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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3008 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUCCULERI Parte_1
CARMELO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo Con ricorso del 06.12.2023 conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro e di aver riportato “una menomazione dell'integrità psicofisica da infortunio con un grado accertato al 6%”. Chiedeva quindi di ritenere e dichiarare che il Signor , abbia Parte_1 una menomazione psicofisica nella misura del 12% ovvero nella misura superiore che sarà determinata in istruttoria;
– conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo di legge, in capitale ovvero in rendita;
– ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno nonché di ragione e/o di legge Si costituiva l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti
1 per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere sorto in merito alla revisione operata dall'ente resistente, il quale ha, a seguito di visita di revisione, riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie lamentate dal ricorrente e l'infortunio nonché la valutazione medico legale del danno biologico.
L'Ausiliario ha spiegato che, dai riscontri clinico-obiettivi e dalle risultanze documentali emerse nella disamina della documentazione sanitaria, è emerso un quadro clinico caratterizzato da una patologia degenerativa incidente a carico del rachide lombo-sacrale che ha comportato significative alterazioni funzionali e ricadute sulla qualità di vita del periziando.
All' esame RM del Rachide Lombosacrale eseguito in data 14/10/2022 dal dott.
viene descritta: “a livello del trattoL2-L3, L3-L4 ed L5-S1 una Persona_1 ampia protrusione discale ad ampio raggio con progressione intraforaminale bilaterale e disco che risulta in appoggio sul sacco durale e lambisce le radici nervose... a livello L4-L5 focalità erniaria mediana paramediana e preforaminale sinistra che impronta il sacco durale, … canale vertebrale di ampiezza ridotta”
Tale problematica clinica ha richiesto numerose visite in ambito specialistico ortopedico, fisiatrico e neurochirurgico e l'avvio di cicli terapeutici riabilitativi.
In particolare alla visita effettuata dal dott. specialista Persona_2 neurochirurgico in data 18/01/2023 si è posto in evidenza che il ST manifesta una “lombosciatalgia bilaterale maggiormente a sinistra a carattere progressivamente ingravescente, con irradiazione del dolore alla superficie postero- laterale di coscia e gamba, associata a parestesie e claudicatio neurogena con componente antalgica sinistra”; mentre alla visita di dimissione del 28/04/2023 presso il centro riabilitativo del P.O. “San Giovanni di Dio” di Agrigento, il dott.
2 ha riportato che il periziando è affetto da un “deficit deambulatorio Persona_3
e funzionale della colonna lombosacrale per radicolopatia acuta da discopatia erniaria compressiva L4-L5 ed L5 S1, con conflitto radicolare periferico, che ha richiesto Nr.8 infiltrazioni con ossigeno ozono terapia...sedute seppure estremamente dolorose sono state ben tollerate”. Considerato che il ricorrente ha da sempre svolto il lavoro di manovratore di mezzi meccanici, mansione che comporta una postura obbligata per un lungo arco temporale ed importanti sollecitazioni biomeccaniche a carico del rachide con tendenza alla disidratazione del nucleo discale e degenerazione disco-somatica, il
CTU ha condiviso condivisibile il riconoscimento in data 29/06/2023 dal medico competente della malattia professionale secondo specifico codice tabellare CP_1
213, che prevede la possibilità di riconoscimento di una percentuale fino al 12%.
Il CTU nominato ha ritenuto che “In base al riscontro obiettivo raffrontato con la documentazione sanitaria allegata al cartiglio telematico, il ricorrente è pertanto risultato affetto dal seguente quadro morboso: stato di menomazione del 10% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (31.03.2023). CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
spese di ctu ad come da separato decreto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta lo stato di menomazione del ricorrente nella misura del 10% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(31.03.2023). CP_1
Liquida le spese di lite in euro 886,00 e le pone in capo ad , così come le CP_1 spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 29/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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