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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 464/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 464/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...] Parte_1
(POLONIA), con l'Avv. DE GUELMI KITTY, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...] Parte_2
(REP. DOMINICANA), con l'Avv. PONTECORVO FERNANDO, giusta delega in atti;
ricorrenti pagina 1 di 4 e con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina
pagina 2 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Il figlio minore viene affidato, con affido superesclusivo alla Persona_1
madre presso la quale ha anche la residenza Parte_3
anagrafica, la quale prenderà le decisioni più importanti nel suo interesse e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e le sue aspirazioni;
anche per quanto riguarda la scuola, la salute e le cure necessarie per il figlio, la richiesta di documenti etc. alla madre viene conferito esclusivo potere decisionale.
2) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con l'importo mensile di €
300,00.- (trecento,00.-) sino alla sua autosufficienza. L'importo verrà versato entro il 5° giorno di ogni mese sul conto corrente della sig.a Parte_1
e sarà rivalutato annualmente in via automatica, secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano, prima rivalutazione 01.01.2026.
3) Le parti convengono, anche in considerazione dell'età del figlio minore, e delle preclusioni attualmente esistenti, che le visite padre-figlio proseguiranno in forma protetta secondo le prescrizioni del Tribunale dei Minorenni di Bolzano in essere e di quelle che verranno disposte in futuro a tutela del minore.
4) I coniugi contribuiranno per le spese straordinarie, le spese scolastiche da documentarsi e le spese educative e/o sportive e/o sanitarie, anche esse da pagina 3 di 4 concordare e documentare, rispettivamente per il 50% ciascuno;
in caso di dubbi interpretativi si farà riferimento al Protocollo di Bolzano dd. 06.09.2018 e succ. modifiche.
5) Le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e sussidi erogandi per il figlio da parte di enti pubblici o privati spetteranno alla madre
6) Il sig. si impegna a non portare all'estero il figlio Parte_2
minore senza la preventiva autorizzazione da parte della sig.a Persona_1
. Parte_4
7) Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
Bolzano, 15/04/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 464/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 464/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...] Parte_1
(POLONIA), con l'Avv. DE GUELMI KITTY, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...] Parte_2
(REP. DOMINICANA), con l'Avv. PONTECORVO FERNANDO, giusta delega in atti;
ricorrenti pagina 1 di 4 e con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina
pagina 2 di 4 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Il figlio minore viene affidato, con affido superesclusivo alla Persona_1
madre presso la quale ha anche la residenza Parte_3
anagrafica, la quale prenderà le decisioni più importanti nel suo interesse e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e le sue aspirazioni;
anche per quanto riguarda la scuola, la salute e le cure necessarie per il figlio, la richiesta di documenti etc. alla madre viene conferito esclusivo potere decisionale.
2) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con l'importo mensile di €
300,00.- (trecento,00.-) sino alla sua autosufficienza. L'importo verrà versato entro il 5° giorno di ogni mese sul conto corrente della sig.a Parte_1
e sarà rivalutato annualmente in via automatica, secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano, prima rivalutazione 01.01.2026.
3) Le parti convengono, anche in considerazione dell'età del figlio minore, e delle preclusioni attualmente esistenti, che le visite padre-figlio proseguiranno in forma protetta secondo le prescrizioni del Tribunale dei Minorenni di Bolzano in essere e di quelle che verranno disposte in futuro a tutela del minore.
4) I coniugi contribuiranno per le spese straordinarie, le spese scolastiche da documentarsi e le spese educative e/o sportive e/o sanitarie, anche esse da pagina 3 di 4 concordare e documentare, rispettivamente per il 50% ciascuno;
in caso di dubbi interpretativi si farà riferimento al Protocollo di Bolzano dd. 06.09.2018 e succ. modifiche.
5) Le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e sussidi erogandi per il figlio da parte di enti pubblici o privati spetteranno alla madre
6) Il sig. si impegna a non portare all'estero il figlio Parte_2
minore senza la preventiva autorizzazione da parte della sig.a Persona_1
. Parte_4
7) Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
Bolzano, 15/04/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4