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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 170/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 24.06.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/2023 RG TRA
, C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1 so, gi ricorso introduttivo, dall'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. L'epigrafato ricorrente, premettendo di essere già stato riconosciuto invalido nella misura del 100% con godimento dell'indennità di accompagnamento, deduceva che a seguito di visita di revisione del 12.07.2020, veniva riconosciuto invalido nella sola misura del 75%, perdendo, di fatto, i benefici precedentemente goduti;
pertanto, proponeva innanzi all'intestato Tribunale giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di vedersi riconosciuto il requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, la sola pensione di inabilità, con decorrenza dalla visita di revisione amministrativa o da data successiva accertata in corso di causa. All'esito di tale giudizio il nominato Consulente tecnico di Ufficio, dott. , con perizia depositata in data 19.10.2022, confermava il Persona_1 giudizio reso dalla CML riscontrando in capo all'istante una invalidità con riduzione della CP_1 capacità lavorativa pari al decorrere dal 12.07.2020. L'odierno ricorrente tempestivamente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando in generale l'ipovalutazione del complesso morboso sussistente, aggravato da “gravi difficoltà per mancato recupero funzionale della deglutizione e, soprattutto, mancato recupero della fonazione (…) con conseguente afonia ed impossibilità ad esprimersi con gravi ripercussioni sulla vita di relazione e con grave ritiro sociale.” Inoltre, rilevava l'omessa valutazione della documentazione inoltrata al Ctu a mezzo PEC in data 26.09.2022 nonché l'omessa risposta in ordine al quesito relativo alla pensione di inabilità. Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CTU, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla revoca amministrativa ovvero da data successiva accertata in corso di causa. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva la fondatezza del ricorso CP_1 insistendo per il rigetto del medesimo. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente produceva nuova documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; esaminata la stessa e valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, con provvedimento del 13.06.2024, veniva dunque sottoposta all'attenzione dell'incaricato Consulente della fase di ATPO, il quale veniva invitato a depositare breve relazione integrativa. Il Ctu provvedeva in data 02.02.2025. Alla udienza del 24.06.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Quanto alla indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). 2.1. Orbene, il Consulente tecnico di Ufficio, dott. , all'esito dell'esame obiettivo e Per_1 della valutazione dei documenti in atti, ha riscontrato in c rrente un complesso morboso caratterizzato da “Esiti di pregressa crico-ioido epiglottopessia con svuotamento laterocervicale bilaterale per carcinoma squamo cellulare moderatamente differenziato (G2) ulcerato, interessante al corda vocale di sx, in follow up” argomentando che “Dall'esame della l'intera documentazione prodotta e dai rilievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che non sussiste il requisito sanitario che consente la erogazione della prestazione dell'accompagnamento”. Quanto alla richiesta pensione di inabilità, il Ctu ha attribuito all'unica patologia riscontrata la percentuale del 75%, pertanto non sufficiente all'ottenimento della prestazione anelata (che richiede un grado di invalidità pari al 100%), mentre, in ordine alla documentazione inoltratagli in data 29.09.2022, ha ritenuto che la stessa non fosse idonea a consentire una modifica del giudizio espresso. 2.2. Come innanzi esposto, il ricorrente ha contestato la generale ipovalutazione del complesso morboso, ritenendo di essere affetto da: “adenocarcinoma squamocellulare della laringe con crico ioido epiglottopessia con svuotamento laterocervicale bilaterale e laringectomia laringectomia ricostruttiva e svuotamento latero-cervicale bilaterale per carcinoma squamoso moderatamente differenziato della regione sottoglottidea della laringe, polmonite, edentulia, sindrome ansioso depressiva grave.” Ha rappresentato, inoltre, che dopo l'intervento di laringectomia parziale, nonostante gli sforzi profusi, residuano delle difficoltà nella deglutizione e nella fonazione, con altresì “incontinenza salivare e impossibilità ad assumere determinati cibi nonché tosse improvvisa e resistente fame d'aria, ora aggravata da intervenuta polmonite.” A sostegno del dedotto aggravamento dello stato di salute, nelle more del procedimento ha depositato nuova documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in ordine alla quale il Consulente incaricato, dott. , ha chiarito quanto di seguito riportato: “Dall'esame della intera Per_1 documentazione prod ievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che non sussiste il requisito sanitario che consente la erogazione della prestazione dell'accompagnamento. Nonostante le osservazioni dell'avvocata non ho riscontrato alcuna nessuna compromissione delle IADL e ADL ma neanche l'stante ha prodotto una documentazione specialistica che accertasse la compromissione delle IADL e /o delle ADL. L'istante non ha prodotto una valutazione oggettiva in merito all' indice di dipendenza da altri (si allega anche la documentazione prodotta successivamente). Non sono dimostrate e rilevate alterazioni dello stato nutrizionale e neanche della vita di relazione. L'avvocata chiede anche il calcolo riduzionistico e non mi sottrarrò a tale richiesta ai sensi del DM 5 febbraio 1992 il complesso invalidante è da classificarsi ai fini del calcolo riduzionistico nelle NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE
Pag. 2 di 3 FUNZIONALE cod. 9323. L'intervento di eradicazione della neoplasia è stato eseguito nel 2018 lo stesso follow
– up può ritenersi esaurito. I disturbi della fonazione, disturbi della deglutizione l'anemia perdita di peso rientrano nella grave compromissione funzionale. Invalidità con valore fisso 70%. Non vi è riscontro di postumi funzionali della polmonite destra.” Pertanto, il Ctu ha confermato il giudizio già reso.
3. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente dal consulente tecnico di ufficio, fondato non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo desunto da elementi precisi e motivati, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità. Le censure mosse dalla parte ricorrente – peraltro, le medesime mosse avverso la bozza ai sensi dell'art. 195 c.p.c. cui il Ctu aveva già dato risposta in sede di elaborato definitivo - sono risultate, infatti, non determinanti nel consentire una diversa valutazione del complesso morboso, come si evince dai chiarimenti resi nella presente fase. Né l'ulteriore documentazione, versata agli atti, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha comportato una modifica del giudizio espresso, in quanto valutata dal Consulente come non idonea a recare elementi di valutazione oggettiva in merito all'indice di dipendenza da soggetti terzi. Il dott. ha, dunque, escluso Per_1 in radice la sussistenza di un aggravamento a seguito della revoca am . Alla luce di quanto appena esposto, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario richiesto dalla Legge ai fini del loro riconoscimento.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate CP_ con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 23.07.2025 Il Giudice Dottoressa Gerardina Guglielmo
AP
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Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 24.06.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/2023 RG TRA
, C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1 so, gi ricorso introduttivo, dall'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. L'epigrafato ricorrente, premettendo di essere già stato riconosciuto invalido nella misura del 100% con godimento dell'indennità di accompagnamento, deduceva che a seguito di visita di revisione del 12.07.2020, veniva riconosciuto invalido nella sola misura del 75%, perdendo, di fatto, i benefici precedentemente goduti;
pertanto, proponeva innanzi all'intestato Tribunale giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di vedersi riconosciuto il requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, la sola pensione di inabilità, con decorrenza dalla visita di revisione amministrativa o da data successiva accertata in corso di causa. All'esito di tale giudizio il nominato Consulente tecnico di Ufficio, dott. , con perizia depositata in data 19.10.2022, confermava il Persona_1 giudizio reso dalla CML riscontrando in capo all'istante una invalidità con riduzione della CP_1 capacità lavorativa pari al decorrere dal 12.07.2020. L'odierno ricorrente tempestivamente proponeva il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando in generale l'ipovalutazione del complesso morboso sussistente, aggravato da “gravi difficoltà per mancato recupero funzionale della deglutizione e, soprattutto, mancato recupero della fonazione (…) con conseguente afonia ed impossibilità ad esprimersi con gravi ripercussioni sulla vita di relazione e con grave ritiro sociale.” Inoltre, rilevava l'omessa valutazione della documentazione inoltrata al Ctu a mezzo PEC in data 26.09.2022 nonché l'omessa risposta in ordine al quesito relativo alla pensione di inabilità. Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CTU, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla revoca amministrativa ovvero da data successiva accertata in corso di causa. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva la fondatezza del ricorso CP_1 insistendo per il rigetto del medesimo. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente produceva nuova documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; esaminata la stessa e valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, con provvedimento del 13.06.2024, veniva dunque sottoposta all'attenzione dell'incaricato Consulente della fase di ATPO, il quale veniva invitato a depositare breve relazione integrativa. Il Ctu provvedeva in data 02.02.2025. Alla udienza del 24.06.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Quanto alla indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). 2.1. Orbene, il Consulente tecnico di Ufficio, dott. , all'esito dell'esame obiettivo e Per_1 della valutazione dei documenti in atti, ha riscontrato in c rrente un complesso morboso caratterizzato da “Esiti di pregressa crico-ioido epiglottopessia con svuotamento laterocervicale bilaterale per carcinoma squamo cellulare moderatamente differenziato (G2) ulcerato, interessante al corda vocale di sx, in follow up” argomentando che “Dall'esame della l'intera documentazione prodotta e dai rilievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che non sussiste il requisito sanitario che consente la erogazione della prestazione dell'accompagnamento”. Quanto alla richiesta pensione di inabilità, il Ctu ha attribuito all'unica patologia riscontrata la percentuale del 75%, pertanto non sufficiente all'ottenimento della prestazione anelata (che richiede un grado di invalidità pari al 100%), mentre, in ordine alla documentazione inoltratagli in data 29.09.2022, ha ritenuto che la stessa non fosse idonea a consentire una modifica del giudizio espresso. 2.2. Come innanzi esposto, il ricorrente ha contestato la generale ipovalutazione del complesso morboso, ritenendo di essere affetto da: “adenocarcinoma squamocellulare della laringe con crico ioido epiglottopessia con svuotamento laterocervicale bilaterale e laringectomia laringectomia ricostruttiva e svuotamento latero-cervicale bilaterale per carcinoma squamoso moderatamente differenziato della regione sottoglottidea della laringe, polmonite, edentulia, sindrome ansioso depressiva grave.” Ha rappresentato, inoltre, che dopo l'intervento di laringectomia parziale, nonostante gli sforzi profusi, residuano delle difficoltà nella deglutizione e nella fonazione, con altresì “incontinenza salivare e impossibilità ad assumere determinati cibi nonché tosse improvvisa e resistente fame d'aria, ora aggravata da intervenuta polmonite.” A sostegno del dedotto aggravamento dello stato di salute, nelle more del procedimento ha depositato nuova documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in ordine alla quale il Consulente incaricato, dott. , ha chiarito quanto di seguito riportato: “Dall'esame della intera Per_1 documentazione prod ievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che non sussiste il requisito sanitario che consente la erogazione della prestazione dell'accompagnamento. Nonostante le osservazioni dell'avvocata non ho riscontrato alcuna nessuna compromissione delle IADL e ADL ma neanche l'stante ha prodotto una documentazione specialistica che accertasse la compromissione delle IADL e /o delle ADL. L'istante non ha prodotto una valutazione oggettiva in merito all' indice di dipendenza da altri (si allega anche la documentazione prodotta successivamente). Non sono dimostrate e rilevate alterazioni dello stato nutrizionale e neanche della vita di relazione. L'avvocata chiede anche il calcolo riduzionistico e non mi sottrarrò a tale richiesta ai sensi del DM 5 febbraio 1992 il complesso invalidante è da classificarsi ai fini del calcolo riduzionistico nelle NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE
Pag. 2 di 3 FUNZIONALE cod. 9323. L'intervento di eradicazione della neoplasia è stato eseguito nel 2018 lo stesso follow
– up può ritenersi esaurito. I disturbi della fonazione, disturbi della deglutizione l'anemia perdita di peso rientrano nella grave compromissione funzionale. Invalidità con valore fisso 70%. Non vi è riscontro di postumi funzionali della polmonite destra.” Pertanto, il Ctu ha confermato il giudizio già reso.
3. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente dal consulente tecnico di ufficio, fondato non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo desunto da elementi precisi e motivati, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità. Le censure mosse dalla parte ricorrente – peraltro, le medesime mosse avverso la bozza ai sensi dell'art. 195 c.p.c. cui il Ctu aveva già dato risposta in sede di elaborato definitivo - sono risultate, infatti, non determinanti nel consentire una diversa valutazione del complesso morboso, come si evince dai chiarimenti resi nella presente fase. Né l'ulteriore documentazione, versata agli atti, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha comportato una modifica del giudizio espresso, in quanto valutata dal Consulente come non idonea a recare elementi di valutazione oggettiva in merito all'indice di dipendenza da soggetti terzi. Il dott. ha, dunque, escluso Per_1 in radice la sussistenza di un aggravamento a seguito della revoca am . Alla luce di quanto appena esposto, certamente si deve escludere la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario richiesto dalla Legge ai fini del loro riconoscimento.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate CP_ con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 23.07.2025 Il Giudice Dottoressa Gerardina Guglielmo
AP
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