Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 443/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 443/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e n.q. di eredi di (nato il C.F._2 Persona_1
6.05.1932 e deceduto l'11.06.2012), con l'avv. ALDO DE CARIDI (C.F.
CodiceFiscale_3 Email_1
-appellanti e istanti in riassunzione ex art. 392 c.p.c.- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti GABRIELLA Controparte_1 C.F._4
RUGGIERO (C.F. ) e MAURIZIO ROMOLO (C.F. C.F._5
) C.F._6
-appellato e resistente in riassunzione ex art. 392 c.p.c.-
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OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della Cassazione n.
9264/2021 (proc. n. 1381/2016 R.G.) del 22.03.2022 cassante la pronuncia d'appello n.
421/2014 (proc. n. 743/2005 R.G.) del 19.11.2014] dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 491/2004 del 13.12.2004, emessa a definizione del proc. n.
1382/1994 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.11.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.11.1994 l'originaria parte attrice Parte_3
(de cuius dell'odierno appellato e resistente in riassunzione
[...] _1
, a seguito di procedura nunciatoria ex artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c. proposta il
[...]
29.05.1994 e definita con provvedimento del 4.02.1994, ha adito il Tribunale di Reggio
Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1382/1994 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(A) era proprietario di un fondo, a lui pervenuto per donazione del padre - giusto atto notarile del 3.06.1980 - e sito nel Comune di Reggio Calabria, fraz. Catona, C.da FO
(censito in N.C.T. al fg. 9, p.lla 85);
(B) la costruzione del fondo confinante – appartenente ai coniugi e Persona_1 CP_2
– era illegittima, in quanto realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali.
[...]
A fronte di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, di voler: ritenere e dichiarare la illegittimità della costruzione per essere stata la stessa posta a
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distanza dal confine del fondo inferiore a quella minima prescritta e in _1
conseguenza di ciò disporre la riduzione dei luoghi in pristino stato, nonché condannare i convenuti al risarcimento dei danni per un ammontare da determinarsi nel corso del giudizio.
I.1.2.- Con comparsa datata 25.01.1995 si sono poi costituiti in tale giudizio i convenuti e (de cuius degli odierni appellanti e istanti in riassunzione CP_2 Persona_1
ex art. 392 c.p.c. di e ), contestando le Parte_1 Parte_2
avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(1) l'infondatezza della domanda in punto di distanze, vigendo nella zona (zona omogenea E) le distanze del c.c. (3 metri dal confine), qui rispettate dal fabbricato (sito a circa 6 metri);
(2) l'infondatezza altresì della domanda risarcitoria, non ostacolando la predetta costruzione la visuale, l'areazione o l'illuminazione ovvero alcun altro diritto attoreo.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di approfondimento peritale (disposta con provvedimento dell'1.12.1995) e nel corso del quale si è costituito in prosecuzione dell'originario attore, nelle more deceduto, il predetto (udienza del 15.07.2002), è stata poi Controparte_1
emessa la sentenza n. 491/2004 del 13.12.2004 nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) accolto la domanda attorea e per l'effetto condannato i convenuti alla riduzione in pristino
(mediante arretramento della costruzione sino alla distanza minima di 7 metri dal confine con il fondo ) e al risarcimento del danno (per la somma di £. 8.000.000, oltre _1
rivalutazione e interessi);
(2) regolato le spese di giudizio e di C.T.U., poste a carico dei convenuti.
I.2.1.- In seguito, con primigenio atto di appello originante il proc. n. 743/2005 R.G. le parti e hanno formulato gravame avverso la menzionata sent. n. CP_2 Persona_1
491/2004, chiedendone la riforma, nonché la sospensione ex art. 283 c.p.c., per:
(1) violazione e falsa applicazione dell'art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del Controparte_3
e dell'art. 873 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
[...]
punto decisivo della controversia;
(2) erronea, illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
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Sulla scorta di ciò tali appellanti hanno pertanto chiesto alla Corte di voler: dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa domanda e conseguentemente rigettarla.
I.2.2.- Con comparsa del 26.01.2006 si è poi costituito in tale gravame l'appellato contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Controparte_1
(1) l'infondatezza dell'appello;
(2) l'inaccoglibilità altresì dell'avversa istanza ex art. 283 c.p.c..
I.2.3.- All'esito di tale giudizio d'appello, nel corso del quale è stata disposta la richiesta inibitoria (provv. del 23.03.2006), è stata poi emessa la sentenza n. 421/2014 del 19.11.2014, nella quale la Corte d'Appello ha:
(1) rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata;
(2) regolato le spese del grado, poste a carico degli appellanti.
I.3.1.- Avverso tale pronuncia della Corte d'Appello hanno poi proposto ricorso per
Cassazione le parti , (n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2
e (in proprio e n.q. di erede di , Persona_1 CP_2 Persona_1
instaurando il proc. n. 1381/2016 R.G. e ivi in particolare domandando, sulla scorta di due motivi, la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello.
I.3.2.- Con comparsa dell'8.03.2016 si è poi costituito con
contro
-ricorso la parte contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'altrui ricorso ex art. 360 c.p.c., con ogni conseguenza anche in punto di spese.
I.3.3.- All'esito, poi, del giudizio innanzi alla S. Corte, quest'ultima, con pronuncia depositata il 22.03.2022, ha:
(A) accolto il 1° motivo di ricorso [“violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ. e dell'art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. del in relazione all'art. 360, Controparte_3
n. 3), cpc”], dichiarato assorbito il secondo e cassato la sentenza con rinvio alla Corte
d'Appello affinché si attenesse al seguente principio di diritto: “la disciplina del distacco delle costruzioni dal confine va individuata in quella fissata dalla disciplina regolamentare locale per la zona omogenea in cui sorge la costruzione”;
(B) rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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I.4.1.- A fronte di ciò, con atto ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato (nel settembre 2022 -
7.09.2022 e 16.09.2022) le parti e (in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di eredi di hanno riassunto il procedimento d'appello, Persona_1
instaurando l'odierna procedura (n. 443/2022 R.G.) e ivi in particolare chiedendo di dichiarare infondata e conseguentemente rigettare la domanda di controparte proposta con atto di citazione dell'8.11.1994, con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
I.4.2.- Con comparsa del 15.03.2022 si è poi costituito in questa sede il _1
deducendo:
[...]
(A) in via preliminare, il venir meno del proprio interesse ad agire - non essendo più proprietario del fondo confinante con la costruzione (in quanto oggetto di Per_1
azione in executivis e di relativa vendita coattiva all'esito di asta giudiziaria) – e il conseguente ricorrere dei presupposti per una pronuncia di c.m.c.;
(B) in ogni caso e per mero scrupolo difensivo, il rilievo nel caso di specie sia della condotta delle controparti (non conforme al canone ex art. 88 c.p.c.), sia delle norme sopravvenute (le regole del Piano Strutturale Comunale o P.S.C., superanti le N.T.A. e il relativo art. 22).
I.4.3.- A ciò hanno poi replicato le controparti (cfr. note scritte del 26.06.2023, nonché successivi scritti difensivi), contestando in particolare:
(1) sia l'avversa richiesta di c.m.c., sostenendo, pur a fronte dell'avversa perdita della proprietà, la persistente necessità di una delibazione nel merito al fine di: (a) ottenere la rimozione della condanna alla riduzione in pristino (in quanto sempre suscettibile di essere fatta valere, anche da eventuali aventi causa, a carico della proprietà dei sigg.ri ed a Per_1
favore della proprietà ex ); (b) disporre di un titolo per la restituzione delle somme _1
già pagate in esecuzione delle pronunce emesse;
(c) conseguire la regolazione delle spese per tutti i gradi del giudizio;
(2) sia le deduzioni fatte valere ex adverso e in via gradata, considerando l'inapplicabilità al caso di specie delle invocate norme del PSC.
I.4.4.- All'esito, il giudizio di rinvio è stato poi rimesso al Collegio dal C.I. con provvedimento del 4.11.2024 [dopo precisazione delle conclusioni innanzi a sé e concessione
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dei termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di procedimento soggetto all'art. 352, comma I, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (“l'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190”] e, a seguito di mutamento del relatore (con provvedimento intervenuto, come pacificamente ammissibile - v. Cass. n. 7285/2018; Cass. n. 22238/2017;
Cass. n. 11593/2009; Cass. n. 8066/2007 -, in data 13.01.2025 e dunque prima dell'udienza di discussione, svoltasi in forma c.d. cartolare in data 16.01.2025), è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento collegiale del 17.01.2025, comunicato alle parti in pari data.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Giova evidentemente muovere, a tal riguardo, dalla sopravvenienza riportata dal già attore in prime cure (quale erede di ) e Controparte_1 Parte_3
odierno appellato, e compendiata supra, sub I.4.2., punto (A).
III.1.- Tale parte, in specie, ha evidenziato la sopravvenuta vendita all'asta del proprio fondo, confinante con la costruzione e per il quale era stata instaurata l'odierna Per_1
vertenza, conseguentemente sottolineando la perdita del proprio interesse ad agire e chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. pagg.
1-2 della comparsa di costituzione del 15.03.2022).
III.2.- Declaratoria, quest'ultima, alla quale tuttavia pacificamente non può qui procedersi - essendo intervenuta opposizione a tal riguardo delle controparti [v. supra, sub I.4.3., punto
(1)] e occorrendo rammentare che la c.m.c. “può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 29/07/2021, n. 21757; Cass. civ., 23/07/2019, n. 19845; Cass. civ.,
30/01/2014, n. 2063; Cass. civ., Sez. un., 8/07/2010, n. 16150; Cass. civ., 13/06/2008, n.
16017; Cass. civ., 22/12/2006, n. 27460; Cass. civ., 22/05/2006, n. 11931; Cass. civ.,
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18/01/2006, n. 909; Cass. civ., 24/06/2000, n. 8607, nonché arg. ex Cass. civ., 23/04/2015, n.
8309 (v. infra)] -, occorrendo piuttosto qui procedere a “una valutazione dell'interesse ad agire”, in ossequio al principio per cui “l'ordinamento ancora … la tutela giurisdizionale” proprio alla sussistenza e persistenza “dell'interesse ad agire”, a fronte del cui difetto (per mancanza originaria o “sopraggiunta carenza”) resta “di certo” “precluso decidere la causa nel merito”, “respingendo” o accogliendo “il gravame” [cfr., ex aliis, Cass. n. 21757/2021, cit.; Cass. civ., 22/04/2020, n. 8034; Cass. n. 16150/2010, cit.].
III.3.- Valutazione senz'altro da compiersi, giova poi osservare, anche in questa sede, considerando che, come noto e qui da ribadirsi:
(A) “l'interesse ad agire” deve “sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione”,
“ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato” [cfr., fra le altre, Cass. civ.,
11/01/2022, n. 604; Cass. civ., 2/04/2021, n. 9201; Cass. civ., Sez. un., 28/04/2017, n. 10553];
(B) per l'effetto, la sua eventuale “assenza”, originaria o sopravvenuta, “è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda”, la cui perdurante “sussistenza” “va accertata dal giudice” in ogni caso e persino “quando non vi è contrasto tra le parti” a tal riguardo [cfr.
Cass. civ., 29/09/2016, n. 19268; Cass. civ., 30/06/2006, n. 15084; Cass. civ., 7/03/2002, n.
3330; Cass. civ., 7/06/1999, n. 5593];
(C) dagli atti di causa non emerge inequivocabilmente che l'evenienza prospettata sia intervenuta prima dell'udienza di discussione in Cassazione e che pertanto il suo apprezzamento sia qui precluso [arg. ex Cass. civ., 11/05/2018, n. 11411; Cass. civ.,
8/06/2005, n. 11961; Cass. civ., 11/04/2011, n. 8171]
IV.- Ciò chiarito e prendendo le mosse, ai fini di tale valutazione, dalla posizione del non v'è dubbio che il suo interesse ad agire sia effettivamente Controparte_1
venuto meno, considerando:
(A) l'espressa e inequivoca dichiarazione in tal senso [“è indubbio che il dott. _1 abbia perso l'interesse ad agire” (cfr. pag. 2, 2° cpv., della comparsa del 15.03.2022 - firmata
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da difensore munito di mandato speciale e abilitato altresì al compimento di atti abdicativi -, nonché successivi atti difensivi di analogo tenore)];
(B) l'effettiva idoneità dell'evenienza dedotta – i.e. la vendita coattiva del fondo confinante all'altrui costruzione e asseritamente non rispettosa delle distanze legali – a far venire meno la legittimazione e l'interesse ad agire per la domanda qui sperimentata [essendo l'azione in materia di distanze modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12/06/2006, n. 13523, nonché, ex multis, Cass. civ., 23/01/2012, n. 871 e già Cass.
07/07/1979 n. 3902) e dunque risultando proprio “la titolarità del bene” - e in particolare del bene costituito dal fondo finitimo “rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale” - ineludibile “requisito di legittimazione attiva” (essendo
“unico legittimato” “soltanto il proprietario” del bene “fronteggiante” alla nuova costruzione)
e fondamento esclusivo dell'interesse ad agire, qui non più persistente (cfr. Cass. civ.,
4/07/2019, n. 18028; Cass. civ., 16/09/2005, n. 18341; Cass. civ., 10/06/1991, n. 6581)].
VI.- Quanto invece alla posizione delle controparti - e Parte_1 [...]
-, esse, come già innanzi evidenziato [v. supra, sub I.4.3., punto (1)], hanno Parte_2
contestato la sopravvenienza dedotta ex adverso non già sul piano fattuale [muovendo invero anche tali parti, proprio dalla premessa, incontroversa (ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c.,
“che il dott. non sia più proprietario del fondo oggetto di causa” (cfr. pag. Controparte_1
2, punto 2., delle note scritte note scritte del 26.06.2023, nonché successivi scritti difensivi)], bensì su quello delle conseguenze giuridiche, evidenziando la persistente necessità, a prescindere da tale sopravvenienza, di una delibazione nel merito della vertenza [cfr. pagg. 1-
2 delle note scritte del 26.06.2023, nonché successivi scritti difensivi].
VI.1.- E tuttavia, una tale opposizione, pur precludendo l'emissione di formale pronuncia di c.m.c. e imponendo la presente delibazione [in difetto di conclusioni conformi delle parti e di accordo fra le stesse anche solo con riguardo all'“effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (v. supra, sub III.2., nonché arg. a contrario ex
Cass. n. 8309/2015, cit.)], non può trovare accoglimento, non risultando le circostanze addotte tali da sopperire al sopravvenuto difetto di interesse dell'originario attore e a giustificare lo scrutinio nel merito della vertenza.
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VI.2.- Fermo e pacifico, a tal riguardo, che tali parti non risultano aver veicolato nel presente giudizio alcuna propria e autonoma domanda [non avendo pacificamente proposto alcuna domanda riconvenzionale, bensì esclusivamente insistito, ab origine (v. supra, sub I.1.2.) e poi nel corso dell'intera procedura, solo per la reiezione delle altrui pretese] e muovendo dal profilo riportato supra, sub I.4.3., punto (a), in ordine alla dedotta necessità di conseguire la riforma delle statuizioni di 1° grado in quanto contenenti prescrizioni di riduzione in pristino invocabili anche ultra partes (nei confronti o da parte di eventuali aventi causa, in quanto limiti legali della proprietà), occorre qui rammentare che:
(A) “le domande intese a far valere” il rispetto delle “distanze legali” e dunque “le violazioni ai limiti legali della proprietà”, avendo “tutte le caratteristiche dell'actio negatoria”, possono dar luogo a sentenze opponibili nei confronti dei terzi acquirenti solo se ritualmente trascritte ai sensi dell'art. 2653 c.c. [n. 1) e n. 5)], essendo “la trascrizione della domanda intesa a far valere, con pretesa d'inibitoria e riduzione in pristino, una violazione dei limiti legali della proprietà” senz'altro “necessaria” al fine di poter poi “utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta” “anche al terzo acquirente” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 12/06/2006, n.
13523];
(B) a fronte di ciò, ove “la domanda proposta” in materia di distanze non risulti essere “stata trascritta”, è pacifico che “la sentenza” “con la quale è stata accolta la domanda dell'attore e condannato il convenuto alla … demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali” “non è opponibile agli aventi causa” [cfr. ancora Cass. n. 13523/2006, cit.].
VI.3.- Alla luce di tali principi – chiaramente applicabili, giova osservare, anche nel caso di trasferimenti coattivi (vigendo anche per le vendite forzate - aventi, salve deroghe, effetto traslativo e natura derivativa -, i consueti principi in materia di trascrizione, anche arg., in via diretta e a contrario, ex art. 2915 c.c. e art. 2919 c.c.) -, non risultando la domanda attorea essere stata qui trascritta [in difetto di alcuna evidenza in tal senso sia nel fascicolo d'ufficio, sia nei fascicoli di parte qui prodotti], è evidente che tale prima ragione di opposizione, come compendiata supra, sub I.4.3., punto (a) e fondata su una prospettata valenza ultra-subiettiva delle statuizioni ripristinatorie tuttavia non predicabile in difetto di trascrizione delle domande, sia da disattendere.
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VI.4.- Parimenti non dirimente risulta altresì il profilo indicato supra, sub I.4.3., punto (b), e dunque la dedotta necessità di vaglio nel merito al fine di disporre di un “titolo” per la restituzione delle somme previamente pagate in esecuzione delle pronunce già emesse.
VI.5.- A tal riguardo, infatti, occorre osservare che l'evidenziato diritto alla restituzione presuppone esclusivamente il venir meno della sentenza in esecuzione della quale sono state effettuate le attribuzioni patrimoniali.
Effetto caducatorio, quest'ultimo, tuttavia in alcun modo ostacolato dalla sentenza attestante il “venir meno dell'interesse … alla naturale conclusione del giudizio stesso” e comportante, al contrario, proprio la predetta caducazione – caducazione invero già realizzatasi con riguardo alla sentenza cassata [sorgendo il diritto restitutorio direttamente dalla pronuncia di legittimità (sia che cassi con rinvio, sia che cassi senza rinvio) e dalla conseguente sopravvenuta inefficacia del titolo in forza del quale le predette attribuzioni erano state eseguite – da ciò discendendo, del resto, la possibile e facoltativa esperibilità (v. infra) della relativa azione restitutoria e di restaurazione patrimoniale, ex art. 389 c.p.c, anche innanzi al giudice di rinvio (trattandosi di domande accessorie: cfr. Cass. civ., 2/04/2013, n. 7978; Cass. civ., 21/04/2010, n. 9480; Cass. civ., 24/05/2004, n. 9917; Cass. civ., 29/03/1994, n. 3078)] e che proprio la pronuncia dichiarativa qui da emettersi non smentisce, ma, al contrario, conferma e determina con riguardo a tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio [trattandosi di effetto ipso iure derivante dalle pronunce dichiarative del venir meno dell'interesse (ex se comportanti la “caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio” e altresì la “rimozione” “della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., 19/02/2020, n. 4167; Cass. civ., 21/09/2016, n. 18530; Cass. civ., 25/03/2010, n. 7185;
Cass. civ., 4/06/2009, n. 12887; Cass. civ., 3/03/2003, n. 3122; Cass. civ., Sez. un.,
28/09/2000, n. 1048, nonché Corte App. Potenza, 30/05/2020, n. 333)].
VI.6.- Da ciò evidentemente discende che sia inaccoglibile anche l'argomento difensivo indicato supra, sub I.4.3., punto (b), non occorrendo il vaglio nel merito al fine di consentire alle parti appellanti e ricorrenti in riassunzione di disporre di un “titolo” per far eventualmente valere un'istanza restitutoria [istanza sul quale non occorre, né è comunque possibile qui pronunciarsi, trattandosi di diritto che non è stato in questa sede azionato (cfr. ricorso ex art.
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392 c.p.c., spec. le conclusioni di cui ai punti 1. e 2. a pag. 9, nonché il riferimento, anche nei successivi scritti difensivi, solo alla possibilità di avere un “titolo” per la restituzione), essendo del resto pacificamente esercitabile anche in giudizio autonomo da quello ex art. 392
c.p.c. (come desumibile sia dall'art. 144 disp.att.c.p.c. – il quale, disponendo che le dette domande si propongono con apposito atto di citazione, da notificarsi personalmente alla parte a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., ne evidenzia il carattere concettualmente distinto dalla citazione in riassunzione prevista dall'art. 392, comma II, c.p.c. -, sia “proprio dalla espressa
e codificata previsione di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. rispetto al giudizio di rinvio”, da cui evidentemente “si trae la conferma che la parte interessata ha facoltà di promuovere l'uno separatamente dall'altro”, non essendovi “alcun divieto o impedimento” in tal senso: cfr. Cass. civ., 11/10/2018, n.
25355; Cass. civ., 4/05/2005, n. 9229; Cass. civ., 16/09/1983, n. 5611)].
VI.7.- Venendo, infine, all'ultimo profilo [v. supra, sub I.4.3., punto (c)], e dunque all'interesse per le spese del giudizio (di per sé solo, peraltro, inidoneo a giustificare la richiesta di prosecuzione della procedura – arg. ex Cass. civ., 11/10/1999, n.11384), è pacifico e qui da ribadirsi che alla regolazione delle stesse occorra senz'altro provvedersi pur nel caso di pronuncia in rito che accerti il venir meno dell'interesse al vaglio nel merito, considerando che, come noto e qui da ribadirsi, “ogni declaratoria” avente “carattere definitivo e decisorio” “dell'appello”, pur se “di improcedibilità (o inammissibilità)” dello stesso, in ogni caso “deve contenere la pronunzia sulle spese”, “stante il suo [necessario] carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio” (cfr. Cass. civ., 2/11/2016,
n. 22151); e ciò pur nel caso di pronuncia che accerti il “sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda” - trattandosi di declaratoria che, come noto, “non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/02/2016, n. 3148; Cass. n. 8309/2015, cit.; Cass. civ.,
21/06/2004, n. 11494; Cass. civ., 9/04/1997, n. 3075, nonché Trib. Salerno, 1/10/2019, n.
1973, in Dejure.it], non risultando pertanto neanche tale ultima deduzione, come indicata supra, sub I.4.3., punto (c), idonea a giustificare lo scrutinio del merito della vertenza.
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VI.8.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, è evidente che le argomentazioni prospettate dalle parti ricorrenti in riassunzione non risultano accoglibili [v. supra, sub VI.2.-VI.7.] e tali da consentire di dar corso alla delibazione nel merito [da cui non conseguirebbe, in definitiva, alcuna “utilità concreta” diversa o ulteriore da quella già ottenibile con la pronuncia dichiarativa qui da emettersi (v. ancora supra, sub VI.2.-VI.7.), con la conseguenza che, in difetto di concreto interesse, ciò evidentemente “importa per il giudice” l'obbligo di “astensione da una decisione di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670; Cass., 12/04/2013, n. 8934; Cass. civ.,
4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. n. 16150/2010, cit.; Cass. civ.,
25/06/2010, n. 15353; Cass. n. 1048/2000, cit.)].
VII.- A fronte delle complessive considerazioni sin qui svolte occorre pertanto dichiarare, come in dispositivo, l'improcedibilità dell'appello in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, e dunque della sopravvenuta improcedibilità, dell'originaria domanda attorea (trattandosi di azione espressamente rinunciata – v. supra), a ciò evidentemente conseguendo i già menzionati effetti caducatori di tutte le precedenti pronunce (v. supra, sub VI.5.) nonché l'assorbimento di ogni ulteriore questione e profilo.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui in questa sede provvedersi [v. supra, sub VI.7.] con riguardo all'intero giudizio [come necessario, vertendosi in giudizio di rinvio “al quale la causa” è stata “rimessa … dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità” (cfr. Cass. civ., 7/02/2022, n. 3798, nonché supra, sub
I.3.3., punto (B) e par. 16. e inciso finale del
P.Q.M.
a pag. 9 della pronuncia cassatoria della
S. Corte del 22.03.2022) e comportando il venir meno dell'interesse e la conseguente caducazione delle precedenti pronunce, nonché la “rimozione della sentenza impugnata”, altresì la “perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all'eventuale condanna al pagamento delle spese” (cfr., enunciando principi generali, Cons. Stato, 9/07/2018, n.
4191, spec. punto 3.1., punto d.)], occorre osservare che:
(A) è qui applicabile l'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione genetica e antecedente al
D.L. n. 80/2005 [vertendosi in giudizio risalente al 1994 ed essendo pacifico che “il giudizio di rinvio, nel caso di mutamento delle regole del processo, resta soggetto … alla legge
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processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio” (cfr. Cass. civ.,
26/04/2017, n. 10213 e Cass. civ., Sez. un., 17/09/2010, n. 19701)], risultando pertanto sufficiente, ai fini dell'emissione della statuizione compensativa, che ricorrano “giusti motivi”
[trattandosi di potere (all'epoca) latamente discrezionale e non richiedente ragioni specifiche o esplicitamente indicate, bastando anche una motivazione meramente “diffusa”, “implicita” o
“desumibile” “dal contesto delle argomentazioni” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2008, n.
20598)];
(B) tali “giusti motivi” sono da ritenersi qui senz'altro ravvisabili alla luce dell'oggettiva delicatezza, complessità e controvertibilità della vertenza, dei diversi mutamenti, anche giurisprudenziali, intervenuti nel corso del giudizio (instaurato, come detto, nel 1994), dei termini di soluzione del contrasto qui insorto, della successione diacronica di strumenti urbanistici (qui astrattamente rilevante, atteso che “in tema di distanze fra costruzioni” non opera sic et simpliciter il “tempus regit actum”, essendo le nuove norme “in linea di principio” “d'immediata applicazione” e vigendo una disciplina speciale e articolata per valutare la “successione di norme nel tempo”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/09/2010, n. 20038 e
Cass. civ., 29/07/2003, n. 11633) e dei peculiari termini di definizione del giudizio
[definizione determinata da evenienza sopravvenuta, estranea alla procedura e tale da imporne la definizione in rito e senza alcun vaglio di fondatezza (v. supra)].
VIII.1.- Alcuna statuizione è poi da assumersi con riferimento all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002 (c.d. , non solo per la natura della pronuncia da assumersi (cfr. CP_4
Cass. civ., Sez. un., 19/07/2024, n. 19976; Cass. civ., 7/12/2018, n. 31732; Cass. civ.,
28/08/2017, n. 20439; Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 10/02/2017, n. 3542) e per la sua inapplicabilità ratione temporis [trattandosi di disposizione introdotta solo successivamente (gennaio 2013 - ex art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) all'originario appello poi cassato (proc. n. 743/2005 R.G.)], ma anche e soprattutto perché si tratta di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della S. Corte e dunque di giudizio che, “ai fini del pagamento del” doppio “contributo unificato”, “non può considerarsi impugnazione” (cfr. provv. del 14.5.2018 del Ministero della Giustizia, Foglio informativo n. 3/2018, risposta a quesito in materia di contributo unificato nei ricorsi in
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riassunzione a seguito di rinvio dalla Cassazione, nonché cfr. Corte App. Bari, 3 marzo 2022, in IlCaso.it).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 443/2022
R.G., avente ad oggetto riassunzione ex art. 392 c.p.c. [a seguito di pronuncia della
Cassazione n. 9264/2021 (proc. n. 1381/2016 R.G.) del 22.03.2022 cassante la pronuncia d'appello n. 421/2014 (R.G. 743/2005) del 19.11.2014] dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 491/2004, emessa a definizione del proc. n. 1382/1994 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la sopravvenuta improcedibilità dell'appello per effetto della sopravvenuta improcedibilità (in ragione del sopravvenuto difetto di interesse) della domanda attorea (proposta con atto di citazione notificato in data 8.11.1994 a seguito di previa denuncia di danno temuto proposta il 29.05.1994), con tutti gli effetti a ciò conseguenti;
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese con riguardo a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 24 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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