alcuna misurazione concreta degli ambienti, bensì stabilita a forfait, all'esito di una complessiva valutazione delle diverse esigenze e delle modalità di utilizzo degli ambienti”.
Dopo aver esperito un tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo, mediante ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conveniva pertanto in giudizio il Parte_2 CP_1 chiedendo ex art. 2041 c.c. il pagamento della somma di euro 10.581,75, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare che si è arricchito senza giusta causa avendo ingiustamente risparmiato Controparte_1 somme che sono state pagate in suo favore da pur non essendovi tenuto e Parte_2 nell'erronea convinzione di essere tenuto a farlo, e, per l'effetto:
- condannare a pagare in favore di la complessiva somma di Controparte_1 Parte_2 euro 10.581,75 (diecimilacinquecentottantuno/75) – ovvero quell'altra, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa – oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal momento del pagamento di ciascuna somma in eccesso e fino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva tempestivamente che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda svolta da ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, Parte_2 nel merito, ne chiedeva il rigetto;
svolgeva, altresì domanda riconvenzionale con cui chiedeva di “accertare il credito del dott. e condannare il ricorrente avv. CP_1 Parte_2 al pagamento a favore del resistente l'importo di euro 1.622,99, oltre interessi legali, dalla
[...]
data del dovuto al saldo, ovvero il diverso importo risultante all'esito del giudizio” quale “propria quota di costo relativa alle spese comuni del secondo semestre dell'anno 2022 (doc. 10) e del primo semestre dell'anno 2023 (doc. 11)”.
4 A seguito di istruttoria orale, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 429
c.p.c., previo deposito di note finali.
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata dalla difesa di in allegato alle note conclusive del 31 gennaio 2025 in quanto Controparte_1
tardiva e non autorizzata.
La domanda svolta da con cui chiede la restituzione da parte di Parte_2
dell'importo di euro 10.581,75 a titolo di ingiustificato arricchimento è Controparte_1
inammissibile.
Come è noto, l'azione generale di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c. postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui qualora tra le parti sussista un contratto (o comunque un altro rapporto) non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta (cfr. Cass. Civ. n. 12405 del 24.6.2020).
Ciò significa che in presenza di un contratto valido ed efficace, non può essere esperita l'azione ex art. 2041 c.c.
Nel caso di specie, è documentale che le parti abbiano previsto contrattualmente le percentuali di ripartizione tra di loro dei costi di locazione e dei relativi oneri e accessori.
Tale accordo è racchiuso nell'art. 3 del contratto di locazione prodotto sub doc. 1 dal ricorrente, ai sensi del quale “Fermo restando il vincolo di solidarietà passiva tra i conduttori, il canone di locazione sarà tra loro ripartito secondo le quote di seguito indicate: Parte_2
36,5%; 63,5%”.
[...] Controparte_1
La disposizione in esame prevedeva, altresì, “che la predetta ripartizione è dettata per finalità meramente interne ai singoli conduttori e non è opponibile al locatore […]”.
In presenza di un contratto tra i due co-conduttori, la cui validità ed efficacia non è in alcun modo contestata dal ricorrente, l'azione ex art. 2041 c.c. è pertanto inammissibile.
Si consideri, ancora, che “Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata"(cfr. Cass.
4620/2012).
La difesa del ricorrente pone a fondamento della propria pretesa restitutoria un presunto errore in cui sarebbe incorso nel considerare corrette le percentuali di ripartizione delle spese
5 concordate e trasfuse nell'art. 3 del contratto (cfr. paragrafo C) del ricorso, intitolato proprio
“L'errore”).
Se è vero, tuttavia l'errore, ove ne venissero dimostrati i presupposti, sarebbe al più, causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1427 c.c., è altrettanto vero che nel caso di specie la difesa del ricorrente non ha allegato, né a fortiori dimostrato, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di annullamento del contratto che, in ogni caso, non ha svolto nemmeno in via subordinata.
La domanda ex art. 2041 c.c. risulta, pertanto, inammissibile, anche per difetto di residualità
(cfr. Cass. S.U. n. 33954/2023). ha proposto domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento a favore del resistente dell'importo di euro 1.622,99, oltre Parte_2 interessi legali, dalla data del dovuto al saldo, ovvero il diverso importo risultante all'esito del giudizio, allegando che il non aveva provveduto al pagamento a favore del dott. Pt_2
“della propria quota di costo relativa alle spese comuni del secondo semestre dell'anno 2022 CP_1
(doc. 10) e del primo semestre dell'anno 2023 (doc. 11) per un importo complessivo di Euro 1.622,99, nonostante il sollecito di pagamento del 11.12.2023 (doc. 12)”, importi che sono stati tutti anticipati dal medesimo, come si deduce dagli estratti conto allegati (cfr. doc. 10-11).
In punto “an”, le contestazioni svolte dalla difesa del sono infondate per le Pt_2 medesime argomentazioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
In punto “quantum”, deve osservarsi:
- quanto al fatto che “non esiste prova del pagamento di ciò che indica nel proprio CP_1
“conteggio spese dal 01.01.2023 al 31.05.2023” sotto la voce “conguaglio canone” (cfr. doc. 11 fascicolo . Pretende quindi il rimborso di € 711,31 senza fornire la prova del CP_1
versamento degli importi di sua pertinenza” (cfr. mem. di replica alla riconvenzionale pag.
5), che è circostanza irrilevante, essendo documentale che tali importi andassero suddivisi tra di loro nelle percentuale del 50%, come stabilito con scambio mail del gennaio 2017 (cfr. doc. 2 resistente) ed essendo incontestato che non fossero stati versati dal ricorrente;
- quanto al fatto che nel conteggio del dovuto il resistente non avrebbe tenuto conto dell'importo di euro 46,80 relativo al deposito cauzionale da lui versato alla società
6 A2A al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica, sostenendo che alla cessazione del contratto, avvenuta nel 2016, non gli fu mai restituito pro quota dal dott. quest'ultimo ha eccepito che il deposito è stato CP_1 restituito con fattura di chiusura conto n. 316005299134 del 28/07/2016 confluita nella fattura per spese interne emessa dall'avv. nei confronti del per il II Pt_2 CP_1
semestre 2016 come da dettaglio alla fattura stessa e che, trattandosi di eccezione di pagamento, non è tardiva, trattandosi di eccezione in senso lato (cfr. Cass. Civ., ordinanza 18 maggio 2022 n. 16016);
- quanto al fatto che il avrebbe “inoltre errato nel calcolare in soli € 9,29 la CP_1 differenza di spesa dal 01.06.2023 al 05.06.2023 allorché nell'utenza energia elettrica è subentrato il rag. , trattasi di contestazione generica ed irrilevante, non essendo Per_1
stato indicato il diverso importo dal ricorrente ritenuto corretto;
- quanto al fatto che il “addebita all'avv.to € 22,71 e € 28,45 a titolo di CP_1 Pt_2
“contributo dott. comm. 4 %” calcolato sugli errati (in quanto maggiori rispetto al dovuto) importi di € 567,84 e € 711,31 (vedi avvisi di fattura prodotti sub doc. 10 e 11 fascicolo
come se il conguaglio di spese per utenze fosse assoggettabile al contributo della cassa CP_1
di previdenza”, il regolamento della stessa (art. 9, comma 1) prevede che la CP_3
maggiorazione sia dovuta su tutti i corrispettivi soggetti a Iva ed è ripetibile al debitore
(comma 4).
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da segue, dunque, la Controparte_1
condanna di al pagamento a favore del resistente dell'importo di euro Parte_2
1.622,99, oltre interessi legali, dal dovuto al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di in applicazione del Parte_2 criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento a favore di Parte_2 Controparte_1
dell'importo di euro 1.622,99, oltre interessi legali, dalla data del dovuto al saldo;
7 3. condanna a rifondere a le spese del giudizio, Parte_2 Controparte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 14/05/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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