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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 85/2019 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del
27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Pietro d'Aleo e Concetta Petralito in forza della procura in atti ed elettivamente domiciliato in Gela presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLANTE
Contro
(C.F./P.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. N. Balistreri presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (EP): “Con le presenti note questa difesa precisa nuovamente le conclusioni come da atto di appello, il cui contenuto è quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”. (BMPS): “L'Avv. Balistreri precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi;
chiede l'accoglimento delle conclusioni in atti con vittoria di spese e compensi di causa”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 21.05.2012, evocava in giudizio la Parte_1
dinanzi al Tribunale di Gela per sentire dichiarare Controparte_1
nulle, in quanto poste in essere in assenza di valido contratto scritto di intermediazione, le operazioni di investimento in titoli obbligazionari LI eseguite tra il 2000 ed il 2005, per un importo complessivo di € 436.235,00.
Esponeva che in occasione dell'attività di intermediazione svolta per il collocamento dei succitati titoli, la era venuta meno ai propri doveri di trasparenza e correttezza CP_1
informativa, violando la normativa contrattuale e di settore che regola i servizi di investimento e di intermediazione finanziaria svolta per conto della clientela.
Chiedeva pertanto che, in dipendenza della nullità del contratto quadro, la convenuta venisse condannata alla restituzione, ovvero a titolo risarcitorio, delle somme investite in tali operazioni, che quantificava nell'importo dianzi indicato, oltre degli interessi.
Nel giudizio così promosso si costituiva la la Controparte_1
quale contestava le richieste avversarie e ne chiedeva il rigetto affermando che nessun illecito era stato commesso e che la perdita registrata dall'attore era ascrivibile unicamente all'anomalo andamento del mercato dei titoli.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente, nell'escussione dei testi indotti dalla parte convenuta e nell'espletamento di una consulenza contabile affidata alle cure del dr.
[...]
Per_1
All'esito il Tribunale emetteva la sentenza n° 487/2018, con la quale rigettava tutte le domande avanzate dalla parte attrice e disponeva la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio che poneva a carico del Pt_1
Per quanto di interesse, il giudice di prime cure riteneva che, sulla scorta della documentazione sottoscritta dalla parte attrice e versata in atti (comprensiva del contratto quadro, della profilatura del cliente, dell'informativa richiesta dalla legge, degli estratti conto, etc..), nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla banca per la perdita subita dall'attore. Avverso il succitato provvedimento ha proposto appello con atto Parte_1
regolarmente notificato ed a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la confutando tutte le Controparte_1
argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 30.06.2022 la Corte ha rigettato le istanze avanzate ai sensi degli artt.
348 bis e 348 ter dalla parte appellata ed ha rinviato la causa per la decisione.
All'udienza del 27.06.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi motivi che sorreggono la proposta impugnazione, che qui vengono congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione, l'impugnante denuncia
“il difetto di motivazione per omessa valutazione delle prove raccolte nel giudizio”, per non avere il giudice di prime cure tenuto in alcuna considerazione i fatti e le deposizioni rese dai testi escussi, mentre, a suo dire, un più attento vaglio critico del materiale probatorio, e segnatamente delle deposizioni dei testi e avrebbe dovuto Tes_1 Tes_2
indurre il Tribunale a ritenere del tutto fondata l'azione intrapresa.
Nello specifico, il Giudice di prime cure, oltre ad avere ritenuto la causa di natura strettamente documentale “senza minimamente valutare le prove orali raccolte in giudizio che ha lasciato al di fuori del ragionamento probatorio compiuto”, avrebbe erroneamente attribuito “decisività al doc. 7 prodotto dalla difesa di parte convenuta, sul presupposto erroneo che tale documento fosse stato sottoscritto dall'attore al momento della conclusione del contratto quadro e della negoziazione dei titoli per cui è causa, quando, invece, dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi funzionari della società convenuta, è risultato inequivocabilmente come il documento in questione non fosse stato fatto sottoscrivere al signor al momento della stipula del contratto quadro o della Pt_1 negoziazione dei titoli per cui è causa”.
I motivi non sono fondati per le ragioni che di seguito si esplicitano.
Mette conto ricordare anzitutto che nel nostro ordinamento vige il principio del “libero convincimento” in forza del quale il decidente, sebbene vincolato all'iniziativa delle parti, sia per quanto riguarda l'aspetto delle conoscenze dei fatti di causa, sia per quel che concerne la concreta dimostrazione di tali fatti, rimane libero di apprezzare e valutare le risultanze dell'istruzione probatoria da porre a base della decisione. Ne consegue che l'esame dei documenti e delle risultanze delle prove testimoniali, così come il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, sono apprezzamenti riservati al giudice, il quale, nel decidere la controversia, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Ebbene, proprio perché il giudice a quo ha dato ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il suo convincimento, il dedotto “vizio di valutazione delle prove” non
è qui affatto configurabile, osservandosi come a nulla rilevi la difformità dello sviluppo logico del provvedimento rispetto a quelle che erano le attese e le deduzioni della parte appellante sul valore attribuito dal Tribunale agli elementi deliberati.
E di vero, la circostanza che il giudice del merito, nella formazione del proprio convincimento, abbia privilegiato la prova documentale rispetto a quella orale, non importa affatto il denunciato “vizio di omesso esame”, ma costituisce espressione della discrezionalità del giudice del merito nella valutazione della prova, che comprende anche la scelta del mezzo di prova che egli ritenga più attendibile e concludente ai fini della formazione del convincimento.
Tanto precisato ed entrando nel merito delle sollevate doglianze, con riferimento alla richiesta di affermazione di responsabilità dell'intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, va anzitutto ricordata la regola di riparto dell'onere probatorio tracciata dal legislatore (art. 23, ult. co., D.lgs. 1998 n. 58) ed approfondita dalla giurisprudenza, secondo cui: «in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'art. 23 del D.lgs n° 58/98, in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute» (cfr. per tutti, Cass. n° 10111/2018).
L'intermediario assolve quindi l'obbligo informativo su di esso gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccoglie preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottopone a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e dell'inadeguatezza dell'operazione (v. Cass. n. 22513.2021); nel caso, poi, in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. n. 11522 del 1998 si ritiene assolto CP_2
allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
nondimeno, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (v. Cass. n.
23570/2020).
Fatta la superiore digressione, necessaria a meglio inquadrare i termini della questione che ne occupa, si osserva che l'intermediario, nel caso a mani, ha compiutamente assolto all'onere di acquisire dal cliente le informazioni necessarie sull'esperienza, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, dal momento che, preventivamente, gli ha fatto sottoscrivere la relativa scheda finanziaria
(cfr. doc. 7 allegato fasc. appellata).
Da tale documento, regolarmente siglato dal emerge che il predetto aveva una Pt_1
“approfondita esperienza finanziaria” e un'alta propensione al rischio, nonché di essersi posto, quale obiettivo di investimento, una “prevalenza rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione corsi”.
Il peraltro, gestiva capitali piuttosto ragguardevoli che investiva autonomamente Pt_1
(attraverso internet banking) in strumenti finanziari, sicché (si veda l'elaborato contabile del dr. dal quale risulta che l'appellante in pochi anni ha investito diversi Per_1 milioni di €uro) appare piuttosto inverosimile, in considerazione della mole di investimenti effettuata, che l'odierno appellante non capisse nulla di investimenti e che fosse perciò uno sprovveduto (come cerca di apparire) senza alcuna consapevolezza del tipo di operazioni poste in essere.
Se così è, appare evidente come l'intermediario non era neppure tenuto a rilasciare particolari informazioni in relazione alle operazioni eseguite dall'investitore, e ciò in ragione del tenore delle succitate dichiarazioni con le quali il afferma, Pt_1 sostanzialmente, di essere “operatore esperto con alta propensione al rischio”. E al riguardo appare utile richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il quale: “In tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - ai sensi dell'art. 13 del regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991 n. 5387 - la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso;
pertanto, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, tale dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice può porre alla base della propria decisione, art. 116 c.p.c., anche come unica fonte di prova, restando a carico di chi detta discordanza intenda dedurre l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro. (Cassazione civile, sez. I, 26/05/2009, n. 12138)
A ciò si aggiunga poi che se da un lato è vero che in materia di servizi di investimento mobiliare l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli da acquistare, non può, dall'altro, non rilevarsi che ciò non comporta affatto l'assunzione di un vero e proprio obbligo di consulenza con conseguente onere informativo perdurante per tutta la durata dell'investimento, trattandosi di un obbligo informativo delle circostanze rilevanti che sussiste solo al momento dell'investimento.
Sicché, nella fattispecie, depongono nel senso dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'istituto di credito diverse circostanze di non poco momento, e cioè:
1) la mancata contestazione della sottoscrizione apposta al c.d. “documento di profilatura” (doc.7), dal quale risulta che il EP è un “operatore esperto con alta propensione al rischio”;
2) la realizzazione nel periodo in questione di una intensa attività di compravendita di titoli azionari in borsa attraverso canali telematici;
3) l'effettuazione, in meno di cinque anni, di oltre mille operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari ad alto rischio (si vedano gli “estratti conto integrali relativi alla movimentazione del dossier titoli”); 4) l'esecuzione (così come accertato dal c.t.u.) di acquisti per € 8.537.828,81 e vendite per € 7.663.039,20 (pagina 34 elaborato contabile) nel periodo ricompreso tra il 2000 ed il 2008;
5) l'esecuzione, quasi giornaliera, (si veda l'elaborato contabile alle pagg. da 6 a 22) di numerose operazioni speculative di acquisto e vendita di titoli TIM, Seat pagine gialle,
IO, LI, LI, etc…
6) il dedotto inadempimento da parte della banca e la conseguente nullità delle operazioni non potrebbe riguardare le sole operazioni di acquisto e vendita di titoli LI (quelli che hanno determinato la perdita) come pretenderebbe la parte appellante, ma anche di tutte le altre, comprese quelle che non hanno comportato alcuna perdita;
7) la stipula del contratto di internet banking Paschihome ha consentito all'investitore di effettuare autonomamente acquisti e vendite di titoli altamente speculativi.
Ebbene i detti elementi, complessivamente considerati, portano a ritenere che nel caso di specie non sussista alcuna violazione degli obblighi di comportamento della banca intermediaria, dovendosi invece ritenere che la perdita subita dall'investitore rientri nella normale alea che contraddistingue qualunque investimento finanziario ad alto rischio.
A ciò si aggiunga poi che le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio e ritenute dal giudice a quo irrilevanti per via dello spessore probatorio della documentazione in atti, non contraddicono affatto quanto evidenziato dal Tribunale nel corpo del gravato provvedimento e sono, anzi, perfettamente in linea con le statuizioni assunte.
Dal tenore delle deposizioni rese (verbale del 10.04.2013) dai testi e Tes_1 Tes_3
rispettivamente direttore della filiale e dipendente della BMPS, non può affatto desumersi, come pretenderebbe la parte appellante, che il “documento di profilatura sia stato sottoscritto dal dopo la redazione del contratto”: trattasi, invero, di una supposizione Pt_1
che non trova conferma nelle espressioni usate dai testi, i quali, in sede di escussione, si sono limitati a dichiarare che quest'ultimo eseguiva le contestate operazioni in totale autonomia, tramite internet banking.
In ogni caso la spregiudicatezza e la costanza del nel procedere autonomamente in Pt_1
operazione finanziarie ad alto rischio, quali emergono da tutte le risultanze istruttorie, rendono del tutto irrilevante la circostanza de qua.
Non può trovare accoglimento neppure il quarto motivo di impugnazione con il quale si assume che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto estendere i principi espressi dalla
Suprema Corte in tema di validità del contratto bancario “monofirma” alle singole operazioni di acquisto dei titoli azionari. Premesso che questa Corte condivide appieno l'orientamento espresso dal Tribunale circa la carica estensiva dei principi espressi dalla mentovata sentenza della Suprema Corte SS.
UU. n° 898/2018 su tutti i contratti bancari aventi quali requisito strutturale e funzionale la redazione in forma scritta, si osserva altresì che, in tema di intermediazione finanziaria,
l'art. 23 t.u.f. prescrive l'obbligo di forma scritta per il solo contratto-quadro e non invece per i singoli ordini di acquisto, i quali integrano un momento esecutivo del negozio precedentemente concluso ed in relazione ai quali si può persino prevedere che l'ordine venga formulato oralmente all'operatore della banca.
Su punto è appena il caso di richiamare una perspicua pronuncia di merito, secondo cui:
“La violazione degli obblighi di diligenza e buona fede contrattuale da parte dell'intermediario non conduce alla dichiarazione di invalidità dei singoli contratti
(ordini ed operazioni) stipulati in esecuzione del contratto generale;
ciò perché il singolo ordine e/o la singola operazione di acquisto, sebbene assumano la forma di contratto, integrano un momento esecutivo del contratto quadro, precedentemente concluso tra le parti, e non configurano alcuna delle ipotesi di cui all' art. 1418 c.c. , che postula, invece, che le norme imperative violate, per condurre alla sanzione prevista, attengano alla struttura o al contenuto del contratto stesso, non alle trattative o all'esecuzione dello stesso”. (Corte appello Salerno, sez. II, 02/09/2020 n.
997).
Del pari infondato è il quinto motivo di doglianza con il quale si denuncia “l'omessa valutazione delle deduzioni dell'appellante in relazione al “documento di profilatura”
(doc.7), trattandosi, nella specie, di generiche rimostranze che non hanno riguardato affatto la personale sottoscrizione del documento da parte del Pt_1
Allo stesso modo non può accogliersi il sesto motivo di gravame con il quale l'impugnante denuncia un vizio di motivazione e, dunque, “un errore nel ragionamento seguito dal
Giudice di prime cure, per avere attribuito ai documenti versati in atti la natura di ordini scritti, ovvero di ordini registrati, in spregio alle regole contrattuali previste e volute dalle parti nel contratto quadro nonché in violazione della previsione normativa contenuta nel
d. lgs. 07.03.2005 n. 82, all'art. 21, e della normativa di settore prevista per la negoziazione dei titoli nei mercati azionari (art. 30 e 60 Reg. Consob 11522/98)”.
Per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, appare opportuno precisare anzitutto che il vizio di motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost.), ovvero dell'art. 132 c.p.c. comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
Nel caso di specie Il Tribunale di Gela ha adeguatamente illustrato, peraltro con argomentazioni assai convincenti ed appaganti e che qui espressamente si richiamano, le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la richiesta di declaratoria di nullità degli ordini di acquisto per via della loro mancata registrazione.
E tuttavia, sul punto, è appena il caso di rilevare che l'odierno appellante, in data
01.03.2000, ha sottoscritto un contratto di internet banking (denominato Paschihome) con l'istituto di credito appellato onde potere eseguire, in totale autonomia (tramite internet banking) operazioni di borsa altamente speculative, le quali risultano ampiamente certificate “dall'estratto conto” prodotto dalla banca, dalla c.t.u. contabile eseguita dall'ausiliare (si vedano le pagine da 6 a 26) e dalle stesse affermazioni del contenute Pt_1 nell'atto introduttivo del giudizio.
Va al riguardo ricordato che la piattaforma telematica consente all'investitore di impartire autonomamente gli ordini di acquisto e vendita dei titoli e che il successivo rilascio dell'attestazione cartacea vale senz'altro ad integrare, tanto dal punto di vista formale quanto di quello sostanziale, l'ordine scritto di cui al contratto quadro.
Attese, perciò, le modalità di esecuzione delle operazioni in questione, nessun dubbio può sorgere sulla validità di esse, sul soggetto che le ha eseguite e sulla loro tracciabilità, che si ottiene semplicemente stampando la registrazione dell'ordine.
Le considerazioni che precedono, infine, valgono anche a travolgere le restanti doglianze avanzate dalla parte appellante, osservandosi al riguardo che la sentenza impugnata non può dirsi carente di motivazione, nè la motivazione che la sorregge può essere tacciata di illogicità, dal momento che i ripetuti motivi, nel loro complesso, si limitano ad opporre a quella del giudice di prime cure una valutazione divergente circa la portata ed il significato globale degli elementi probatori considerati.
Ripercorrendo l'apprezzamento dei fatti che il giudice di prime cure ha svolto in motivazione, ritiene la Corte che nulla sia stato trascurato nell'assumere la decisione oggi contestata, dal momento che sono state prese in considerazione anche quelle circostanze che, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, sarebbero state decisive per ottenere un verdetto favorevole.
Per tutto quanto precede, dunque, l'appello non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 14.000,00, importo che viene determinato sommando i compensi inerenti alla fase di studio (€ 4.300), introduttiva
(€ 2.700,00) e decisoria (€ 7.000,00), oltre compenso forfetario ed accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico dell'appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 487/2018 emessa dal
Tribunale di Gela ed impugnata da . Parte_1
Condanna il predetto a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 14.000,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico di , Parte_1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 3o.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice