TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 15204/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN RD quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to RONCHIERI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
FILIPPO, elettivamente domiciliata in VIA VERDI 22 54100 MASSA;
RICORRENTE contro
, con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv.to FANARA SALVATORE e con l'Avv.to PECO GIULIO ( ) VIA C.F._2
SAVARE', 1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e opposizione AVA
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, la ricorrente conveniva in giudizio premettendo di aver costituito la società Rescue Parte_1 CP_1 Live s.r.l. nella quale ricopriva la carica di Amministratore Unico, essendo anche socia della stessa con una partecipazione del 30%, con conseguente iscrizione alla Gestione Separata, in ragione dell'attività di tipo esclusivamente amministrativo-direzionale; di aver ricevuto notifica dell'avviso di addebito CP_1
43520240000587079000 per somme asseritamente dovute alla Gestione Commercianti per l'annualità dal 12/2022 al 12/2023.
Deduceva la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 1, co. 203 della L. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 29 della L. 160/1975) in combinato disposto con l'art. 1, co. 208 della stessa Legge 662/1996, in materia di doppia contribuzione per i soci amministratori di s.r.l. CP_1
e l'insussistenza nel merito dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613 e s.m., svolgendo all'interno della società un'attività amministrativa-direzionale, essendo coadiuvata da altri dipendenti che si occupavano del regolare svolgimento dell'attività, compiendo le sole funzioni e compiti riconducibili alla sfera dei poteri tipici dell'amministratore d'azienda.
Concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
«nel merito, dichiarare l'illegittimità e, quindi, annullare l'avviso di addebito 43520240000587079000 emesso da sede di Milano per l'importo di euro 3.895,52, relativo a contributi richiesti per la CP_1
Gestione Commercianti, in quanto illegittimo non essendo dovuti per insussistenza del presupposto contributivo in relazione alla posizione della ricorrente, amministratore e legale rappresentante di
Rescue Live S.R.L.; ordinare la cancellazione della posizione della ricorrente (C.F. Parte_1
) dalla Gestione Commercianti;
C.F._1 in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
In punto di diritto, l'art. 1 della l. 613/66 introduce l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti attività commerciali. L'art. 1 della l. 1397/60, come sostituito dall'art. 29 della l. 160/75 prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che, con l'assunzione della piena responsabilità di impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità a prevalenza.
2 L'art. 3 comma 1 della l. n. 45/1986 prevede testualmente che le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione si applichino anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice. Da ultimo, l'art. 1 comma 202 l. 662/1996 ha previsto che anche i soci di società a base personale che svolgano attività riconducibili al settore terziario, in presenza delle condizioni di legge, siano tenuti all'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Al fine di accertare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti occorre, pertanto, fornire dimostrazione dell'esistenza ed effettiva operatività della società, della natura commerciale dell'attività svolta, e dell'abitualità e prevalenza dell'attività svolta dal socio lavoratore in favore della società.
In tema di presupposti normativi per l'iscrizione del socio amministratore di società commerciale alla
Gestione Commercianti e di ripartizione dell'onere assertivo e probatorio di esistenza degli stessi, giova richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza App. Milano, sez. lav., 31 ottobre 2022, n. 843, che si attagliano pienamente al caso di specie:
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, con pronunce unanimi, ha affermato che: "sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018;
n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma
203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1,
3 comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell' impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass.,
14/05/2020, n. 8945).
È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017)" (cfr. ex multis Cass., Sez. Lav. n. 3829/2020).
E ancora: "presupposto imprescindibile per l' iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento dell'attività commerciale e che la qualità di socio unico di srl non
è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' istituto assicuratore" (cfr. Ordinanze Cass., Sez. Lav. n. 4279/20 e n. 22169/21).
Alla luce di tali principi, la circostanza che il socio unico sia amministratore della s.r.l. unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie per cui è causa, manca la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza del lavoro aziendale in capo all'appellante, in quanto l' onerato di fornire la relativa prova, nulla ha CP_1 dedotto sul punto, né ha formulato specifici capitoli di prova.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , secondo il quale "lo svolgimento dell'attività di impresa CP_1 da parte del socio unico in via abituale e prevalente deve presumersi fino a prova contraria" (cfr. pag. 5) memoria di costituzione di I grado) e che quindi doveva essere il ricorrente a dover provare "la mancanza dei requisiti richiesti" dall'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996, il Collegio rileva che il relativo onere probatorio è sempre a carico dell' (in tal senso, cfr. Cass. Lav. n. 2665/21 e n. 22169/21). CP_1
Nello specifico, l' non solo non ha fornito alcuna prova in tal senso, ma dalla documentazione Controparte_2 prodotta dallo stesso (cfr. visura camerale della società prodotta sub doc. n. (...)) fascicolo di I grado) CP_1 CP_1 risulta che la società aveva 7 addetti, di cui sei dipendenti e un collaboratore, circostanza che preclude ogni possibilità di ritenere provata, ancorché in via presuntiva, una partecipazione diretta dell'appellante all'attività commerciale della società.
Come nel caso esaminato dalla Corte, anche in quello oggetto dell'odierna disamina non ha CP_1 compiutamente assolto gli oneri assertivi e probatori, su di sé gravanti, circa la partecipazione, da parte della ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, in luogo del mero svolgimento dell'attività di rappresentanza esterna, tipica degli amministratori.
4 Deduce, difatti, l' in comparsa di costituzione e risposta: CP_1
«la ricorrente risulta avere concluso con la società un rapporto di collaborazione per il quale ha percepito un reddito di
€ 35.130,00 per l'anno 2023 e € 36.777,89 per l'anno 2024.
La gestione separata (ex legge 335/95) cui è iscritta la ricorrente non è esonerativa dell'assicurazione obbligatoria della gestione commerciati cui è quindi comunque tenuta essendo documentale che la sig.ra svolge in maniera Pt_1 abituale e continuativa attività di lavoro per la soc RESCUE LIVE srl.
L'avere concluso un contratto di collaborazione è prova dell'attività abituale e prevalente, ma come abbiamo detto
l'iscrizione alla gestione separata non esclude l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti. Le due gestioni sono assolutamente compatibili e danno diritto a due diverse prestazioni. Diversamente dovremo immaginare una possibilità di arbitraria scelta da parte del prestatore d'opera.
La ragione del contratto di collaborazione stipulato dalla ricorrente ha ragioni pratiche e fiscali. Pratiche perché in tal modo si assicura un reddito, fiscali perché le srl spesso non danno origine a dividendi. L in ogni caso con l'ava CP_1 impugnato chiede la contribuzione fissa comunque dovuta a prescindere da dividendi della srl».
Tali assunti appaiono, tuttavia, non verificati e smentiti dalla documentazione prodotta in adempimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c. assunto in data 28/03/2025.
Le somme percepite dalla ricorrente risultano, difatti, costituire il compenso annuale percepito in qualità di Amministratore Unico della Società Rescue Live s.r.l., come risultante dall'art. 29 dell'atto costitutivo della società, dalla delibera assembleare ordinaria dei soci del 2/2/2023 e dal cedolino paga in atti (cfr. all. 2, 3 e 4) e non da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato con la società, dal quale emergerebbe, sintomaticamente, lo svolgimento di attività abituale e permanente.
Né, infine, può accedersi alla prospettazione difensiva del procuratore di parte resistente che, in sede di discussione finale, ha evidenziato la distinzione tra attività di amministrazione in senso stretto e di direzione generale, essendo pacifico che l'iscrizione alla Gestione Commercianti debba essere fatta quando l'amministratore, oltre allo svolgimento delle attività minimali e primarie, svolga l'attività di direzione della società, come risulterebbe in via indiziaria dall'assenza di dipendenti in capo alla società
L'analisi della visura camerale, prodotta sub doc. 1 fascicolo parte ricorrente, evidenzia difatti la presenza di due addetti, circostanza di per sé sufficiente a escludere alcuna evidenza indiziaria nel senso voluto dalla difesa dell' CP_2
Va, pertanto, accolto il ricorso della , annullato l'avviso di addebito opposto e ordinata la Pt_1 cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito Parte_1
43520240000587079000 emesso da per l'importo di € 3.895,52, relativo a contributi richiesti per CP_1 la Gestione Commercianti, e ordina la cancellazione della posizione della ricorrente, in qualità di amministratore e legale rappresentante di Rescue Live s.r.l., dalla Gestione Commercianti;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 2.800,00 CP_1 Parte_1 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 30/05/2025
Il Giudice
AN RD
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN RD quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to RONCHIERI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
FILIPPO, elettivamente domiciliata in VIA VERDI 22 54100 MASSA;
RICORRENTE contro
, con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv.to FANARA SALVATORE e con l'Avv.to PECO GIULIO ( ) VIA C.F._2
SAVARE', 1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e opposizione AVA
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/12/2024, la ricorrente conveniva in giudizio premettendo di aver costituito la società Rescue Parte_1 CP_1 Live s.r.l. nella quale ricopriva la carica di Amministratore Unico, essendo anche socia della stessa con una partecipazione del 30%, con conseguente iscrizione alla Gestione Separata, in ragione dell'attività di tipo esclusivamente amministrativo-direzionale; di aver ricevuto notifica dell'avviso di addebito CP_1
43520240000587079000 per somme asseritamente dovute alla Gestione Commercianti per l'annualità dal 12/2022 al 12/2023.
Deduceva la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 1, co. 203 della L. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 29 della L. 160/1975) in combinato disposto con l'art. 1, co. 208 della stessa Legge 662/1996, in materia di doppia contribuzione per i soci amministratori di s.r.l. CP_1
e l'insussistenza nel merito dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti di cui alla legge
22 luglio 1966, n. 613 e s.m., svolgendo all'interno della società un'attività amministrativa-direzionale, essendo coadiuvata da altri dipendenti che si occupavano del regolare svolgimento dell'attività, compiendo le sole funzioni e compiti riconducibili alla sfera dei poteri tipici dell'amministratore d'azienda.
Concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
«nel merito, dichiarare l'illegittimità e, quindi, annullare l'avviso di addebito 43520240000587079000 emesso da sede di Milano per l'importo di euro 3.895,52, relativo a contributi richiesti per la CP_1
Gestione Commercianti, in quanto illegittimo non essendo dovuti per insussistenza del presupposto contributivo in relazione alla posizione della ricorrente, amministratore e legale rappresentante di
Rescue Live S.R.L.; ordinare la cancellazione della posizione della ricorrente (C.F. Parte_1
) dalla Gestione Commercianti;
C.F._1 in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
In punto di diritto, l'art. 1 della l. 613/66 introduce l'obbligatorietà dell'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti per gli esercenti attività commerciali. L'art. 1 della l. 1397/60, come sostituito dall'art. 29 della l. 160/75 prevede l'obbligatorietà di tale assicurazione per i titolari di piccole imprese commerciali che, con l'assunzione della piena responsabilità di impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità a prevalenza.
2 L'art. 3 comma 1 della l. n. 45/1986 prevede testualmente che le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione si applichino anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice. Da ultimo, l'art. 1 comma 202 l. 662/1996 ha previsto che anche i soci di società a base personale che svolgano attività riconducibili al settore terziario, in presenza delle condizioni di legge, siano tenuti all'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Al fine di accertare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti occorre, pertanto, fornire dimostrazione dell'esistenza ed effettiva operatività della società, della natura commerciale dell'attività svolta, e dell'abitualità e prevalenza dell'attività svolta dal socio lavoratore in favore della società.
In tema di presupposti normativi per l'iscrizione del socio amministratore di società commerciale alla
Gestione Commercianti e di ripartizione dell'onere assertivo e probatorio di esistenza degli stessi, giova richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza App. Milano, sez. lav., 31 ottobre 2022, n. 843, che si attagliano pienamente al caso di specie:
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, con pronunce unanimi, ha affermato che: "sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018;
n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma
203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1,
3 comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell' impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass.,
14/05/2020, n. 8945).
È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017)" (cfr. ex multis Cass., Sez. Lav. n. 3829/2020).
E ancora: "presupposto imprescindibile per l' iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento dell'attività commerciale e che la qualità di socio unico di srl non
è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' istituto assicuratore" (cfr. Ordinanze Cass., Sez. Lav. n. 4279/20 e n. 22169/21).
Alla luce di tali principi, la circostanza che il socio unico sia amministratore della s.r.l. unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella fattispecie per cui è causa, manca la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza del lavoro aziendale in capo all'appellante, in quanto l' onerato di fornire la relativa prova, nulla ha CP_1 dedotto sul punto, né ha formulato specifici capitoli di prova.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , secondo il quale "lo svolgimento dell'attività di impresa CP_1 da parte del socio unico in via abituale e prevalente deve presumersi fino a prova contraria" (cfr. pag. 5) memoria di costituzione di I grado) e che quindi doveva essere il ricorrente a dover provare "la mancanza dei requisiti richiesti" dall'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996, il Collegio rileva che il relativo onere probatorio è sempre a carico dell' (in tal senso, cfr. Cass. Lav. n. 2665/21 e n. 22169/21). CP_1
Nello specifico, l' non solo non ha fornito alcuna prova in tal senso, ma dalla documentazione Controparte_2 prodotta dallo stesso (cfr. visura camerale della società prodotta sub doc. n. (...)) fascicolo di I grado) CP_1 CP_1 risulta che la società aveva 7 addetti, di cui sei dipendenti e un collaboratore, circostanza che preclude ogni possibilità di ritenere provata, ancorché in via presuntiva, una partecipazione diretta dell'appellante all'attività commerciale della società.
Come nel caso esaminato dalla Corte, anche in quello oggetto dell'odierna disamina non ha CP_1 compiutamente assolto gli oneri assertivi e probatori, su di sé gravanti, circa la partecipazione, da parte della ricorrente, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, in luogo del mero svolgimento dell'attività di rappresentanza esterna, tipica degli amministratori.
4 Deduce, difatti, l' in comparsa di costituzione e risposta: CP_1
«la ricorrente risulta avere concluso con la società un rapporto di collaborazione per il quale ha percepito un reddito di
€ 35.130,00 per l'anno 2023 e € 36.777,89 per l'anno 2024.
La gestione separata (ex legge 335/95) cui è iscritta la ricorrente non è esonerativa dell'assicurazione obbligatoria della gestione commerciati cui è quindi comunque tenuta essendo documentale che la sig.ra svolge in maniera Pt_1 abituale e continuativa attività di lavoro per la soc RESCUE LIVE srl.
L'avere concluso un contratto di collaborazione è prova dell'attività abituale e prevalente, ma come abbiamo detto
l'iscrizione alla gestione separata non esclude l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti. Le due gestioni sono assolutamente compatibili e danno diritto a due diverse prestazioni. Diversamente dovremo immaginare una possibilità di arbitraria scelta da parte del prestatore d'opera.
La ragione del contratto di collaborazione stipulato dalla ricorrente ha ragioni pratiche e fiscali. Pratiche perché in tal modo si assicura un reddito, fiscali perché le srl spesso non danno origine a dividendi. L in ogni caso con l'ava CP_1 impugnato chiede la contribuzione fissa comunque dovuta a prescindere da dividendi della srl».
Tali assunti appaiono, tuttavia, non verificati e smentiti dalla documentazione prodotta in adempimento dell'ordine ex art. 210 c.p.c. assunto in data 28/03/2025.
Le somme percepite dalla ricorrente risultano, difatti, costituire il compenso annuale percepito in qualità di Amministratore Unico della Società Rescue Live s.r.l., come risultante dall'art. 29 dell'atto costitutivo della società, dalla delibera assembleare ordinaria dei soci del 2/2/2023 e dal cedolino paga in atti (cfr. all. 2, 3 e 4) e non da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato con la società, dal quale emergerebbe, sintomaticamente, lo svolgimento di attività abituale e permanente.
Né, infine, può accedersi alla prospettazione difensiva del procuratore di parte resistente che, in sede di discussione finale, ha evidenziato la distinzione tra attività di amministrazione in senso stretto e di direzione generale, essendo pacifico che l'iscrizione alla Gestione Commercianti debba essere fatta quando l'amministratore, oltre allo svolgimento delle attività minimali e primarie, svolga l'attività di direzione della società, come risulterebbe in via indiziaria dall'assenza di dipendenti in capo alla società
L'analisi della visura camerale, prodotta sub doc. 1 fascicolo parte ricorrente, evidenzia difatti la presenza di due addetti, circostanza di per sé sufficiente a escludere alcuna evidenza indiziaria nel senso voluto dalla difesa dell' CP_2
Va, pertanto, accolto il ricorso della , annullato l'avviso di addebito opposto e ordinata la Pt_1 cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito Parte_1
43520240000587079000 emesso da per l'importo di € 3.895,52, relativo a contributi richiesti per CP_1 la Gestione Commercianti, e ordina la cancellazione della posizione della ricorrente, in qualità di amministratore e legale rappresentante di Rescue Live s.r.l., dalla Gestione Commercianti;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 2.800,00 CP_1 Parte_1 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.
Milano, 30/05/2025
Il Giudice
AN RD
6