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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2717/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2282/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1886/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto per i motivi appresso esaminati ed ha prodotto documentazione per provare le circostanze allegate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio tardivamente ma soltanto per chiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo provveduto nel frattempo all'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato comporta certo la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese processuali la decisione deve essere però adottata in base al criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, nel merito il ricorso era fondato.
Il ricorrente deduce di avere detenuto l'immobile soltanto fino al 19.9.2022, data in cui è stato stipulato il rogito di vendita e di avere per il periodo precedente sempre puntualmente pagato le fatture inviategli.
Ebbene, la documentazione prodotta (fatture, ricevute di pagamento e estratto della pagina personale AMA) prova che effettivamente egli ha regolarmente e puntualmente provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse da AMA Spa per il periodo dal 17 maggio 2018 al 10 novembre 2022, relative all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, senza alcuna evidenza di importi errati o non saldati.
Ma il ricorrente deduce anche l'erroneo computo della superficie assoggettabile a Ta.Ri. rappresentata nell'avviso impugnato: l'avviso di accertamento si basa – a suo dire - su un errore nella stima della superficie tassabile dell'immobile. La metratura indicata nell'avviso (198 mq) è errata, in quanto risultano sommati due subalterni (0017 e 00515) che, a seguito di una variazione catastale del 13 giugno 2022, non coesistono più.
Anche tale motivo è fondato.
La corretta superficie dell'immobile è di 84 mq, come dimostrato dalle visure catastali e dall'atto di compravendita.
Il ricorso era pertanto meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia del contendere nel merito;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente liquidate in euro
120,00 per spese ed euro 800,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2282/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071865 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1886/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto per i motivi appresso esaminati ed ha prodotto documentazione per provare le circostanze allegate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio tardivamente ma soltanto per chiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo provveduto nel frattempo all'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato comporta certo la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese processuali la decisione deve essere però adottata in base al criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, nel merito il ricorso era fondato.
Il ricorrente deduce di avere detenuto l'immobile soltanto fino al 19.9.2022, data in cui è stato stipulato il rogito di vendita e di avere per il periodo precedente sempre puntualmente pagato le fatture inviategli.
Ebbene, la documentazione prodotta (fatture, ricevute di pagamento e estratto della pagina personale AMA) prova che effettivamente egli ha regolarmente e puntualmente provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse da AMA Spa per il periodo dal 17 maggio 2018 al 10 novembre 2022, relative all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, senza alcuna evidenza di importi errati o non saldati.
Ma il ricorrente deduce anche l'erroneo computo della superficie assoggettabile a Ta.Ri. rappresentata nell'avviso impugnato: l'avviso di accertamento si basa – a suo dire - su un errore nella stima della superficie tassabile dell'immobile. La metratura indicata nell'avviso (198 mq) è errata, in quanto risultano sommati due subalterni (0017 e 00515) che, a seguito di una variazione catastale del 13 giugno 2022, non coesistono più.
Anche tale motivo è fondato.
La corretta superficie dell'immobile è di 84 mq, come dimostrato dalle visure catastali e dall'atto di compravendita.
Il ricorso era pertanto meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia del contendere nel merito;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente liquidate in euro
120,00 per spese ed euro 800,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico